IN BREVE
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ISA: gli indici di affidabilità
fiscale del contribuente
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Codice della crisi e
dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi
dell’impresa
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Imposte: saldo e acconto al 30
settembre 2019
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Vendita a distanza di beni
tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei dati
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Entro il 16 settembre l’obbligo
di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese
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Rimborso Iva assolta in altri
Paesi Ue
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Non decadono le agevolazioni
“prima casa” in caso di cessione dell'immobile sulla base dell'accordo di
separazione
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Disabili: agevolazioni fiscali per
l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi
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Redditi di capitale esclusi dal
calcolo dei contributi INPS
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APPROFONDIMENTI
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Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
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L’adeguatezza degli assetti organizzativi alla
luce del Codice della crisi e dell’insolvenza
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IN BREVE
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ACCERTAMENTO
ISA: gli indici di
affidabilità fiscale del contribuente
Agenzia delle Entrate, Circolare 9 settembre
2019, n. 20/E
Gli Indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in
sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento
degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili
per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero
esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti
fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica,
alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni
relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi
benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.
In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media
semplice di due indicatori:
- indicatori elementari di affidabilità;
- indicatori elementari di
anomalia.
Molti sono i dubbi sorti in merito all’applicazione degli
Indicatori; l’Agenzia Entrate ha pertanto emanato in data 9 settembre 2019 la
Circolare n. 20/E al fine di fornire ulteriori chiarimenti.
Vedi l’Approfondimento
SOCIETÀ
Codice della crisi e
dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi
dell’impresa
L’art.
375 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è
intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere
dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della
continuità aziendale.
Inoltre,
il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone
l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.
Vedi
l’Approfondimento
VERSAMENTI
Imposte: saldo e
acconto al 30 settembre 2019
Si ricorda che per i soggetti che
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice i termini dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di
IRAP, nonché dell’IVA, in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono
stati prorogati al 30 settembre 2019, o
al 31 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40% (art. 12-quinquies del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno
2019, n. 58).
IVA
Entro il 16
settembre l’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del II
trimestre 2019
Scade il 16 settembre 2019 il termine per l’invio della Comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2019.
La Comunicazione deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite
intermediario abilitato.
Qualora entro la scadenza prevista
vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
Si ricorda che l'omessa, incompleta o
infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000
euro.
Per chi non disponesse di un proprio
software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia delle Entrate
ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la
compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
L'applicazione mediante una serie di
domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia
dell'utente e predispone i quadri per la compilazione.
ADEMPIMENTI
Vendita a distanza
di beni tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei
dati
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061/2019
Il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) ha
introdotto nuovi adempimenti in capo ai soggetti passivi che, attraverso la
messa a disposizione di mercati digitali, vendono beni a distanza.
L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n.
660061/2019 pubblicato il 31 luglio 2019 ha reso note le modalità operative ed
i termini inerenti alle nuove comunicazioni trimestrali.
Il soggetto passivo che facilita -
tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi - le vendite a distanza di beni
importati all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere in modalità
telematica una serie di dati, entro il mese successivo a ciascun trimestre.
Il provvedimento delle Entrate ha
disposto che la prima trasmissione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.
I dati da trasmettere sono:
1.
la denominazione o i dati anagrafici
completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco
utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica,
il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta
elettronica;
2.
il numero totale delle unità vendute in
Italia;
3.
per le unità vendute in Italia il
soggetto passivo deve comunicare, a sua scelta:
·
l’ammontare totale dei prezzi di vendita
o
·
il prezzo medio di vendita, espresso in
Euro.
ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI
Entro il 16
settembre l’obbligo di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro
al mese
Entro il 16 settembre 2019 (in quanto il
15 cade di domenica) le banche, gli istituti di pagamento e di moneta
elettronica e Poste Italiane dovranno trasmettere all'Unità di informazione
finanziaria i dati relativi ai movimenti
in contanti pari o superiori ai 10.000
euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di
aprile, maggio, giugno e luglio.
I destinatari dell’obbligo devono inviare
una comunicazione con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati relativi a ogni
movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro
eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante
operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni
singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
IVA
Rimborso Iva assolta
in altri Paesi Ue
La Direttiva n. 2008/9/UE del 12 febbraio
2008 prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi
aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata
all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA
pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad
accordi di reciprocità.
Indichiamo, a titolo esemplificativo,
alcune tipologie di costi soggetti all’IVA nel Paese estero (e per i quali non
è possibile ricorrere al consueto reverse charge):
- servizi fieristici: biglietti ingresso, pass;
- prestazioni e servizi relativi a beni immobili;
- lavorazione su stampi o beni strumentali;
- interventi su beni in garanzia e sostituzioni;
- organizzazione di eventi;
- spese di trasferta aziendali.
Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova
disciplina in base alla quale per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario
in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve
presentare domanda di rimborso solo all’Agenzia delle Entrate (Direttiva n.
2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18).
Le istanze di rimborso devono essere
presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
(Entratel o Fisconline). Il termine
previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a
quello per il quale si chiede la somma.
Le informazioni che devono essere
indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui
viene inviata l’istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul
sito internet dell’Agenzia Entrate.
L’operazione di controllo e gestione
delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso,
è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.
Le informazioni inerenti allo stato di
lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato
comunitario, dovranno però essere richieste all’amministrazione fiscale estera
competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni
fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte
dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e
solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
AGEVOLAZIONI
Non decadono le
agevolazioni “prima casa” in caso di cessione dell'immobile sulla base
dell'accordo di separazione
Agenzia delle
Entrate, Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E
La cessione a terzi di un immobile oggetto di
agevolazione “prima casa”, in virtù di una clausola contenuta nell'accordo di
separazione omologato dal giudice, non comporta la decadenza dal relativo
beneficio: lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9
settembre 2019, n. 80/E.
Con tale risoluzione l'Agenzia ha rivisto i
suoi precedenti orientamenti di prassi forniti con la circolare n. 27/E del
2012 sulle conseguenze fiscali della decadenza dell'agevolazione prima casa
nell'ipotesi di cessione dell'immobile a terzi senza acquisto contestuale
nell'anno.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 19
della Legge 6 marzo 1987, n. 74, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro
e da ogni altra tassa gli atti stipulati in conseguenza del procedimento di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e - a seguito della pronuncia
della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 - anche del procedimento di
separazione personale tra coniugi, “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti
all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.
AGEVOLAZIONI
Disabili:
agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad
un quesito sulla propria rivista telematica, ha chiarito che le agevolazioni
fiscali dedicate alle persone con disabilità per l'acquisto dei veicoli spetta
anche se l'auto che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei
requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa
in materia.
Più in dettaglio:
- per l'acquisto di veicoli elettrici la
detrazione spettante è del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di
18.075,99 euro. Non è possibile invece usufruire dell'aliquota Iva ridotta
al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla
cilindrata del veicolo;
- per l'acquisto di veicoli ibridi è
possibile beneficiare della detrazione Irpef. Relativamente all'Iva, tuttavia,
l'agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia
fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, e a 2.800
centimetri cubici se alimentato a diesel.
LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA
Redditi di capitale
esclusi dal calcolo dei contributi INPS
Corte di Cassazione,
Sentenza 20 agosto 2019, n. 21540
La Suprema Corte, con la sentenza n.
21540, depositata il 20 agosto 2019, ha chiarito che ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e
gli artigiani non rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (Srl
o Spa) eventualmente percepiti.
Poiché la normativa previdenziale
individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità
dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato
che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti
dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività
lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi
ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi
INPS.
APPROFONDIMENTI
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ACCERTAMENTO
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Gli Indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in
sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento
degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili
per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero
esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti
fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica,
alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni
relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi
benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.
In estrema
sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:
- indicatori
elementari di affidabilità;
- indicatori
elementari di anomalia.
Si ricorda
che il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può
variare da 1 a 10.
I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in
relazione al punteggio ottenuto.
Rispetto agli
studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un
accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento
di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le
risultanze negative, dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia Entrate e la
Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e
selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.
Qualora
dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità
desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi
in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti
positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche
un adeguamento ad un voto intermedio.
I dati che
stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale
hanno origini diverse:
- alcuni
sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- altri,
invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente
deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria
(tramite del cassetto
fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato)
e importarli nella dichiarazione dei redditi.
La verifica
dell’esattezza dei dati “pre-calcolati” rappresenta un passaggio fondamentale
per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente
fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero
verificarsi due situazioni:
1.
se i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle entrate
sono corretti, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso,
lasciando invariati i dati estratti con il file in formato XML;
2.
invece, se i dati a disposizione degli archivi del Fisco non
sono corretti, il contribuente potrà procedere ad una “forzatura” degli
stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente
potrà utilizzare il campo “annotazioni” per indicare le ragioni della
rettifica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche avviare le
opportune operazioni di verifica.
Con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia ha
recentemente pubblicato nuovi chiarimenti per rispondere ai numerosi dubbi
sorti in merito all’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta 2018. La
circolare raccoglie infatti i quesiti e le relative risposte fornite in
occasione di incontri e convegni sull’argomento. Tra le diverse casistiche
esaminate vi sono l’errata indicazione dell’anno di inizio attività, i dati
precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti
dichiarazioni, l’incidenza dei costi residuali di gestione, la corrispondenza
del numero totale degli incarichi dei professionisti con il modello CU.
SOCIETÀ
L’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa alla luce del
Codice della crisi e dell’insolvenza
L’art. 375 del nuovo Codice della crisi
e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando
l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione
e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Inoltre, il Codice prevede a carico
degli amministratori l’obbligo di mantenere
adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.
Attenzione: Considerato
che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, è
auspicabile che entro il prossimo 16
settembre tutte le società
effettuino una prima valutazione dell’adeguatezza dei propri assetti
organizzativi di cui si trovi evidenza in un verbale dello stesso
consiglio.
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Gli adeguati
assetti organizzativi devono consentire, sotto il profilo strutturale ed
operativo, il monitoraggio continuo dell’equilibrio finanziario.
Potrebbe
risultare utile e opportuno recepire un modello di organizzazione aziendale
ormai riconosciuto a livello internazionale e accettato e sperimentato anche
nel nostro ordinamento, ossia il CoSo Report e il framework
dedicato all’Enterprise Risk Management, ovviamente opportunamente
adattato alle dimensioni e natura delle società italiane. Nel modello
organizzativo sarebbe utile la presenza di almeno 5 elementi costituenti:
- ambiente
di controllo;
- risk
assessment;
- attività
di controllo;
- flussi
informativi;
- monitoring.
Per
l’applicazione di un simile modello organizzativo in imprese piccole e medie,
si potrebbe auspicare uno standard minimale del processo di controllo
interno, che almeno preveda:
- la
costruzione di budget previsionali;
- la
costruzione di cash flow periodici;
- la
valutazione costante degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;
- l’analisi
dei costi;
- il
monitoraggio continuo di due grandezze segnaletiche quali il MOL (Margine
Operativo Lordo) e la PFN (Posizione Finanziaria Netta).
Occorre sensibilizzare
sempre più le piccole e medie aziende italiane sull’importanza del recepimento
della contabilità analitica industriale, quale strumento di adeguata gestione.
In tale modo si potrebbe perfezionare la necessità dell’esistenza di due
diverse tipologie di controlli societari ossia:
- i
controlli per la gestione, costituiti dall’adozione da parte degli
amministratori di strumenti di prevenzione della crisi e salvaguardia
della continuità aziendale di cui la definizione degli adeguati assetti
organizzativi sono componente rilevante;
- i
controlli sulla gestione avente carattere di verifica, correzione,
censura, che competono agli organi non gestori (sindaci, revisori) e a
risorse specifiche fra cui agli internal auditor.
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