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ritorna l'anatociscmo bancario

Sugli interessi bancari la palla passa ai correntisti. Sono chiamati a scegliere se acconsentire o no all'addebito in conto degli interessi passivi maturati nell'anno. E la scelta è molto delicata: gli interessi addebitati diventano capitale e produrranno interessi.  


Cioè si verificherà l'anatocismo.

È il nuovo regime dell'articolo 120 del Testo unico bancario (dlgs 385/1993), che partirà dal 1° ottobre 2016.
I correntisti avranno due mesi di tempo dalla comunicazione che riceveranno dalla propria banca per esprimere la loro volontà, in caso rifiutassero l'addebito in conto degli interessi.
La decorrenza è stabilita dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 3 agosto 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016), che all'articolo 5 scrive l'agenda dell'operazione.
Sono ai nastri di partenza, dunque, le novità che, almeno in un caso, hanno l'effetto di ripristinare gli interessi sugli interessi. Tuttavia i correntisti hanno qualche margine di manovra, se vogliono scongiurare questo effetto.
L'impostazione del decreto legge 18/2016 e della conseguente delibera del Cicr separa gli interessi dal capitale e stabilisce, in generale, il divieto di interessi su interessi. Tanto è vero che gli interessi devono essere conteggiati a parte e che il correntista potrebbe pagare questo conto a parte.
Tuttavia sia il decreto legge sia la delibera Cicr prevedono che il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e, quindi, produrrà ulteriori interessi.
Attenzione, però, perché su questa clausola deve essere acquisito il consenso espresso del cliente (articolo 5 del decreto Cicr in commento).
Questo significa che, in assenza di adesione del correntista, gli interessi non potranno essere addebitati in conto. Non solo. La normativa permette al cliente di revocare l'autorizzazione in ogni momento, con effetti per il futuro.
Certamente l'addebito in conto può evitare al correntista incombenze particolari, ma rimane a lui la scelta tra i diversi regimi.
Altro aspetto di particolare rilevanza è la destinazione privilegiata degli accrediti sul conto al pagamento sugli interessi: su tratta di una destinazione, in base al contratto, della liquidità pervenuta con un evidente favor per le banche.
C'è, però, anche da dire che ci sono elementi a favore del cliente.
Innanzitutto c'è la dichiarazione del principio generale per cui gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
Inoltre il cliente ha diritto a un preavviso di almeno un mese prima di pagare e comunque gli interessi diventano esigibili dal 1° marzo dell'anno.
Su un piano di par condicio, anche se solo formale, è da considerare la regola per cui, nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, la legge assicura la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi, infatti, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno.

Le novità da considerare

Art. 120 Tub
Decreto Cicr 3 agosto 2016
Rapporti di conto cor­rente o di conto di pa­gamento
Stessa periodicità nel con­teggio degli interessi debi­tori e creditori, comunque non inferiore a un anno
Gli interessi debitori matu­rati, compresi quelli relativi a finanziamenti su carte di credito, non possono pro­durre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcola­ti esclusivamente sulla sorte capitale
Gli interessi debitori ma­turati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale
Gli interessi sono conteg­giati il 31 dicembre di cia­scun anno e, in ogni caso,
 al termine del rapporto
Aperture di credito rego­late in conto corrente e in conto di pagamento, sconfinamenti anche in assenza di affidamento o oltre il limite del fido
Gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno succes­sivo a quello in cui sono maturati
Assicurato un preavviso di trenta giorni prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Salvi termini più fa­vorevoli al cliente
Nel caso di chiusura de­finitiva del rapporto, gli interessi sono immedia­tamente esigibili

Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigi­bili; in questo caso la som­ma addebitata è conside­rata sorte capitale; l’au­torizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima dell’addebito
Il contratto può stabilire che i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destina­ti ad affluire sul conto del i cliente sul quale è regolato 1 il finanziamento siano impie­gati per estinguere il debito da interessi

fonte: ItaliaOggi 

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