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IN BREVE
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Approvato il decreto “Sblocca cantieri”: cambiano i limiti per l’organo
di controllo nelle Srl
Con
l’approvazione in via definitiva della Camera, il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (noto
come decreto “sblocca cantieri”) è stato convertito in legge e si avvia verso
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali novità del provvedimento si
segnala la modifica dei parametri previsti attualmente dal Codice della crisi
d’impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ai fini
dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità
limitata.
La nuova
previsione, riformulando l'art. 2477 c.c., ha fissato i seguenti limiti:
·
4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
·
4 milioni di ricavi;
·
20 dipendenti.
Affinchè
scatti tale obbligo, è sufficiente il superamento anche solo di uno di tali indici per due esercizi consecutivi.
L’obbligo cessa invece quando per tre esercizi consecutivi non è superato
alcuno dei predetti limiti.
È stata
inoltre modificata la norma che permetteva alla Pubblica Amministrazione di escludere
dalle gare pubbliche le imprese non in regola con il versamento di imposte e
contributi: ora tale esclusione opera
esclusivamente per le irregolarità riscontrate in via definitiva.
DICHIARAZIONI
Modello Redditi 2019 e Irap: in arrivo le nuove scadenze
Un
emendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto “Decreto
Crescita” (D.L. 30
aprile 2019, n. 34),
approvato dalle commissioni parlamentari, prevede lo slittamento al 30 novembre del termine per l’invio
telematico dei modelli Redditi e Irap 2019 relativi al periodo d’imposta 2018.
Si
attende ora l’ufficialità della nuova scadenza al momento della definitiva
conversione in legge del predetto decreto.
ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI
Pronti i software per gli ISA: la richiesta massiva dei dati e il
calcolo dell’indice di affidabilità fiscale
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 10 giugno 2019
È stato
rilasciato il 10 giugno scorso l’atteso software
"Il tuo ISA", utile per il conteggio del punteggio attribuibile
ai contribuenti con riferimento agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Sono altresì disponibili, nei cassetti fiscali, i cosiddetti “dati ulteriori”, indispensabili per la
valutazione.
È stato
inoltre rilasciato il software per la
richiesta massiva dei “dati ulteriori” ai fini ISA, con le specifiche
previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio
2019.
Vedi
l’Approfondimento
RISCOSSIONE, SANATORIE
“Rottamazione-ter”, entro il 30 giugno 2019 la comunicazione di Agenzia-Riscossione
Entro il prossimo 30
giugno i contribuenti interessati riceveranno una “Comunicazione”, che da
luglio sarà consultabile anche nell’area riservata del portale. Attraverso tale
atto saranno comunicati:
Entro il
prossimo 30 giugno Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti interessati
una “Comunicazione”, disponibile a partire dal mese di luglio 2019 anche nell’area
riservata del portale, con le informazioni su:
·
accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;
·
eventuali carichi che non possono rientrare nella definizione
agevolata;
·
importo/i da pagare;
·
data/e entro cui effettuare il pagamento.
La
Comunicazione relativa al “Saldo e stralcio” sarà inviata, così come previsto
dalla legge, entro il 31 ottobre 2019.
La
scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 31 luglio 2019.
In caso
di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio
2019) della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti
nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce
effetti e non è possibile ottenere nuovi
provvedimenti di rateizzazione; inoltre, eventuali precedenti rateizzazioni
saranno revocate e non rinnovabili.
Come
disposto dal D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge
136/2018, è tuttavia concesso un massimo di 5 giorni di ritardo nel
pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere
il beneficio della definizione agevolata.
TRIBUTI LOCALI
Dichiarazione IMU/TASI entro il 1° luglio 2019
La
Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli
immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta; quest’anno il 30 giugno cade di domenica,
pertanto la scadenza slitta al 1° luglio.
La norma
prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la
Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3
giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno
specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI)
e che potrà essere utilizzata la dichiarazione IMU anche per assolvere gli
adempimenti dichiarativi TASI.
Non
sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione. La dichiarazione
IMU/TASI, infatti, è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non
occorre ripresentarla ogni anno.
Vedi
l’Approfondimento
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga dei versamenti delle imposte al 22 luglio 2019
Il
Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il D.P.C.M. che proroga i
termini di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi al 22 luglio 2019 (il 20 luglio cade di
sabato).
La
proroga, al momento, riguarda solo i contribuenti soggetti agli ISA, anche se è
molto probabile che venga estesa anche ad altri soggetti interessati in via
indiretta al nuovo strumento, quali ad esempio i soci di società in
trasparenza.
Si
attende ora la firma del Decreto da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri per diventare operativo a tutti gli effetti.
La
proroga al 22 luglio prevede inoltre la possibilità
di versamento al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Vi sarà
un effetto anche sulla determinazione delle rate per chi deciderà di rateizzare
gli importi, che porterà, inevitabilmente, a piani rateali con un minor numero
di rate rispetto a quelli previsti per la totalità dei contribuenti che non
beneficiano della proroga.
SOCIETÀ
Il pagamento dei Diritti Camerali 2019
Per i
soggetti tenuti al versamento del diritto annuale camerale 2019, salvo le nuove
iscrizioni in corso d'anno, il termine per il
pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui
redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Quindi,
se verrà confermato il differimento dei versamenti delle imposte (vedi sopra),
la scadenza sarà prorogata al 22 luglio
2019.
DICHIARAZIONI
Invio tardivo della Dichiarazione IVA entro il 29 luglio 2019
È scaduto
il 30 aprile scorso il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati,
per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo
d’imposta 2018. Se l’adempimento non è stato assolto o la dichiarazione
trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione
usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.
Tenuto
conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del
termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni
amministrative per il ritardo, entro il 29 luglio 2019 si può validamente
inviare il modello IVA 2019 per il 2018.
Nel caso
di dichiarazione tardiva è dovuta:
- la sanzione
prevista per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta,
che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento
operoso;
- la sanzione
per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al
30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta per i versamenti operati
entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se
quest’ultimo non è superiore a 14 giorni)-
A partire dal 30 luglio 2019, la
dichiarazione annuale IVA per il 2018 non presentata si considera omessa.
IVA
Detrazione IVA possibile per acquisto di carburanti anche con pagamenti
mediati
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 12 giugno 2019, n. 189
L’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 189 del
12 giugno 2019, ha chiarito che ai fini della detrazione dell’IVA si ritengono
validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma
allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con
strumenti tracciabili.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che in
presenza di acquisto di carburante presso l’impianto di una Cooperativa da
parte del socio, questi può detrarre
l’IVA sull’acquisto e dedurre il relativo costo anche qualora l’estinzione del
debito in capo allo stesso avvenga tramite compensazione.
IMPOSTE SUI REDDITI, LAVORO
AUTONOMO
I redditi degli Youtuber
Un
recente intervento della Guardia di Finanza, la cui fondatezza sarà chiarita
nelle sedi opportune, ha avuto un forte riscontro mediatico rivelando anche ai
meno esperti un nuovo modello economico.
I ricavi
di uno youtuber o influencer sono basati essenzialmente su
introiti pubblicitari.
Al raggiungimento di introiti significativi
(non inferiori a 5mila euro) l'attività di youtuber o influencer, così come eventuali altre nuove attività
legate al mondo digitale, è da ritenersi
caratterizzata dalla professionalità, dalla ripetitività, dalla stabilità e
dalla sistematicità ed è quindi considerata attività abituale da lavoro
autonomo.
Fino a
65.000 euro di ricavi annuali si potrà applicare la tassazione prevista dal
regime forfettario, utilizzando quindi un'imposta del 5% del reddito, che
diventa 15% al quarto anno d’attività. Spetta anche una deduzione a forfait per
i costi (22% dei ricavi). Il regime risolve radicalmente anche il tema
dell'IVA, che ai sensi delle disposizioni previste per il regime forfettario
non troverebbe applicazione.
Sul
reddito, inoltre, vanno ovviamente applicati i contributi previdenziali.
Naturalmente
anche i minorenni sono tassati e qui dovranno essere i genitori a
rappresentarli.
È
opportuno che i soggetti interessati regolarizzino la propria posizione presso
l’Amministrazione finanziaria, aprendo, in
primis, una partita IVA e iscrivendo altresì la propria posizione presso
l’INPS.
AGEVOLAZIONI
Sport bonus: fino al 4 luglio l'invio della domanda per l'accesso al
credito d'imposta
L'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto la prima
delle due finestre previste nell'anno per usufruire del credito d'imposta per
le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione,
restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle
persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito
d'impresa.
Questi i
passaggi che caratterizzano questa prima fase della procedura:
·
la domanda
va inviata
esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it tra
il 4 giugno ed il 4 luglio 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport
Bonus 1° finestra 2019;
·
l'Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un
numero di codice seriale identificativo ed univoco;
·
entro il
19 luglio verrà pubblicato l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle
imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro. Verrà indicato
nell'elenco solo il numero di codice seriale;
·
nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati
nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l'erogazione in denaro
secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
·
i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci
giorni dal ricevimento dell'erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dovranno dichiarare, con apposito modulo, di aver
ricevuto l'erogazione in denaro;
·
l'Ufficio per lo sport pubblicherà successivamente l'elenco dei
beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice
seriale.
Nella
sezione “Modulistica” dello Sport Bonus è possibile scaricare il modulo di richiesta
in base alla categoria di appartenenza.
APPROFONDIMENTI
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TRIBUTI LOCALI
La Dichiarazione IMU/TASI 2019
La
Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli
immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta; quest’anno il 30 giugno cade di domenica, pertanto
la scadenza slitta al 1° luglio.
La
norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili
anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la
Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la
predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui
servizi indivisibili (TASI) e che potrà essere utilizzata la dichiarazione IMU
anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
Non
sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione. La dichiarazione
IMU/TASI, infatti, è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non
occorre ripresentarla ogni anno.
L'obbligo
di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi
precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.
Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante
l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in
leasing).
Un
elenco non esaustivo delle casistiche che
determinano l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:
- immobili che sono stati oggetto di
locazione finanziaria “leasing”;
- immobili oggetto di concessione
amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o
traslativi relativi ad aree fabbricabili se, ai fini del versamento, il
contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in
comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area
fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito
demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a
socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto
notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa
edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad
abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP
o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell’art. 7,
comma 1, lett. c) e i), del D.Lgs. n. 504/1992; pertanto fabbricati con
destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art. 73
del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano
anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di
particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive
comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili
recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano
esenti;
- immobile che ha acquisito o perso
nell’anno l’esenzione dall’imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in
catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente
posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono
stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una
riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso,
enfiteusi o superficie sull’immobile (se non dichiarata in catasto o se
non utilizzato il MUI per l’atto);
- parti comuni dell’edificio di cui all’art.
1117, numero 2, del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza
di costituzione di condominio sarà l’amministrazione ad adempiere
all’obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà
o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione,
incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale
sull’immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei
genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze
dell’ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle
agevolazioni riconosciute all’abitazione principale;
- per usufruire dell’equiparazione
all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
Infrastrutture del 22 aprile 2008.
I soggetti tenuti ad
effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti
passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.
ACCERTAMENTO,
DICHIARAZIONI
I software ISA per la
richiesta massiva dei dati e il calcolo dell’indice di affidabilità fiscale
È
stato rilasciato il 10 giugno scorso l’atteso software "Il tuo ISA", utile per il conteggio del
punteggio attribuibile ai contribuenti con riferimento agli Indici Sintetici di
Affidabilità fiscale. Sono altresì disponibili, nei cassetti fiscali, i
cosiddetti “dati ulteriori”,
indispensabili per la valutazione.
È
stato inoltre rilasciato il software per
la richiesta massiva dei “dati ulteriori” ai fini ISA, con le specifiche
previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio
2019.
Gli
ISA sono stati introdotti dalla D.L. n. 193/2016, convertito in legge n.
225/2016, e vedranno la loro prima applicazione nei modelli Redditi 2019 per
l’esercizio 2018.
Calcolo dell’indice
di affidabilità fiscale
Tramite
il software di calcolo, inserendo i dati contabili, i dati extracontabili e i
“dai ulteriori”, ad ogni contribuente verrà assegnato un punteggio da 1 a 10. Sino a 6 si verrà considerati
“insufficienti” e sottoposti a controlli da parte dell’Agenzia Entrate;
oltre 8 spetteranno premialità.
Da
un punto di vista operativo, sul sito dell’Agenzia è disponibile per il
download e l’installazione il software di calcolo “Il tuo ISA 2019”; nel breve
periodo saranno quindi anche aggiornati i software gestionali di studio.
La
base necessaria per l’elaborazione dell’indice è composta:
- dal modello ISA compilato sia dei dati
contabili che extra contabili;
- dal file XML dei “dati ulteriori”.
Una
volta inseriti tutti i campi richiesti dal software è possibile procedere al
calcolo.
Attenzione: Il
conteggio, tramite il software dell’Agenzia, avviene inviando effettivamente
all’Agenzia stessa i dati, anche non consolidandoli. Vi potrebbero quindi
essere tracce di eventuali prove effettuate.
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Richiesta massiva dei dati
I
cosiddetti “dati ulteriori” sono messi a disposizione nel cassetto fiscale di ciascun contribuente. Accedendo al cassetto
fiscale, dopo aver selezionato ISA / STUDI DI SETTORE – ISA PRECOMPILATO, è
possibile scaricare il file XML.
Resta
comunque valida, per gli intermediari, la possibilità di richiesta massiva dei
“dati ulteriori” dei propri clienti.
Se
il consulente è già delegato al Cassetto
fiscale dei propri clienti, potrà richiedere per i contribuenti assistiti,
il rilascio massivo dei dati. Il rilascio avverrà previa verifica da parte
dell’Agenzia Entrate dell’effettiva sussistenza di delega valida per l’accesso
al cassetto fiscale.
Qualora
un intermediario non sia stato delegato
all’accesso al cassetto fiscale del contribuente può comunque entrare in possesso
degli “ulteriori dati”, previa apposita delega ai soli fini ISA.
Tale
delega dovrà essere annotata su un registro
cronologico, corredata da un documento d’identità valido del sottoscrittore
e conservata per almeno 10 anni
Le
predette deleghe dovranno essere inviate all’Agenzia Entrate corredate da
ulteriori dati di riscontro (dati IVA e studi di settore anni precedenti).
Attenzione:
Risulta quindi ancora una volta fondamentale per il consulente essere in
possesso delle deleghe al Cassetto fiscale dei propri clienti; in alternativa
si deve procedere alla richiesta di delega solo ai fini ISA, o, altrimenti,
dovrà essere il contribuente stesso a scaricare il file XML dei “dati
ulteriori” e ad inviarli al proprio consulente.
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