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IN BREVE
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IVA, ADEMPIMENTI
Scadenza al 10 aprile per la
comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA
ll D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 10 aprile 2019
il termine per l’invio della LIPE del quarto trimestre, inizialmente fissato
per il 28 febbraio.
Data la comunicazione ufficiale della proroga a poche ore dalla
scadenza originaria, tramite comunicato stampa 27 febbraio 2019 del Ministero
dell'Economia e delle finanze, e la pubblicazione postuma in Gazzetta
Ufficiale del decreto, molti contribuenti hanno provveduto a inviare le LIPE
entro il 28 febbraio senza usufruire della proroga.
È
comunque possibile beneficiare di un maggior lasso di tempo per eventuali
correzioni o per sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni
offerte dal ricorso al ravvedimento operoso.
Vedi
l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
In vigore il Reddito di Cittadinanza e
Quota 100
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore dal
30 marzo 2019 la disciplina relativa a reddito di cittadinanza, pensione di
cittadinanza, “quota 100” e riscatto della laurea a fini contributivi (D.L. 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
Al riguardo si ricorda che:
1.
ai fini della fruizione del beneficio in esame, i componenti il
nucleo familiare maggiorenni sono tenuti a dichiarare l'immediata disponibilità
al lavoro, nonché l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al
servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento
degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti
finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata
disponibilità, la rende all’atto del primo incontro presso il Centro per
l’impiego;
2.
a tali obblighi sono tenuti tutti i componenti il nucleo
familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un
regolare corso di studi o di formazione. Ne sono invece esclusi i beneficiari
della pensione di cittadinanza nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza
titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni,
nonché i componenti con disabilità (ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68).
Possono inoltre essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del
Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza
di soggetti minori di 3 anni di età oppure di componenti il nucleo familiare
con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini Isee;
3.
non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i
componenti persone disoccupate a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica per i fisioterapisti: nuovi chiarimenti
dall’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Risposta
all'istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 78
Con la Risposta
all'istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 78, l'Agenzia Entrate ha
fornito chiarimenti in merito agli obblighi e divieti in materia di fattura
elettronica per i fisioterapisti abilitati all’esercizio della professione
sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolari di un
ambulatorio fisioterapico, autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in
varie discipline mediche, diretto da un apposito direttore sanitario.
L’Agenzia ha chiarito che per l’anno 2019 le prestazioni
sanitarie effettuate dai soggetti sopra descritti nei confronti di persone
fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema
di Interscambio (SdI). Ciò a prescindere sia dal soggetto (persona fisica,
società, ecc.) che le eroga, sia dall’invio o meno dei relativi dati al Sistema
tessera sanitaria.
Se
nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica,
società, ecc.) si avvale di soggetti terzi che fatturano il servizio reso a lui
e non direttamente all’utente, gli stessi documentano tale servizio a mezzo
fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
RISCOSSIONE, SANATORIE
Entro il 31 maggio il
versamento per la sanatoria delle violazioni di natura formale
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 15 marzo 2019, n. 62274; Risoluzione 21
marzo 2019, n. 37/E
Le
irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di
natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei
tributi, possono essere sanate pagando
200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (art. 9, D.L.
23 ottobre 2018, n. 119).
Non
rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la
mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché
questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche
nel caso di assenza di imposta dovuta).
Si
ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali”
(che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n.
472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio
delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda
entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica
soluzione entro il 31 maggio 2019.
Vedi
l’Approfondimento
IMMOBILI, LOCAZIONI
Approvato
il Modello RLI con istruzioni e specifiche tecniche
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 marzo 2019, n. 64442
Con
Provvedimento n. 64442 del 19 marzo
2019 l'Agenzia Entrate ha approvato il modello "Richiesta di
registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di
immobili" (mod. RLI),
unitamente alle relative istruzioni, utile per richiedere agli uffici
dell'Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e
affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o
subentri.
L'RLI può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o affitto.
L'RLI può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o affitto.
Con
lo stesso Provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il
nuovo modello sostituisce il precedente approvato con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 112605 del 15 giugno 2017, a
decorrere dal 20 marzo 2019.
E'
previsto comunque un periodo transitorio, dal 20 marzo al 19 maggio 2019, in cui saranno accettati sia il
modello precedente che quello approvato con il presente provvedimento.
A
partire dal 20 maggio 2019, invece, potrà essere utilizzato esclusivamente il
nuovo modello.
IVA, ADEMPIMENTI
Disponibile il nuovo modello IVA TR per
il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale
Con il provvedimento n. 64421 del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle
Entrate ha approvato il nuovo modello
IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione
del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati.
Il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso (art.
38-bis, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):
- dai contribuenti
che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti
che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. n.
633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di
tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti
che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti
e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non
residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
identificati direttamente (art. 35-ter D.P.R. n. 633/1972) o che hanno
nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che
effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di
tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni
di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative
prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma
3, lettera a-bis), D.P.R. n. 633/1972.
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede
l’utilizzo in compensazione del credito, occorre tener conto del fatto che, in
linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è
consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre,
del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti
trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti
crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione
dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono
utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui
(elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di
richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1,
lett. a), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da
parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3,
comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati
esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal
contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Se il termine cade
di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale
successivo.
Per il primo trimestre 2019 la scadenza sarà martedì 30 aprile
2019.
IRPEF
5 per mille 2017, online gli elenchi
degli ammessi e degli esclusi
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 26 marzo 2019
L’Agenzia Entrate ha pubblicato gli elenchi per la destinazione
del 5 per mille 2017 con i dati relativi alle preferenze espresse dai
contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Sono stati ammessi 8.004
Comuni e oltre 54.000 enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica,
associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici.
L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi, insieme agli
importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, è
consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”.
L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa
anche per il 2017 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della
ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca
scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 388mila le scelte espresse con un
importo totale che supera i 17,8 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece,
la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per
l’Airc superano i 980mila, con oltre 38,7 milioni di euro di beneficio.
Il settore del volontariato vede alla prima posizione delle
scelte espresse, come per i precedenti anni, Emergency con oltre 356mila
preferenze con 12,7 milioni di euro assegnati. Segue Medici senza Frontiere
(scelta da oltre 260mila contribuenti) per un importo di oltre 10,6 milioni di
euro.
ACCERTAMENTO
L’Agenzia Entrate comunica i primi
risultati della e-fattura antievasione: in due mesi bloccati 688 milioni di
euro di falsi crediti Iva
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa
18 marzo 2019
Il direttore dell’Agenzia Entrate, Antonino Maggiore, ha
presentato in conferenza stampa, alla presenza del Ministro dell’Economia e
delle finanze Tria e dei principali rappresentanti dell’Amministrazione
finanziaria, i risultati dell’attività svolta nel 2018 dall’Agenzia, riportando
anche i primi risultati, in ottica antievasione, della fatturazione
elettronica.
Sono, ad
oggi, circa 2,7 milioni gli operatori che hanno inviato 350 milioni di e-fatture,
con una percentuale di scarto pari al 3,85%.
Proprio grazie alle analisi del rischio basate su e-fatture e
dati del portale Fatture e corrispettivi, in poco più di due mesi l’Agenzia ha
comunicato (un report è disponibile on line) di aver smascherato un complesso
sistema di frodi messo in atto attraverso false fatturazioni tra società
cartiere e sono stati scoperti e bloccati falsi crediti Iva per 688 milioni di
euro.
FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Firmato il nuovo accordo Italia-Cina
contro le doppie imposizioni
Il 23 marzo 2019 è stato firmato a Roma un nuovo accordo
Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni, che aggiorna l’accordo in
vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20
BEPS.
In sintesi l’accordo prevede:
·
per i
dividendi, una riduzione dell’aliquota convenzionale di prelievo alla
fonte dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del
capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno
365 giorni. Per gli altri dividendi, si applica l’aliquota del 10%;
·
per gli
interessi, la misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte
non può eccedere un’aliquota pari al 10% dell’ammontare lordo degli interessi;
è prevista un’aliquota ridotta dell’8% sugli interessi pagati a istituti
finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a
finanziare progetti d’investimento.
L’Accordo prevede anche:
·
l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita quando il soggetto pagatore è il
Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o
a un ente locale, alla Banca Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il
cui capitale è interamente posseduto dal Governo;
·
l’esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da Cassa
Depositi e Prestiti, Sace e Simest, Banca d’Italia (quali i “Panda Bond”)
percepiti da soggetti residenti in Cina;
·
per le
royalties l’aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non può
eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di
un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi
il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per
trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o
modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze
di carattere industriale, commerciale o scientifico. Per i pagamenti relativi
all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali
o scientifiche l’aliquota nominale del 10% si applica sull’ammontare del 50%
delle royalties;
·
per i
capital gains è confermato il trattamento delle plusvalenze derivanti
dall’alienazione di partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%.
Il nuovo accordo prevede tuttavia la tassazione di tali plusvalenze se detenute
con un livello di partecipazione al di sopra di tale soglia in qualsiasi
momento nei 12 mesi precedenti l’alienazione. Inoltre, per le tipologie di
plusvalenze non espressamente disciplinate, la tassazione concorrente prevista
nell’attuale Accordo è sostituita con la tassazione esclusiva nello Stato di
residenza dell’alienante.
AGEVOLAZIONI
Bonus gasolio uso autotrazione primo
trimestre 2019
Agenzia
delle Dogane, Nota 25 marzo 2019, n. 33989
Sul sito delle Dogane è stata pubblicata la versione aggiornata
del software e il modello per la richiesta di rimborso dei maggiori costi
sostenuti dagli autotrasportatori, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio.
La quota riconosciuta è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione
ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2019.
Le
domande di rimborso dovranno essere inviate dal 1° al 30 aprile 2019
all’ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Il rimborso è riconosciuto:
- per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o
giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi;
- persone fisiche o
giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in
conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite
in altri Stati Ue, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina
dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di
merci su strada;
- per l’attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o
imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (D.Lgs. n.
422/1997);
- imprese esercenti autoservizi
interregionali di competenza statale (D.Lgs. n. 285/2005);
- imprese esercenti
autoservizi di competenza regionale e locale (D.Lgs. n. 422/1997);
- imprese esercenti
autoservizi regolari in ambito comunitario (Regolamento Ce n. 1073/2009).
- per l’attività di trasporto persone effettuata da enti
pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Le somme possono essere recuperate sia in denaro sia in
compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 6740 “Credito d'imposta – agevolazione sul gasolio
per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”.
FATTURA ELETTRONICA, CONDOMINI, ENTI NO PROFIT
Attivo il servizio di consultazione
delle fatture elettroniche per condomini ed enti no profit
Agenzia delle Entrate, Avviso 22 marzo 2019
L’Agenzia
Entrate, tramite il proprio sito, nella sezione Fatture e Corrispettivi, ha
reso noto che gli enti non commerciali, ad esempio le Onlus, e i Condomini, non in possesso di Partita IVA, possono
consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di
credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia Entrate o di identità
digitale Spid o CNS, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti
pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
Il servizio di consultazione è disponibile accedendo all'area
riservata.
E’ possibile consultare le fatture elettroniche degli acquisti
effettuati dall’Ente non commerciale o dal Condominio.
Si ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli
operatori IVA - fornitori degli ENC e dei Condomini – per i quali sussiste
l’obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente
elaborata e non scartata dal Sistema di Interscambio.
Si rimane ora in attesa dell’attivazione del servizio di
consultazione per le persone fisiche senza partita IVA, ovvero per i privati
cittadini.
IRPEF, DETRAZIONI
Detrazione IRPEF delle spese
universitarie e di specializzazione post universitaria
D.M.
28 dicembre 2018, n. 872
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2019,
n. 66, il Decreto MIUR 28 dicembre 2018, n. 872, con il quale sono stati
definiti i limiti massimi detraibili delle tasse e dei contributi di iscrizione
alle università non statali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR.
Per
il 2018 gli importi massimi detraibili sono quindi i seguenti (+ tassa
regionale diritto allo studio):
Area geografica
|
Medica
|
Sanitaria
|
Scientifica/
Tecnologica
|
Umanistico/
Sociale
|
Nord
(Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige,
Valle d’Aosta, Veneto)
|
3.700
|
2.600
|
3.500
|
2.800
|
Centro
(Abruzzo, Lazio,
Marche, Toscana, Umbria)
|
2.900
|
2.200
|
2.400
|
2.300
|
Sud e Isole
(Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)
|
1.800
|
1.600
|
1.600
|
1.500
|
La “tassa regionale per il diritto allo studio” (da aggiungere
al limite di cui sopra) è periodicamente rideterminata con decreto legislativo
e recepita da Leggi regionali.
La detrazione IRPEF spetta anche per i familiari fiscalmente a
carico. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia
che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non
superiore a 24 anni tale limite è elevato a 4.000 euro.
Il decreto ha anche fissato gli importi massimi detraibili
riferiti a spese sostenute nel 2018 per corsi di dottorato, di specializzazione
e master di 1° e 2° livello, fissati rispettivamente a 3.700 euro per il Nord,
2.900 euro per il Centro e 1.800 euro per il Sud.
APPROFONDIMENTI
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IVA, ADEMPIMENTI
La comunicazione delle
liquidazioni periodiche IVA
ll D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 ha prorogato al 10 aprile 2019
il termine per l’invio della LIPE del quarto trimestre, inizialmente fissato
per il 28 febbraio.
Data la comunicazione ufficiale della proroga a poche ore dalla
scadenza originaria, tramite comunicato stampa 27 febbraio 2019 del Ministero
dell'Economia e delle finanze, e la pubblicazione postuma in Gazzetta
Ufficiale del decreto, molti contribuenti hanno provveduto a inviare le LIPE
entro il 28 febbraio senza usufruire della proroga.
È
comunque possibile beneficiare di un maggior lasso di tempo per eventuali
correzioni o per sanare eventuali omissioni sfruttando le consistenti riduzioni
offerte dal ricorso al ravvedimento operoso.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche è punita con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è
effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L’Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 104/E del 2017, aveva
chiarito che, ferma restando l’applicazione delle suddette sanzioni,
eventualmente ridotte per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione
intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA
(quest’anno in scadenza il 30 aprile 2019), è necessario comunque inviare la
comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
Se, invece, la regolarizzazione avviene direttamente con la
dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, non
occorre inviare alcuna comunicazione.
In particolare, le ipotesi che si possono verificare sono due:
1.
con la
dichiarazione annuale sono
inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche: è
dovuta la sola sanzione di cui sopra, eventualmente ridotta;
2.
con la
dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate: ai fini
del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa,
versando la sanzione dovuta per la dichiarazione IVA, eventualmente ridotta con
il ravvedimento, nonché quella propria della LIPE, da versare in misura sempre
ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Tramite la proroga dei termini di presentazione delle LIPE sono
slittati anche quelli concessi per un eventuale ravvedimento.
La possibilità di sanare le violazioni entro 15 giorni godendo
della riduzione alla metà delle sanzioni è concessa fino al 26 aprile 2019 (il 25 è festivo).
Correggendo la LIPE entro il 26 aprile 2019 è possibile pagare
una sanzione pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).
RISCOSSIONE, SANATORIE
La sanatoria per le
violazioni di natura formale
Le
irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di
natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei
tributi, possono essere sanate pagando
200 euro per ognuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono (art. 9, D.L.
23 ottobre 2018, n. 119).
Non
rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la
mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché
questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche
nel caso di assenza di imposta dovuta).
Si
ricorda che le violazioni formali si distinguono da quelle “meramente formali”
(che non sono mai punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n.
472/1997) in quanto possono comunque determinare un pregiudizio all’esercizio
delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono
competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative
sanzioni amministrative, commesse fino
al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018) dal
contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto
tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di
dati.
Non
possono essere regolarizzate con la definizione agevolata:
- le violazioni
formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da
quelli in materia di Iva, Irap e imposte sui redditi (e relative
addizionali), imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta
e relativo pagamento dei tributi;
- le violazioni
formali relative a un rapporto esaurito, ossia un procedimento concluso in
modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge
n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018)
- le violazioni
formali relative a un rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in
riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale
definitiva oppure altre forme di definizione agevolata prima del
versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di
contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’art. 5-quater,
D.L. n. 167/1990 (voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a
seguito del mancato perfezionamento della procedura;
- le violazioni
formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, all’imposta sul
valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e all’imposta sul
valore degli immobili all’estero (Ivie).
Per il
buon esito della sanatoria, è necessario:
- rimuovere le
irregolarità o le omissioni;
- versare, con F24,
200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni
indicati nel modello di pagamento (se le violazioni non si riferiscono a
un periodo d’imposta, bisogna fare riferimento all’anno solare in cui sono
state commesse).
La rimozione delle irregolarità o delle omissioni deve essere
effettuata entro il 2 marzo 2020.
Se l’interessato non ha effettuato, per un giustificato motivo,
la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di
regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene
entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può
essere inferiore a trenta giorni.
La rimozione, in ogni caso, deve essere effettuata entro il 2
marzo 2020 nell’ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia
stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli
effetti della regolarizzazione sulle violazioni correttamente rimosse.
La rimozione, peraltro, non deve essere effettuata quando non
sia possibile o necessaria in considerazione dei profili della violazione.
È il caso, ad esempio, delle violazioni relative all’errata
applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
Il provvedimento del 15 marzo 2019, n. 62274, che ha disposto le
regole per la definizione agevolata delle violazioni formali, stabilisce
inoltre che:
- il contribuente
può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La sanatoria
di violazioni formali che non si riferiscono a uno specifico periodo
d’imposta (come, ad esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da
parte di soggetti diversi dal contribuente) deve fare riferimento all’anno
solare in cui la violazione è stata commessa;
- il mancato
perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di
quanto versato;
- il perfezionamento
della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque
titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba
avvenire in base a una pronuncia giurisdizionale o a un provvedimento di
autotutela;
- con riferimento
alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di un
processo verbale di constatazione (Pvc), anche successivo al 24 ottobre
2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di
contestazione o di irrogazione;
- è possibile
rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per ricevere assistenza
sulla regolarizzazione.
Con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019, l’Agenzia delle
Entrate ha istituito il codice tributo “PF99” (denominato “violazioni
formali – definizione agevolata – art. 9 del Dl n. 119/2018”), che deve
essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a debito versati”. In ogni caso, non è possibile avvalersi della
compensazione.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta
– nel formato “AAAA” – a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni non
si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, invece, va riportato l’anno
solare in cui sono state commesse le violazioni. Infine, i contribuenti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono evidenziare l’anno
in cui termina il periodo d’imposta per il quale le violazioni sono
regolarizzate.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda
entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un’unica
soluzione entro il 31 maggio 2019.
In caso di versamento in forma rateale, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese
rif.” vanno scritti il numero della rata in pagamento e il numero complessivo
delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due
rate; “0101”, se si paga in un’unica soluzione).
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