Data di emissione della fattura elettronica differita - Interpello Agenzia delle Entrate n.389 del 24 settembre 2019
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti
tra i quali è effettuata l’operazione (DDT), effettuate nello stesso mese
solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica
fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.
Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di
settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28
del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
a) un giorno qualsiasi tra il
28.09 ed il 15.10.2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a
quella di invio allo SdI (“data emissione”);
b) la data di almeno una delle
operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17.06.2019,
preferibilmente la data dell’ultima operazione (nell’esempio: 28.09.2019).
È, comunque,
possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30.09.2019),
rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la
fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15.10.2019.
Fatture elettroniche
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Data
effettuazione
operazione
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Emissione
fattura
(generata
e inviata
a
SdI)
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Data
fattura
(nel
tracciato XML –
Campo
“Data”
in
sezione “Dati generali”)
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Fattura
immediata
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28.09.2019
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28.09.2019
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28.09.2019
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3.10.2019
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10.10.2019
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Fattura
differita
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3.09.2019
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Entro 15.10.2019
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30.09.2019
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10.09.2019
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28.09.2019
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