Il
Decreto Legge n. 119/2018 del 23 ottobre 2018 ha previsto diverse forme di
pacificazione fiscale. Il decreto, attualmente all’esame del Parlamento per la
conversione in legge, potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione del
testo definitivo. Le disposizioni in esso contenute sono però importanti e ne
anticipiamo una prima sintesi.
La definizione agevolata dei PVC
L’art.
1 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la definizione agevolata dei processi
verbali di constatazione (PVC).
Secondo
tale disposizione, il contribuente può definire il contenuto integrale dei PVC redatti e consegnati entro il 24 ottobre
2018 (data di entrata in vigore del decreto), presentando la relativa
dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia
di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e
ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. È possibile definire
solo i PVC per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un
invito al contraddittorio.
Le
dichiarazioni dovranno essere presentate
entro il 31 maggio 2019 con le modalità che saranno stabilite da un
provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate, per i periodi di imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento.
Nella
dichiarazione di “regolarizzazione” non potranno essere utilizzate, a scomputo
dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite pregresse.
In
caso di PVC consegnato a soggetti in regime di trasparenza (ex artt. 5, 115 e
116 del TUIR) la dichiarazione potrà essere presentata anche dai soggetti
partecipanti, ai quali si applicheranno le stesse disposizioni per
regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi
imputabili.
Le
imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le
violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, dovranno essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli
interessi, entro il 31 maggio 2019.
La
definizione del PVC si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione ed
il versamento in unica soluzione o della prima rata nei termini indicati.
In
deroga allo Statuto del Contribuente, per i periodi di imposta fino al 31/12/2015
oggetto di PVC definiti, i termini di accertamento sono prorogati di due anni.
La definizione agevolata degli atti
di accertamento
L’art.
2 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la definizione agevolata degli atti di
accertamento.
Gli
avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di
recupero notificati entro il 24 ottobre
2018 (data di entrata in vigore del decreto), non impugnati e ancora
impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti pagando le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le
sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla
predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso
che residua dopo la data di entrata in vigore del Decreto.
La
disposizione si applica, negli stessi termini, anche alle somme contenute negli
inviti al contradditorio notificati entro il 24 ottobre 2018. Inoltre, la
definizione è applicabile anche agli accertamenti con adesione sottoscritti
entro il 24 ottobre 2018. In questo caso, il versamento è dovuto entro 20
giorni (dunque entro il 13 novembre 2018).
È
esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241.
Per
quanto riguarda i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’UE,
indicate nell’art. 2, par. 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE (dazi
doganali in genere), il debitore deve corrispondere oltre all’imposta anche gli
interessi di mora previsti dall’art. 114, par.1, del regolamento UE n. 952/2013.
Non
possono essere oggetto di definizione gli atti emessi nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. n.
167/1990 (“voluntary disclosure”).
La rottamazione delle cartelle-ter
L’art. 3 del D.L. n.
119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione
agevolata dei ruoli, la cosiddetta “rottamazione delle cartelle-ter”.
Per aderire alla
definizione agevolata occorrerà presentare
l’apposito modello entro il 30 aprile 2019 e potranno essere definiti i
carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017.
Il modello da
presentare, denominato modulo DA-2018,
è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Per quanto riguarda le
modalità di presentazione, coloro che hanno una casella di posta elettronica
certificata (PEC) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del
documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia
Entrate Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo
DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.).
In alternativa il
modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli di Agenzia
Entrate Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione
Sicilia).
Successivamente alla
presentazione, Agenzia Entrate Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019.
In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunicherà
l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata inviando i relativi
bollettini di pagamento.
È possibile richiedere
un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo
al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it
e compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.
In
caso di adesione alla sanatoria verranno
cancellati:
·
gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta
eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della
Strada);
·
le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi
previdenziali).
Resteranno
da pagare:
·
le somme a titolo di interessi e capitale;
·
le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Il
pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2017 potrà avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari
importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.
In
caso di versamento rateale si applicherà il tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2019.
A
seguito della presentazione della dichiarazione:
a.
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero
degli importi indicati nella medesima;
b.
sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti
dilazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a
seguito di adesione alla definizione agevolata.
·
per gli stessi carichi, l’agente della riscossione non potrà:
1.
avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
2.
proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate,
sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
L’adesione
alla rottamazione di un ruolo comporta
l’impegno a rinunziare alla prosecuzione dell’eventuale contenzioso
riferito al ruolo stesso.
La
“rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei
casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Tuttavia non sono
applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con l’Agente di riscossione
(che prevedono 72 rate o 120 rate mensili); l’adesione alla “rottamazione” comporterà quindi un maggior impegno
finanziario nel breve termine.
Riteniamo
innanzitutto opportuno verificare la posizione dei ruoli in essere (che
talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa).
ATTENZIONE:
Invitiamo quindi, chi non avesse già provveduto, a richiedere ad Agenzia
Entrate-Riscossione un estratto conto dei ruoli accedendo ai servizi online
messi a disposizione sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
|
Chi
avesse già aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta
“rottamazione-bis”), ma non fosse riuscito a saldare le prime rate scadute, potrà
regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.
L’art.
3 del D.L. n. 119/2018 stabilisce,
infatti, che i contribuenti che pagheranno gli importi scaduti entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti
dalla nuova rottamazione.
A
tal fine, senza alcun ulteriore
adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle Entrate-Riscossione
invierà entro il 30 giugno 2019
una nuova “Comunicazione” con il
differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”,
ripartito in 10 rate di pari importo (5
anni) con scadenza il 31 luglio
e il 30 novembre di ciascun anno,
a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno
calcolati nella misura dello 0,3%.
Il
mancato versamento delle somme dovute entro il 7 dicembre 2018 preclude la
possibilità di usufruire della rottamazione-ter.
Lo stralcio dei debiti fino a 1.000
euro
L’art.
4 del D.L.
n. 119/2018 prevede che i debiti di
importo residuo fino a 1.000 euro affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
siano automaticamente annullati.
Non
è necessaria una manifestazione di volontà da parte del beneficiario.
L’annullamento è “automatico” e sarà
effettuato alla data del 31 dicembre 2018 ma con effetti che si producono sin
dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto).
Nel
calcolo del limite di 1.000 euro si prendono
in considerazione tutte le somme dovute in
relazione al singolo carico (cioè singola partita di ruolo), e quindi
comprendendo capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Poiché l’effetto si produce dal 24 ottobre, se sono stati effettuati pagamenti
parziali in relazione a quel carico si prenderà in considerazione
solo il debito residuo.
Se
il debitore avesse già pagato il debito relativo al ruolo alla data del 23
ottobre 2018, non avrà diritto al rimborso delle somme versate. Se invece
l’avesse fatto dal 24 ottobre in poi, le somme versate saranno imputate alla
definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a
debiti scaduti o in scadenza. Nel caso in cui non ci fossero debiti, Agenzia
Entrate riscossione notificherà l’invito a ritirare il rimborso delle somme
versate.
Sono
esclusi dallo stralcio:
·
le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio
2015;
·
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
·
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;
·
risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE (ad esempio i dazi
doganali);
·
IVA riscossa all'importazione.
Definizione agevolata dei carichi
affidati all’Agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’UE
L’art.
5 del D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di definizione agevolata dei
carichi inerenti risorse
proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni n. 2007/436/CE e 2014/335/UE (ad esempio i dazi doganali) e l’IVA
riscossa all’importazione.
Le
modalità per aderire alla definizione agevolata, nonché le relative condizioni,
sono le medesime stabilite per gli altri carichi, con alcune deroghe. Ad
esempio, per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali dell’UE di cui
all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e
2014/335/UE, vanno versati anche gli interessi di mora previsti dall’art. 114
par 1, del Regolamento UE n. 952/2013.
Il modello da
presentare per la richiesta di definizione, denominato modulo DA-2018-D, è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Il termine per la presentazione è il 30 aprile 2019.
Per quanto riguarda le
modalità di presentazione, coloro che hanno una casella di posta elettronica
certificata (PEC) possono inviare il modulo DA-2018-D, insieme alla copia del
documento di identità, alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia
Entrate Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo
DA-2018-D e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).
In alternativa il
modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli di Agenzia
Entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione
Sicilia).
Entro il 31 luglio 2019 l’Agente di
riscossione comunicherà ai debitori che avranno richiesto la definizione
agevolata l’ammontare delle somme dovute con le relative scadenze. La prima/unica rata andrà pagata entro il
30 settembre 2019. La seconda scadrà
il 30 novembre 2019 e le restanti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
anno successivo.
Definizione agevolata delle controversie
tributarie
L’art. 6
del D.L. n. 119/2018 stabilisce che le controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni
stato e grado del giudizio, potranno essere definite, a domanda del soggetto
che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne
ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore
della controversia. Per valore della controversia si intende l'importo del
tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie
relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito
dalla somma di queste.
Inoltre, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle
Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
depositata alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), le
controversie potranno essere definite con il pagamento:
·
del 50% del valore della
controversia
in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
·
del 20% del valore della
controversia
in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Nel caso
di controversie riferite esclusivamente
a sanzioni non collegate al tributo, la definizione potrà avvenire:
·
con il pagamento del 15%
del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate
nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla
data di entrate in vigore del decreto;
·
con il pagamento del 40 %
negli altri casi.
Nel caso
di sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non
sarà dovuto alcun importo relativo alle sanzioni nel caso in cui il rapporto
relativo ai tributi dovesse essere definito, anche con modalità diverse dalla
presente definizione.
Regolarizzazione fiscale per società e
associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI
L’art. 7 del D.L. n. 119/2018 stabilisce regole particolari di
definizione per le
società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI.
Oltre a poter avvalersi della dichiarazione
integrativa speciale prevista per la generalità dei contribuenti prevista
dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018, questi soggetti potranno avvalersi:
·
della definizione agevolata
degli atti di accertamento previsto dall’art. 2 del decreto, versando un
importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate (ad eccezione dell’IVA,
che va versata per intero), ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi
dovuti;
·
della definizione agevolata
delle liti pendenti, prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 con il
versamento del:
o 40% del valore della lite e del 5% delle
sanzioni e degli interessi accertati, nel caso in cui, alla data di entrata in
vigore del decreto (24 ottobre 2018) questa sia ancora pendente nel primo grado
di giudizio;
o 10% dal valore della lite e del 5% delle
sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio
dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto
(24 ottobre 2018);
o 50% del valore della lite e del 10%
delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della
società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto (24
ottobre 2018).
La
possibilità di definizione è preclusa se l’ammontare delle imposte accertate o
in contestazione, per ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30.000 euro per
ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.
Resta
comunque possibile la definizione agevolata prevista per la generalità dei
contribuenti ai sensi degli articoli 2 e 6 del Decreto, con le regole ivi
previste.
La dichiarazione integrativa speciale
L’art. 9
del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la possibilità
fino al 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni ed integrare le
dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini IRPEF,
IRES, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei
contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.
L'integrazione
degli imponibili sarà ammessa nel limite
di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto
già dichiarato.
In caso di
dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro oppure nel caso di
assenza di debito di imposta per perdite (ex artt. 8 e 84 del TUIR) il limite
per l’integrazione sarà di 30.000 euro.
Sul
maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica (senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori):
a) un'imposta sostitutiva del 20% sul maggior
imponibile IRPEF o IRES ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei
contributi previdenziali e dell’IRAP.
b) un'imposta sostitutiva del 20 % sulle
maggiori ritenute;
c) l'aliquota media per l’IVA, risultante
dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non fosse possibile
determinare l'aliquota media, si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%
Per
usufruire di tali agevolazioni i contribuenti dovranno:
a) inviare una dichiarazione integrativa
speciale all'Agenzia delle Entrate per uno o più periodi d'imposta per i
quali, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), non siano
scaduti i termini per l'accertamento;
b) versare in unica soluzione quanto dovuto,
entro il 31 luglio 2019, senza potersi avvalere di eventuali compensazioni
dei crediti. Il versamento potrà essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento
della prima rata dovrà essere effettuato entro
il 30 settembre 2019.
Questa
procedura non può essere utilizzata:
·
in caso di omessa dichiarazione per anche uno solo degli anni di
imposta dal 2013 al 2016;
·
se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto
formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o
dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di
procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di
applicazione della procedura qui esaminata;
·
per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute
all’estero;
·
per i redditi prodotti in forma associata di cui all'art. 5 del
TUIR;
·
dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza
fiscale ai sensi degli artt. 115 o 116 del TUIR con riferimento alle imposte
dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi
formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto
impositivo a carico delle società da essi partecipate.
Le
modalità di presentazione della dichiarazione integrativa e di versamento delle
relative imposte saranno definite con provvedimenti del direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
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