IN BREVE
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Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019.
Pronti anche 175 nuovi modelli Isa
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Comunicazione dei dati delle fatture emesse
e ricevute e Lipe entro il 28 febbraio
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Regime forfetario: nuovi chiarimenti
dall’Agenzia delle Entrate
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Emissione dell’autofattura elettronica
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Fattura elettronica vietata per i dati
sanitari
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Detrazione IVA: le regole sui termini di
registrazione e detrazione
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Il portale per la consultazione delle fatture
elettroniche per i soggetti non IVA
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Pace fiscale: pronte le modalità
applicative per la definizione agevolata dei PVC
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Start-up innovative: incremento delle
agevolazioni fiscali per gli investitori per l'anno 2019
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Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i
pagamenti anche tramite ricevute bancarie
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Trasmissione delle spese edilizie per gli
amministratori di condominio
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Agevolazioni fiscali per gli
autotrasportatori
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APPROFONDIMENTI
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I nuovi chiarimenti sul regime forfetario
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Integrazione della fattura e autofattura
elettronica
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Il punto sulla detrazione IVA
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IN BREVE
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DICHIARAZIONI
Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019. Pronti anche 175 nuovi modelli
Isa
Agenzia delle Entrate,
Provvedimenti 30 gennaio 2019, n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019, n.
23572/2019, n. 23568/2019, n. 23561/2019, n. 23564/2019, n. 23721/2019, n.
23723/2019
L'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli
dichiarativi relativi a persone fisiche, società di capitali, società di
persone, enti non commerciali, nonché la dichiarazione Irap e il modello
Consolidato nazionale e mondiale, da utilizzare per il periodo d'imposta 2018,
oltre che le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica della
dichiarazione Iva (Provvedimenti n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019,
n. 23572/2019, n. 23568/2019,n. 23561/2019, n. 23564/2019).
Le principali novità che caratterizzano i modelli Redditi PF, SC
e SP 2019, riguardano la detrazione del "bonus verde", le donazioni
al Terzo settore, la nuova gestione delle perdite d’impresa, nonchè il
passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di
affidabilità fiscale.
Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23721/2019 sono stati
inoltre approvati 175 nuovi modelli Isa (Indici sintetici di affidabilità
fiscale). I nuovi Isa – che si riferiscono ad agricoltura, manifatture,
commercio e professioni – si applicheranno già per la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta 2018. Con il Provvedimento n. 23723/2019,
pubblicato in pari data, vengono inoltre individuate le attività economiche per
le quali è prevista la revisione degli Isa applicabili a partire dall’anno
2019. In particolare, si tratta di 89 Isa da approvare con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze: 31 relativi ad attività economiche del settore
del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a
manifatture.
IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e Lipe entro il
28 febbraio
Il
28 febbraio scade il termine, per i
soggetti passivi IVA, per inviare la comunicazione dei dati delle fatture
emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (spesometro) relative al quarto trimestre
2018 o al secondo semestre 2018. I dati devono essere trasmessi in modalità
telematica secondo quanto indicato dall’Agenzia Entrate.
Nel
medesimo termine devono essere altresì comunicati i dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) del
quarto trimestre del 2018.
Per
lo spesometro si tratterà dell’ultimo invio, in quanto è stato abolito a fronte
dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Non risulta invece
abolito l’obbligo di spedire le liquidazioni periodiche IVA.
Regime forfetario: nuovi
chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Videoforum 2019 Italia Oggi, le
Risposte dell’Agenzia delle Entrate
Nel
corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate
ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente
modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
In
primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al
31 dicembre 2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d’imposta, ricavi entro
la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia
normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può
rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla
legge n. 145/2018.
Vedi
l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Emissione
dell’autofattura elettronica
Videoforum Cndcec, le Risposte dell’Agenzia
delle Entrate
Nell’incontro
con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15
gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture
elettroniche devono essere emesse:
- con il codice
identificativo ordinario (TD01),
- ad eccezione di
quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da
parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione
(cosiddetta “autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997),
per le quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio
dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir
meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura
all’Agenzia delle Entrate.
Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le
autofatture emesse per:
- gli omaggi di beni
propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario
superiore a 50 euro;
- l’estrazione dei
beni dai depositi IVA;
- l’autoconsumo,
l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa.
Vedi
l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica
vietata per i dati sanitari
Agenzia delle Entrate, Faq 29
gennaio 2019
L’Agenzia
delle Entrate, con alcune risposte a quesiti pubblicate il 29 gennaio scorso,
ha ribadito il divieto, per l’anno 2019, di emissione della fattura elettronica
per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, anche con riferimento ad eventuali
prestazioni accessorie di natura non sanitaria. Tali soggetti dovranno
quindi continuare ad emettere le fatture per le prestazioni rese in formato
cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le modalità ordinarie.
L’Agenzia
ha inoltre precisato che le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei
consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per
effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.
La
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha, infatti, modificato
l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta
2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai
fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non
possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati
sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
IVA, DETRAZIONE
Detrazione IVA: le
regole sui termini di registrazione e detrazione
L’avvio
della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà ordine sul tema
della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del
ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.
Negli
ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi
confusione sulla disciplina applicabile.
Si riepilogano
quindi per maggior chiarezza le regole
dei termini di registrazione e detrazione dell’IVA, partendo dalla lettura combinata del 1° comma dell'art. 19, D.P.R.
n. 633/1972 con quella del 1° comma dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 e del 1°
comma dell'art. 25 D.P.R. n. 633/1972.
Vedi
l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Il portale per la consultazione
delle fatture elettroniche per i soggetti non IVA
Agenzia delle
Entrate, FAQ 22 gennaio 2019, n. 55
L'Agenzia Entrate, nella risposta n. 55 del 22 gennaio 2019, si è
espressa in tema di fatturazione elettronica ed, in particolare, in merito
all'obbligatorietà o meno, per un privato cittadino senza partita Iva che
chiede la fattura all'esercente o al professionista che gli vende un prodotto o
gli offre un servizio, di fornire un indirizzo PEC.
Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla
elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un
indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o
il servizio.
Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il
professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di
Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email)
al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad
acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.
Sempre nella stessa FAQ l’Agenzia delle Entrate ha poi informato che, a
partire dal secondo semestre di quest'anno, come previsto dall'ultima legge di
Bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145), l'Agenzia delle Entrate offrirà
un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori
finali persone fisiche, tramite il quale il consumatore finale potrà
consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia sin dal 1°
gennaio scorso.
Di conseguenza, al momento, il servizio online di consultazione delle
fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.
RISCOSSIONE, SANATORIE
Pace fiscale: pronte le
modalità applicative per la definizione agevolata dei PVC
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 23 gennaio 2019, n. 17776
Con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019 del direttore
dell’Agenzia Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, sono state definite le modalità di versamento di quanto
dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per
regolarizzare le violazioni riportate nei processi verbali di constatazione consegnati
entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.
La nuova misura si applica ai processi verbali di constatazione redatti,
ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4/1929, dall’Agenzia delle Entrate o dalla
Guardia di Finanza.
Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed
eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi
constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto
integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.
La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni contenute
nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: imposte dirette
e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte
sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe.
Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che
danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni,
anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli
espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di
quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale;
si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la
definizione agevolata disciplinata dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018.
Possono essere definite anche le violazioni constatate nel processo
verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione
risulta omessa.
Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del
processo verbale di constatazione dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019,
le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le
modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione
agevolata, andranno esposti a rettifica e integrazione di quanto
originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili,
imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo
verbale.
Il
termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31
maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento
delle somme può essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun
trimestre.
Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono
definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata. A
tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le
imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla
base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare
tempestivamente a ciascun socio, a seguito della presentazione della propria
dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col
processo verbale.
AGEVOLAZIONI
Start-up innovative: incremento delle agevolazioni fiscali per gli
investitori per l'anno 2019
Legge 30 dicembre
2018, n. 145, art. 1, comma 218
La
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha
previsto l’incremento delle agevolazioni per i soggetti che investono in start-up
innovative.
Nei
casi di acquisizione dell'intero
capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative,
le predette aliquote sono incrementate,
per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che
l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
Per
espressa previsione normativa (art. 1, comma 220), l'efficacia delle nuove
aliquote è subordinata
all'autorizzazione della Commissione Europea.
Le
agevolazioni a cui fa riferimento la norma sono quelle previste dall'art. 29
(commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del
TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori
individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al
Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli
incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) e delle altre società di capitali che investono
prevalentemente in start up innovative).
A
seguito dell'intervento della legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 66-69,
(legge di Bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle
agevolazioni era pari al 30%, autorizzata
dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre
2025.
Con
la legge di Bilancio 2019, anche se solo
per l'anno 2019, investire nelle start up innovative sarà
particolarmente conveniente. Due sono in concreto le novità introdotte:
- una rivolta ai
soggetti IRPEF e ai soggetti IRES: la misura dell'agevolazione per le
relative detrazioni sale dal 30 al 40%;
- una rivolta
esclusivamente ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l'agevolazione è
incrementata, per l'anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di
start-up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia
acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.
AGEVOLAZIONI
Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i pagamenti anche tramite
ricevute bancarie
Mise, FAQ 18 gennaio 2019
Il
Ministero dello Sviluppo Economico, in data 18 gennaio 2019, ha aggiornato le
domande più frequenti (FAQ) in tema di Voucher
digitalizzazione PMI ed ha chiarito che l'impresa assegnataria del Voucher può effettuare i pagamenti dei
beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni anche tramite ricevute
bancarie (RI.BA.) utilizzando il
conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell'intervento, fermo restando l'obbligo di assicurare la
piena tracciabilità e la riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui
si riferiscono.
Il MISE
ricorda inoltre che le richieste di erogazione possono essere inviate dalle
imprese a partire dal 14 settembre 2018 e non oltre il 14 marzo 2019 con l'utilizzo della procedura
informatica accessibile nella sezione "Voucher digitalizzazione" del
sito web del Ministero. Entro questa data tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e
ammodernamento tecnologico devono
risultare completamente pagate a saldo.
DICHIARAZIONI
Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio
Entro
il 28 febbraio 2019 gli
amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati
inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel
2018.
Tale
adempimento permetterà all'Agenzia Entrate di inserire le spese nelle
dichiarazioni precompilate 2019.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori
Mef, Comunicato Stampa 14 gennaio 2019
L’art.
23 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge n.
136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria
relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il
2018.
Il
Mef ha comunicato che, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha
sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria
di spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il
periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro.
APPROFONDIMENTI
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REGIMI
AGEVOLATI
I
nuovi chiarimenti sul regime forfetario
Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime
forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di Bilancio 2019).
Requisiti
per l’accesso - In primo luogo, è
stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre
2018 ma ha conseguito, nello stesso
periodo d’imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori
ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella
novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le
disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.
È stato altresì chiarito che i soggetti che nell’anno 2018
adottavano il regime semplificato - in quanto non rispettavano i requisiti per
l’accesso al regime forfettario, i quali sono stati eliminati nella nuova
versione della normativa (ad esempio coloro che possedevano beni strumentali
per un valore superiore a 20.000 euro) - possono applicare il regime forfetario
dal 2019 senza dover fare alcuna
comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione.
Precedente
rapporto di lavoro dipendente - Per quanto riguarda la causa
di fuoriuscita per i soggetti “che hanno percepito redditi di lavoro dipendente
o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) e che esercitano
attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di
uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti
di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”, l’Agenzia
Entrate ha precisato che i parametri cui
fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi
conseguiti.
Diritti
d’autore - L’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, ai fini del
rispetto dei limiti di ricavi/compensi previsti per l’accesso al regime
forfetario, rilevano anche i proventi “fuori campo IVA” conseguiti per la
cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno,
come i diritti d’autore. Le motivazioni di questa risposta sono state collegate
alla disposizione della legge n. 190/2014 secondo cui “nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da
differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi
alle diverse attività esercitate” e a quella dell’art. 53 comma 2, lettera
b), del TUIR il quale considera redditi di lavoro autonomo “… i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio
di imprese commerciali”.
Possesso
di quote di partecipazione – L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i
soggetti che hanno ceduto prima del 31 dicembre 2018, la quota di
partecipazione in società di persone, società a responsabilità limitata o altri
enti di cui all’art. 5 del TUIR, possono accedere al regime forfetario nel
2019, in quanto hanno rimosso preventivamente le cause ostative.Diversamente, nel caso in cui tali quote siano possedute
al 1° gennaio 2019, non è possibile accedere al regime forfetario nel 2019,
in quanto la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell’inizio del
periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario. Quindi, non è
condizione sufficiente la vendita della quota durante il 2019.
Invece, nel caso in cui una quota di Srl venga acquisita durante
il 2019, il regime forfettario non sarà più applicabile dall’anno successivo
(2020), in conformità a quanto stabilito dal comma 71 dell’art. 1 della legge
n. 190/2014.
Possesso
di quote di controllo – Un ulteriore chiarimento riguardante chi possiede quote di
controllo in Srl o associazioni in partecipazione è pervenuto tramite
l’interrogazione parlamentare n. 5-01274. In risposta a quest’ultima il
Sottosegretario all’Economia Villarosa ha precisato che per verificare se l’attività
di tali società o associazioni è riconducibile a quella svolta individualmente
quale soggetto forfetario occorre fare
riferimento all’attività effettivamente svolta, a prescindere dal fatto che i
codici ATECO delle due attività siano formalmente distinti.
Vincolo
triennale di permanenza - In merito al vincolo triennale di
permanenza nel regime forfetario, chi ha optato per il regime semplificato, pur
possedendo i requisiti per entrare nel regime forfetario, può passare a
quest’ultimo senza attendere il decorso del triennio. Questo anche se ha scelto
la modalità di registrazione “per cassa” di cui al comma 5 del D.P.R. n. 600
del 1973.
Rimborso
IVA - Altro caso prospettato è quello del contribuente in regime
semplificato/ordinario che ha versato l’acconto IVA a dicembre 2018 e che passa
al regime forfetario nel 2019. L’Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso in
cui dalla dichiarazione IVA 2019 scaturisca un credito, questo possa essere
recuperato chiedendo a rimborso oppure compensandolo ai sensi dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 241/1997.
IVA, ADEMPIMENTI
Integrazione
della fattura e autofattura elettronica
Nell’incontro
con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15
gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture
elettroniche devono essere emesse:
- con il codice
identificativo ordinario (TD01),
- ad eccezione di
quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da
parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta
“autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), per le
quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio
dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir
meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura
all’Agenzia delle Entrate.
Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le
autofatture emesse per:
- gli omaggi di beni
propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario
superiore a 50 euro;
- l’estrazione dei
beni dai depositi IVA;
- l’autoconsumo,
l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa.
La Circolare
n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva invece già fornito chiarimenti in
merito all’integrazione delle fatture ricevute con l’applicazione del reverse
charge e all’emissione di autofatture per operazioni con l’estero.
In
particolare, vista la natura del documento elettronico transitato tramite il
SdI (di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile), l’Agenzia aveva
chiarito che l’integrazione della fattura potesse essere effettuata secondo le
modalità già ritenute idonee in precedenza ovvero, ad esempio, predisponendo un
altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia
i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
TIPOLOGIA
|
TRATTAMENTO
|
Omaggi di beni propri
dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a
50 euro.
|
Autofattura
elettronica con il codice identificativo ordinario (TD01)
|
Estrazione dei beni
dai depositi IVA.
|
|
Autoconsumo,
assegnazione ai soci e in generale destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa.
|
|
Per regolarizzare la
mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi
dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex art.
6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997).
|
Autofattura
elettronica con il codice identificativo ordinario (TD20)
|
Integrazioni per
reverse charge interno.
|
Documento “interno”
da conservare con modalità analogiche (cartacee).
|
Integrazioni (reverse
charge) per acquisti intracomunitari di beni, nonché per servizi acquisiti
presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini
IVA in Italia.
|
Nel caso di integrazione di fatture d’acquisto Italia riportanti il
codice N6 (reverse charge) è quindi possibile, in alternativa:
·
predisporre un documento di integrazione separato da inviare in
conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare
al SdI),
·
oppure,
qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione
dell’Agenzia delle Entrate, che non permette di aggiungere file alla
conservazione, è possibile procedere all’integrazione emettendo un’autofattura
che transita dal SdI.
Infine,
per le operazioni riferite ad acquisti
intracomunitari di beni nonché ai servizi acquisiti presso soggetti passivi in
altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia,
l’integrazione (reverse charge) continua ad avvenire nelle tradizionali
modalità cartacee e le operazioni devono essere indicate nel c.d. “esterometro”
con cadenza mensile unitamente alle altre operazioni con l’estero.
IVA, DETRAZIONE
Il punto
sulla detrazione IVA
L’avvio
della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà ordine sul tema
della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del
ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.
Negli
ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi
confusione sulla disciplina applicabile. Si riepilogano quindi per maggior
chiarezza le regole dei termini di
registrazione e detrazione dell’IVA, partendo dalla
lettura combinata del 1° comma dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 con quella del
1° comma dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 e del 1° comma dell'art. 25 D.P.R. n.
633/1972:
- Art. 19 D.P.R. n. 633/1972 (Detrazione) - Per la determinazione dell'imposta dovuta a
norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo
comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto
passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai
servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e
servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene
esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa
all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
- Art. 1 D.P.R. n. 100/1998 (Dichiarazioni e versamenti periodici) - Entro il giorno
16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra
l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel
mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei
registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni
imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite,
nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei
documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla
detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al
periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro
il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta
eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate
nell'anno precedente.
Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione
finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la
liquidazione periodica.
- Art. 25 D.P.R. 633/1972 (Registrazione degli acquisti) - Il contribuente deve annotare in un apposito registro le
fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione,
comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, anteriormente
alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione
della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il
D.L. n. 50/2017 e la circolare n. 1/E/2018 avevano già determinato e chiarito
che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sorge ed è ammesso solo
nel caso in cui si verifichino due condizioni:
- l'Iva relativa ad una determinata operazione
deve essere già divenuta esigibile;
- il cessionario/committente deve avere il
possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.
La
prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall'art. 6 del
D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni
sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi,
al momento del pagamento da parte del committente).
La
seconda è rappresentata:
- dal ricevimento della fattura che può
avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma
8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997 e
- dalla registrazione della fattura che può
avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad
operazioni effettuate nell'anno precedente e comunque al più tardi entro
il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno
di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La
distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione
non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura
potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un
incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto
a maggio dell'anno dopo.
Quindi, in sintesi, potrebbero
presentarsi questi casi:
Fattura emessa nel 2017
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Ricevuta
e registrata nel 2018 (dopo aprile)
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Detrazione
nel 2018
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Ricevuta
nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)
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Detrazione
nel 2018 tramite sezionale
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Ricevuta
nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)
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Detrazione
non ammessa
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Ricevuta
e registrata nel 2019 (o successivi)
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Detrazione
ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs.
n. 471/1997
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Fattura emessa nel 2018
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Ricevuta
nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)
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Detrazione
nel 2018 tramite sezionale
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Ricevuta
nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)
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Detrazione
non ammessa
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Ricevuta
e registrata nel 2019 (o successivi)
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Detrazione
ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs.
n. 471/1997
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ATTENZIONE: Con
l'attuale normativa sembrerebbe che l'IVA di una fattura passiva possa
diventare indetraibile solo nel caso in cui, una volta ricevuto il documento,
non si proceda alla sua registrazione entro il termine di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stato ricevuto (con eventuale
possibilità di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»). Quindi,
una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 3 anni, resterebbe
comunque detraibile, nell'anno di ricevimento e registrazione.
L'art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997,
sanziona però la mancata regolarizzazione con autofattura decorsi 4 mesi
dalla data di effettuazione/esigibilità dell'operazione.
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L'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, così
dispone: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa
fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del
commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta,
con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione
con le seguenti modalità:
a)
se non ha ricevuto la fattura, entro quattro
mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio
competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il
trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale
risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b)
se ha ricevuto una fattura irregolare,
presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno
successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in
duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della
maggior imposta eventualmente dovuta”.
ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972:
"La fattura, cartacea o elettronica,
si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa
a disposizione del cessionario o committente."
Sul punto si evidenzia
che l’Agenzia delle Entrate, in una propria FAQ, ha chiarito che: “… se
la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura
potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta
una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica”.
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