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IN
BREVE
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IVA
Il
versamento del saldo IVA annuale dopo il 18 marzo
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo
d’imposta 2018 deve essere versata entro il 18 marzo 2019 (in quanto quest’anno
il 16 marzo cade di sabato).
Per chi
non avesse rispettato la scadenza, ricordiamo però che sono
diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo
mediante ravvedimento operoso).
Il versamento del saldo IVA può anche essere differito alla
scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello
Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o
frazione di mese successivo al termine ordinario.
In entrambi i casi è inoltre possibile rateizzare la somma
dovuta.
Vedi l’Approfondimento
IVA
La
compensazione orizzontale del credito IVA 2018
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2019, o
che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2019, hanno la
possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA
eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2018, a partire
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L'importo da compensare potrà
superare i 5.000 euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un
professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.
Qualora, entro il termine di presentazione, non sia stato
apposto il visto di conformità su una Dichiarazione con un credito IVA a
rimborso o in compensazione oltre i 5.000 euro, è possibile apporre il visto
presentando una Dichiarazione integrativa; in questo caso la compensazione
oltre i 5.000 euro sarà possibile a decorrere dal decimo giorno successivo
all’invio dell’integrativa.
Ricordiamo
che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di
crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello
dichiarativo). Rappresenta quindi il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.
Tale limite non è però applicabile quando specifiche
disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta,
normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del
2013).
RISCOSSIONE, SANATORIE
Pronte le regole per la definizione agevolata delle violazioni formali
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 marzo 2019, n. 62274
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito, con il Provvedimento
direttoriale 15 marzo 2019, n. 62274, le regole per la definizione agevolata
delle irregolarità formali.
Con la sanatoria, prevista dall’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito nella legge n. 136/2018 possono
essere regolarizzate:
- le
violazioni o omissioni di obblighi di natura formale,
- per
le quali è competente l'Agenzia delle Entrate,
- non
incidenti sulla determinazione della base imponibile per imposte sui
redditi, Iva, Irap e sul pagamento dei tributi,
- commesse
fino al 24 ottobre 2018,
- dal
contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario, o da altro
soggetto obbligato all'adempimento fiscalmente rilevante, anche solo di
comunicazione di dati.
La regolarizzazione non
si applica invece:
1.
alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti
impositivi diversi da quelli di cui sopra;
2.
alle violazioni formali oggetto di un procedimento concluso in
modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018;
3.
alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19
dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia
giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata
antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la
regolarizzazione.
È inoltre prevista l'esclusione dalla sanatoria in esame per:
4.
gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del D.L. 28
giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n.
227), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della
medesima procedura;
5.
l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o
detenute all'estero.
La definizione agevolata delle violazioni formali si perfeziona attraverso:
1.
la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 2 marzo
2020;
2.
il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui
si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24,
alternativamente:
- in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2019;
- in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2
marzo 2020.
ENTI
NO PROFIT
Entro il
1° aprile la presentazione del modello EAS
Il prossimo 1° aprile 2018 (il 31 marzo cade di domenica) sarà
l’ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti
associativi", nel caso in cui, nel corso del 2018, si siano verificate
variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica,
direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.
Vedi l’Approfondimento
BILANCIO
Bilanci
2018: disponibile il manuale per il deposito presso il Registro delle Imprese
Unioncamere,
Manuale operativo
per il deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2019
Unioncamere ha pubblicato il “Manuale operativo per il
deposito bilanci al registro delle imprese – Campagna bilanci 2019”
volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo
di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di
comportamento su scala nazionale.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica
elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2019,
ed è disponibile sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it.
AGEVOLAZIONI
Ecobonus
e bonus casa, pronti i siti Enea per la comunicazione dei dati 2019
Enea, Comunicato Stampa 11 marzo 2019
Sono operativi i siti Enea per la trasmissione dei dati per gli
interventi di risparmio energetico, con fine lavori nel 2019, che possono beneficiare
dell’ecobonus e/o del bonus casa. Entrambi i siti sono raggiungibili
all’indirizzo detrazionifiscali.enea.it.
La comunicazione deve essere inviata con riferimento:
·
agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente (ai sensi della legge n. 296/2006) con incentivi del
50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (https://ecobonus2019.enea.it);
·
agli interventi di
risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del
D.P.R. n. 917/1986) che accedono alle detrazioni fiscali per le
ristrutturazioni edilizie (https://bonuscasa2019.enea.it).
Ricorda inoltre l’Enea che per
gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non
è necessaria alcuna comunicazione.
Per entrambi gli interventi il termine per la trasmissione dei
dati all’Enea è di 90 giorni dalla data di fine lavori (data del collaudo).
Tuttavia, poiché il sito per la trasmissione dei dati è operativo dall’11 marzo
2019, l’Enea ha precisato che per gli interventi la cui data di fine lavori è
compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni
decorre dall’11 marzo.
I termini per la trasmissione della comunicazione sono quindi i
seguenti:
Data
ultimazione lavori
|
Termine
ultimo comunicazione all'Enea
|
Dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2018
|
1°
aprile 2019
|
Dal 1°
gennaio 2019 all’11 marzo 2019
|
10
giugno 2019 (in quanto il 9 giugno cade di domenica)
|
Dal 12
marzo 2019
|
90
giorni dalla data di ultimazione lavori
|
AGEVOLAZIONI
Il
credito d’imposta per i nuovi registratori di cassa
Agenzia delle Entrate,
Risoluzione 1 marzo 2019, n. 33
L’Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019, ha istituito il codice tributo 6899 per utilizzare in
compensazione il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei
registratori di cassa.
Dal
1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, i
commercianti al minuto avranno l’obbligo di memorizzare e trasmettere
telematicamente all’Agenzia Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume
d’affari superiore a 400.000 euro.
Per
l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali necessari per far fronte a
tale novità, per gli esercizi 2019 e 2020,
è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un
massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.
Il
contributo è riconosciuto come credito d’imposta utilizzabile in compensazione
a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è
stata registrata la fattura d’acquisto.
Si
ricorda che le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta sono state
definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio
2019.
AGEVOLAZIONI
Ricordiamo
che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) prevede un doppio
binario agevolativo con riferimento ai superammortamenti, in relazione alla
precisa collocazione temporale degli investimenti.
In
particolare:
Per i beni acquisiti entro il 30 giugno 2018
e per i quali entro il 31 dicembre 2017:
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Ai fini delle imposte
sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato
del 40%.
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Per gli altri beni acquisiti tra il 1° gennaio 2018 e
il 31 dicembre 2018, ovvero entro
il 30 giugno 2019, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018:
|
Ai fini delle imposte
sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato
del 30%.
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AGEVOLAZIONI
Iperammortamento
anche per gli investimenti nella Sanità 4.0
Mise,
Circolare 1 marzo 2019, n. 48160
Con
la circolare n. 48160 del 1° marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo economico
ha fornito chiarimenti in materia di applicazione della disciplina
dell’iperammortamento al settore sanitario attraverso una ricognizione, non
esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di
“sanità 4.0”.
In
sintesi, le tipologie di beni, materiali e immateriali, prese in esame dalla
circolare sono:
- Apparecchiature
per la diagnostica per immagini;
- Apparecchiature
per la radioterapia e la radiochirurgia;
- Robot;
- Sistemi
automatizzati da laboratorio;
- Software per la
gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”.
Il
Mise ha quindi confermato la possibilità di accedere all’agevolazione per le
imprese operanti nel settore sanitario ed ha fornito indicazioni sia in merito
alla corretta classificazione nell’ambito degli allegati A e B alla legge n.
232 del 2016 dei beni oggetto di trattazione, sia per quanto concerne la
corretta distinzione tra componente materiale e immateriale degli investimenti
in tale settore.
Inoltre,
con riferimento alle modalità applicative della disciplina, la circolare
precisa anche che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli
effetti dell’iperammortamento, è
sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al
giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in
altri modi la data certa di acquisizione da parte dell’impresa.
CERTIFICAZIONI
Correzione
delle CU con sanzioni ridotte
Entro 60
giorni dal termine del 7 marzo per l’invio delle Certificazione Unica 2019, e
cioè entro il 6 maggio 2019, è possibile inviare o re-inviare le
certificazioni uniche errate od omesse.
La sanzione
ordinaria di 100 euro per certificazione è così ridotta ad un terzo e cioè a
33,33 euro, con sanzione massima applicabile di 20.000 euro per singolo
sostituto.
Invece, dal
7 maggio in poi, l’invio tardivo o il re-invio della certificazione errata
è punito con la sanzione di 100 euro per singola CU, con una sanzione massima
applicabile per singolo sostituto pari a 50.000 euro.
AGEVOLAZIONI
Prorogato
al 2019 il bonus
formazione 4.0
Il
bonus formazione 4.0. è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27
dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 46 e 56).
La legge di Bilancio 2019 ha poi previsto che
l’agevolazione si applichi anche alle spese sostenute nel periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il
credito d’imposta è concesso in relazione ai costi sostenuti per la formazione
del personale dipendente nel settore delle tecnologie.
Possono
beneficiarne le imprese che investono in iniziative di formazione del personale
dipendente, incluse le stabili organizzazioni e gli “enti non commerciali” che
esercitano attività commerciali, relativamente al personale dipendente
(lavoratori subordinati e lavoratori in apprendistato) impiegato anche non
esclusivamente in alcune attività specifiche.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
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IVA
Il versamento del
saldo IVA 2018
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo
d’imposta 2018 deve essere versata entro il 18 marzo 2019 (in quanto quest’anno
il 16 marzo cade di sabato).
Per chi
non avesse rispettato la scadenza, ricordiamo però che sono
diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo
mediante ravvedimento operoso).
Il versamento del saldo annuale può essere rateizzato in rate di pari importo di cui:
·
la
prima deve essere versata entro il 18
marzo (quest’anno la scadenza originaria del 16 cade di sabato);
·
quelle
successive devono essere versate entro
il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via)
ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo
delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse
fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata
deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta
dell’0,99% e così via).
Il
versamento può anche essere differito
alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello
Redditi, con la maggiorazione dello
0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16
marzo (18 marzo per quest’anno).
Ne
consegue che il versamento del saldo IVA 2018 potrà essere effettuato entro:
- il 18 marzo 2019, senza
maggiorazione;
- il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade
di domenica), maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di
pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il 31 luglio 2019, maggiorando le
somme da versare (al 1° luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse
corrispettivo.
In
tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24,
esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.
ENTI NO PROFIT
Presentazione del
modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate
attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in
via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini
fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla
comunicazione dei dati:
- gli
enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non
svolgono attività commerciale;
- le
associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo
in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi
inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e
imposte dirette);
- le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non
svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal
D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da
terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività
di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni,
manifestazioni e simili);
- i
patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali
promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le
Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
- gli
enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi
pensione).
Possono presentare il modello
Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni,
diverse da quelle espressamente esonerate;
- le
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge
n. 383/2000;
- le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n.
266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le
organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le
associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle
prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n.
361/2000;
- le
associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti
che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i
movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di
esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le
spese elettorali ai sensi della legge n. 2/1997 o che hanno comunque
presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o
del Parlamento europeo;
- le
associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le
associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli
interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla
partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello
nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali
gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti
di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali
promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci,
comprese le articolazioni territoriali;
- le
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro);
- le
associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal
Ministero della difesa
- le
federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere
inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato
tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a
Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando
cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è
il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
nel 2019 il 31 marzo cade di domenica e pertanto la scadenza slitta al 1° aprile 2019.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va
ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai
regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione
preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito
tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale
conoscenza, purché il contribuente:
- abbia
i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di
scadenza ordinaria del termine;
- effettui
la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi
contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258
euro) esclusa la compensazione prevista.
AGEVOLAZIONI
Il
bonus formazione 4.0. è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27
dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 46 e 56).
La legge di Bilancio 2019 ha poi previsto che
l’agevolazione si applichi anche alle spese sostenute nel periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il
credito d’imposta è concesso in relazione ai costi sostenuti per la formazione
del personale dipendente nel settore delle tecnologie.
Possono
beneficiarne le imprese che investono in iniziative di formazione del personale
dipendente, incluse le stabili organizzazioni e gli “enti non commerciali” che
esercitano attività commerciali, relativamente al personale dipendente
(lavoratori subordinati e lavoratori in apprendistato) impiegato anche non
esclusivamente in alcune attività specifiche.
Le
spese agevolabili sono quelle relative alle attività finalizzate
all’acquisizione delle competenze e al consolidamento delle conoscenze delle
tecnologie
previste dal Piano nazionale Industria 4.0, tra cui, a titolo esemplificativo:
·
Big data e analisi dei dati;
·
Cloud e fog computing;
·
Cyber security;
·
Simulazione
e sistemi cyber-fisici;
·
Prototipazione
rapida;
·
Sistemi
di visualizzazione e realtà aumentata (RA);
·
Robotica
avanzata e collaborativa;
·
Interfaccia
uomo macchina;
·
Manifattura
additiva;
·
Internet
delle cose e delle macchine;
·
Integrazione
digitale dei processi aziendali.
Le spese relative alla formazione sono ammissibili a
condizione che il loro svolgimento sia espressamente regolamentato nei
contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato
territoriale del lavoro competente.
È
inoltre necessario rilasciare un’attestazione di effettiva partecipazione alle
attività formative agevolabili a ciascun dipendente mediante un’apposita
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. Sono agevolabili
anche le spese sostenute per attività di formazione on-line (e-learning).
Le
spese sostenute devono risultare da
apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti. L’attività di certificazione richiesta a tale soggetto
consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per
le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla
documentazione contabile predisposta dall’impresa.
La
legge di Bilancio 2019, oltre a prorogare l’agevolazione, ne ha rimodulato la
misura. Nel 2018 il credito d’imposta era pari al 40% delle spese relative al
costo del personale dipendente sostenuto nel periodo in cui lo stesso era stato
occupato in attività di formazione.
Dal
2019 il credito d’imposta sarà invece riconosciuto con misure differenziate in
base alla dimensione dell’impresa beneficiaria (allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014):
Micro e Piccola
|
Media
|
Grande
|
|
% credito d’imposta
|
50%
|
40%
|
30%
|
Limite massimo annuale
|
300
mila
|
300
mila
|
200
mila
|
Il credito d’imposta:
·
non
concorre alla formazione dell’imponibile IRES/IRPEF né IRAP;
·
non
rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, cui agli
artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR n. 917 del 2016;
·
deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta
successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
·
è
utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i
costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione “orizzontale”, mediante
modello F24, senza i limiti di compensazione, di cui alla legge n.244/2007 e
n.388/2000.
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