IN BREVE
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Approvati i modelli 730, CU, 770, Cupe, Iva
e Iva 74 bis: le novità di quest'anno
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730 precompilato: invio spese sanitarie
2018 in scadenza al 31 gennaio
·
Stampa e aggiornamento registri contabili e
libro inventari entro il 31 gennaio
·
Bonus edilizi e bonus “verde”prorogati per
il 2019
·
Affitti brevi: comunicazione alla Questura
obbligatoria entro 24 ore
·
Le nuove tabelle Aci per la determinazione
dei fringe benefit 2019
·
Bollo su fattura elettronica: pagamento
trimestrale e solo con accesso a “Fatture e Corrispettivi”
·
Entro il 31 gennaio la presentazione della
dichiarazione sostitutiva per il Bonus pubblicità
·
Approvato il Codice della crisi d'impresa:
nuovi limiti per l’organo di controllo nelle Srl
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APPROFONDIMENTI
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Stampa e aggiornamento registri contabili e
libro inventari
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I Bonus edilizi per il 2019
·
Le novità del nuovo Codice della crisi
d'impresa
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IN BREVE
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DICHIARAZIONI
Approvati i
modelli 730, CU, 770, Cupe, Iva e Iva 74 bis: le novità di quest'anno
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10652/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n.
10656/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10659/2019; Provvedimento 15
gennaio 2019, n. 10663/2019; Provvedimento 15 gennaio 2019, n. 10664/2019;
Provvedimento 15 gennaio 2019, n.10665/2019
Sono stati approvati i modelli 2019 (periodo d’imposta 2018)
delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, 770,Cupe, Iva e Iva 74 bis, con
le relative istruzioni.
Riportiamo in sintesi le principali novità di quest’anno:
Modello 730/2019 - Sono
state introdotte le detrazioni d’imposta per le spese per l’abbonamento al
trasposto pubblico, per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi stipulati
per unità immobiliari a uso abitativo, le nuove riduzioni d’imposta per gli
strumenti e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, (DSA), per la
sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su parti comuni
condominiali finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio
sismico.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato inoltre che per la
fruizione delle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio
che comportano un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea le
informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le
detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica
(Ecobonus).
Modello Iva/2019 - È stato
inserito un rigo (VA16) per i soggetti che dal 1° gennaio 2019 parteciperanno a
un gruppo Iva (artt. 70-bis e ss.
del D.P.R. n. 633/1972). I contribuenti interessati dovranno barrare la casella
per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente
l’ingresso nel Gruppo. È stato inoltre inserito il campo 2 del rigo VX2, dove
indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione,
pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati con riferimento al 2018, che
deve essere trasferita al gruppo dal 1° gennaio 2019.
È stata infine inserita la casella 3 nel rigo VO34 per i
contribuenti che nel corso del 2015 avevano optato per l’applicazione del
regime fiscale di vantaggio previsto dal D.L. n. 98/2011, e che dal 2018 hanno
revocato la scelta accedendo al regime
forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
Certificazione Unica 2019 - Sono
stati inseriti alcuni campi per l’indicazione del credito riconosciuto
dall’Inps a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di
premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d.
A.P.E.) previsto dalla legge n. 232/2016.
È stata inoltre introdotta una nuova sezione per individuare
alcune tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale
diverso rispetto a quello previdenziale.
Modelli 770 e Cupe - Tra le principali modifiche
l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura
qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di
capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori
dell’esercizio d’impresa.
È stato, inoltre, previsto un nuovo prospetto per gestire il
regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali
(piattaforme peer to peer lending) e
per i prestiti finalizzati al finanziamento ed al sostegno di attività di
interesse generale (Social Lending).
DICHIARAZIONI
730
precompilato: invio spese sanitarie 2018 in scadenza al 31 gennaio
Per
la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a
disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti le spese
sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture sanitarie ed i
medici devono trasmettere al STS, entro
il 31 gennaio 2019, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi
effettuati nel 2018 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La
comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da
parte dei seguenti soggetti:
·
iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
·
farmacie (pubbliche e private);
·
strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
·
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e
non accreditate con il SSN;
·
esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci
da banco;
·
parafarmacie;
·
psicologi;
·
infermieri;
·
ostetriche/i;
·
tecnici sanitari di radiologia medica;
·
ottici;
·
veterinari.
La
trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare
esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, direttamente
dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es: commercialista, CAF,
ecc.).
SOCIETÀ
Stampa e aggiornamento registri contabili e
libro inventari entro il 31 gennaio
Si ricorda
che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro
giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è
previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi”.
Per le
registrazioni relative al 2017 il termine per la stampa dei registri è quindi
fissato:
·
al
31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31
ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01
– 31/12);
·
per
le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi
diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo
modello unico.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Bonus
edilizi e bonus “verde”prorogati per il 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145,
art. 1, comma 67
La
legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le
detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i cosiddetti “bonus mobili ed
elettrodomestici” e “bonus verde”.
Da
ricordare che entro 90 giorni dal
termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche,
la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute
nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Vedi l’Approfondimento
LOCAZIONI
Affitti
brevi: comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore
Il
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi
alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini
inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma,
possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o
di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
Per
gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di
altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Entro le 24 ore
successive all’arrivo, i gestori devono comunicare alle questure territorialmente
competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le
generalità delle persone alloggiate.
Il
recente Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito in
legge n. 132/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha previsto che gli obblighi
sopra ricordati si applichino anche ai locatori o sublocatori che locano
immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. La
comunicazione va effettuata tramite il “Portale Alloggiati Web” della Polizia di
Stato; la violazione è punita con
l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.
Precisiamo
che l’obbligo non vige per i contratti di affitto registrati (di lunga durata)
perché in quei casi l’adempimento si intende assolto con la registrazione del contratto
presso l’Agenzia delle Entrate.
IRPEF
Le nuove
tabelle Aci per la determinazione dei fringe benefit 2019
Agenzia delle Entrate, Comunicato
20 dicembre 2018
Sono
state pubblicate
nel supplemento ordinario n. 57 della
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018 le tabelle nazionali
per il periodo d’imposta 2019 dei costi chilometrici per autoveicoli e motocicli, elaborate e valide per tutto il 2019 al fine
di determinare il compenso in natura per i veicoli concessi ai dipendenti in
uso promiscuo.
Le
tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e
della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (art. 3,
comma 1, D.Lgs. n. 314/1997).
Le
tabelle in tutto sono 9 e si riferiscono alle seguenti categorie:
·
autoveicoli a benzina in produzione;
·
autoveicoli a gasolio in produzione;
·
autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano in produzione;
·
autoveicoli elettrici e ibridi in produzione;
·
autoveicoli a benzina fuori produzione;
·
autoveicoli a gasolio fuori produzione;
·
autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano fuori produzione;
·
autoveicoli elettrici e ibridi fuori produzione;
·
motoveicoli.
I
valori riportati nelle tabelle si utilizzano per quantificare forfetariamente
l’importo della remunerazione aggiuntiva del dipendente che può utilizzare il
veicolo aziendale anche per fini privati.
Le
tabelle sono utili anche per calcolare i rimborsi a dipendenti e professionisti
che utilizzano il proprio mezzo a favore dell’azienda.
IMPOSTA
DI BOLLO
Bollo su
fattura elettronica: pagamento trimestrale e solo con accesso a “Fatture e
Corrispettivi”
D.M. 28 dicembre 2018
È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 28 dicembre 2018 concernente le modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Dal
1° gennaio 2019 il versamento dell’imposta di bollo non dovrà più essere effettuato
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese
successivo a ciascun trimestre solare.
L’Agenzia
entrate determinerà l’ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base
delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo
comunicherà nell’area riservata all’interno del portale “Fatture e
Corrispettivi”.
Il
pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale “Fatture e
Corrispettivi” con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando
il modello F24 predisposto dall’Agenzia entrate.
Attenzione: Il
nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di
attivarsi per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le
credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico
di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi.
|
Riassumiamo
le fattispecie che comportano l’obbligo:
Tipologia di
operazione
|
Bollo
|
|
Operazione fuori
campo IVA
|
SI
|
|
Operazione
assoggettata ad IVA
|
NO
|
|
Operazione esente
|
SI
|
|
Operazione in Reverse
Charge
|
NO
|
|
Operazioni escluse
|
SI
|
|
Operazioni con IVA
assolta con regimi particolari
|
NO
|
|
Cessioni comunitarie
di merci
|
NO
|
|
Esportazioni e
operazioni assimilate
|
NO
|
|
Cessioni verso
esportatori abituali
|
SI
|
|
Fatture emesse da
contribuenti minimi/forfettari
|
SI
|
|
Servizi
internazionali di trasporto di merci in export
|
NO
|
|
Servizi
internazionali di trasporto di persone/beni in transito
|
SI
|
Sono
esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a 77,47 euro.
Anche
quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e
importi non assoggettati, se quest’ultimo è superiore a 77,47, euro la marca da
bollo va applicata (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2001 n. 98/E).
AGEVOLAZIONI
Entro il 31
gennaio la presentazione della dichiarazione sostitutiva per il Bonus
pubblicità
L'Agenzia
Entrate ha reso noto che è disponibile, fino al 31 gennaio 2019, la procedura
web per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2018.
L'agevolazione
fiscale, nella forma di credito di imposta, è dedicata ai soggetti titolari di
reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica
anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali, il cui valore superi di almeno
l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi
mezzi di informazione
Gli
operatori economici, che hanno presentato per il 2018 la comunicazione per
l'accesso al bonus e che sono presenti nell'elenco pubblicato dal Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, trovano le funzionalità per inviare la
dichiarazione nell'area riservata.
PROCEDURE
CONCORSUALI
Approvato
il Codice della crisi d'impresa: previsti nuovi limiti per l’organo di
controllo nelle Srl
Il
Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo,
un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155,
introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice ha
l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure
concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale
di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari
contingenze.
Tra
le principali novità del provvedimento, l’introduzione di un sistema di allerta finalizzato a
consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento
dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, e la nomina dell’organo di controllo o del
revisore nelle società a responsabilità limitata, in caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno
uno dei seguenti limiti:
a.
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
b.
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
c.
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
|
SOCIETÀ
Stampa
e aggiornamento registri contabili e libro inventari
Si ricorda
che il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro
giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è
previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi”.
Per le
registrazioni relative al 2017 il termine per la stampa dei registri è fissato:
·
al
31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31
ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01
– 31/12);
·
per
le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi
diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo
modello unico.
La norma
(art. 7, comma 4 ter, D.L. n. 357/1994) del prevede inoltre che, in caso di
controlli e ispezioni, i dati devono
risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per
la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
Per quanto
riguarda il registro beni ammortizzabili,
l’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973 impone come termine di predisposizione e stampa,
quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2018
entro il 31 ottobre 2019.
Con
riferimento al libro inventari, si
ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato
dall’imprenditore e/o legale rappresentante, pena, nei casi più gravi,
“l’invalidazione della contabilità”.
Le
scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a
modulo continuo:
·
nei
libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita
IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;
·
nei
libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del
libro.
La
numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate
devono essere annullate.
Per il
libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve
effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con
l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare
è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la
stampa della pagina.
Qualora si
eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è
stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno,
con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (Agenzia delle
Entrate, Circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001).
Per i soggetti che non assolvono in modo
forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e
bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a euro 32,00 ogni 100
pagine o frazione
I soggetti
che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
·
gli
imprenditori individuali;
·
le
società di persone;
·
le
società cooperative;
·
le
mutue assicuratrici;
·
i
G.E.I.E.;
·
i
consorzi di cui all’art. 2612 c.c.;
·
le
società estere;
·
le
associazioni e fondazioni;
·
gli
enti morali.
Per i soggetti che assolvono in modo forfetario
la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di
libri o registri, l’imposta di bollo è pari a euro 16,00 ogni 100 pagine o
frazione.
I soggetti
che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
·
le
società per azioni;
·
le
società in accomandita per azioni;
·
le
società a responsabilità limitata;
·
le
società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
·
le
sedi secondarie di società estere;
·
i
consorzi ed aziende di enti locali;
·
gli
enti pubblici.
Il pagamento dell’imposta di bollo può
essere assolto mediante:
·
applicazione
di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
·
versamento
con mod. F23, con codice tributo 458T.
·
In
ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia
posto in uso.
·
Sono
esenti dall’imposta di bollo:
·
le
Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art.
66, commi 6 bis e 6 ter, D.L. n. 331/1993, convertito con legge n. 427/1993;
·
le
O.N.L.U.S. - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17, D.Lgs.
n. 460/1997);
·
le
cooperative sociali, che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo
delle cooperative;
·
società
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI.
AGEVOLAZIONI
I
Bonus edilizi per il 2019
La
legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al
31 dicembre 2019 tutte le detrazioni IRPEF previste per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i
cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.
Interventi di recupero del
patrimonio edilizio
Per
le spese di recupero del patrimonio edilizio che saranno sostenute fino al 31
dicembre 2019, è quindi confermata la detrazione IRPEF del 50% nel limite
massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Interventi di riqualificazione
energetica
Per
le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2019, è
confermata la detrazione Irpef/Ires del 65% che si riduce al 50% per le spese
sostenute relative agli interventi di:
·
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di
schermature solari;
·
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se,
invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di
termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.).
·
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Attenzione:
cogliamo l’occasione per ricordare che entro
90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con
modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le
informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
|
Interventi condominiali
Restano
confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo
condominiale, per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle
zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio
sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista
una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico
la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in
questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio.
“Bonus mobili ed
elettrodomestici” e “bonus verde”
Prorogati
al 31 dicembre 2019 anche:
- il “bonus mobili ed elettrodomestici” che prevede una detrazione IRPEF del
50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per
interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1°
gennaio 2018 e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi
elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un
importo complessivo di spesa non superiore ad 10.000 euro;
- il “bonus verde” che prevede una
detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro sulle spese
sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità
immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi
riguardanti:
o
la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi;
o
la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
PROCEDURE CONCORSUALI
Le
novità del nuovo Codice della crisi d'impresa
Il
Consiglio dei Ministri riunitosi il 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame
definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza.
Il
Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle
procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà
delle imprese e salvaguardare la
capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di
impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra
le principali novità, come evidenziate dal Governo:
·
si sostituisce il termine fallimento con l’espressione
“liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi
europei, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche
storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
·
si introduce un sistema
di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella
prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato
soddisfacimento dei creditori;
·
si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il
superamento della crisi assicurando continuità
aziendale;
·
si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e
dell’insolvenza, le procedure
alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
·
si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti
speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
·
si prevede la riduzione
della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
·
si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su
incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di
procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità
esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
·
si armonizzano le procedure di gestione della crisi e
dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Una
delle principali novità riguarda la nomina
dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata,
che diventa obbligatoria quando la società:
1.
sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2.
controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3.
abbia superato per due
esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni:
2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio:
10 unità.
L’obbligo
cessa quando, per tre esercizi
consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.
Le
nuove norme entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le società avranno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo
statuto. Ipotizzando la pubblicazione del decreto in G.U. nel mese di
febbraio gli statuti dovranno quindi essere modificati entro il dicembre 2019.
Fino
alla scadenza dell'obbligo per le modifiche viene previsto che le previgenti
disposizioni dell'atto costitutivo o statuto conservino la loro efficacia anche
se non sono conformi alle nuove regole.
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