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Regole per l’acquisto di carburante dal 1° luglio 2018


Dal 1° gennaio 2019, ad eccezione di casi marginali (soggetti cosiddetti “minimi” e forfettari”), tutti i soggetti IVA dovranno emettere le fatture in formato elettronico, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione (l’obbligo è in vigore ormai dal 2014), sia nei confronti di soggetti IVA (il cosiddetto B2B), sia nei confronti dei privati cittadini (B2C).

Tutti saranno coinvolti dalla fatturazione elettronica: dalla grande impresa, al commerciante, al professionista, fino al contribuente persona fisica che usufruisce di prestazioni professionali (ad esempio mediche).

Ogni fattura transiterà in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia Entrate. Sarà quindi l’Agenzia Entrate a ricevere tutte le fatture emesse per poi reindirizzarle ad destinatario finale.



L’introduzione dell’obbligo è anticipata al 1° luglio 2018:

·         per la cessione di benzina o di gasolio per autotrazione, nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi Iva;

·         e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. Quest’ultimo obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto con l’amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.



ATTENZIONE: con effetto dalla stessa data del 1° luglio 2018, non sarà inoltre più consentito, per l’acquisto di carburanti, il pagamento in contanti.



L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha chiarito che saranno ammessi tutti i mezzi di pagamento, diversi dal denaro, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l’utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.



Sebbene non risulti obbligatoria l’indicazione in fattura del modello e della targa del veicolo (diversamente da quanto avveniva con la “scheda carburante”), è necessario che tali dati siano inseriti ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo e, quindi, per poter stabilire e dimostrare la percentuale di detraibilità dell’IVA e di deducibilità del costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.



Da un punto di vista pratico occorre, innanzitutto, dotarsi di un mezzo di pagamento idoneo.

Nel caso in cui il rifornimento dell’autovettura aziendale venga effettuato da un dipendente durante una trasferta, qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato - avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di Bilancio n. 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) - è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto.

In merito all’utilizzo delle carte multiuso si sottolinea la circostanza secondo cui non sono soggette a IVA le operazioni di cessione o di ricarica delle fuel card multiuso, che permettono quindi di acquistare carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero più prodotti con aliquote differenti.

La fuel card costituisce, in questa ipotesi, un semplice documento di legittimazione la cui cessione non richiede l’emissione di fattura elettronica in quanto non è soggetta ad imposta, trattandosi di operazione che ha ad oggetto denaro o crediti di denaro ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tuttavia, all’atto della cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica quando l’acquisto viene effettuato da un soggetto passivo d’imposta.



La ricezione di fatture elettroniche avverrà, alternativamente, tramite:

1.   un indirizzo PEC valido;

2.   un codice identificativo (fornito dall’Agenzia Entrate previo accreditamento – solitamente effettuato dalle software house).



ATTENZIONE: occorrerà quindi comunicare al proprio fornitore, nel caso specifico il distributore di benzina, il canale tramite cui si decide di ricevere la fattura elettronica.



La fattura elettronica sarà ricevuta:

·         all’indirizzo PEC comunicato al fornitore;

·         tramite una piattaforma WEB in grado di ricevere i documenti trasmessi con indicazione del codice identificativo comunicato;

·         tramite i servizi web messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, previo accreditamento a Entratel o Fisconline, iscrizione al Cassetto fiscale dedicato per la fatturazione elettronica o SPID.

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