IN BREVE
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Fino al 22 ottobre le istanze per il “Bonus
pubblicità” 2017 e 2018
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Mancato invio del mod. 730 precompilato
entro i termini previsti
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Voucher digitalizzazione: attiva la sezione
del sito del MISE per la richiesta di erogazione
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Per gli avvisi bonari c’è tempo fino al 4
ottobre
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Fattura Elettronica: la nuova guida
dell’Agenzia Entrate
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Iniziate le verifiche Enea sugli interventi
di efficienza energetica
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Crollo Ponte Morandi: in G.U. agevolazioni
fiscali e sospensione degli obblighi tributari
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Sospensione esecuzione deleghe di pagamento
con compensazioni a rischio: definiti criteri e modalità
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Le detrazioni per attività sportiva dei
figli
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La territorialità dei servizi relativi a
beni immobili destinati ad attività congressuale
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APPROFONDIMENTI
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Controlli ENEA sugli interventi di
efficienza energetica
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IN BREVE
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AGEVOLAZIONI
Fino al 22 ottobre le istanze per il “Bonus
pubblicità” 2017 e 2018
L’art.
57-bis del D.L. n. 50/2017 (“Manovra Correttiva”), come modificato dall’art. 4
del D.L. n. 148/2017 (“Collegato fiscale”), ha introdotto un credito d’imposta
per gli investimenti pubblicitari effettuati dai soggetti passivi IVA, imprese
o lavoratori autonomi, compresi gli enti non commerciali, anche privi di
attività commerciale.
In
particolare la disposizione, attuata con il D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018,
riconosce un credito d’imposta pari al
75% dell’incremento, rispetto all’anno precedente, delle spese sostenute
per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali - escludendo le
spese di intermediazione ed altre spese accessorie - effettuato su giornali
(quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale
(online), editi da imprese titolari di testata giornalistica ovvero tramite
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Il
credito d’imposta è incrementato al 90% nel
caso di microimprese, Pmi e start up innovative e spetta solo se l’incremento risulta almeno pari all’1%.
A
partire dal 22 settembre e fino al 22
ottobre 2018 si potranno trasmettere le istanze per l’accesso al bonus
pubblicità. Per il 2017 l’istanza sarà di consuntivazione degli investimenti
effettuati, mentre per il 2018 sarà un’istanza di prenotazione riferita agli
investimenti effettuati e/o che si intende effettuare nel periodo 2018.
A
regime, e quindi per gli investimenti effettuati dal 2019, per fruire del
credito d’imposta, i soggetti interessati dovranno presentare due comunicazioni
per ciascun anno interessato dal credito d’imposta: la comunicazione relativa alla prenotazione andrà di regola inviata
tra il 1° marzo ed il 31 marzo dell’anno cui si riferisce e quella relativa
alla consuntivazione andrà inviata
tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell’anno successivo.
I
modelli andranno inviati esclusivamente in via telematica al Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria, tramite apposita piattaforma che sarà implementata
sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’invio telematico potrà essere effettuato
direttamente da parte del soggetto abilitato o tramite intermediario abilitato.
DICHIARAZIONI
Mancato invio del mod. 730 precompilato entro i
termini previsti
Per
coloro i quali non avessero inviato il modello 730 precompilato nei termini
previsti, è possibile rimediare presentando
entro il 31 ottobre il modello Redditi PF.
Sul
sito dell’Agenzia Entrate sono presenti tutte le informazioni utili per
l'utilizzo di “Redditi PF Web”, l'applicazione che consente di compilare i
principali quadri del modello Redditi PF senza dover scaricare alcun software.
Nella
sezione “Redditi PF Web” il contribuente può visualizzare e stampare il proprio
modello Redditi PF e il relativo foglio informativo.
Non
possono utilizzare “Redditi PF Web”, ricorda l'Agenzia delle Entrate, i
contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o
che devono presentare il modello IVA. Quest'ultimi infatti devono utilizzare
“Redditi PF Online”.
AGEVOLAZIONI
Voucher digitalizzazione: attiva la sezione del
sito del MISE per la richiesta di erogazione
Si
ricorda che, dal 14 settembre, è
possibile presentare la richiesta di erogazione del “Voucher digitalizzazione”,
l'agevolazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo,
tramite concessione di un "voucher" di importo non superiore a 10
mila euro, per l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi
aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Le
domande di erogazione del Voucher possono essere presentate sul sito del MISE
dalle imprese assegnatarie delle agevolazioni, a seguito della realizzazione
del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese.
Il
termine per la presentazione delle richieste di erogazione, pena la decadenza
delle imprese assegnatarie dalle agevolazioni concesse, è il 14 marzo 2019.
RISCOSSIONE
Per gli avvisi bonari c’è tempo fino al 4
ottobre
Per
effetto delle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 193/2016, sono sospesi dal
1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme richieste con
avviso bonario.
Per
avvisi bonari e richieste di documenti da parte dell’Amministrazione
finanziaria, ricevuti in un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 4
settembre, il termine concesso per il pagamento delle somme dovute da avvisi
bonari e per la trasmissione di atti e documenti decorre quindi dal 5 settembre
e il termine ultimo è fissato al
prossimo 4 ottobre.
Se
invece l’avviso fosse pervenuto il 30 luglio, il termine scadrebbe il 3
ottobre.
IVA
Fattura Elettronica: la nuova guida
dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Comunicato
Stampa 27 settembre 2018
È
ormai prossima l’entrata in vigore per tutti i soggetti IVA, ad eccezione dei
cosiddetti “minimi” e “forfettari”, dell’obbligo della fatturazione elettronica
a partire dal 1° gennaio 2019.
L’obbligo
di emissione della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 riguarderà
tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti IVA nei
confronti di altri soggetti IVA e di soggetti “privati” (non titolari di
partita IVA) ed è stato introdotto tramite la legge di Bilancio 2018.
Il
27 settembre l’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto la
pubblicazione di una Guida pratica per i contribuenti, di due video-tutorial e
di una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni e i
servizi utili.
La
Guida, in particolare, si propone di spiegare il cambiamento in atto dalla
“carta” al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova
modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono
i vantaggi, come funziona il Sistema di Interscambio.
AGEVOLAZIONI
Iniziate le verifiche Enea sugli interventi di
efficienza energetica
D.M. 11 maggio 2018
Il
D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11
settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’art. 14 del
D.L. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di
controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica.
Il
decreto disciplina le modalità con le quali l’Enea dovrà effettuare i
controlli.
Si
ricorda in proposito che sono state prorogate
fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di
risparmio energetico.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE
Crollo Ponte Morandi: in G.U. agevolazioni
fiscali e sospensione degli obblighi tributari
D.M. 6 settembre 2018; D.L. 28
settembre 2018, n. 109
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre è stato pubblicato il decreto 6
settembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede la sospensione dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento,
scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto ed il 1° dicembre 2018, a favore
dei contribuenti colpiti dall'eccezionale evento del 14 agosto 2018 che ha
provocato il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di
Genova.
La
sospensione, in particolare, riguarda le persone fisiche indicate nell'allegato
1) al decreto, non titolari di partita IVA che, alla data del 14 agosto 2018,
avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova.
Le
disposizioni si applicano inoltre nei confronti dei soggetti titolari di
partita IVA indicati nell'allegato 2) al decreto, aventi la sede legale o la
sede operativa nel territorio del Comune di Genova.
La
sospensione, invece, non si applica alle
ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.
Gli adempimenti e i versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20
dicembre 2018.
Con
il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, sono state inoltre disposte
agevolazioni fiscali e stanziati contributi a favore di privati, imprese e
professionisti danneggiati in conseguenza dell’evento. In
particolare, si prevede quanto segue:
·
irrilevanza ai fini fiscali, a decorrere dall’anno d’imposta
2018 e fino al 31 dicembre 2020, dei redditi di fabbricati oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento. L’agevolazione si applica ai fini Irpef, Ires, Imu e Tasi (a
decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31
dicembre 2020);
·
per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o
residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano
subito danni conseguenti all'evento (verificati con perizia asseverata) i
contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef,
Ires e ed Irap;
·
le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di
godimento sugli immobili di cui sopra, oppure negli stessi residenti o
domiciliate, nonchè le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o
operativa negli stessi immobili, sono
esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per
le istanze, i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre
2020 in conseguenza dell'evento;
·
a partire dal 14 agosto 2018, gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili a seguito dell'evento non sono
soggetti alle imposte di successione, di bollo ed ipotecarie e catastali, né
alle tasse ipotecarie;
·
dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per
la riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi e per le
attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori;
·
alle imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con le ordinanze
del Sindaco di Genova 14 agosto 2018, n. 282, 26 agosto 2018, n. 307, 30 agosto
2018, n. 310 e 7 settembre 2018, n. 314, nonchè ai professionisti, artigiani e
commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel
periodo dal 14 agosto al 29 settembre 2018 hanno subito una riduzione del
fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2017, è riconosciuta (a domanda) una somma fino al 100 per cento di tale calo,
nel limite massimo di 200mila euro. A tal fine è sufficiente una dichiarazione
dell'interessato, accompagnata dall'estratto autentico delle scritture
contabili relative ai periodi di riferimento;
·
istituzione
di una zona franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito
con apposito provvedimento. In tale area saranno riconosciute le agevolazioni
fiscali previste dall’art. 8 del decreto-legge in esame.
RISCOSSIONE
Sospensione esecuzione deleghe di pagamento con
compensazioni a rischio: definiti criteri e modalità
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 28 agosto 2018, n. 195385
Con il Provvedimento n.
195385 del 28 agosto 2018 l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le
modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
In particolare, ha
individuato i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i
modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente
competenti dell'Agenzia Entrate ed è stata definita la procedura per
sospenderne l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.
Il provvedimento, con
lo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti
d'imposta, dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 49-ter dell'art. 37
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che prevede che l'Agenzia possa sospendere,
fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti
compensazioni che presentano profili di rischio.
Se all'esito del
controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, si
legge nel documento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in
essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato;
diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le
compensazioni si considerano non effettuati.
Si consiglia pertanto
di prestare attenzione alle compensazioni, che saranno quindi assoggettabili
all’applicazione della procedura di sospensione e alla possibilità di scarto.
IRPEF
Le detrazioni per attività sportiva dei figli
Le
spese per un importo non superiore a 210
euro, sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei figli di età
compresa tra i cinque e i diciotto anni, dànno diritto a una detrazione Irpef del 19% (art. 15,
comma 1, lettera i-quinquies, Tuir).
Per
beneficiare dell’agevolazione, la spesa deve essere certificata da bollettino
bancario o postale ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento
rilasciata dalla struttura sportiva. La documentazione deve riportare la ditta,
la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e il nome (se persona
fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore;
la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i
dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il versamento
(art. 2, D.M. 28 marzo 2007; Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
IVA
La territorialità dei servizi relativi a beni
immobili destinati ad attività congressuale
Agenzia delle Entrate, Principio
di diritto 24 settembre 2018, n. 2
L'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato, nella sezione dedicata del proprio sito internet,
il Principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, stabilendo che “nell'ipotesi di prestazione di servizi
composta dalla concessione a titolo oneroso dell'uso di beni immobili ubicati
in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi
effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall'esame delle circostanze del
caso specifico emerge che la concessione
in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del
servizio e i servizi pattuiti sono
ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al
loro valore economico, la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà
territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia, ai sensi dell'art. 7-quater,
comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'art. 12 del D.P.R. n. 633 del
1972”.
In
tal caso il committente non residente può ottenere il rimborso dell'Iva assolta in Italia, qualora ricorrano i
presupposti di legge.
APPROFONDIMENTI
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AGEVOLAZIONI
Controlli ENEA sugli interventi di
efficienza energetica
Il
D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11
settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’art. 14 del
D.L. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di
controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica.
Il
decreto disciplina le modalità con le quali l’Enea dovrà effettuare i
controlli.
Si
ricorda in proposito che sono state prorogate
fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di
risparmio energetico.
Per
poter accedere all’agevolazione è necessaria l’attestazione da parte di un
professionista abilitato che dichiari il rispetto dei requisiti tecnici
richiesto dal singolo intervento e predisponga una relazione tecnica nonché
l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare
di cui si richiedono le detrazioni.
L’ente
che effettua i controlli è l’ENEA, il quale verifica, anche a campione, le
attestazioni e le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di
efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito
decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Per
le verifiche documentali l’ENEA comunica l’avvio del procedimento mediante
lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della
detrazione oppure, se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali,
all’amministratore del condominio, sulla base dell’indirizzo comunicato
all’atto della trasmissione dei dati. Entro
30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario invia,
tramite PEC la documentazione prevista e necessaria.
L’ENEA
ha quindi 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo
peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del
controllo al beneficiario.
L’accertamento
produce esito negativo se la documentazione trasmessa all’ENEA risulta difforme
rispetto alle opere effettivamente realizzate.
Una
volta terminati gli accertamenti l’ENEA comunicherà all’Agenzia Entrate l’esito
tramite una relazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio. Sarà la stessa
Agenzia, dopo aver valutato la documentazione, a emettere il provvedimento di
diniego.
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