IN BREVE
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Nuovi esoneri dall’obbligo di fatturazione
elettronica
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Fattura elettronica: Iva non detraibile
senza la trasmissione allo SdI
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Nuovi limiti per l’accesso al regime
forfettario (Flat Tax)
·
Scade il 17 dicembre il versamento della
seconda rata Imu e Tasi
·
Al via le segnalazioni per l'omesso invio
delle comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA
·
Applicazione della cedolare secca anche per
gli immobili a uso commerciale
·
Precisazioni sul regime IVA dei servizi per
produrre energia
·
Soggetto a tassazione il box auto venduto
separatamente all'abitazione principale prima di cinque anni
·
In Gazzetta il “decreto per Genova” convertito
·
Richiesta rimborso del canone Tv non dovuto
in bolletta: come procedere
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APPROFONDIMENTI
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Le novità del regime forfettario (Flat Tax)
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Il versamento della seconda rata Imu e Tasi
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IN BREVE
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IVA,
ADEMPIMENTI
Nuovi esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica
Nell’iter di conversione in legge
del Decreto Fiscale n. 119/2018 è prevista un’estensione dei soggetti esonerati
dall’emissione della fattura elettronica.
Non saranno obbligati
all’emissione della fattura elettronica tutti coloro che trasmettono i dati al
sistema della tessera sanitaria, limitatamente ai soli dati trasmessi, e le
associazioni sportive dilettantistiche.
La proposta, al momento approvata
dal Senato, dovrà ovviamente trovare conferma nei successivi passaggi parlamentari.
L’esonero dovrebbe comunque riguardare solo l’anno 2019.
Ricordiamo nella seguente tabella
i soggetti obbligati alla trasmissione
dei dati al sistema TS:
·
Farmacie
|
·
Aziende ospedaliere locali
(ASL)
·
Aziende ospedaliere
·
Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
·
Policlinici universitari
·
Presidi di specialistica
ambulatoriale
|
·
Strutture e presidi per
l’erogazione di servizi sanitari e assistenza protesica e integrativa
|
·
Medici chirurghi e
odontoiatri
|
·
Strutture autorizzate all’erogazione
di servizi sanitari
|
·
Parafarmacie
|
·
Psicologi
|
·
Tipologie di paramedici: infermieri,
ostetrici, tecnici sanitari di radiologia, ottici
|
·
Veterinari
|
L'esonero dall'obbligo di
emissione della fattura elettronica dovrebbe riguardare anche le associazioni sportive senza scopo di lucro,
affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che usufruiscono
del regime previsto dalla legge n. 398/1991, a condizione che nel periodo
d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a
65.000 euro.
IVA,
ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: Iva non detraibile senza la trasmissione
allo SdI
Agenzia delle Entrate, Faq sulla fatturazione elettronica
Con alcune Faq pubblicate sul
proprio sito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti
chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, rispondendo ai dubbi più
frequenti: gestione delle deleghe e istituzione del relativo registro,
emissione e conservazione delle fatture, fattura differita e fuori campo Iva,
fattura con partita Iva inesistente o cessata, modelli Intra, ed altri ancora.
Con riferimento alla detraibilità
l’Iva, in particolare, l’Agenzia ha precisato che qualora il fornitore non
emetta la fattura elettronica, trasmettendola al SdI (Sistema di Interscambio),
la fattura non si considera fiscalmente emessa, con la conseguenza che il
cessionario/committente non potrà detrarre l'Iva.
Quest’ultimo sarà pertanto tenuto
a chiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica attraverso il SdI
e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 6,
comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
MANOVRA
2019, REGIMI AGEVOLATI
Nuovi limiti per l’accesso al regime forfettario (Flat Tax)
L’attuale bozza della legge di Bilancio
prevede importanti modifiche del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
Le novità riguardano:
·
sia i contribuenti che non aderiscono attualmente al regime, ma
che potrebbero beneficiarne dal prossimo 1° gennaio 2019;
·
sia quelli che ne stanno beneficiando ma che potrebbero
risultarne “espulsi” dal prossimo 1° gennaio 2019.
In
primo luogo, verrà innalzato il limite
massimo di ricavi o compensi per usufruire del regime, che diventerà pari a
65.000 euro per tutte le tipologie di attività (a prescindere, quindi, dal
codice ATECO dell’attività esercitata). Nel primo anno questo limite è
ragguagliato al numero di giorni dall’inizio dell’attività alla fine dell’anno.
Vedi l’Approfondimento
TRIBUTI
LOCALI
Scade il 17 dicembre il versamento della seconda rata Imu e Tasi
Il prossimo 17 dicembre (la
scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di domenica) è prevista la scadenza
del saldo Imu per il 2018, il cui presupposto è il possesso a titolo di
proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due
rate:
·
la prima in acconto il 16
giugno,
·
la seconda a saldo entro,
in questo caso, il 17 dicembre.
Per il versamento dell’acconto
non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in
quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente. Il
Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28
ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera pubblicata sul sito del
MEF.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Pubblicate le prime bozze degli Indici sintetici di affidabilità
2019
L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio
sito internet le prime bozze dei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed
elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il
periodo d'imposta 2018 (modello Redditi 2019), riguardanti gli esercenti
attività di impresa, arti o professioni.
Le bozze al momento disponibili sono quelle:
·
del quadro "F - dati contabili" per gli esercenti
attività di impresa;
·
del quadro "G - dati contabili" per gli esercenti
attività di lavoro autonomo;
·
di 33 modelli Isa afferenti le attività del commercio e delle
relative istruzioni;
·
di 12 modelli del settore servizi con relative istruzioni;
·
di 5 modelli relativi ad attività delle manifatture con relative
istruzioni;
·
di 1 modello relativo agli Isa destinati alle attività
professionali con relative istruzioni.
Non ancora pubblicati, invece, i modelli per
i nuovi studi riconducibili al comparto agricolo, che sono:
·
AA01S, coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree
forestali;
·
AA02S, produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.
IVA,
ADEMPIMENTI
Al via le segnalazioni per l'omesso invio delle comunicazioni
delle Liquidazioni Periodiche IVA
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2018, n.
314644/2018
Con il Provvedimento n.
314644/2018 del 23 novembre 2018 l'Agenzia Entrate, al fine di stimolare
l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle
basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti
passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati
all'Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA (tramite
spesometro) e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, sono messe a
disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di
riferimento, risultano comunicati dati di
fatture emesse ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni
periodiche Iva.
Per informare i contribuenti di
dette informazioni, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Pec)
attivati dai contribuenti contenente:
a)
codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b)
numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e
trimestre di riferimento;
c)
codice atto;
d)
modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni
dettagliate;
e)
invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche
tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi
inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o
intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta
anomalia.
La stessa comunicazione sarà
presente anche all'interno del portale
"Fatture e Corrispettivi", nella sezione
"Consultazione", area "Dati rilevanti ai fini IVA".
I contribuenti possono
regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi e beneficiare
della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi
del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).
MANOVRA
2019, LOCAZIONE
Applicazione della cedolare secca anche per gli immobili a uso
commerciale
Nella bozza della legge di Bilancio 2019 è
prevista l’estensione anche ai contratti di locazione relativi a immobili di
categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), che sono quelli utilizzabili per
attività di commercio, la cosiddetta “cedolare secca”, già prevista a favore
del locatore di immobili ad uso abitativo dall'art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23.
L'adozione del regime della cedolare secca
non è automatica, ma dipende anche da
una opzione in tal senso del locatore, da comunicare all'Agenzia Entrate
tramite modello RLI; l'opzione è valida per tutte le annualità di residua
durata del contratto, salvo successiva revoca.
La cedolare secca su immobili utilizzati per
attività di commercio si applicherà con
l'aliquota del 21% sull'intero canone di locazione. Non è quindi previsto
l'abbattimento forfettario del 5% riservato al canone derivante da contratti
non soggetti a cedolare secca ed è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative
addizionali regionali e comunali dovute per esso dal locatore; non sono inoltre
dovute le imposte di registro e di bollo.
L'applicazione del regime della cedolare
secca per gli immobili in oggetto richiede il rispetto di determinate
condizioni.
Si potrà beneficiare del regime della
cedolare secca in relazione ad un
contratto, stipulato nel 2019, sostitutivo di un contratto stipulato dopo il 15
ottobre 2018 tra le parti e per lo stesso immobile e interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale; la situazione si può
verificare quando il conduttore ha necessità di utilizzare l'immobile oggetto
di locazione prima del 2019.
IVA
Precisazioni sul regime IVA dei servizi per produrre energia
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 19
novembre 2018, n. 69
L’Agenzia Entrate, con la
risposta n. 69/2018, ha fornito precisazioni in merito alla qualificazione
delle quote di emissione e del trattamento delle prestazioni effettuate
nell’ambito dei contratti di tolling
e di sub-tolling.
La questione è stata sollevata da un istante che trasforma il
gas naturale in energia elettrica, grazie al servizio di “tolling” fornito da centrali
elettriche (impianti) possedute e gestite da altre due società (tollee). L’attività di
trasformazione è regolamentata tramite contratti d tolling e sub-tolling.
In sintesi, l’Agenzia ha chiarito
che le quote di emissione sono beni immateriali, la cui compravendita è una
prestazione di servizi, da assoggettare
a IVA con aliquota ordinaria (22%) e con applicazione del reverse charge.
Al trasferimento delle quote
nell’ambito degli schemi contrattuali di tolling
e sub-tolling si applica la
disciplina IVA prevista per le operazioni permutative.
IRPEF
Soggetto
a tassazione il box auto venduto separatamente all'abitazione principale prima
di cinque anni
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22
novembre 2018, n. 83
L'Agenzia delle Entrate – in risposta alla
richiesta di un contribuente possessore di un box auto acquistato nel 2015 e
destinato a pertinenza dell'abitazione principale acquistata nel 2011
usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, intenzionato a vendere
il box auto - ha chiarito se la plusvalenza realizzata mediante tale vendita
dovesse essere assoggettata a tassazione.
Con la Risposta n. 83/2018 l'Agenzia Entrate ha precisato
che, nel caso prospettato, la plusvalenza derivante dalla cessione infra-quinquennale
del box auto, separatamente dall'abitazione principale, costituisce reddito
diverso (ex art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR) e, quindi, è soggetto ad
IRPEF.
Per completezza, precisano ancora le Entrate, è
possibile optare per un sistema alternativo di tassazione che prevede la
richiesta ad un notaio, all'atto della cessione, di applicare un'imposta
sostitutiva del 20%.
AGEVOLAZIONI
In Gazzetta il
“decreto per Genova” convertito
Legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione in legge del D.L.
28 settembre 2018, n. 109
In data 19 novembre è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 109 del 28 settembre 2018, convertito in legge n.
130/2018, contenente le prime misure a favore della popolazione di Genova
colpita dal crollo del ponte “Morandi” lo scorso 14 agosto.
In particolare si prevede quanto segue:
·
a decorrere dall’anno
d’imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020, sono irrilevanti ai fini fiscali i redditi dei fabbricati oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento. L’agevolazione
si applica ai fini Irpef, Ires, Imu e Tasi (a decorrere dalla prima rata in
scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020);
·
per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o
residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano
subito danni conseguenti all'evento (verificati con perizia asseverata) i contributi, gli indennizzi e i
risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
Irpef, Ires e ed Irap;
·
per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni
di cui al numero precedente sono concesse secondo le regole del “de minimis”;
·
le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di
godimento sugli immobili di cui sopra, oppure negli stessi residenti o
domiciliate, nonché le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o
operativa negli stessi immobili, sono esentate
dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze,
i contratti e i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2020 in
conseguenza dell'evento;
·
a partire dal 14 agosto 2018, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento non sono
soggetti alle imposte di successione, di bollo ed ipotecarie e catastali, né
alle tasse ipotecarie;
·
dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la
riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi e per le
attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attività degli enti creditori;
·
alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa
nella zona delimitata con le ordinanze del Sindaco di Genova e con
provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, che nel periodo dal 14
agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 settembre
2018) hanno subito una riduzione del fatturato al valore mediano del
corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta (a domanda) una somma fino al 100% di tale calo, nel
limite massimo di 200mila euro. A tal fine è sufficiente una dichiarazione
dell'interessato, accompagnata dall'estratto autentico delle scritture
contabili relative ai periodi di riferimento;
·
viene istituita una zona
franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito con apposito
provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune
di Genova. In tale area saranno riconosciute le agevolazioni fiscali previste
dall’art. 8 del decreto-legge in esame;
·
in sede di conversione sono state introdotte misure di sostegno
al reddito dei lavoratori.
TRIBUTI
SPECIALI
Richiesta rimborso
del canone Tv non dovuto in bolletta: come procedere
L'Agenzia Entrate ha ricordato, a coloro che
avessero pagato il canone tv non dovuto in bolletta, che è possibile chiedere
il rimborso direttamente online
con apposito modello (se in possesso delle credenziali Fisconline) o, in alternativa, spedendo la richiesta
tramite raccomandata a/r.
Il modello "Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione
per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia
elettrica", deve essere presentato esclusivamente dai titolari di
utenza di fornitura di energia elettrica, o relativi eredi. In caso non sia
possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato a mezzo
del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1,
S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. Deve essere unita copia di un documento di
riconoscimento.
Nell'istanza di rimborso deve essere
indicato anche il motivo della richiesta, scegliendo una delle seguenti causali:
·
il richiedente o un altro componente della sua famiglia
anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che
hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non
superiore 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione
sostitutiva. Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il reddito complessivo
familiare dell'anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8.000 (codice
1);
·
il richiedente o un altro componente della sua famiglia
anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio,
diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita
dichiarazione sostitutiva (codice 2);
·
il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle
fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua
famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante
addebito sulla pensione (codice 3);
·
il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle
fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante
addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata ad un altro
componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
·
il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non
detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua
famiglia anagrafica (codice 5).
È possibile indicare anche una motivazione diversa dalle
precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della
richiesta nell'apposito spazio del modello.
APPROFONDIMENTI
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MANOVRA 2019, REGIMI AGEVOLATI
Le novità del regime
forfettario (Flat Tax)
L’attuale
bozza della legge di Bilancio prevede importanti modifiche del regime
forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
Le
novità riguardano:
·
sia i contribuenti che non aderiscono attualmente al regime, ma
che potrebbero beneficiarne dal prossimo 1° gennaio 2019;
·
sia quelli che ne stanno beneficiando ma che potrebbero
risultarne “espulsi” dal prossimo 1° gennaio 2019.
In primo luogo, verrà innalzato il limite massimo di ricavi o
compensi per usufruire del regime, che diventerà pari a 65.000 euro per
tutte le tipologie di attività (a prescindere, quindi, dal codice ATECO
dell’attività esercitata). Nel primo anno questo limite è ragguagliato al numero
di giorni dall’inizio dell’attività alla fine dell’anno.
Inoltre verranno rimossi i limiti del valore dei
beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro), delle spese
del lavoro dipendente (limite pari a 5.000 euro) e dell’ammontare del reddito
da lavoro dipendente o assimilato (attualmente pari a 30.000 euro).
Cause di esclusione
Un
importante cambiamento riguarderà le cause di esclusione dal regime: dal 2019
resteranno esclusi dal regime non solo coloro che partecipano a società di persone,
associazioni professionali od imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ma
anche chi partecipa a società a
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, a prescindere che si
adotti o meno il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 117 TUIR.
Inoltre
verranno esclusi i soggetti che avranno
percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato e che svolgeranno attività
di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno
degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti (o altro soggetto agli
stessi direttamente o indirettamente riconducibile).
Restano
infine confermate le ulteriori cause di esclusione:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai
fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito e
dunque: agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi,
commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia
pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta,
intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R.
n. 640/1972, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a
domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da
collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o
da collezione;
- soggetti non residenti. È prevista un’eccezione per
quelli residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni. In tal caso, però, il soggetto deve produrre nel
territorio italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o
di mezzi di trasporto nuovi
Tassazione
I
contribuenti forfettari pagano
un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (15%) su un imponibile determinato applicando
al fatturato una percentuale di
redditività predeterminata in base al codice ATECO dell’attività
esercitata.
L’aliquota si riduce al 5 % in caso di nuova
attività,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
il
contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio
dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in
forma associata o familiare;
b)
l’attività
da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c)
qualora
venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei relativi ricavi e compensi (realizzati nel periodo d’imposta
precedente quello di riconoscimento del beneficio), sia inferiore al limite
previsto per il regime forfetario.
Le novità
di cui abbiamo scritto sono contenute nella bozza di legge di Bilancio che
potrebbe subire modifiche prima della sua approvazione (prevista per gli ultimi
giorni del 2018).
TRIBUTI
LOCALI
Il versamento della
seconda rata Imu e Tasi
Il
prossimo 17 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di
domenica) è prevista la scadenza del saldo Imu per il 2018, il cui presupposto
è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in
Italia.
L’Imu
deve essere versata in due rate:
·
la prima in acconto il 16
giugno,
·
la seconda a saldo entro,
in questo caso, il 17 dicembre.
Per
il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di
modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici
mesi dell’anno precedente. Il Comune ha poi la possibilità di variare le
aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con
apposita delibera pubblicata sul sito del MEF.
A
tali regole fanno eccezione gli enti non
commerciali che versano l’IMU in tre rate:
·
le prime due il 16 giugno
e il 16 dicembre per il 50% ciascuna
di quanto dovuto l’anno precedente,
·
la terza entro il 16
dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote
stabilite per l’anno d’imposizione.
Non
tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L’abitazione
principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e
dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti
del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili
diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione,
invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.
Le
abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non
sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle
medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una
pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che
rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ad esse si applica l’Imu ed una
detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a
concorrenza dell’imposta dovuta.
Se
un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea
retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base
imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore
condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di
un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è
concesso il comodato.
La
base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e
moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla
categoria catastale.
La
base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse
storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità
o inabitati e di fatto non utilizzati.
L’aliquota
Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.
La
base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il
terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti
dal pagamento dell’imposta.
Si
ricorda infine che il 17 dicembre scade
altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di
calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.
Un’eccezione
rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso
in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una
in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla
percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte
rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale
invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un
immobile di lusso.
Si
ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposta le abitazioni
principali, ad eccezione di quelle di lusso.
I
terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.
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