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IN BREVE
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Il nuovo
regime forfettario nella legge di Bilancio 2019
La legge di
Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) - pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio 2019 - prevede
importanti novità fiscali tra cui l’introduzione di una flat tax al 15% (al 5% per le nuove attività) per i contribuenti
persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno
precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila euro.
Il regime
forfettario riservato a tali soggetti viene pertanto ridisegnato, a decorrere
dal 2019, nel seguente modo:
- è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei
ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di
cui alla legge n. 190/2014;
- sono state rimosse le soglie del lavoro
dipendente e degli acquisti di beni strumentali;
- per chi supera la
soglia dei 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal
2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%;
- sono state integrate alcune cause di esclusione
dal regime:
o
è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a
responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività
economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte
individualmente come impresa o arte/professione;
o
non può accedere chi esercita l'attività d'impresa o lavoro
autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi
direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti
di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d’imposta.
Nella sezione Approfondimenti una
prima sintesi delle principali novità fiscali.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
L’obbligo di
fatturazione elettronica dal 1° gennaio: chiarimenti anche per i commercianti
al minuto
Agenzia delle Entrate, FAQ Fatturazione elettronica
A seguito dell’introduzione, dal 1°
gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate
pubblica le risposte ai dubbi più frequenti di operatori e contribuenti nella
sezione Faq del proprio sito.
È stato innanzitutto reso noto che
tutte le fatture emesse dal 1° gennaio dovranno essere trasmesse in formato
elettronico tramite il Sistema d’Interscambio. Per le fatture “a cavallo d’anno” diventa quindi fondamentale la verifica
del momento di effettuazione dell’operazione che per le cessioni di beni
immobili coincide con il momento di stipula del rogito, per i beni mobili con
la spedizione o consegna dei beni e per le prestazioni di servizi con il
momento del pagamento del corrispettivo, anche se parziale.
Si ricorda che l’IVA derivante da
fatture ricevute in gennaio 2019, ma riferite ad operazioni 2018, è detraibile
nella liquidazione di gennaio e non in quella di dicembre 2018.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì
chiarito che i commercianti al minuto
non sono obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente,
perché certificano le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale.
Essendo prevista la possibilità,
per i primi sei mesi del 2019, di trasmettere al SdI, entro il termine per la
liquidazione dell’IVA, il commerciante, qualora gli venga richiesta fattura,
può alternativamente:
·
emettere scontrino o ricevuta fiscale, scorporare poi l’importo
dal totale dei corrispettivi ed emettere fattura differita;
·
emettere fattura immediata entro il termine di liquidazione
dell’IVA, emettendo, al momento di effettuazione dell’operazione un documento
di quietanza dell’operazione.
IVA, ADEMPIMENTI
Dal 1° gennaio addio alle schede carburante
Con l’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica, il 31 dicembre 2018 è stato il giorno di addio alla
scheda carburante. Dal 1°
gennaio 2019, infatti, ai fini della detraibilità dell’IVA, la cessione di
carburante nei confronti delle partite Iva dovrà essere documentata da fattura
elettronica.
Ai fini della deducibilità del
costo, inoltre, già dal 1° luglio 2018, il pagamento del carburante deve avvenire
obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di
credito, assegno, ecc.).
In sintesi, per accedere alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi in
questione non sono in alcun modo più
ammessi i pagamenti effettuati con denaro contante e occorrerà ricevere fattura
in formato XML tramite il SdI.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica,
nuove modalità per il pagamento dell'imposta di bollo
D.M. 28 dicembre 2018
Con il D.M. 28 dicembre 2018 sono
state stabilite nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo relativa alle
fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento
dispone in particolare che:
- il pagamento
dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati
durante l'anno dovrà avvenire in
un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'imposta relativa
alle fatture elettroniche emesse in
ciascun trimestre solare dovrà
essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal
fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
- gli interessati
potranno pagare l’imposta di bollo mediante il servizio presente in
un'area riservata del sito dell'Agenzia, con addebito su conto corrente
bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia
stessa;
- le fatture
elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di
bollo devono riportare una
specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del
decreto in commento.
IVA, ADEMPIMENTI
Il nuovo “esterometro”
A partire dal 2019 i soggetti IVA
residenti sono obbligati a trasmettere le informazioni riguardanti le
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e
ricevute dal 1° gennaio verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato. In particolare devono essere comunicati:
·
i dati identificativi del cedente/prestatore;
·
i dati identificativi del cessionario/committente;
·
la data del documento comprovante l’operazione;
·
la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le
relative note di variazione);
·
il numero del documento;
·
la base imponibile;
·
l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non
comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per
tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle
per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, in quanto i
dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia Entrate.
La trasmissione telematica ha
cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data
del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento
comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di
registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
I soggetti residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione
elettronica sono altresì esonerati dall’obbligo di trasmissione
dell’esterometro.
VERSAMENTI
Interessi
legali allo 0,8% dal 1° gennaio 2019
D.M. 12 dicembre 2018; Decreto 19 dicembre 2018
Dal 1° gennaio 2019 il tasso di
interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,3%, aumenterà allo 0,8%.
La variazione del tasso legale ha
risvolti anche in ambito fiscale:
- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in
vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari
allo 0,3%, fino al 31 dicembre 2018 e allo 0,8% dall’1° gennaio 2019 e
fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute
per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al
contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza
all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale
deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato
l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate
si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21
giugno 2011, n. 28/E).
Età del beneficiario
(anni compiuti)
|
Coefficiente
|
da
0 a 20
|
118,75
|
da
21 a 30
|
112,50
|
da
31 a 40
|
106,25
|
da
41 a 45
|
100,00
|
da
46 a 50
|
93,75
|
da
51 a 53
|
87,50
|
da
54 a 56
|
81,25
|
da
57 a 60
|
75,00
|
da
61 a 63
|
68,75
|
da
64 a 66
|
62,50
|
da
67 a 69
|
56,25
|
da
70 a 72
|
50,00
|
da
73 a 75
|
43,75
|
da
76 a 78
|
37,50
|
da
79 a 82
|
31,25
|
da
83 a 86
|
25,00
|
da
87 a 92
|
18,75
|
da
93 a 99
|
12,50
|
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2018
È scaduto
il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2018, che
poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le
operazioni al 20 dicembre.
In caso di
omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello
0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.
Per chi
versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del
ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90
giorni (e quindi fino al 31 marzo 2019).
SCRITTURE CONTABILI
Come registrare incassi e pagamenti a cavallo
d’anno
In vista
della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le
registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno,
occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi
pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale
problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in
contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di
competenza, già a partire dal 2017, adottano anch’esse il regime di cassa.
La
questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con
strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Accertamento fiscale: termini di decadenza
La legge di Stabilità 2016 (legge 28
dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini di
decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte
dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in
caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o
Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi
di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto
anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di
presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente
era quinto anno).
Vedi l’Approfondimento
IRES
Deducibilità compensi amministratori
I compensi
agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata
nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano
percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12
gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata
si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa
eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di
“amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente
soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità
semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è
buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio
e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato
adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare
le liquidazioni IVA con periodicità
trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il
seguente limite di volume d’affari:
·
400.000
euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
·
700.000
euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di
servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili,
il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese
sono automaticamente ammesse al regime
di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime
di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese
aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli
esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità
semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva
l’opzione per il regime ordinario).
SCRITTURE
CONTABILI
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
Ricordiamo
che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (ai sensi
dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 1 del D.P.R. 9
dicembre 1996 n. 695) i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano
superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi
5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali
1.032.913,80 euro.
L'obbligo di contabilità di
magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate
condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello
in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore
delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
SCRITTURE
CONTABILI
Stampa e aggiornamento registri contabili e
libro inventari
Il termine per la stampa annuale dei registri
fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con
sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2017 la stampa
dei registri dovrà quindi essere effettuata:
·
entro il 31 gennaio
2019 (tre mesi dopo il 31
ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01
– 31/12);
·
per
le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi
diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo
modello unico.
La norma prevede inoltre che, in caso di
controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi
supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta
e in presenza dei verificatori.
ANTIRICICLAGGIO
Libretti al portatore: inutilizzabili dal 1°
gennaio 2019
Mef,
Comunicato Stampa 22 novembre 2018, n. 187
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con
il comunicato stampa n. 187/2018, ha ricordato che entro il 31 dicembre 2018
dovranno essere chiusi tutti i libretti al portatore ovvero quelli non
nominativi, cioè non riconducibili ad alcun soggetto specifico.
Il portatore è tenuto a presentarsi agli
sportelli della banca o di Poste italiane che hanno emesso il libretto (munito
di un documento di riconoscimento) e scegliere una delle tre modalità di estinzione previste:
1.
chiedere
la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio
nominativo;
2.
trasferire
l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro
strumento di risparmio nominativo;
3.
chiedere
la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Dopo questa data i libretti al portatore
saranno inutilizzabili. Inoltre, fermo restando l’obbligo di liquidazione del
saldo del libretto a favore del portatore, gli emittenti saranno obbligati ad
effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, a
seguito della quale verrà applicata al
portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
APPROFONDIMENTI
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MANOVRA 2019
Legge di Bilancio 2019: le principali
novità fiscali
È
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso ed è in vigore
dal 1° gennaio 2019 la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Di seguito una prima sintesi delle principali novità fiscali.
Nuovo
regime forfettario:
è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter
accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Sono state
rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali.
Per chi supera la soglia di 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a
partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%. Inoltre sono state
integrate alcune cause di esclusione dal regime: è escluso chi controlla
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni
in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili
(direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o
arte/professione. Inoltre non può accedere chi esercita l'attività d'impresa o
lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti
ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso
rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti
periodi d’imposta.
Riporto
delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF: è stato modificato, a partire dal
periodo d’imposta 2018, il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF ex
art. 8 TUIR. Dal punto di vista del trattamento fiscale, sono ora equiparate le
perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria. Le eccedenze sono
portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi nel limite
dell’80%, senza limitazioni di tempo e per l’importo che ne trova capienza. Le
perdite di “periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori
redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nello stesso periodo senza
limite dell’80%.
Tassazione
agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione: a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019), per i soggetti
IRPEF e IRES (sono esclusi i soggetti forfettari), è prevista un’agevolazione
che consiste nella possibilità di assoggettare il reddito IRES, dichiarato da
una società, ad un’aliquota agevolata del 15% per la parte corrispondente agli
utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la
dichiarazione, conseguiti in attività commerciali, accantonati a riserve
diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell’importo pari alla
somma tra:
·
investimenti
in beni materiali strumentali nuovi;
·
costo
del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o
indeterminato.
Quindi viene
assoggettata ad un’aliquota ridotta la parte di reddito pari al minore tra
l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili e la somma degli
investimenti sostenuti per beni strumentali nuovi e dell’incremento
occupazionale.
I soggetti IRPEF godono
della medesima agevolazione; le aliquote IRPEF sono ridotte di 9 punti
percentuali a partire da quella più elevata.
È prevista una modalità
di riporto delle eccedenze di utili e sono esclusi dall’agevolazione gli
immobili, i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti e i beni immateriali.
Iper-ammortamento: è stata disposta la
proroga dell’agevolazione per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o
entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia
avvenuto il relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di
acquisizione. È variata la maggiorazione del costo che è pari a:
·
170%
per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
·
100%
per gli investimenti fino a 2,5 e 10 mln di euro;
·
50%
per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro.
È stata altresì
prorogata l’agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione a i costi
sostenuti per i canoni d’accesso tramite cloud
computing.
Investimenti
in Start up innovative: è stata incrementata dal 30 al 40% l’aliquota
dell’agevolazione (deduzione o detrazione – IRES o IRPEF) per tutti i soggetti
che investono in Start up innovative. È stata altresì introdotta un’ulteriore
agevolazione nella misura del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione
integrale del capitale della Start up innovativa qualora venga mantenuta almeno
3 anni.
Credito
d’imposta R&S:
è stata apportata una modifica alla misura che ora è differenziata in base alla
tipologia di costi. Viene prevista nella misura del 25% in via generale e del
50% per le spese relative al personale dipendente subordinato impiegato nelle
attività di R&S e per i contratti stipulati con università, enti equiparati,
start up e PMI innovative per lo svolgimento di attività di R&S. L’importo
massimo del credito è stabilito in 10 mln di euro ed è estesa a spese per
materiali, fornitore e prodotti impiegati per l’attività di R&S. È previsto
l’obbligo di certificazione e di redazione di una relazione tecnica. Le
modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2019 per quanto riguarda la misura
e l’ambito applicativo e dal periodo d’imposta 2018 per quanto riguarda gli
aspetti formali e documentali.
Credito
d’imposta per la formazione 4.0: è stato esteso al 2019 il credito d’imposta
per la formazione 4.0 introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27
dicembre 2017, n. 205) con alcune rimodulazioni in base alle dimensioni
dell’impresa.
Voucher
manager:
è previsto per gli anni 2019 e 2020 per le PMI un contributo a fondo perduto
per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche al fine di sostenere
processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie
previste nel Piano Impresa 4.0. Sono previsti limiti diversi per le
micro/piccole e medie imprese.
Detrazioni
per riqualificazione energetica, ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde: sono
prorogate tutte le agevolazioni legate alle detrazioni per le spese sostenute
anche nell’anno 2019.
Credito
d’imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata: al fine di
incrementare il riciclaggio è stato introdotto un credito d’imposta pari al 36%
e per un massimo annuale di 20.000 euro per l’acquisto di prodotti realizzati
con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica e di
imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è utilizzabile in compensazione
F24 dal 1° gennaio del periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati
gli acquisti.
Credito
d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici: è stato introdotto un
credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su
edifici e terreni pubblici. Ne possono beneficiare persone fisiche, enti non
commerciali e titolari di redditi d’impresa. Sono agevolabili le erogazioni
effettuate a partire dal 2019 e per determinati interventi. Il credito d’imposta
è pari al 65% delle erogazioni ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito
imponibile per le persone fisiche e gli ENC e nel limite del 10% dei ricavi
annui per i titolari di reddito d’impresa. Il credito è utilizzabile in 3 quote
annuali.
Credito
d’imposta per edicole: è riconosciuto un credito d’imposta alle edicole
parametrato a quanto pagato per IMU, TASI, COSAP e TARI per i locali dove si
svolge l’attività e nella misura massima di 2.000 euro.
Contributo
per acquisto di auto M1: è riconosciuto un contributo, variabile a seconda di
differenti condizioni, per chi acquista un autoveicolo di categoria M1 (auto
con al massimo 8 posti a sedere) con emissioni di anidride carbonica fino a
70g/KM. Gli acquisti devono essere effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021
per veicoli con prezzi di listino inferiori a 50.000 euro IVA esclusa. Il
contributo (sconto sul prezzo di acquisto) potrà variare da 1.500 a 6.000 euro.
Imposta
per i veicoli inquinanti: agli acquisti dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di
autoveicoli di categoria M1 eccedenti la soglia inquinante di 160 CO2/KM è
applicabile una nuova imposta variabile da 1.100 a 2.500 euro.
ACCERTAMENTO
I termini di decadenza per l’accertamento fiscale
La
legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune
novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte
dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di
decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati
i termini di decadenza.
Se
la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito
che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa
presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione
nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del settimo anno
successivo (precedentemente era quinto anno).
I
nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i
periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di
decadenza per l’accertamento previgenti.
Per
esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva
regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Mentre gli
accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate
nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.
Quindi
gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente
presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
2023.
Rammentiamo
che il 31 dicembre 2018 scadono i
termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:
· per
le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per
le attività di liquidazione automatica (36 bis);
· per
le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per
le attività di controllo formale (36 ter).
È
previsto un regime premiale riservato ai contribuenti virtuosi rispetto agli
studi di settore, nei confronti dei quali i termini di accertamento sono
ridotti di un anno.
Nei
confronti dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dell’Agenzia
delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n.
127/2015 e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione
dei termini per l’accertamento di due anni.
Attenzione: in caso di presentazione della
dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998,
ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di
presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a
favore che per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.
|
La riapertura
dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della
dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione. Per
esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa
all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:
·
il controllo automatico della
dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”;
·
la possibilità di controllo
relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini
dovranno ripartire dall’anno “n+1”.
Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità
che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2018:
Anno
|
Dichiarazione
presentata
|
Dichiarazione
omessa
|
Denuncia
penale
|
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Ipotesi
generale
|
Regime
premiale (S.S.)
|
Ipotesi
generale
|
Dichiarazione
omessa
|
||
2007
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31.12.2012
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31.12.2013
|
31.12.2016
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31.12.2018
|
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2008
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31.12.2013
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31.12.2014
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02.01.2018
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02.01.2019
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2009
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31.12.2014
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31.12.2016
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31.12.2018
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31.12.2020
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2010
|
31.12.2016
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31.12.2016
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31.12.2019
|
31.12.2021
|
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2011
|
31.12.2016
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31.12.2015
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02.01.2018
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31.12.2020
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31.12.2022
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2012
|
02.01.2018
|
31.12.2016
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31.12.2018
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31.12.2021
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31.12.2023
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2013
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31.12.2018
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02.01.2018
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31.12.2019
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31.12.2022
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31.12.2024
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2014
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31.12.2019
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31.12.2018
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31.12.2020
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31.12.2023
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31.12.2025
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SCRITTURE CONTABILI
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno
In vista della chiusura
dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi
l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i
compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando
diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva
particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità
semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, già a
partire dal 2017, adottano anch’esse il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto
per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante,
come assegni, bonifici e carta di crediti.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento
del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della
consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il
compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo
di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento
di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il
versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la
cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul
conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può
utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il
compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del
fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel
momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
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