IN BREVE
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In Gazzetta il Decreto fiscale “collegato”
alla legge di Bilancio 2019
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Fattura elettronica: nuovi termini per
l’emissione e l’invio
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Rottamazione ter: la “nuova” definizione
agevolata dei ruoli
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Rottamazione bis: c’è tempo fino al 7
dicembre per mettersi in regola
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Contratti di appalto: imposta di bollo su
capitolato e altri allegati
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Nessuna detrazione per l'IVA pagata in
misura superiore a quella effettiva
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Bonus pubblicità: chiarimenti sui soggetti
legittimati al rilascio dell'attestazione sull'effettuazione delle spese
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“Prenota ticket” attivo in tutti i
capoluoghi di Regione
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Pubblicata la guida dell’Agenzia Entrate
sul risparmio energetico
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APPROFONDIMENTI
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Le novità del Decreto fiscale “collegato”
alla legge di Bilancio 2019
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I nuovi termini per l’emissione e l’invio
della fattura elettronica
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IN BREVE
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MANOVRA 2019
In Gazzetta il
Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019
D.L. 23 ottobre 2018,
n. 119
È stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018, e in vigore dal giorno
successivo, il decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale, collegato alla
legge di Bilancio 2019.
Il Decreto prevede
numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei debiti tributari
nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti
pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione
delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei
corrispettivi”.
Rispetto al
provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse
le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i
capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e
le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica:
nuovi termini per l’emissione e l’invio
D.L. 23 ottobre 2018,
n. 119, artt. 10 e 11
La circolare
dell'Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le
disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che
obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei
documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del
1972, al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità
dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 6 del medesimo decreto.
Ne deriva che, fatte
salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle
fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre in tema di
eccezioni, a quelle riconducibili all'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972),
l'emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di
effettuazione dell'operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura
“si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente”, la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua
trasmissione al SdI.
L'art. 11 del D.L.
n. 119 del 23 ottobre 2018 (collegato fiscale alla Manovra) è intervenuto
espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non)
modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l'art. 21 del
D.P.R. n. 633/1972.
Con l’art. 10 dello
stesso D.L. n. 119/2018 ha inoltre previsto che per il primo semestre del
periodo d'imposta 2019 le sanzioni siano disapplicate o ridotte se
la fattura elettronica viene emessa/inviata entro determinati termini.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE, SANATORIA
Rottamazione ter: la
“nuova” definizione agevolata dei ruoli
D.L. 23 ottobre 2018,
n. 119, art. 3
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità di
aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta
“Rottamazione delle cartelle ter".
Per aderire alla nuova definizione agevolata occorre
presentare l’apposito modello entro il 30
aprile 2019.
Con la sanatoria possono essere definiti i carichi
affidanti all’Agente della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
È altresì possibile richiedere un prospetto informativo con
l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, compilando e inviando
successivamente la documentazione richiesta.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
·
gli
interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta
eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della
Strada);
·
le
somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).
Resteranno da pagare:
·
le
somme a titolo di interessi e capitale;
·
le
somme maturate a titolo di aggio e
di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2017 può avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il
31 luglio 2019 oppure con versamento
rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e
il 30 novembre a decorrere dal 2019.
Entro il 30 giugno
2019 l’agente di riscossione comunicherà a coloro che hanno aderito alla
rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e
la scadenza di ciascuna di esse.
RISCOSSIONE, SANATORIA
Rottamazione bis:
c’è tempo fino al 7 dicembre per mettersi in regola
Agenzia
Entrate-Riscossione, Comunicato 26 ottobre 2018; D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,
art. 3
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha
ricordato a coloro che hanno già aderito alla definizione agevolata prevista
dal D.L. n. 148/2017 (cosiddetta "rottamazione bis"), ma che non sono
riusciti a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, che possono
regolarizzare la propria situazione entro
il 7 dicembre 2018.
Sempre entro lo stesso termine, inoltre, dovrà
essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.
Pagando le
rate di luglio, settembre e ottobre 2018, infatti, si sarà automaticamente
ammessi ai benefici della definizione agevolata prevista dall'art. 3 del D.L.
n. 119/2018 (cosiddetta "rottamazione-ter").
Per effettuare il pagamento delle rate scadute
è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre
2018, allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" già inviata da
Agenzia delle Entrate-Riscossione.
IMPOSTE INDIRETTE
Contratti di
appalto: imposta di bollo su capitolato e altri allegati
Agenzia Entrate,
Risposta ad istanza di interpello 12 ottobre 2018, n. 35
L’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre
2018 ad un interpello, ha di nuovo affrontato il problema dell’applicazione
dell’imposta di bollo sugli allegati al contratto di appalto.
Nell’interpello si chiede se, anche a seguito delle
innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei
contratti pubblici), permangono valide le istruzioni impartite con le
risoluzioni n. 97/E del 2002 e n.
71/E del 2003 in ordine alla tassazione ai fini dell’imposta di bollo
dei documenti costituenti contratti d’appalto ed allegati ad essi. In
particolare si chiede se, stante l’attuale disposizione dell'art. 32, comma
14-bis, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, questi documenti debbano sempre
essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo, oppure possano non
scontare più alcuna imposizione.
Per l’Agenzia delle Entrate alla fattispecie continuano ad
applicarsi i chiarimenti resi con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.
Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai
fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito,
l’Agenzia fa presente che tali documenti, poiché disciplinano particolari
aspetti del contratto, (es. termini entro il quale devono essere ultimati i
lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei
corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all’art.
2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di
euro 16,00 per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti
convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano,
si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie,
descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che
li hanno sottoscritti”.
IVA, DETRAZIONE
Nessuna detrazione
per l'IVA pagata in misura superiore a quella effettiva
Cassazione, Sentenza 3
ottobre 2018, n. 24001
La Corte di
Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018 ha
reso noto che la previsione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in
misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla
detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, non
ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma
interpretativa.
Per scalare
l'imposta pagata a monte, chiarisce la Suprema Corte, "non è sufficiente,
ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all'oggetto
dell'impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano
assoggettabili all'IVA nella misura dovuta".
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità:
chiarimenti sui soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione
sull'effettuazione delle spese
Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, FAQ 19 ottobre 2018
Sul sito della Presidenza del Consiglio
(Dipartimento per l'informazione e l'editoria) sono state aggiornate le FAQ sul
credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali con ulteriori
chiarimenti relativi, tra l'altro, ai soggetti legittimati al rilascio
dell'attestazione sull'effettuazione delle spese.
L'effettività del sostenimento di tali spese,
infatti, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti
legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle
dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale
dei conti.
Il dipartimento chiarisce che tra questi
soggetti rientrano gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro legittimati a
rilasciare il visto di conformità. Questi, per essere legittimati, devono presentare
alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale
una comunicazione secondo le previsioni del decreto n. 164 del 1999.
Il Dipartimento precisa infine che, anche il
commercialista dell'impresa richiedente, se iscritto all'albo dei revisori
legali, può rilasciare la certificazione sull'effettività del sostenimento
delle spese.
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
“Prenota ticket”
attivo in tutti i capoluoghi di Regione
Agenzia
Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 26 ottobre 2018
È attivo in tutti i capoluoghi di Regione e a
Bolzano, Cosenza Pescara, Lecce, Udine e Verona il servizio "Prenota
ticket", dedicato ai cittadini che desiderano fissare un appuntamento
(ticket) per ricevere assistenza su cartelle, avvisi e procedure di riscossione
presso uno degli sportelli dell'Agenzia Entrate-Riscossione utilizzando il
proprio computer, smartphone o tablet, evitando in questo modo lunghe file e
inutili perdite di tempo.
Accedendo al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o all'app Equiclick si
arriverà alla sezione "Prenota ticket" dove sarà possibile fissare un
appuntamento prenotando un ticket per il
giorno stesso o per i quattro giorni lavorativi successivi, individuando:
·
la tipologia di servizio;
·
lo sportello;
·
la fascia oraria tra quelle disponibili.
I servizi prenotabili mediante il «Prenota
Ticket» sono:
1.
Pagamenti;
2.
Rateizzazioni;
3.
Informazioni/Altri Servizi.
La prenotazione deve essere effettuata con il
codice fiscale della persona che andrà allo sportello. In caso di delega il ticket
è comunque valido solo per una singola operazione ed è necessario essere munito
della delega ad operare per conto di quel soggetto.
Dopo aver compilato il form si riceverà una
e-mail all'indirizzo inserito con la ricevuta del ticket prenotato (QR Code) da
utilizzare presso gli sportelli. È prevista inoltre la possibilità di annullare
la prenotazione cliccando sul link presente nella email inviata.
Prima di recarsi allo sportello, l'Agenzia
Entrate invita a consultare la sezione “Novità” del portale per verificare
eventuali interruzioni del servizio.
AGEVOLAZIONI
Pubblicata la guida
dell’Agenzia Entrate sul risparmio energetico
Agenzia delle Entrate,
Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul
proprio sito, nella sezione dedicata alle agevolazioni – casa, la versione
aggiornata della guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
Nella guida, tra le diverse novità,
vi è anche indicata la nuova procedura e
le modalità di esecuzione dei controlli relativi alle verifiche che l’Enea
effettuerà attraverso l’esame dei documenti, delle dichiarazioni e delle
certificazioni prodotte dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore
di condominio, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali.
APPROFONDIMENTI
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MANOVRA 2019
Le novità del
Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019
Il
Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di
Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23
ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.
Il
Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei
debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti
pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle
fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.
Rispetto
al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece
escluse le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di
sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati
tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.
In
particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:
· attuazione della “pace fiscale” – Sono
previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta "pace
fiscale", che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
(“rottamazione delle cartelle ter”), la definizione agevolata delle
liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro
cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione
integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;
· esclusione e la riduzione delle sanzioni per il
I semestre di obbligo di fatturazione elettronica – Per il I
semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6
D.Lgs. n. 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione,
registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA”) se la fattura
viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del
D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA
periodica (mensile o trimestrale);
· modifica dei termini di emissione della fattura
dal 1° luglio 2019 – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa
entro 10 giorni all’effettuazione dell’operazione. Il differimento del termine
di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per
la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10
giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà
indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della
prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;
· eliminazione dell’obbligo di numerazione delle
fatture d’acquisto - È stato eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle
fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta
infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano
inviate tramite il Sistema di Interscambio);
· modifica dei termini per la detrazione dell’IVA – È stato
stabilito che l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati
entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può
essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione
periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si
applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno
precedente;
· modifica dell’ambito soggettivo dell’obbligo di
fatturazione elettronica - È stato eliminato il riferimento ai soggetti
identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l’obbligo di fatturazione
elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;
· trasmissione telematica dei corrispettivi – È stato
introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica
all’Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei
commercianti al minuto. L’obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti
con volume d’affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli
altri;
Il decreto, all’esame del Parlamento,
potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.
IVA, ADEMPIMENTI
I nuovi termini per l’emissione e l’invio della fattura elettronica
La
circolare dell'Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato
che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria
che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei
documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del
1972, al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità
dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 6 del medesimo decreto.
Ne
deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4
(si pensi alle fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre
in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all'art. 73 del D.P.R. n. 633 del
1972), l'emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento
di effettuazione dell'operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché
la fattura “si ha per emessa all'atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente”, la fattura elettronica si ha per emessa
all'atto della sua trasmissione al SdI.
La
circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 precisava inoltre che poiché “non è
improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda
oltre le ore 24 del medesimo giorno (…) visti anche i controlli che il SdI deve
effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative
legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è
specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data
riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali"
del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni
obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633»".
L'art.
11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 è intervenuto espressamente sui termini
di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti
a decorrere dal 1° luglio 2019, l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 come
segue:
a) al
comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione
di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della
fattura;»;
b) al
comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione
dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6.».
Il
precedente art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha invece previsto che per
il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni:
a) non
si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della
liquidazione periodica dell'IVA;
b) si
applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del
periodo successivo.
Quindi:
Dal
1° gennaio al 30 giugno 2019
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Fattura elettronica emessa/inviata entro il
termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA.
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NESSUNA SANZIONE
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Fattura elettronica emessa/inviata entro il
termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA del periodo
successivo.
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SANZIONI RIDOTTE DELL’80%
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Dal
1° luglio 2019
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Fattura da emettere/inviare entro 10 giorni
dall'effettuazione dell'operazione.
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