IN BREVE
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Doppia proroga per la Rottamazione delle cartelle
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Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20 aprile
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Distributori automatici: termini differenziati per memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica
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Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva: pronto il modello
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Omessa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero: come sfruttare
le sanzioni ridotte
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Stampa registri contabili: i nuovi termini
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Operazioni IVA 2014, al via gli avvisi per promuovere l’adempimento
spontaneo
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Il calcolo del ROL
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I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese
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Detrazione fiscale in caso di acconti per l
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Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l
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Bonus strumenti musicali: tutte le indicazioni per ottenerlo
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I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate per le consultazioni
ipotecarie e catastali gratuite
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Cinque per mille, pubblicato l
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APPROFONDIMENTI
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I nuovi termini per la stampa dei registri
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Pronti gli avvisi per l’adempimento spontaneo relativo alle operazioni
IVA 2014
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IN BREVE
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RISCOSSIONE
Doppia proroga per la Rottamazione delle
cartelle
D.L. 27 marzo 2017 n. 36
Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 27 marzo 2017 n. 36, è stato ufficialmente prorogato al 21 aprile 2017 il termine
per la presentazione della domanda per aderire alla definizione agevolata
prevista dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016.
Oltre al
differimento dei termini per tutti per la presentazione dell’istanza, è stato
stabilito anche lo slittamento del termine di un anno per i soggetti stabiliti
in Comuni colpiti dal sisma e che beneficiano delle agevolazioni tributarie di
cui all’art. 48 D.L. n. 189/2016, delle scadenze (vecchie e nuove) relative
alla definizione agevolata.
IVA
Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20
aprile
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 24 marzo
2017
L’obbligo della
comunicazione delle operazioni rilevanti IVA 2016 (cessioni/acquisti di beni e prestazioni
di servizi rese/ricevute) è in scadenza al 10
aprile 2017, per le ditte con
liquidazione IVA mensile, e al 20
aprile per le ditte con liquidazione
Iva trimestrale.
L’Agenzia delle
entrate, con un comunicato stampa del 24 marzo 2017, ha reso noto che:
·
le Amministrazioni
pubbliche e quelle autonome sono
escluse dall’invio dello Spesometro per il 2016;
·
i contribuenti che hanno
già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono non indicare nel
Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti
più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre
ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi
al sistema Tessera sanitaria;
·
è stato eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi
cosiddetti black-list, ma, qualora sia più agevole per il contribuente
continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime
possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e
SE;
·
i commercianti al
dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario
inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016, mentre i tour operator non devono comunicare le
operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Distributori automatici: termini differenziati
per memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
Agenzia Entrate, Provvedimento 30 marzo 2017,
n. 61936
A decorrere dal 1° aprile 2017 è obbligatoria la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi
tramite distributori automatici (o “vending machine”).
Con il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 era già stata
introdotta una soluzione transitoria per i distributori dotati di:
·
una
o più “periferiche di pagamento” (come gettoniere rendiresto, validatori,
selettori di moneta, lettori di banconote, dispositivi cashless di tipo contact
o contactless, bluetooth, lettori di carte di debito/credito e/o altri
supporti, sistemi basati su riconoscimento di caratteristiche fisionometriche,
schede PC o PC dedicati allo scopo, periferiche di comunicazione con
dispositivi esterni);
·
un
“sistema master”;
·
un
“erogatore” di prodotti o servizi;
·
una
“porta di comunicazione”, necessaria per comunicare/trasferire digitalmente i
dati a un dispositivo esterno che li invii al Sistema dell’Agenzia delle
entrate.
Con il provvedimento direttoriale n.
61936 del 30 marzo 2017 sono state invece definite le informazioni, le regole
tecniche, nonché gli strumenti ed i termini per la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i
soggetti passivi Iva che utilizzano distributori automatici che, alla data del
1° aprile 2017, siano privi della “porta di comunicazione”. Con lo stesso
provvedimento è stato stabilito che, in
fase di prima applicazione, per i soli distributori automatici non dotati di
"porta di comunicazione" l' obbligo
decorrerà dal 1° gennaio 2018.
Restano esclusi dall' ambito di applicazione del provvedimento i
distributori automatici di carburante che saranno oggetto di disposizioni
specifiche.
Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva: pronto
il modello
Agenzia Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793
Il 31 maggio 2017 sarà la prima scadenza per la
comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al I trimestre 2017,
adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 (articolo 4, comma 2) che trova
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
A tal fine sul sito
internet dell' Agenzia delle Entrate
è stato pubblicato il modello per la comunicazione, approvato con Provvedimento
27 marzo 2017 n. 58793. Oltre al modello, sono state approvate le relative
istruzioni e specifiche tecniche.
SANZIONI
Omessa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero:
come sfruttare le sanzioni ridotte
Agenzia Entrate, Risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E
Con la Risoluzione n.
36/E del 20 marzo 2017 l ' Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi
da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione
del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.
Quando l' errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione
prevista dalla legge per l' omessa
presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio
2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il
ritardo non supera i 5 giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di
ravvedimento operoso entro 90 giorni dall' omissione
la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:
·
5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di
pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
·
11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello
F24 viene presentato con un ritardo
superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall' omissione.
Oltre 90 giorni,
invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:
·
12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di
pagamento a saldo zero viene presentata entro
un anno dall' omissione;
·
14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24
a saldo zero viene presentato entro 2
anni dall' omissione;
·
16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l' F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall' omissione;
·
20 euro (1/5 di 100 euro) se il
contribuente si ravvede dopo che la
violazione viene constatata con un processo verbale.
SCRITTURE
CONTABILI
Stampa registri contabili: i nuovi termini
Le nuove
misure adottate dal Legislatore, che hanno portato alla proroga o al
differimento dei termini per la presentazione delle Dichiarazioni fiscali,
hanno avuto l’effetto di prorogare o anticipare anche i termini per la stampa
dei registri.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Operazioni IVA 2014, al via gli avvisi per
promuovere l’adempimento spontaneo
Agenzia Entrate, Provvedimento 24 marzo 2017, n. 57490;
Comunicato Stampa 24 marzo 2017
Ad aprile
sono previste nuove comunicazioni e inviti preventivi mirati a segnalare
discordanze e incongruenze emerse dall’incrocio dei dati di spesometro e
dichiarazione.
Le
imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini Iva, in tutto o in
parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate
dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno, potranno
regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento
operoso, utilizzando le informazioni messe a disposizione dall’Agenzia Entrate,
co le modalità stabilite dal provvedimento n. 57490 del 24 marzo 2017. Per le
imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto in
queste lettere, i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017.
Vedi l’Approfondimento
BILANCIO
Il calcolo del ROL
D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni
in legge 27 febbraio 2017 n. 19
Una delle
novità più rilevanti dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 riguarda la soppressione dell’area straordinaria del
conto economico, con la conseguente riclassificazione delle voci che
componevano tale area nelle voci di costo e di ricavo dell’area ordinaria del
bilancio. Tale novità civilistica comporta impatti fiscali rilevanti.
Il
Decreto Legge “Milleproroghe” convertito con la legge n. 19/2017 ha stabilito,
infatti, che per la determinazione del ROL, al fine della deduzione degli
interessi passivi, occorre tenere conto anche dei componenti straordinari
riclassificati nelle voci A.5. e B.14. del Conto economico.
Si
ricorda che, secondo l’art 96 del TUIR, gli interessi passivi sono deducibili
in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre
l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica (ROL), il quale deriva dalla differenza tra il valore e
i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con
esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
Quindi,
nella determinazione del ROL, per i bilanci al 31 dicembre 2016 occorre tenere
conto di tutti quei componenti straordinari riclassificati, ad eccezione delle
plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
d’azienda.
I limiti per la redazione del bilancio d’esercizio
per le micro-imprese
I bilanci
delle società di capitali possono essere redatti omettendo la compilazione
della nota integrativa (bilancio per le micro-imprese) se per due esercizi su
tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:
1)
totale attivo € 175.000
2)
ricavi vendite e prestazioni € 350.000
3)
dipendenti occupati in media n. 5.
Il
bilancio dovrà essere completo di nota integrativa invece se per due esercizi
su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti
limiti:
1)
totale attivo € 4.400.000
2)
ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
3)
dipendenti occupati in media n. 50.
Per chi
supera i predetti limiti il bilancio dovrà essere presentato in forma estesa e
quindi integrato anche con il rendiconto finanziario e la relazione sulla
gestione.
AGEVOLAZIONI
Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art.1, comma 56
Detrazione fiscale in caso di acconti per l' acquisto di abitazioni di classe energetica A e B
Per il
2017 è stata prorogato l' incentivo
che prevede la detrazione del 50% dell' IVA
per l' acquisto di abitazioni in
classe A e B. La detrazione è quindi
applicabile anche a tutti gli acquisti effettuati nel corso del 2017, oltre a
quelli effettuati nel 2016.
L' Associazione Nazionale dei Costruttori Edili
considera l' agevolazione applicabile
in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 anche nel caso di
versamento di acconti nel 2016 per rogiti stipulati nel 2017, in quanto ora
entrambi gli anni sono soggetti ad agevolazione.
Conseguentemente,
la detrazione IRPEF
del 50% dell' IVA potrà essere
beneficiata sia sugli acconti 2016 che sui saldi a rogito 2017.
Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella
consequenzialità tra l' esecuzione
dei lavori e l' acquisto dei beni
L' Agenzia
Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida dedicata alla
detrazione Irpef del 50% per l' acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i
forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è
stata spostata al 31 dicembre 2017.
L' Agenzia
Entrate precisa che la legge che ha prorogato l' agevolazione
non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l' esecuzione dei lavori e l' acquisto
dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2017 ha però introdotto un
limite alla detrazione: spetta solo in
riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a
decorrere dal 1 gennaio 2016.
Bonus strumenti musicali: tutte le indicazioni per
ottenerlo
Agenzia Entrate, Provvedimento 14 marzo 2017, n. 50771; Circolare 31 marzo
2017, n. 6/E
Con il
Provvedimento del 14 marzo 2017, n. 50771 l ' Agenzia
Entrate fornisce agli studenti che vogliono acquistare uno strumento musicale
nuovo, usufruendo del contributo previsto dalla legge di Bilancio 2017, le
indicazioni per accedere al beneficio ed ottenere l' agevolazione.
Il provvedimento chiarisce inoltre le modalità con cui i venditori, a loro
volta, possono recuperare tramite credito d' imposta
lo sconto riconosciuto agli acquirenti.
Il
contributo, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal
rivenditore o produttore, spetta per gli
acquisti effettuati nel 2017 per un importo non superiore al 65 per cento del
prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, ed è riservato agli studenti
iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente
ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica,
degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione
musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
Per
accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e
dei contributi dovuti per l' iscrizione
all' anno 2016-2017 o 2017-2018.
Con
la Circolare 31 marzo 2017, n. 6/E l' Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori
chiarimenti sulla disciplina del contributo, precisando tra l’altro lo studente
deve chiedere al proprio istituto - che è obbligato a rilasciarlo - un
certificato di iscrizione, con il quale si attesta la sussistenza dei
requisiti.
CATASTO
I chiarimenti dell’Agenzia Entrate per le
consultazioni ipotecarie e catastali gratuite
Agenzia Entrate, Circolare 24 marzo 2017, n. 3/E
L’Agenzia Entrate con
la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017 ha ricordato che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da
tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di
proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Usufruisce
dell’agevolazione il titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di
altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione. La
titolarità viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del
richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa,
non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.
Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione
d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a
favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità
eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.
Sono gratuite, invece,
le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad
esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle
formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta
attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche
gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.
Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione
personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti
effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per
le parti delle unioni civili.
Le persone fisiche
possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante
i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate
dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN. Per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso
avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio
gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici
Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento
in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla
spettanza dell’esenzione.
ENTI NO PROFIT
Cinque per mille, pubblicato l' elenco permanente degli enti iscritti
Agenzia Entrate, Circolare 31 marzo 2017 n. 5/E
Pubblicato
l' elenco degli enti che non sono
tenuti a ripetere la procedura di iscrizione ai fini dell' accesso
al contributo del cinque per mille dell' Irpef:
l' Agenzia delle Entrate ha infatti
reso disponibili gli elenchi suddivisi per settore: ricerca scientifica, ricerca
sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche ed enti del volontariato.
L’Agenzia
delle Entrate, con circolare 31 marzo 2017 n. 5/E, ha chiarito che per effetto
dell' art. 6-bis
del D.P.C.M. 23 aprile 2010 - modificato dal D.P.C.M. 7
luglio 2016 - da quest' anno
gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti richiesti, non sono
più tenuti a ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della
quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante la
quale l' ente attesta la persistenza
dei requisiti. L' iscrizione al
riparto, quindi, non ha più validità annuale e, a tal fine, l' Agenzia delle Entrate istituisce un apposito
elenco, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Ne
deriva che sono obbligati a presentare la domanda di iscrizione e la successiva
documentazione integrativa gli enti:
- di nuova costituzione;
- che non si sono iscritti nel
2016;
- non inseriti nell’elenco
pubblicato entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o
perché privi dei requisiti nel 2016.
APPROFONDIMENTI
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SCRITTURE
CONTABILI
I nuovi termini per la stampa dei
registri
Le nuove
misure adottate dal Legislatore, che hanno portato alla proroga o al
differimento dei termini per la presentazione delle Dichiarazioni fiscali,
hanno avuto l’effetto di prorogare o anticipare i termini per la stampa dei
registri.
Quest’anno
la Dichiarazione annuale IVA andava presentata in via autonoma entro il 28
febbraio (dal 2018, il termine di presentazione sarà invece il 30 aprile).
I nuovi
termini di presentazione della Dichiarazione annuale IVA hanno incidenza anche
sui termini entro cui stampare (o archiviare elettronicamente) i registri IVA
ed archiviare elettronicamente le fatture elettroniche. Questi adempimenti
devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di invio della Dichiarazione
annuale IVA riferita al periodo d’imposta cui i registri e le fatture si
riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 4-ter, del D.L. n.
357/1994.
Pertanto, applicando letteralmente la norma,
per i registri IVA e le fatture elettroniche riferite al 2016, l’adempimento
deve essere eseguito entro il 28 maggio 2017.
È stato
anche prorogato, per quest’anno, di 15 giorni il termine di invio della
Dichiarazione dei Redditi e della Dichiarazione IRAP per le società di
capitali, con riferimento al periodo d’imposta. La proroga non riguarda tutte
le società di capitali, ma solo quelle diverse dalle micro imprese di cui
all’art. 2435-ter codice civile e che redigono il bilancio in conformità alle
norme dettate dallo stesso codice.
La
proroga del predetto termine fa slittare, per i soggetti interessati, anche il
termine entro cui stampare i registri o provvedere alla conservazione
sostitutiva.
La stampa o la conservazione sostitutiva su
supporti informatici dei registri deve avvenire entro tre mesi dal termine
ordinario di invio del modello dichiarativo riferito allo stesso periodo d’imposta
e, quindi, entro il 15 gennaio 2018 per
i soggetti interessati dalla proroga; per
i soggetti non interessati dalla proroga il termine rimane fissato al 30
dicembre 2017.
ACCERTAMENTO
Pronti gli avvisi per l’adempimento
spontaneo relativo alle operazioni IVA 2014
Ad aprile
sono previste nuove comunicazioni e inviti preventivi mirati a segnalare
discordanze e incongruenze emerse dall’incrocio dei dati di spesometro e
dichiarazione.
Le
imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini Iva, in tutto o in
parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate
dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno, potranno
regolarizzare l’anomalia emersa ricorrendo all’istituto del ravvedimento
operoso.
Con
provvedimento del 24 marzo 2017 l’Agenzia ha fissato modalità e procedure
utilizzate per mettere a disposizione dei contribuenti, in maniera preventiva,
le informazioni utili ad adempiere correttamente ai propri doveri fiscali e ad
evitare, quindi, controlli.
Tramite
queste comunicazioni personalizzate, le Entrate mettono a disposizione dei
soggetti Iva interessati sia le informazioni inviate dai loro clienti, da cui
risultano ricavi o compensi non dichiarati e possibili anomalie rispetto a
quanto riportato in dichiarazione, sia le modalità con cui il contribuente può
richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
Per le imprese e i professionisti che non
daranno seguito all’invito contenuto in queste lettere, i controlli partiranno
nell’ultimo trimestre del 2017.
La
comunicazione arriverà tramite posta elettronica certificata (Pec).
Tramite
queste segnalazioni, il contribuente potrà rimediare per tempo a un eventuale
errore commesso avvalendosi del nuovo ravvedimento e beneficiando così di una
significativa riduzione delle sanzioni. Ciò anche nel caso in cui la violazione
sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
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