IN
BREVE
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APPROFONDIMENTI
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IVA, ADEMPIMENTI
Servizio di consultazione delle fatture
elettroniche, per l’adesione c’è tempo fino al 1° luglio
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 30 maggio 2019, n. 164664
Gli
operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la
consultazione delle proprie fatture elettroniche dal 1° luglio al 31 ottobre 2019.
Con Provvedimento n. 164664 del 30 maggio 2019, l’Agenzia delle
Entrate, modificando il precedente Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, ha
infetti differito il termine per l’adesione e ampliato da tre a quattro mesi la
finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio - 2 settembre),
accogliendo le richieste avanzate nei giorni scorsi dagli ordini professionali
e dalle associazioni di categoria.
Il Provvedimento ha inoltre disposto che, in caso di mancata
adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
o dei loro duplicati informatici entro il 31 ottobre, l’operatore non potrà più
consultare le proprie fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei
file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni.
In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, viene
stabilito che i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema
di Interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al
termine del periodo di consultazione (in luogo dei 30 giorni inizialmente
previsti).
DICHIARAZIONI, IRPEF
Dichiarazione dei redditi 2019, pronta
la guida delle Entrate su detrazioni e deduzioni fiscali
Agenzia delle Entrate, Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 31 maggio
2019, ha pubblicato la nuova guida su oneri deducibili e detraibili e crediti
d’imposta ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2019.
Nel documento di prassi sono forniti chiarimenti su alcune delle principali
detrazioni in vigore quest’anno, e sui relativi obblighi documentali, quali quelle
relative a bonus verde, spese sostenute per l’abbonamento al trasporto pubblico
locale, polizze assicurative “antisismiche”, nonché spese relative ai disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA).
In particolare, la circolare ricorda che:
- dal
1° gennaio 2018 spetta una detrazione pari al 19%, calcolata su un importo
complessivamente non superiore a 250 euro, delle spese sostenute per
l’acquisto di abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,
anche qualora le spese siano sostenute nell’interesse dei familiari
fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del Tuir;
- dal
1° gennaio 2018 è ammessa la detrazione, nella misura del 19%, delle spese sostenute in favore delle
persone (minori o maggiorenni) con diagnosi di disturbo specifico (DSA),
fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per
l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici,
di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento,
nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento
delle lingue straniere;
- con
riferimento alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, è
possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di eventi calamitosi, relative ad unità immobiliari
residenziali e relative pertinenze;
- dal
2018 è riconosciuta una detrazione pari al 36%, calcolata su un importo
massimo di 5mila euro per unità immobiliare residenziale, delle spese documentate sostenute per la
“sistemazione a verde” (ex novo o con radicale rinnovamento
dell’esistente) di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le
pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi,
coperture a verde e giardini pensili.
SOCIETÀ
Entro il 1° luglio il versamento del
Diritto camerale annuale 2019
Il D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari") ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle
Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e
dei diritti di segreteria. In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto
all'anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall'anno 2017.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2019,
salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide
con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la
possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare il versamento dovrà quindi avvenire
entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).
Ai fini dell’adempimento, è disponibile il sito di Unioncamere
(all’indirizzo internet http://dirittoannuale.camcom.it), che consente di:
·
consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
·
calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al
proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
·
effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma
Pago PA, in alternativa al modello F24.
Vedi
l’Approfondimento
TRIBUTI LOCALI
In scadenza il 17 giugno gli acconti
IMU e TASI
Il 17 giugno (il 16 cade di domenica) scade il termine per il
pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.
L’IMU (Imposta Municipale Propria) è un’imposta di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni
principali.
La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a
qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad
abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E
A9.
730 precompilato, fino al 20 giugno è
possibile annullare e correggere la dichiarazione inviata
A partire dal 28 maggio scorso è possibile annullare il 730 già
inviato e presentare una nuova dichiarazione corretta tramite l'applicazione
web dedicata.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione può essere annullata una sola volta e fino
al 20 giugno 2019 e che, con l’annullamento, tutti i dati inseriti saranno
cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata
dall'Agenzia.
Si ricorda inoltre che:
- è possibile
annullare il modello 730 se lo stato della ricevuta dell'invio risulta
"Elaborato" e accedendo all'applicazione con le stesse
credenziali utilizzate per l'invio;
- in caso di
compilazione di Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario
prima cancellare i dati inseriti cliccando su "Ripristina" nella
sezione "Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo";
- per procedere con
l'annullamento occorre selezionare "Richiedi annullamento 730";
- annullando il 730
inviato, automaticamente viene rimosso anche l'F24 eventualmente
predisposto;
- nella sezione
"Ricevute" è possibile controllare e stampare le ricevute
dell'annullamento del 730 e dell'F24.
- in caso di
dichiarazione congiunta, l'operazione di annullamento deve essere
richiesta solo dal dichiarante.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia infine che, una volta
annullato il 730, non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e,
quindi, occorre trasmetterne una nuova; in caso contrario la dichiarazione
risulterà omessa.
È possibile inviare il nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48
ore dall'annullamento del precedente.
ACCERTAMENTO
Nuovi ISA in attesa del software
L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha ancora messo a
disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di
Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la
luce prima della metà del mese di giugno.
Imprese e professionisti, al momento, non sono quindi in grado
di calcolare il grado di affidabilità fiscale e, quindi, di capire se e quanto
sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.
Si ricorda che il
raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai
contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla
disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti
fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un
professionista abilitato.
Vedi
l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Incrementato il limite per l'emissione
della fattura semplificata
D.M. 10
maggio 2019
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha elevato, con D.M. 10
maggio 2019, il limite per l’emissione della fattura semplificata disciplinata
dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova
soglia è stata incrementata da 100 a 400 euro.
Tale semplificazione dovrebbe agevolare l’emissione della
fattura elettronica in formato XML.
Si ricorda tuttavia che dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in
vigore dell’obbligo generalizzato dell’emissione della fattura in formato
elettronico, è richiesto che debba essere sempre indicato almeno il codice
fiscale o il numero di partita Iva del cessionario/committente destinatario
della prestazione.
IVA, ADEMPIMENTI
Fissati gli esoneri dall’obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
D.M. 10
maggio 2019
Per quanto concerne le tempistiche di avvio, la norma originaria
prevede due termini distinti:
- 1° luglio 2019 per
i soggetti aventi volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- 1° gennaio 2020
per la restante parte dei contribuenti.
Con il D.M. 10 maggio
2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti
nuovi esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica degli incassi giornalieri.
L’obbligo - che entrerà
in vigore il 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti
aventi un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018 - non si
applicherà:
- alle operazioni non soggette all’obbligo
di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 21
dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici,
cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del D.M. 13 febbraio 2015
(servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di
gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del D.M. 27 ottobre
2015(prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di
servizi elettronici);
- alle prestazioni di trasporto pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di
trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- alle operazioni collegate a quelle di cui
sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto Iva,
effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle
soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che
si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non
superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018). Tale
esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
- alle operazioni effettuate a bordo di
navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.
Le operazioni di cui
sopra continueranno ad essere annotate
nel registro dei corrispettivi.
Il provvedimento
precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione
di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le
operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di
benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1 per
cento del volume d’affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere
obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
RISCOSSIONE
Dal 1° luglio più bassi gli interessi
di mora
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 23 maggio 2019, n. 148038
Dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora, per chi versa in
ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento, saranno più bassi.
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 148038
del 23 maggio 2019 porta infatti dal
3,01% al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in
caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.
AGEVOLAZIONI
Nuova Sabatini: pronto il nuovo modulo
per la richiesta
Il Ministero dello Sviluppo economico - a seguito dell’aumento
dell’importo massimo agevolabile, ora pari
a 4 milioni di euro - ha reso disponibile sul proprio sito il nuovo modulo
che le imprese devono utilizzare per presentare la domanda di agevolazione per
la “nuova Sabatini” (art. 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n.
98/2013).
La domanda dovrà essere firmata digitalmente e inviata,
esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo certificato della banca/intermediario
finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti
all'iniziativa.
Si ricorda che il Ministero ha reso disponibile l'elenco delle
banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum
alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione
Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche
e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, qualora
comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di
finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero
dello Sviluppo economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo
di domanda.
LOCAZIONI, IMMOBILI
Cedolare secca sul reddito da locazione
di immobili ad uso commerciale: i chiarimenti delle Entrate
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50/E
Con
la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019 l'Agenzia Entrate ha fornito
chiarimenti circa l'ambito applicativo del regime della cedolare secca sul
reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.
In
particolare le Entrate hanno chiarito che possono accedere al regime della
"cedolare secca" (art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria
catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti
societari, che svolgono attività commerciale.
Resta
fermo, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che
lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività
d'impresa o di arti e professioni, così come chiarito con la circolare n. 26/E
del 1 giugno 2011.
TERZO SETTORE
Pubblicati gli elenchi definitivi del 5
per mille
L'Agenzia
Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi definitivi degli enti
iscritti ai fini dell'accesso al cinque per mille, nonché l'aggiornamento
dell'elenco permanente.
In
particolare, gli elenchi riguardano:
·
gli
enti del volontariato;
·
gli
enti della ricerca scientifica e dell’Università;
·
gli
enti della ricerca sanitaria;
·
le
associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di
carattere sociale.
Ristrutturazioni edilizie: la guida
delle Entrate aggiornata a maggio 2019
Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio sono soggetti ad importanti
agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative
sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.
L'Agenzia
delle Entrate ha di recente pubblicato l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali",
tramite la quale intende fornire indicazioni utili per richiedere correttamente
tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.
Gli
aggiornamenti più recenti riguardano:
·
la
proroga della maggiore detrazione Irpef;
·
i
beneficiari del diritto alle detrazioni;
·
la
comunicazione all'Enea dei lavori effettuati.
CONTRATTI
In una guida multimediale gli strumenti
patrimoniali per la Terza età
Il 73% degli italiani è proprietario di casa di abitazione,
circa un italiano su tre vive da solo e sono circa 1,3 milioni i nuclei
familiari composti da anziani con un reddito inferiore a 20.000 euro,
proprietari di una casa che vale almeno 200.000 euro. Spesso questa situazione
si associa a una condizione di fragilità determinata dalla vecchiaia e/o dalla
presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.
L’insieme di queste circostanze suggerisce che vi sia un
importante potenziale di sviluppo per strumenti che permettano di rendere
liquida una parte della ricchezza accumulata nella casa di abitazione,
conservando il diritto ad abitarci fino al termine della vita.
Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei
Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del
Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per
la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno pubblicato una
Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età.
La Guida costituisce un ulteriore strumento, ancora più
intuitivo e innovativo con grafiche e personaggi animati, per far conoscere i
principali istituti giuridici contenuti nella Guida cartacea dedicata alla
Terza età che consentono di pianificare una vecchiaia serena disponendo anche
della sola casa di proprietà.
Di seguito i cinque
strumenti patrimoniali, presenti nella guida multimediale:
- rendita vitalizia;
- contratto di
mantenimento;
- donazione con
onere di assistenza;
- prestito vitalizio
ipotecario;
- vendita della nuda
proprietà con riserva di usufrutto.
APPROFONDIMENTI
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SOCIETÀ
L’importo del
Diritto camerale 2019
Il D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari") ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle
Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e
dei diritti di segreteria. In particolare l'importo del diritto annuale,
rispetto all'anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall'anno 2017.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2019,
salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide
con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la
possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare il versamento dovrà quindi
avvenire entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).
Ai fini dell’adempimento, è disponibile il sito di Unioncamere
(all’indirizzo internet http://dirittoannuale.camcom.it), che consente di:
·
consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
·
calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al
proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
·
effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma
Pago PA, in alternativa al modello F24.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
·
le imprese individuali
·
le società semplici
·
le società commerciali
·
le cooperative e le società di mutuo soccorso
·
i consorzi e le società consortili
·
gli enti pubblici economici
·
le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
·
i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
·
le società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni
anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione
di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna
delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A
partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti
già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.
Misura del diritto camerale
Le
misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti
obbligati dal 1º gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le seguenti:
Sede
|
Unità
|
||
Imprese
che pagano in misura fissa
|
|||
Imprese
individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori,
artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
|
€ 44,00
|
€ 8,80
|
|
Imprese
individuali iscritte nella sezione ordinaria
|
€
100,00
|
€ 20,00
|
|
Imprese
che in via transitoria pagano in misura fissa
|
|||
Società
semplici non agricole
|
€
100,00
|
€ 20,00
|
|
Società
semplici agricole
|
€ 50,00
|
€ 10,00
|
|
Società
tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001
|
€
100,00
|
€ 20,00
|
|
Soggetti
iscritti al REA
|
€ 15,00
|
||
Imprese
con sede principale all'estero
|
|||
Per
ciascuna unità locale/sede secondaria
|
€ 55,00
|
Le
società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il
diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base
di quanto indicato nel modello IRAP),
sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto
riportata:
SCAGLIONI
DI FATTURATO
|
ALIQUOTE
|
|
da euro
|
a euro
|
|
0,00
|
100.000,00
|
200,00
(importo fisso)
|
oltre
100.000,00
|
250.000,00
|
200,00
+ 0,015% parte eccedente € 100.000,00
|
oltre
250.000,00
|
500.000,00
|
222,50
+ 0,013% parte eccedente € 250.000,00
|
oltre
500.000,00
|
1.000.000,00
|
255,00
+ 0,010% parte eccedente € 500.000,00
|
oltre
1.000.000,00
|
10.000.000,00
|
305,00
+ 0,009% parte eccedente € 1.000.000,00
|
oltre
10.000.000,00
|
35.000.000,00
|
1.115,00
+ 0,005% parte eccedente € 10.000.000,00
|
oltre
35.000.000,00
|
50.000.000,00
|
2.365,00
+ 0,003% parte eccedente € 35.000.000,00
|
oltre
50.000.000,00
|
2.815,00
+ 0,001% (fino a un massimo di € 40.000) parte eccedente € 50.000.000,00
|
Unità
|
20% del
diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00
|
Tutte
le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono
calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di
fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si
rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è
soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le
imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da
versare è pari a € 100,00.
ACCERTAMENTO
Calcolo del
grado di affidabilità fiscale: ISA in attesa del software
L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha ancora messo a
disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di
Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la
luce prima della metà del mese di giugno.
Imprese e professionisti, al momento, non sono quindi in grado
di calcolare il grado di affidabilità fiscale e, quindi, di capire se e quanto
sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.
Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai
abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi
di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell’imprenditore
o del professionista, per l’applicazione
degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in
possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o
dall’intermediario tramite la propria area riservata sul sito dell’Agenzia
Entrate.
In realtà, si tratta di un unico dato, costruito sulla base dei
dati riferiti alle sette annualità precedenti a quella con riferimento alla
quale si applicano gli ISA, per personalizzare le stime dei “Ricavi/Compensi
per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto”, e quindi anche il reddito per
addetto per singolo contribuente.
Occorre
che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi
dati.
Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere
al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova
delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente
i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.
Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al
cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.
Le deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate
presso la sede dell’intermediario e indicate in un registro cronologico delle
deleghe ricevute.
Per
ricevere il coefficiente individuale l’intermediario dovrà inviare
all’Agenzia Entrate un file contenente i dati riferiti ai clienti per cui ha
ricevuto delega, accompagnato da qualche elemento di riscontro della
dichiarazione IVA 2018 ovvero, in assenza, da alcuni dati rilevati per
l’applicazione degli studi di settore anno 2018 - periodo d’imposta 2017.
Gli intermediari, in questo caso, dovranno, inoltre, rilasciare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47,
D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara:
- di aver ricevuto
espressa delega dai propri assistiti per ricevere i dati;
- che i dati
indicati nel file inviato all’Agenzia delle Entrate corrispondono a quelli
indicati nelle deleghe ricevute;
- che le deleghe
saranno conservate nella sede o nell’ufficio per 10 anni.
Si ricorda che il
raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai
contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla
disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti
fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un
professionista abilitato.
Attenzione: è
probabile che il ritardo nella messa a disposizione dei dati e del software per
il calcolo dell’affidabilità comporti un differimento dei termini per il
versamento delle imposte.
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