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rassegna fiscale periodica


IN BREVE
·         Detrazione IVA: i nuovi termini per il 2017
·         Nuovo modulo dell’Agenzia-Riscossione per la “rottamazione” delle cartelle
·         Esecuzione di verifiche e controlli: le nuove direttive della Guardia di Finanza
·         Decreto Fiscale: detrazioni per alimenti a fini medici speciali
·         La nuova “marca servizi” per tasse ipotecarie e tributi speciali catastali
·         Resto al Sud: in G.U. il Decreto per i giovani imprenditori del Mezzogiorno che vogliono aprire un'attività

APPROFONDIMENTI
·         Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17
·         Nuova circolare della Guardia di Finanza su controlli e verifiche





IN BREVE

IVA
Detrazione IVA: i nuovi termini per il 2017
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96
In vista della chiusura dell’esercizio fiscale occorre ricordare che l’art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato, restringendoli, i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede ora che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."
Per questo motivo TUTTE le fatture di acquisto datate 2017 dovranno essere registrate nella liquidazione IVA di dicembre 2017, pena la perdita della possibilità di detrarre la relativa imposta.


RISCOSSIONE, SANATORIA
Nuovo modulo DA 2000/17 dell’Agenzia Entrate-Riscossione per la “rottamazione” delle cartelle
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

Vedi l’Approfondimento


RISCOSSIONE, SANATORIA
Scadute le rate per la prima definizione agevolata delle cartelle
Agenzia Entrate-Riscossione, Risposte a quesiti ODCEC Roma
È scaduto lo scorso 7 dicembre il termine di versamento per chi aveva aderito alla prima versione della definizione agevolata ma non aveva versato o aveva versato in maniera insufficiente le rate del piano di pagamento previsto.
Per questi soggetti è precluso l’accesso alla “rottamazione-bis” delle cartelle; la riapertura della sanatoria infatti opera solo per cartelle e avvisi non inclusi in una precedente richiesta di definizione, ad eccezione di cartelle e avvisi interessati da una rateazione in corso al 24 ottobre 2016, la cui precedente richiesta è stata respinta a causa del mancato pagamento delle rate 2016 della predetta rateazione.
A chiarirlo è stata l’Agenzia Entrate-Riscossione sul proprio sito in risposta a quesiti posti dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.



ACCERTAMENTO
Esecuzione di verifiche e controlli: le nuove direttive della Guardia di Finanza
Guardia di Finanza, Circolare n.1/2018
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha pubblicato la Circolare n. 1/2018 con l’obiettivo di  aumentare la propria capacità di incidere in maniera sempre più concreta, effettiva e sostanziale sui più gravi e diffusi fenomeni di illegalità fiscale e di criminalità economico-finanziaria che, oltre a sottrarre alla collettività ingenti risorse destinate al benessere di tutti, incidono pesantemente sulle prospettive di crescita degli imprenditori e dei professionisti onesti e rispettosi delle regole e dell’intero sistema Paese.
Con il documento pubblicato viene analizzata, tra l’altro, l’esecuzione delle verifiche e dei controlli da parte della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alla permanenza presso la sede del contribuente e alla durata della verifica.

Vedi l’Approfondimento


SOCIETÀ
Decreto fiscale: operazioni societarie anche senza intervento del notaio
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 11 bis, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
La legge di conversione del Decreto fiscale n. 148/2017 ha introdotto la possibilità di redigere atti di cessione d’azienda, di costituzione dell’impresa familiare e di operazioni straordinarie senza la necessità della figura professionale del notaio.
È infatti sufficiente la firma digitale e l’intervento del dottore commercialista o di altri soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti (con procedura analoga a quella già adottata da anni per la cessione di quote di Srl); l’intervento di un intermediario abilitato fa venire quindi meno la necessità dell’autentica notarile.
Gli atti per i quali è sufficiente la firma digitale dell’intermediario sono:
·         la trasformazione di società di persone;
·         la trasformazione di società di capitali;
·         la trasformazione eterogenea in società di capitali;
·         il progetto di fusione, la deliberazione di fusione e l’atto di fusione e scissione;
·         i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda;
·         la costituzione di impresa famigliare.

L’intermediario abilitato dovrà rispettare la normativa vigente ed adempiere al deposito dell’atto presso l’ufficio del registro delle imprese e il versamento delle imposte dovute.


IVA
Spesometro: novità e disapplicazione delle sanzioni
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1 ter, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
In tema di spesometro il Decreto fiscale n. 148/2017, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito che per le irregolarità commesse nell’invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 non si applicano le sanzioni qualora entro il 28 febbraio 2018 vengano trasmessi i dati esatti.
Inoltre è stata introdotta la possibilità di optare per l’invio semestrale (e non trimestrale) con la trasmissione di partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro è ammesso un documento riepilogativo; in tal caso devono essere trasmessi almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo, l’ammontare dell’imposta complessiva, distinguendo sulla base dell’aliquota applicata.


AGEVOLAZIONI
Decreto Fiscale: il bonus pubblicità
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 4, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
Il Decreto fiscale n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 ha esteso il credito d’imposta anche agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempreché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.


IRPEF
Decreto Fiscale: detrazioni per alimenti a fini medici speciali
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 5 quinquies, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
Il Decreto fiscale n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 ha introdotto una detrazione Irpef pari al 19% per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_1_file.pdf). La norma si applica limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.


ACCERTAMENTO
Decreto Fiscale: regolarizzazione di attività e depositi detenuti all’estero
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 5 septies, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172
In sede di conversione del Decreto fiscale è stata introdotta una sanatoria per le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 148/2017, in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, da soggetti fiscalmente residenti in Italia o loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero.
Per godere della sanatoria occorre versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Il versamento può essere effettuato:
1.         in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza compensazione;
2.         in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata dev’essere effettuato entro il 30 settembre 2018. La procedura si perfeziona alla data di versamento dell’unica o ultima rata.
La norma si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.
L’istanza di regolarizzazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2018.
La norma non si applica alle attività e alle somme già oggetto di voluntary disclosure.


CATASTO
La nuova “marca servizi” per tasse ipotecarie e tributi speciali catastali
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 2 dicembre 2017
L’Agenzia Entrate - che con il Provvedimento dello scorso 28 giugno 2017, n. 120473, aveva previsto l’introduzione di nuovi sistemi di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, in base all’art. 7-quater, comma 36, del D.L. n. 193/2016 - ha comunicato che il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie (la nuova “marca servizi”) è ora disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e potrà essere usata, ad esempio, per richiedere visure catastali, ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio delle Entrate.
La novità riguarda circa 4,6 milioni di visure e 3,1 milioni di ispezioni ipotecarie che vengono rilasciate ogni anno dall’Agenzia e circa 850mila domande di volture presentate dai cittadini.
La nuova “marca servizi” funziona allo stesso modo della comune marca da bollo. Può essere utilizzata per i tributi relativi alle operazioni di visura, ispezione, rilascio di copie e certificazioni, nonché per le volture catastali. La marca andrà apposta sui modelli di richiesta e sulle domande di volture presentati, i cui fac-simile sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.
Dal 1° gennaio 2018 negli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare i pagamenti solo con modalità diverse dal contante. I cittadini potranno, quindi, utilizzare il nuovo contrassegno “marca servizi”, le carte di debito o prepagate, il modello F24 Elide o altre modalità telematiche.
In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile continuare a utilizzare il denaro contante e i titoli al portatore, in modo da facilitare il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell’utenza professionale.


AGEVOLAZIONI
Online l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste la Zona franca urbana colpita dal sisma
È stato pubblicato sul sito web del MISE l’elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi ammessi e non alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana (ZFU) nei Comuni del Centro Italia, colpiti dal sisma degli anni scorsi. La ZFU comprende i Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016.
L’agevolazione prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente erogati a lavoratori impiegati nella sede ove si svolge l’attività all’interno della ZFU.


AGEVOLAZIONI
Resto al Sud: in G.U. il Decreto per i giovani imprenditori del Mezzogiorno che vogliono aprire un'attività
D.M. 9 novembre 2017, n. 174
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017 il Decreto "Resto al Sud" del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno riguardante la nuova misura, gestita da Invitalia, per incentivare i giovani imprenditori under 35 all'avvio di attività imprenditoriali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il provvedimento, finalizzato a spingere l'imprenditoria giovanile nel Sud, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 1 miliardo e 300 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e prevede un contributo a fondo perduto (35% dell'investimento) e un finanziamento bancario a tasso zero (65% dell'investimento).
Le domande potranno essere presentate ad Invitalia a partire dal 15 gennaio 2018.

  
APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE, SANATORIA
Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).
La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. n. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.
L’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.
A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.
I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.
Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.
Si ricorda inoltre che la legge ha stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.
Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).
Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.


ACCERTAMENTO
Nuova circolare della Guardia di Finanza su controlli e verifiche
Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha pubblicato la Circolare n. 1/2018 con l’obiettivo di  aumentare la propria capacità di incidere in maniera sempre più concreta, effettiva e sostanziale sui più gravi e diffusi fenomeni di illegalità fiscale e di criminalità economico-finanziaria che, oltre a sottrarre alla collettività ingenti risorse destinate al benessere di tutti, incidono pesantemente sulle prospettive di crescita degli imprenditori e dei professionisti onesti e rispettosi delle regole e dell’intero sistema Paese.
Con il documento pubblicato viene analizzata, tra l’altro, l’esecuzione delle verifiche e dei controlli da parte della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alla permanenza presso la sede del contribuente e alla durata della verifica.
Lo Statuto dei contribuenti stabilisce che la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Però il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratore autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente.
A parere della Guardia di Finanza, il concetto di “permanenza” non coincide con la durata complessiva della verifica, in quanto quest’ultima, comprende oltre alle attività di controllo normalmente svolte presso la sede o locali del contribuente, una serie di successivi adempimenti che possono essere effettuati anche in altri ambiti (riscontri di coerenza esterna, elaborazione di dati documentali e fattuali che possono essere svolte non obbligatoriamente presso i locali del contribuente, ecc.).

La proroga del termine ordinario di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è possibile solo in casi di “particolare complessità delle indagini”.

Nella Circolare n. 1/2018, la Guardia di Finanza ritiene che la complessità possa sussistere, quando:
  • l’attività ispettiva riguardi soggetti di dimensioni medio-grandi;
  • l’impianto contabile risulti particolarmente complesso, articolato e/o frammentato, anche a causa dell’organizzazione economico-aziendale del soggetto economico in verifica;
  • occorre procedere a ricostruzioni complesse della base imponibile, anche di carattere indiretto-presuntivo, sulla base di una notevole mole di dati documentali, materiali e fattuali da sottoporre ad elaborazione, eventualmente attraverso il confronto “tecnico” con il contribuente;
  • l’ispezione riguardi operazioni di rilevanza internazionali di potenziale rilievo abusivo.

Pertanto, nel caso di particolare complessità delle indagini, verso il decimo giorno di permanenza dei verificatori presso la sede dei contribuenti in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi, ossia, verso il ventesimo giorno per le altre categorie di contribuenti, dovrà essere predisposta una richiesta formale di proroga.
La richiesta di proroga deve essere concessa con formale provvedimento motivato con specifico riferimento alle ragioni di “particolare complessità delle indagini” e dovrà essere firmata dal livello di comando competente, e successivamente inoltrata all’articolazione cui appartiene il Direttore della Verifica o il Capo Pattuglia richiedente con formale trattazione.


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