IN BREVE
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IN BREVE
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Il decreto “Crescita” è legge, in vigore
nuove agevolazioni e semplificazioni fiscali
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58
Sabato 29
giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto
“Crescita” (D.L. n. 34/2019) convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58.
Diverse le novità previste in materia di agevolazioni e
semplificazioni fiscali, di cui si riporta una sintesi:
·
reintroduzione
del superammortamento nella
misura del 130% per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019
e fino al 31 dicembre 2019. La maggiorazione è ammessa anche qualora il bene
venga consegnato entro il 30 giugno 2020 (sempreché entro il 31 dicembre 2019,
l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
·
soppressione
della mini-Ires,
introdotta dalla legge di Bilancio 2019. Contestualmente si prevede l'introduzione
di un'agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in
azienda;
·
incremento della deducibilità dell'Imu dovuta sui beni
strumentali, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nelle seguenti
misure:
dal 2019
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50%
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dal 2020
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60%
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dal 2022
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70%
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dal 2023
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100%
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·
slittamento
dal 30 settembre al 30 novembre i termini di presentazione delle dichiarazioni
dei redditi e Irap;
·
proroga
al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e
dell’Iva, in
scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
·
soppressione della norma in base al quale, in caso di mancata
presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla
risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare
secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applicava la
sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la
comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
·
per i contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2020 sarà possibile usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza
dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma
provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o
l’intimazione di sfratto per morosità;
·
l’amministrazione finanziaria non potrà chiedere ai
contribuenti, in sede di controllo
formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti
relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o dati trasmessi
da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi,
certificativi o comunicativi (ci si riferisce per esempio a tutti i dati
acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata);
·
è consentito il ravvedimento operoso con versamento frazionato
dell’imposta o versamento “tardivo” dell’imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale). Si tratta in
questo caso di una norma di interpretazione autentica e, quindi, con efficacia
retroattiva;
·
fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione
o di ristrutturazione immobiliare anche in caso di operazioni esenti da IVA
(art. 10, D.P.R. n. 633/1972), che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla
demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa
antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con
variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle
vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano
l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
200 euro ciascuna;
·
il sismabonus è
esteso ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone
2 e 3;
·
è previsto l’obbligo di
fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino;
·
è consentita la cessione
del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale;
·
a decorrere dal 2020, l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o
importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita
dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima,
che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
·
viene esteso a tutti i registri
contabili (attualmente previsto per i soli registri IVA) aggiornati con
sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea
soltanto all’atto del controllo;
·
dal 1° gennaio 2020 l’Agenzia Entrate, già in fase di ricezione
delle fatture elettroniche, verificherà con procedure automatizzate la corretta
annotazione dell’assolvimento
dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle
operazioni indicate nelle fatture stesse. In caso di mancato, insufficiente o
tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle Entrate si applica
la sanzione del 30% del dovuto;
·
si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la
definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il
1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone
fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il
1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
VERSAMENTI
Proroga dei versamenti al 30 settembre per i
“soggetti ISA”
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58; Agenzia delle Entrate, Risoluzione
28 giugno 2019, n. 64/E
L'art. 12-quinquies del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34),
recentemente convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 ha disposto la proroga al 30
settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA che sarebbero scaduti dal 30 giugno al 30 settembre 2019, “per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”.
In merito all’individuazione dei soggetti interessati dalla proroga,
l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E ha precisato
che la stessa si applica a tutti i contribuenti che, contestualmente:
·
esercitano, in forma di impresa o di lavoro
autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno
gli ISA;
·
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto
ministeriale di approvazione.
In presenza di tali condizioni, la medesima proroga riguarda anche i
contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018:
·
applicano il regime forfettario di cui all’art. 1,
commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità
2015);
·
applicano il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1
e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15
luglio 2011, n. 111;
·
determinano il reddito con altre tipologie di
criteri forfetari;
·
dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
IVA, ADEMPIMENTI
Corrispettivi telematici: nuove disposizioni
da Entrate e “Decreto Crescita”
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58; Agenzia delle Entrate, Circolare
29 giugno 2019, n. 15/E
Con la conversione in
legge del “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019) è stata disposta la possibilità
di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi
giornalieri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Rimangono comunque gli
obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi
nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Inoltre nel primo semestre di applicazione
dell’obbligo (e quindi dal 1° luglio per i soggetti con volume di affari
superiore a 400.000 euro), non si
applicano le sanzioni previste in caso di trasmissione telematica dei dati
relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione
dell'Iva.
La Circolare 29 giugno
2019, n. 15/E, emanata dall’Agenzia Entrate, ha precisato inoltre che i
contribuenti che non siano ancora in possesso di un registratore telematico,
possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri, entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione (secondo le modalità che saranno stabilite con apposito
provvedimento). In questo caso, temporaneamente.
In via transitoria,
quindi, potranno essere ancora utilizzati i registratori di cassa già in uso
oppure le ricevute fiscali (di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 30
dicembre 1991, n. 413 e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696). Questo sarà
possibile fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni
caso, non oltre la scadenza del semestre di cui sopra.
L’Agenzia delle Entrate
ha inoltre reso noto che - all'interno dell'area riservata del portale “Fatture
e Corrispettivi”, sul sito delle Entrate - è ora attivo il nuovo servizio per i corrispettivi telematici "Documento
commerciale online", utilizzabile da pc, tablet e smartphone.
Tramite la procedura
web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento
commerciale, memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei
corrispettivi di ogni singola operazione effettuata stampare il documento e
consegnarlo al cliente su carta oppur inviarlo via email o con altra modalità
elettronica e ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una
specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale “Fatture
e Corrispettivi”.
IVA, ADEMPIMENTI
Operativo il servizio di consultazione delle
proprie fatture elettroniche: possibile aderire fino al 31 ottobre 2019
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 1
luglio 2019
È
operativo dal 1° luglio 2019, sul portale Fatture e Corrispettivi del sito
dell'Agenzia delle Entrate, il servizio per la consultazione e acquisizione
delle proprie fatture elettroniche, emesse e ricevute: lo ha reso noto la
stessa Agenzia attraverso un comunicato stampa.
Al
riguardo è stato precisato che l'adesione potrà
essere effettuata fino al prossimo 31 ottobre 2019, con effetto per tutte
le fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019. In caso di adesione dopo tale
data, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo
all’adesione.
In caso
di mancata adesione, dopo il 31 ottobre
le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre
2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml.
Per
l'attivazione del servizio – dal quale è sempre possibile recedere - è
necessario sottoscrivere un apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia
ricorda infine che la stessa possibilità è prevista anche per i consumatori finali (per le fatture ricevute), che
possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata
dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata. In tal caso, peraltro,
le fatture elettroniche ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre.
IVA, ADEMPIMENTI
Le deleghe agli intermediari per il servizio
“Fatture e Corrispettivi”
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26 giugno
2019, n. 62/E
Con la
Risoluzione n. 62/E del 26 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato
che è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità - disponibile
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia dal 1° luglio 2019 - per
consentire all’operatore IVA, o ad un intermediario appositamente delegato,
ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di
“consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici”.
Conseguentemente
è stato aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe agli
intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.
Le
deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente al 21 dicembre
2018 non consentono agli stessi di effettuare l’adesione al servizio di
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici per conto dei propri clienti; per poter effettuare le suddette operazioni
è necessario, pertanto, che gli
intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018
acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
Si
ricorda che la funzionalità per aderire al servizio è disponibile a decorrere dal
1° luglio 2019 ed è possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: novità da Entrate e
“Decreto Crescita”
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28 giugno 2019 n. 58; Agenzia delle Entrate, Circolare
17 giugno 2019, n. 14/E
L’Agenzia delle
Entrate, in data 17 giugno 2019, ha emanato la Circolare n. 14/E/2019 con cui
ha fornito “Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai
fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione
elettronica”.
Il documento esamina,
in particolare, la fatturazione elettronica nell’ambito delle prestazioni
sanitarie, le novità in tema di emissione del documento, le sanzioni
applicabili, l’applicazione dell’imposta di bollo, l’inversione
contabile/autofatture.
Altre novità sono
entrate in vigore per effetto della conversione in legge del “Decreto Crescita”
(D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge
n. 58/2019).
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
La numerazione progressiva delle fatture
differite
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 giugno
2019, n. 14/E
L’Agenzia
delle Entrate, con la Circolare n. 14/E/2019, ha fornito dei chiarimenti in
merito all’emissione delle fatture alla luce della modifica del regime
sanzionatorio a partire dal 1° luglio 2019.
Da tale
data, infatti, le fatture elettroniche immediate inviate tramite SdI, dovranno essere emesse entro 12 giorni
(termine previsto dalla legge di conversione del Decreto Crescita) dal momento di effettuazione
dell’operazione; non occorrerà in tal modo indicare nel documento due date
laddove il giorno di effettuazione dell’operazione e quello di emissione della
fattura non coincidano tenendo conto che è attribuita “data certa” all’invio da
parte della stessa all’Amministrazione Finanziaria.
La
medesima circolare ha sollevato però parecchi dubbi in merito alla gestione
della fattura differita.
Il quadro
normativo vigente prima dell’introduzione della fattura elettronica (art. 21,
comma 4, lett. a, D.P.R. n. 633/1972) prevede già un differimento del momento
di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell’operazione,
a condizione che tale ultimo momento sia attestato tramite documento di
trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni. La citata norma
prevede infatti che la fattura possa essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di consegna, consentendo quindi al soggetto cedente di
emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel
corso di un mese solare.
La
circolare n. 14/E/2019, nell’esempio proposto, a fronte di tre cessioni
eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019, ha precisato che la fattura
differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni
che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019 indicando nel campo “Data” il 28 settembre
2019 (data dell’ultima operazione).
Ovviamente
l’indicazione della data dell’ultima operazione può creare delle criticità ai
fini del rispetto della progressività del numero di emissione.
Tale
procedura nella quotidianità non potrà trovare accoglimento, si ritiene
pertanto di poter indicare in ogni caso la data dell’ultimo giorno del mese
nella fattura differita (30 settembre 2019 nell’esempio), in quanto laddove la
circolare n. 14/E/2019 commenta le regole della fattura differita precisa che è
“possibile” inserire la data di effettuazione dell’ultima operazione,
stabilendo quindi che si tratta di una facoltà.
Indicando
la data dell’ultimo giorno del mese si rispetta comunque il corretto periodo di
imputazione del debito IVA, ragione per cui non si intravedono problemi
nell’adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire
un’unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese
solare.
TRIBUTI LOCALI
Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
Il 17
giugno 2019 (il 16 cadeva di domenica) è scaduto il termine per il versamento
della prima rata di IMU e TASI.
È però
ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In
particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il
D.Lgs. n. 158/2015 prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura
dell'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per
omessi o parziali versamenti in misura pari
al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo
la scadenza.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Invio telematico dei corrispettivi: volume
d’affari da calcolare per intero
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di
interpello 26 giugno 2019 n. 209
Nella
Risposta all’istanza di interpello n. 209/2019 l’Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti sulle modalità per definire la corretta determinazione del
volume di affari al fine di verificare quando scatta il termine temporale (1°
luglio 2019 o 1° gennaio 2020) dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi.
Ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 (“Trasmissione telematica delle operazioni
Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori
automatici”) a partire dal 1° gennaio 2020 i commercianti al minuto e attività
assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) hanno l’obbligo di memorizzare
elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati
dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo di trasmissione online è anticipato al
1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro
l’anno e per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni esercitate
entro il 31 dicembre 2018.
L’Agenzia,
richiamando la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha confermato che per volume d’affari si intende quello complessivo
del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie
attività svolte dallo stesso. Infatti, “per volume d’affari del
contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a
registrazione con riferimento a un anno solare […]”.
Ne
consegue che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d’affari complessivo
realizzato nel periodo d’imposta precedente.
Si
ricorda tuttavia che il servizio mensa “marginale” non è soggetto a
memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi (fino al 31
dicembre 2019) (Risposta ad istanza di interpello 27 maggio 2019, n. 159).
ACCERTAMENTO
La Cassazione boccia il transfer price
domestico
Corte di Cassazione, Sentenza 25 giugno 2019,
n. 16948
Con la
sentenza n. 16948, depositata il 25 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha
ribadito che l’istituto del transfer price non si applica alle operazioni
compiute da parte di società entro i confini nazionali.
Dopo aver
richiamato i differenti orientamenti in merito alla configurabilità
dell’istituto, la sentenza chiarisce che la valutazione dello scostamento del
valore dell’operazione da quello normale (art. 9 TUIR), che prescinde dalla
capacità di produrre reddito e da qualsiasi obbligo negoziale, non può fondare
alcuna analisi di elusività della transazione per le operazioni tra società
appartenenti al medesimo gruppo nazionale.
In via
del tutto residuale, la suddetta discrepanza potrà solo essere considerata alla
stregua di un mero indizio per la verifica dell’anti-economicità
dell’operazione.
L’esclusione
dell’applicazione dell’istituto in esame è stata confermata anche dal D.Lgs. n.
147/2015.
Il caso
in esame si riferiva ad una operazione eseguita tra società dello stesso
gruppo, sul territorio nazionale, e rispondeva ad una strategia economica
diretta a raggiungere un risultato nell’interesse di tutte le società del
gruppo.
VERSAMENTI
Scade il 31 luglio il termine per il
versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Dal 1°
luglio, ed entro il 31 luglio 2019, le società con ricavi maggiori di 50
milioni di euro sono tenute al versamento del contributo all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
All’onere
derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato si provvede infatti mediante un contributo di importo pari allo 0,08
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società
di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.
La soglia
massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore
a cento volte la misura minima.
Il
pagamento può avvenire tramite MAV, PagoPA o bonifico bancario.
IMMOBILI
L’APP OmiMobile dell’Agenzia Entrate
Negli
store digitali Apple Store e Google Play è disponibile la nuova App OmiMobile,
applicazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate realizzata da Sogei, per la consultazione delle quotazioni OMI di
compravendite e locazioni di immobili a destinazione residenziale, commerciale,
terziaria o produttiva.
L’app,
scaricabile sugli smartphone e tablet con sistema operativo Ios o Android,
permette la navigazione su mappa e la ricerca dell’immobile per indirizzo o
utilizzando la posizione dell’utente. Oltre alla navigazione cartografica,
l’applicazione consente anche ricerche testuali e in assenza di
geolocalizzazione del dispositivo.
APPROFONDIMENTI
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IVA, ADEMPIMENTI
Fattura
elettronica 2019: nuovi chiarimenti e modalità operative
L’Agenzia
delle Entrate, in data 17 giugno 2019, ha emanato la Circolare n. 14/E/2019 con
cui ha fornito “Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti
ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione
elettronica”.
Altre
novità sono entrate in vigore per effetto della conversione in legge del “Decreto
Crescita” (D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in legge n.
58/2019).
Il
documento di prassi esamina, in particolare:
·
la
fatturazione elettronica nell’ambito delle prestazioni
sanitarie;
·
le
novità in tema di emissione del
documento;
·
le
sanzioni applicabili;
·
l’applicazione
dell’imposta di bollo;
·
l’inversione contabile/autofatture.
Si
ricorda che, in linea generale, la fatturazione elettronica tramite il Sistema
di Interscambio (“SdI”) è, dal 1°
gennaio 2019, l’unica modalità ammessa per documentare cessioni e prestazioni
rilevanti ai fini IVA.
Fattura elettronica e prestazioni sanitarie
Il tema
delle prestazioni sanitarie si è delineato fin dall’origine molto complesso e
ha subìto, nel corso delle prime settimane dell’anno 2019, diversi cambiamenti.
Inizialmente,
era stato previsto che, per l’anno 2019, operasse l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti
tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (“Sistema TS”), ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento
alle fatture i cui dati sarebbero stati inviati al Sistema TS.
Successivamente,
una modifica ne ha previsto il divieto,
disponendo che, per l’anno 2019, “i soggetti tenuti all’invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria […] non possono emettere fatture elettroniche,
con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera
sanitaria […]”.
Infine,
un’ulteriore modifica ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche
ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere
inviati al Sistema TS.
In
quest’ultimo caso, considerato che il divieto di fatturazione elettronica per
le fattispecie in esame è entrato in vigore dopo il 1° gennaio 2019 - data di
avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica - alcuni operatori
potrebbero aver già emesso fatture elettroniche attraverso lo SdI. In tali
casi, l’Agenzia delle Entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle
fatture già pervenute in caso di mancata adesione al servizio di consultazione,
ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore.
I predetti
divieti operano, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a
prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione
all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata.
Emissione delle fatture elettroniche entro 12 giorni
Dal
1° luglio 2019 sarà possibile emettere la fattura entro 12 giorni (termine così stabilito dalla legge di conversione
del “Decreto Crescita”) dalla data di
effettuazione dell’operazione, che sarà la data esposta in fattura.
Tale
disposto riguarderà tutte le fatture, elettroniche e non.
Esempio: a
fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura
“immediata” che la documenta potrà essere:
·
emessa (ossia generata e inviata allo
SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di
emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia
compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
·
generata il giorno dell’operazione e
trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019),
valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati
Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28
settembre 2019);
·
generata e inviata allo SdI in uno
qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il
termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della
fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la
data dell’operazione (28 settembre 2019).
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Viene
quindi superato il concetto di “doppia data” esposta in fattura, in quanto la data fattura è la data di effettuazione
dell’operazione e la data di emissione è invece attestata inequivocabilmente
dal SdI al momento della trasmissione del documento stesso.
La
circolare chiarisce anche come comportarsi in caso di “fatturazione differita” precisando che il termine previsto
ordinariamente per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od
alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti,
anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere,
da a) a d), dell’art. 21, comma 4, del decreto IVA.
Ciò
significa, non solo che le ipotesi ed i termini ivi individuati per l’emissione
delle fatture restano inalterati, ma che laddove la norma già contempli
l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione,
come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal
documento di trasporto o consegna, sia
possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI,
quella dell’ultima operazione.
Volendo
esemplificare, prosegue la Circolare, qualora per tre cessioni effettuate nei
confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con
consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si
voglia emettere un’unica fattura ex art. 21, comma 4, lettera a), del decreto
IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei
giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data
della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data
dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Questa
interpretazione genera però diversi problemi. In molti casi il contribuente non
conosce la data dell’ultima operazione, se non a fine mese, ma se nel frattempo
avesse emesso fatture immediate in data successiva a quella dell’ultima
operazione, verrebbe meno l’ordine cronologico.
Attenzione: Dal
1° luglio 2019 terminerà per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale il
periodo transitorio che permetteva la trasmissione del documento SdI entro il
termine di liquidazione IVA in assenza di sanzioni. I contribuenti a
liquidazione IVA mensile, invece, potranno giovarsi di un abbattimento delle
sanzioni dell’80%, se la trasmissione avviene comunque entro il termine della
liquidazione IVA successiva, per le operazioni compiute entro il 30 settembre
2019.
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La
Circolare distingue poi i casi di autofattura,
reverse charge interno, esterno e fattura emessa “per nome e per conto”.
In merito
al reverse charge interno (es. art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972),
il documento di prassi non riporta alcun riferimento all’utilizzo delle
procedure “tradizionali” di integrazione della fattura elettronica; nel caso si
operi un’inversione contabile, il cedente/prestatore emette una fattura,
senza addebito dell’imposta, per documentare l’operazione, mentre al
cessionario/committente spetta l’onere dell’assolvimento dell’IVA.
Su questo
punto ci si attendeva da parte dell’Amministrazione un esplicita indicazione su
come operare, anche secondo modalità “tradizionali”, ovvero, integrando la
fattura elettronica originaria, attraverso un documento in formato analogico,
contenente aliquota e imposta, ed effettuando le opportune annotazioni
nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli
acquisti. L’Agenzia richiama, invece, i propri precedenti chiarimenti di
prassi, affermando che “a fronte dell’immodificabilità” della fattura
elettronica ricevuta, “il cessionario/committente può – senza
procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro
documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i
dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare
tale documento allo SdI”.
Tale
indicazione è stata fornita al fine di consentire di “ridurre gli oneri di
consultazione e conservazione”, ma per alcuni soggetti potrebbe risultare
più agevole la predisposizione e conservazione di un documento cartaceo.
Assosoftware,
ai tempi dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, aveva
suggerito di indicare nella registrazione contabile l’Identificativo univoco
assegnato dal Sistema di Interscambio (SdI). La corretta tenuta dei registri IVA (riportante anche
questo codice) avrebbe permesso così di dimostrarne l’integrazione ex lege e
di evitare di produrre ulteriore documentazione non necessaria.
Tale
impostazione non è mai stata però confermata dall’Amministrazione.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni
IMU/TASI e ravvedimento
Il 17 giugno 2019 (il 16 cadeva di domenica) è scaduto il
termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante
ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento
operoso IMU/TASI (e TARI).
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o
dell’IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto,
i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza
del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il
ravvedimento operoso:
·
entro i
14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo
0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al
1,40% per 14 giorni;
·
decorsi i
14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il
trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
·
decorsi i
30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la
sanzione ridotta al 1,67%;
·
decorsi i
90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini
di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa
la violazione o, in mancanza di Dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del
versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)
Quindi per la scadenza
dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al
30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del
ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per
regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno
successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la
sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il
ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è
necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.
Attenzione: il
cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità
di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi
gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e
TASI.
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Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale per la
determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari
allo 0,8% annuo.
Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la
Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il
Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, aveva però
precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di
dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere
utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi
TASI.
In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:
·
la mancata presentazione
della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i
seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
·
la presentazione di una
dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che
possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
·
la mancata esibizione o
trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini
dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la
sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo
di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente
dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
- con una sanzione
amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della
maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se
l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
- con una sanzione
fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.
504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle
riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
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