IN BREVE
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Visto di conformità sul Modello
REDDITI 2019
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Rimborso IVA del terzo
trimestre 2019: modello TR da trasmettere entro ottobre
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Entro il 31 ottobre l’invio
telematico del Modello 770/2019
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Esterometro in scadenza al 31
ottobre
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Dal 1° ottobre stop alla
moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica
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Scade il 21 ottobre il termine
per il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche del terzo trimestre
2019
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Sisma Centro Italia, prorogati
al 15 gennaio 2020 i termini di versamento
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Dal 2020 dichiarazione
d’intento semplificata
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Il Registro Nazionale Aiuti di
Stato: come e perché è importante consultarlo
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Bonus pubblicità per l’anno
2019: prenotazione telematica entro il 31 ottobre
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Pagamenti verso la pubblica
amministrazione: nuovo modulo pagoPA
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APPROFONDIMENTI
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Il versamento dei bolli sulle fatture elettroniche
emesse nel trimestre 2019
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La dichiarazione d’intento dal 2020: le
semplificazioni
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IN BREVE
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DICHIARAZIONI
Visto di
conformità sul Modello REDDITI 2019
Agenzia
delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 ottobre 2019, n. 411
Scade il 2 dicembre 2019
(il 30 novembre cade di sabato) il termine per l’invio delle dichiarazioni dei
rediti relative all’anno 2018.
Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti d’imposta
superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito in compensazione
orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi), l’apposizione del visto
di conformità da parte di un professionista abilitato.
In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni sono pari
al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
È da precisare che non è
l’entità del credito a determinare la necessità del visto di conformità, ma solo
il suo eventuale utilizzo in compensazione orizzontale sopra la soglia dei
5.000 euro.
Il visto
di conformità infatti non è apposto su singole voci della dichiarazione ma alla
totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si
intende utilizzare in compensazione «orizzontale» oltre le soglie
normativamente fissate.
Pertanto,
se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal
singolo socio, associato o partecipante si determina un credito Irpef superiore
a 5.000 euro annui, il contribuente dovrà richiedere l'apposizione del visto di
conformità, a prescindere dal fatto che
la società, l'associazione o l'impresa non sia tenuta all'apposizione del visto
di conformità in relazione alla propria dichiarazione.
IVA
Rimborso IVA
del terzo trimestre 2019: modello TR da trasmettere entro ottobre
I
contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un’eccedenza di
imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto
o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per
pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello
TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 ottobre 2019,
per il terzo trimestre dell’anno.
La
presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del
credito per importi superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i
trimestri oggetto di richiesta) deve avvenire, salvo apposizione del visto di
conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione
dell’istanza. Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non
occorre né visto di conformità né garanzia.
Si ricorda che l’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in
compensazione orizzontale il credito IVA maturato
in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.528,28 euro e se:
·
si esercitano esclusivamente o
prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette
ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti
e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
·
si effettuano operazioni non
imponibili per un valore superiore al 25% del volume d’affari;
·
si effettuano acquisti ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e
servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni
ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in
tal caso il diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società
concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23
dicembre 2007);
·
si effettuano in un trimestre solare,
nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive
per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite
alle seguenti attività:
o prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali;
o prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione;
o prestazioni di servizi accessori ai trasporti di
beni e relative prestazioni di intermediazione;
o prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lettera
a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).
Se il contribuente rientra in una delle casistiche
sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di
compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è
maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non
residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno
nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
DICHIARAZIONI
Entro il 31
ottobre l’invio telematico del Modello 770/2019
Il prossimo 31 ottobre 2019 scade il termine per la presentazione telematica
all'Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 770/2019
relativi al 2018.
Sono obbligati alla presentazione del
Mod. 770 i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a
ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale,
contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione
sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli
derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da
partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla
fonte.
IVA
Esterometro in
scadenza al 31 ottobre
Scade il 31 ottobre 2019 il termine per l’invio (mediante trasmissione
esclusivamente telematica) della comunicazione delle operazioni
transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”.
Si tratta della comunicazione da
inviare all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle
operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in
Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE) nel mese precedente.
La comunicazione deve essere trasmessa per le operazioni non documentate da fatture
elettroniche o bollette doganali; in questi casi l’Agenzia Entrata ha già a
disposizione i dati di tali operazioni.
L’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
127/2015 stabilisce che: “I soggetti
passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate
i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle
per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le
modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione
del documento comprovante l’operazione.”
L’adempimento è svincolato da soglie
quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge all’invio degli
elenchi Intrastat.
L’adempimento ha scadenza mensile e
deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo:
·
alla data di emissione per le fatture
emesse;
·
alla data di ricezione per le fatture
estere ricevute.
IVA,
ADEMPIMENTI
Dal 1° ottobre stop alla moratoria sulle sanzioni per la fattura
elettronica
L’art. 10, comma 1, del D.L. 23
ottobre 2018, n. 119, convertito in legge n. 136/2018, modificando l’art. 1,
comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ha delineato un peculiare quadro
sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche.
In particolare, per il primo semestre
del periodo d’imposta 2019 - e fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che
effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile - le
sanzioni:
a) non trovano
applicazione qualora la fattura elettronica sia
regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
b) sono ridotte al
20% se la fattura elettronica è emessa
entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
La disapplicazione/riduzione delle
sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle dell’art. 6 del d.lgs. n.
471 del 1997. Rimangono quindi interamente applicabili, tra le altre, le
sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o
all’utilizzo di crediti non spettanti.
L’estensione della riduzione
sanzionatoria al 30 settembre 2019 per i soggetti che liquidano l’imposta su
base mensile si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
In altri termini, laddove entro il 16 novembre 2019 (termine di
effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo – ottobre) il
cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura
elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471 ridotte al 20%.
La data del 16
novembre 2019 (termine di effettuazione della
liquidazione IVA del periodo successivo – 3° trimestre) corrisponde anche al
termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta
su base trimestrale potranno godere della riduzione
della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.
IVA,
ADEMPIMENTI
Scade il 21 ottobre il termine per il versamento dei bolli sulle
fatture elettroniche del terzo trimestre 2019
Scade il prossimo 21 ottobre 2019 (il
20 cade di domenica) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di
bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre
dell’anno 2019.
Si ricorda che, di regola, le fatture
non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate
all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà quindi
essere versato tramite F24.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE,
VERSAMENTI
Sisma Centro Italia, prorogati al 15 gennaio 2020 i termini di
versamento
D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, art. 8
Con il “decreto Ambiente” (D.L. 14 ottobre 2019, n. 111),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato disposta la proroga dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 del termine entro il
quale:
1.
dovranno essere restituiti, senza applicazione di sanzioni e
interessi, i tributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i
territori del Centro Italia;
2.
dovrà essere versata la prima rata qualora il contribuente -
danneggiato dagli eventi di cui sopra - abbia optato per la rateizzazione del
debito.
Tra le principali novità contenute nel provvedimento, che ora
passerà all'esame di Camera e Senato, anche il “buono mobilità”, contributi per
la vendita di prodotti sfusi o alla spina e incentivi finalizzati alla
realizzazione o implementazione di servizi di trasporto scolastico sostenibile.
IVA,
ADEMPIMENTI
Dal 2020 dichiarazione d’intento semplificata
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della
conversione in legge del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto
Crescita), si applicheranno alcune semplificazioni nella gestione delle
dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali.
Gli esportatori abituali sono i
soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o
altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio
volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond
tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.
8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972.
A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno alcune semplificazioni rispetto
agli obblighi previsti fino al 31 dicembre 2019, riguardanti in particolare:
- la numerazione e annotazione
della dichiarazione d’intento nell’apposito registro,
- la trasmissione della
dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e
- la consegna della
dichiarazione d’intento al proprio fornitore/prestatore.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Il Registro Nazionale Aiuti di Stato: come e perché è importante
consultarlo
Il Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato è lo strumento nazionale per
verificare che la concessione degli aiuti pubblici sia avvenuta nel rispetto
delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di
verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti “de minimis”, il superamento del
massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.
Oltre alle funzioni di controllo, il
Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi
agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.
Il Registro è rivolto a tutte le
amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e
ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti,
per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto.
A tal fine il Registro rilascia
specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già concessi al
potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o
il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.
Il Registro contiene, l’elenco e i
codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate
dalle amministrazioni a favore delle imprese, nonché l’elenco dei soggetti
tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della
Commissione europea (cosiddetta lista “Deggendorf”) e che quindi non possono
ricevere aiuti.
Nella sezione “Trasparenza degli
Aiuti Individuali”, accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le
informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e
registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di
ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della
relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati
oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del
sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
È opportuno precisare che, tenuto
conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di
aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita,
tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013), il
dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna
delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano
la predetta qualificazione di “impresa unica”.
Attenzione però perché (come
precisato nella FAQ 3.3) resta in ogni
caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla
veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti
dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti, anche non presenti nel Registro.
La consultazione del Registro mette a
disposizione, per ciascun aiuto ottenuto, una scheda di dettaglio con informazioni utili anche per la
compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2019.
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità per l’anno 2019: prenotazione telematica entro il
31 ottobre
La modifica all’art. 57-bis del D.L.
24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del D.L. 28 giugno 2019, n.
59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81, ha confermato per l’anno 2019 e
per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari
incrementali, rendendo “strutturale” la misura.
Per accedere all’agevolazione per
l’anno 2019, è indispensabile che la
“comunicazione per l’accesso” al credito di imposta sia inviata dal 1° al 31
ottobre 2019, sempre telematicamente attraverso l’apposita procedura che
sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, dal 1° al 31 gennaio
2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione
per l’accesso, dovrà essere inviata,
sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli
investimenti effettuati nell’anno 2019.
Dal 2019 il credito di imposta è
previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore
incrementale degli investimenti effettuati (è venuto quindi meno l’innalzamento
al 90% in caso di microimprese, PMI e start-up innovative), nel limite massimo
delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai
regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato c.d. “de minimis”.
RISCOSSIONE,
VERSAMENTI
Pagamenti verso la pubblica amministrazione: nuovo modulo pagoPA
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 8 ottobre 2019
Sono in arrivo le prime cartelle
dell'Agenzia Entrate-Riscossione che contengono il nuovo modulo di pagamento
pagoPA, adottato con lo scopo di agevolare le operazioni di pagamento verso le
pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità.
Rispetto al bollettino RAV il nuovo
modulo ha una nuova veste grafica, permette di trovare le informazioni di cui
si ha bisogno in modo più rapido (destinatario, importo, codice fiscale,
oggetto del pagamento, scadenza) e contiene il "Codice modulo di
pagamento", che permette di tracciare le operazioni che transitano sul
sistema pagoPA e collegarle in modalità univoca alla cartella o all'atto
ricevuto.
È costituito da due sezioni, utilizzabili alternativamente in base alla modalità di
pagamento che si intende scegliere, ossia:
·
presso gli istituti bancari e gli altri operatori
abilitati aderenti al nodo pagoPA con la
sezione che riporta il QR-code e il codice interbancario CBILL;
·
presso Poste Italiane utilizzando la sezione che riporta il Data-
Matrix.
Nulla cambia per i pagamenti online
tramite il portale di Agenzia Entrate-Riscossione: è sufficiente inserire negli
appositi campi il codice fiscale del soggetto a cui è intestato il Modulo
pagoPA, il Codice Modulo di pagamento (18 cifre) oppure il numero della
cartella/avviso di pagamento che si intende saldare ed il relativo importo.
Proseguendo con l'operazione si sarà reindirizzati alla piattaforma pagoPA.
APPROFONDIMENTI
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IVA,
ADEMPIMENTI
Il versamento dei
bolli sulle fatture elettroniche emesse terzo trimestre 2019
Scade il prossimo 21 ottobre 2019 (il
20 cade di domenica) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di
bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre
dell’anno 2019.
Si ricorda che di regola le fatture
non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate
all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà quindi
essere versato tramite F24.
Con l’introduzione dell’obbligo di
fatturazione elettronica, l’imposta di
bollo deve essere assolta in modalità virtuale.
L’imposta di bollo dovuta sulle
fatture elettroniche, deve essere versata
in maniera cumulativa, a cadenza
trimestrale, entro il 20 del mese
successivo al trimestre di riferimento.
È l'Agenzia delle Entrate a
conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai
contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema
di Interscambio. L’importo verrà
comunicato all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il
versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente
l’addebito in conto corrente postale o bancario.
Al servizio si può accedere tramite
la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, nella
quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di
verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di
riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto
dal servizio, procedendo al ricalcolo dell’importo.
Nel caso si opti per il pagamento con
addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è
intestato al codice fiscale del cedente.
Dopo che il sistema ha effettuato i
controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo è consegnata
una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata
inoltrata.
Successivamente ne verrà rilasciata
una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è
possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal
sistema.
Con risoluzione n. 42/E del 10 aprile
2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento
dell’imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).
IVA,
ADEMPIMENTI
La dichiarazione
d’intento dal 2020: le semplificazioni
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della
conversione in legge del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto Decreto
Crescita), si applicheranno alcune semplificazioni nella gestione delle
dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali.
Gli esportatori abituali sono i
soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o
altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio
volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond
tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.
8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972.
Fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore abituale avrà l’obbligo di:
· numerare la dichiarazione d’intento
emessa annotandola, entro 15 giorni dall’emissione, in un apposito registro;
·
trasmettere telematicamente la
dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate;
·
consegnare la dichiarazione d’intento
completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore.
A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno le seguenti semplificazioni:
·
la dichiarazione non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del
fornitore che del cliente;
·
non è più previsto l’obbligo di consegnare al
fornitore/prestatore la dichiarazione d’intento completa
di ricevuta di presentazione;
·
gli estremi di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate dovranno comunque essere indicati sulle fatture
emesse.
È altresì prevista la reintroduzione della sanzione proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta nei confronti del cedente/prestatore che non
effettua la verifica della trasmissione telematica della dichiarazione ai fini
dell’emissione del documento non imponibile ai fini IVA.
Di fatto, da gennaio 2020 non vi è
obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse
all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque
obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione
in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di
ricevuta al fornitore.
Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo
corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lettera
c), D.P.R. n. 633/1972
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