IN BREVE
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Il Garante privacy boccia la fattura
elettronica
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Fattura elettronica: i chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate
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Acconti in scadenza al 30 novembre 2018
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Comunicazione trimestrale delle
liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2018
·
Fattura elettronica: novità istruzioni e
modelli per le deleghe
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Rottamazione ter: pubblicati i moduli di
adesione
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Fattura elettronica: accesso al portale
Fatture e Corrispettivi per la registrazione dell'indirizzo telematico
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Nuovo Gruppo IVA
·
I chiarimenti dall'Agenzia Entrate su Ecobonus
e cessione del credito
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APPROFONDIMENTI
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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate
sulla fattura elettronica
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Deleghe per l'utilizzo dei servizi di
fatturazione elettronica: pronte le istruzioni e i modelli
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IN BREVE
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Il Garante privacy
boccia la fattura elettronica
Garante privacy, Provvedimento 15 novembre
2018, n. 481
Con il Provvedimento n. 481 del 15 novembre 2018,
indirizzato all'Agenzia delle Entrate, il Garante della privacy ha espresso
parere negativo in merito alla fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio
2019, nella formulazione attualmente prevista, sottolineando criticità relative
al trattamento dei dati personali. “Un trattamento sistematico, generalizzato e
di dettaglio di dati personali su larga scala”- si è espresso il Garante - il
quale risulta essere “sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse
pubblico, pur legittimo”.
Le
principali criticità evidenziate dal Garante riguardano:
·
la fase di archiviazione
dei dati, che interesserà non solo i dati obbligatori a fini
fiscali ma anche informazioni di dettaglio sui beni e servizi acquistati,
relative quindi alle abitudini ed alle tipologie di consumo, fino ad arrivare a
descrizioni di prestazioni sanitarie o legali;
·
l'incarico
agli intermediari, delegabili dal contribuente per la
trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche. In
alcuni casi, infatti, l’operatore si troverà a gestire una moltitudine di dati
personali, con relativo aumento del rischio durante la gestione delle fatture;
·
la sicurezza circa la fase
di trasmissione attraverso il SDI e gli ulteriori servizi
offerti dall’Agenzia vista la mancanza di una cifratura per la fattura
elettronica.
IVA,
ADEMPIMENTI
Fattura elettronica:
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In data 12
novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di
rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e
del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell’Agenzia Entrate. In tale
occasione sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti in tema di
fatturazione elettronica, in risposta a quesiti che risultavano ancora
irrisolti.
L’Agenzia ha
chiarito, tra l’altro, che ai fini della
detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di
una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il SdI.
Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo)
la detrazione IVA è sanzionabile;
Vedi l’Approfondimento
VERSAMENTI
Acconti in scadenza
al 30 novembre 2018
In prossimità della scadenza vi
ricordiamo che venerdì 30 novembre 2018
andrà versata la seconda rata d’acconto per il 2018 relativa a:
· imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
· IRAP;
· IVIE e IVAFE;
· Cedolare secca sulle locazioni;
· Contributi Inps
per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.
Il secondo acconto è generalmente
dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti
equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2018 e dai
soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2018 per i quali tale mese è
l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF
poiché:
· per l’addizionale
comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo
IRPEF;
· per l’addizionale
regionale non sono dovuti acconti.
L’acconto IRPEF è dovuto
se l’imposta dichiarata in
quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni,
dei crediti d’imposta, e delle ritenute, è
superiore a 51,65 euro.
Deve essere versato in una o due
rate, a seconda dell’importo:
· unico versamento,
entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
· due rate, se l’acconto è pari o
superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al
saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Anche l’acconto IRES deve essere versato in una o due rate, a seconda
dell’importo:
· unico versamento,
entro il 30 novembre, se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro;
· due rate, se l’acconto è pari o
superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il
pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l’undicesimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione.
L’acconto IRAP, ai
sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è corrisposto secondo le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
IVA,
ADEMPIMENTI
Comunicazione trimestrale delle
liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2018
Scade il prossimo venerdì 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni
trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2018 (sia nel caso in cui
l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione (LiPe) deve essere
presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o
tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese
successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la scadenza vengano presentate
più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
IVA,
ADEMPIMENTI
Fattura
elettronica: novità istruzioni e modelli per le deleghe
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241
Con il provvedimento n. 291241 del 5 novembre
2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca
delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le
relative istruzioni. È stato altresì approvato il modulo per il
conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.
Con la presentazione del modulo relativo alle
deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è possibile
delegare i seguenti servizi:
·
Consultazione
e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio
delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
·
Consultazione
dei dati rilevanti ai fini IVA,
servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
·
Registrazione
dell'indirizzo telematico,
servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
·
Fatturazione
elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, servizio delegabile anche a favore di
soggetti diversi dagli intermediari;
·
Accreditamento
e censimento dispositivi,
servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE,
SANATORIA
Rottamazione
ter: pubblicati i moduli di adesione
Sono stati pubblicati, sul sito internet
dell'Agenzia Entrate-Riscossione, i modelli che i contribuenti dovranno
utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione
agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter"), che permetterà di
pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e
gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli
interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Si tratta, rispettivamente del:
·
Mod. DA-2018, Dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata ("Rottamazione-ter") dei carichi affidati all'agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
·
Mod. DA-2018-D, Dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata per le risorse proprie dell'Unione Europea (carichi affidati
all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo
di risorse proprie dell'Unione Europea).
La dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata deve essere presentata (compilata in ogni sua parte ed insieme alla
copia del documento di identità) entro
il 30 aprile 2019, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
·
tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del
documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia
Entrate-Riscossione di riferimento;
·
agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
PROCEDURE
CONCORSUALI
In
dirittura d’arrivo il Codice dell'insolvenza (riforma delle procedure
fallimentari)
Il Ministero della Giustizia ha licenziato lo
schema del Decreto Legislativo recante Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017.
Si segnala in particolare che una delle norme
che entreranno in vigore subito è quello riferito alla “Nomina degli organi di controllo” che, con riferimento alle società a responsabilità limitata,
prevede quanto segue: “La nomina
dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato;
b)
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi
almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media
durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo
o del revisore cessa quando, per due esercizi consecutivi, non è superato
alcuno dei predetti limiti.
A seguito delle modifiche disposte dal
decreto in commento, inoltre, l’art. 2477, sesto comma, del codice civile,
risulterà del seguente tenore: “L'assemblea
che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma
deve provvedere, entro trenta giorni,
alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non
provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.”
Le società a responsabilità limitata e le
società cooperative costituite alla data di entrata in vigore delle novità
devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove
disposizioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore. Fino
alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e
dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle
inderogabili disposizioni del nuovo art. 2477.
IVA,
ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: accesso al
portale Fatture e Corrispettivi per la registrazione dell'indirizzo telematico
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241
È importante accedere al portale Fatture e
Corrispettivi entro la fine del 2018 per registrare il proprio indirizzo
telematico per la fatturazione elettronica, accedendo direttamente, previa
registrazione, ad Entratel (o Fisconline se ricorrono le condizioni).
Con il Provvedimento n. 291241 del 5
novembre, l'Agenzia Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca
delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le
relative istruzioni.
Un accesso diretto al portale Fatture e Corrispettivi consentirà anche:
·
la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei
loro duplicati informatici;
·
la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
L’accesso diretto ad Entratel, invece, consentirà di consultare l’archivio
dell’Amministrazione Finanziaria contenente:
·
le dichiarazioni fiscali presentate;
·
i dati catastali dei vostri immobili;
·
i versamenti che avete effettuato con i modelli F23 ed F24;
·
gli atti registrati;
·
i dati dei rimborsi;
·
le informazioni e i dati relativi agli studi di settore (per chi
ne è assoggettato).
REGIMI SPECIALI
Il regime
forfettario del 2019
La bozza della legge di Bilancio 2019 prevede
alcune importanti modifiche anche per quanto riguarda il regime forfettario
previsto dalla legge n. 190/2014.
In primo luogo viene innalzato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi
percepibili per poter usufruire del regime.
Tale limite si applicherà a tutte le
tipologie di attività, laddove nel sistema vigente si applicano limiti
differenziati a seconda del codice ATECO dell'attività svolta. Rimangono invece
invariati i coefficienti di redditività utilizzati per calcolare l'imponibile
da assoggettare all'imposta sostitutiva.
Nell'attuale versione della bozza è inoltre
prevista la rimozione:
·
del limite alle spese per i dipendenti (attualmente fissata a
5.000 euro);
·
del limite del costo dei beni strumentali posseduti (attualmente
fissato a 20.000 euro);
·
del limite di 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o
assimilato percepiti.
Viene però prevista l'inapplicabilità del
regime se i soggetti che hanno percepito tali redditi esercitano l'attività d'impresa
o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due
anni precedenti (o nei confronti di soggetti ad essi direttamente o
indirettamente riconducibili).
È stata introdotta un’ulteriore causa di
esclusione, rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società
personali o associazioni professionali,
di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, oppure in società a responsabilità limitata e associazioni in
partecipazione; l’esclusione non è
limitata alle società a responsabilità limitata che imputano il reddito per
trasparenza ai soci, di cui all’art. 116 del TUIR, ma alla generalità di tali
soggetti collettivi.
IVA
Nuovo Gruppo IVA
Agenzia
delle Entrate, Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E
L'Agenzia Entrate, con la Circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, ha analizzato i diversi
aspetti della disciplina del Gruppo IVA, e ha fornito chiarimenti
interpretativi.
Il Gruppo Iva, introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di
Bilancio 2017), prevede la possibilità, per tutti i soggetti IVA stabiliti in
Italia per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo,
di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
Per aderire all'istituto, è sufficiente che
il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello
approvato il 19 settembre scorso con il Provvedimento n. 215450/2018.
Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata entro il 15
novembre 2018 il Gruppo Iva avrà
efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la
dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio
dell'anno successivo.
Questi i punti analizzati nella Circolare:
·
il regime del Gruppo IVA;
·
nascita, modifiche e scioglimento del Gruppo IVA;
·
gli effetti dell'opzione per il regime del Gruppo IVA;
·
adempimenti e responsabilità.
AGEVOLAZIONI
I chiarimenti
dall'Agenzia Entrate su Ecobonus e cessione del credito
Agenzia
delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 5 novembre 2018, n. 61
L’Agenzia Entrate con la risposta n. 61 del 5
novembre 2018 ha chiarito che la cessione dell'ecobonus può essere effettuata anche nei confronti della società esercente
l'attività di somministrazione di lavoro laddove la stessa partecipi ad
un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che
legittimano la cessione del credito.
Nel documento viene ricordato che l'art. 1,
comma 3, lett. a), n. 10), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha esteso, a
partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente
alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità
immobiliari, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri
soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del
credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari.
In merito ai soggetti a favore dei quali può
essere effettuata la cessione del credito, la Circolare n. 11/E 2018 precisa
che per "soggetti privati cessionari" devono intendersi i soggetti
diversi dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla
detrazione. Tale collegamento deve essere valutato sia con riferimento alla
cessione originaria che a quella successiva.
Il collegamento con il rapporto che ha dato
origine alla detrazione sussiste anche con la società che fornisce il personale
nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese
appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito.
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Falsi messaggi SMS
sull'arrivo di una "raccomandata digitale"
Agenzia delle Entrate,
Comunicato Stampa 9 novembre 2018
Con Comunicato Stampa del 9 novembre 2018 l'Agenzia Entrate
ha avvertito i contribuenti circa un tentativo di truffa, realizzato tramite
l'invio di SMS ai contribuenti relativo all'arrivo di una "raccomandata
digitale", che invitano a cliccare su un link indirizzato ad un falso sito
internet dell'Agenzia Entrate.
Più nello specifico, gli SMS hanno come mittenti
"InfoSMS" o "Equitalia", che solo apparentemente provengono
dall'Agenzia Entrate.
Nei messaggi si comunica l'arrivo di una "raccomandata
digitale" che minaccia l'irrogazione di una sanzione amministrativa di 550,50
oppure 516 euro e si invita a produrre copia del proprio passaporto e di altri
documenti personali.
L’Agenzia Entrate, oltre ad invitare i contribuenti a non
dar seguito a tali messaggi, a non cliccare sui collegamenti presenti e,
soprattutto, a non fornire dati personali nella pagina web indicata nel
messaggio, ricorda che gli unici indirizzi dei siti web istituzionali
dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate- Riscossione sono rispettivamente www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet
del MISE.
APPROFONDIMENTI
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IVA, ADEMPIMENTI
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulla fattura elettronica
In data 12 novembre 2018 si è tenuto un
Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei
Consulenti del lavoro e dell’Agenzia Entrate.
In tale occasione l’Agenzia Entrate ha fornito
una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti. In sintesi i
punti che sono stati chiariti:
· ai fini della detrazione IVA, occorre essere in
possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica
regolarmente transitata tramite il SdI. Diversamente (ad esempio se la fattura
è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;
· non sussiste
l’obbligo di comunicazione dei dati
fatture (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti
esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se
le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza
transitare dal SdI;
· le autofatture per omaggi e per autoconsumo
devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al SdI;
· nel caso di
integrazione di fatture d’acquisto
riportanti il codice N6 (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un
documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla
fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI), oppure, qualora si
usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia Entrate,
che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere
all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI. Il documento
sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra UE permane l’obbligo di
invio del cosiddetto “esterometro”, pertanto nessuna ulteriore comunicazione è
obbligatoria;
· non vi è
obbligo di emissione della fattura, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo
obbligo di fatturazione elettronica, per operazioni
fuori dal campo di applicazione dell’IVA;
· non sono state
modificate le disposizioni in tema di fattura
differita, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro
il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
· i consumatori finali, i condomini, i regimi agevolati possono decidere di comunicare un indirizzo
telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare
di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;
· nel caso in
cui la fattura elettronica emessa riporti un numero di partita IVA o un codice
fiscale inesistente, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme
all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui, invece, la fattura riporti
un identificativo IVA cessato o di un
soggetto deceduto, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali.
L’Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla
veridicità dell’operazione;
· nel caso di fattura emessa nei confronti di un esportatore
abituale, il numero e la data della dichiarazione d’intento devono essere
indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio “causale”.
IVA, ADEMPIMENTI
Deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica: pronte le
istruzioni e i modelli
Con
il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe
per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e le relative
istruzioni.
È stato
altresì approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe
all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.
Servizi delegabili
Con la
presentazione del modulo relativo alle deleghe per l'utilizzo dei servizi di
fatturazione elettronica è possibile delegare i seguenti servizi:
·
Consultazione
e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
·
Consultazione
dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile esclusivamente
a favore degli intermediari;
·
Registrazione
dell'indirizzo telematico, servizio delegabile esclusivamente a favore
degli intermediari;
·
Fatturazione
elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
·
Accreditamento
e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a favore di
soggetti diversi dagli intermediari.
Durata della delega
La durata
della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è fissata al massimo in 2 anni; quella per l'utilizzo del Cassetto fiscale
delegato in 4 anni.
Presentazione della delega
La
presentazione della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione
elettronica può essere effettuata:
·
dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita
procura speciale compilando la specifica
sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale
dell'Agenzia Entrate;
·
dal delegante attraverso
le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata
Entratel/Fisconline;
·
dal delegante consegnando
la delega stessa all'intermediario delegato, che provvede ad inviare
all'Agenzia Entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle
deleghe/revoche che gli sono state conferite. Tali dati sono trasmessi entro 90
giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di
conferimento delega, ed entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione
del modulo, per le richieste di revoca di deleghe già conferite.
L'intermediario,
per l'attivazione delle deleghe, può utilizzare un servizio di invio massivo o una funzionalità web di invio
"puntuale" disponibile nella propria area riservata.
Tramite
l'invio massivo l'intermediario delegato invia all'Agenzia Entrate una
comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle
deleghe, subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro,
contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante
nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.
L'invio massivo è presentata attraverso Entratel.
Tramite
l'invio puntuale (disponibile dal 30 novembre) l'intermediario delegato invia i
dati essenziali per l'attivazione della delega tramite una funzionalità web che
sarà resa disponibile nella propria area riservata.
Per le
deleghe la cui attivazione avviene attraverso intermediario abilitato, l'Agenzia Entrate trasmetterà apposita
comunicazione per informare il soggetto delegante dell'attivazione della delega
ai servizi di fatturazione elettronica da parte di un intermediario. Tale
comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata
all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese
e dei professionisti (INI-PEC).
I
soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del
modulo possono predisporre un file con le copie delle deleghe sottoscritte dal
delegante, i documenti d'identità, un prospetto, prodotto secondo lo schema
riportato in un allegato al Provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di
procura speciale,
firmare
digitalmente il file ed inviarlo con PEC a delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it
Le
deleghe presentate saranno così attivate entro 5 giorni dall'invio della PEC.
Gli
intermediari hanno l'obbligo di conservare i moduli acquisiti, unitamente alle
copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più
responsabili per la gestione dei suddetti moduli. I moduli acquisiti sono
numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con
indicazione del numero progressivo e data della delega/revoca, del codice
fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante, degli
estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.
Si sottolinea che il modulo per il
conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione
elettronica è ora separato da quello per l'utilizzo del Cassetto fiscale
delegato.
Gli
intermediari sceglieranno in via prioritaria l'invio massivo delle deleghe, già
attivo dal 5 novembre 2018, subordinato alla positiva verifica degli elementi
di riscontro (che permette la mancata allegazione della copia della delega,
consentendo sufficiente certezza del conferimento della delega, che comunque è
confermata dalla ricevuta consegnata via PEC al contribuente delegante)
contenuti nella dichiarazione IVA.
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