IN BREVE
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ISA: no ai controlli automatici
con voto “non sufficiente”
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Gli aiuti di Stato nel modello
Redditi
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Voucher per Innovation manager:
dal 7 novembre la compilazione delle domande
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Dal CNDCEC la bozza dei primi
“Indici di allerta” della crisi di impresa
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Entro il 31 ottobre primo invio
dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali
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Entro il 31 ottobre la
presentazione del modello 770/2019
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Detrazione delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio
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APPROFONDIMENTI
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Innovation manager: modalità e termini per la
richiesta dei voucher
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Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di
allerta” elaborati dal CNDCEC
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IN BREVE
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IVA,
ADEMPIMENTI
Servizio di consultazione fatture
elettroniche: adesione entro il 31 ottobre
Il
31 ottobre 2019 è l'ultimo giorno utile per aderire al servizio di
consultazione dell’Agenzia delle Entrate che permetterà, dal prossimo 1°
novembre, di visualizzare e scaricare le fatture elettroniche ricevute a
partire dal 1° gennaio dell’anno in corso.
L'adesione
al servizio "Consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"
potrà essere fatta dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle
Entrate.
Chi aderisce al servizio entro il
31 ottobre, come detto, potrà consultare
e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Chi, invece, comunica la propria adesione dal 1° novembre potrà consultare o
scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.
Gli
operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità
disponibile all’interno del portale “Fatture
e corrispettivi”, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha
a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba
operare per diversi clienti.
Per
illustrare il procedimento di adesione al servizio l'Agenzia Entrate ha
pubblicato un video sul proprio canale YouTube.
ACCERTAMENTO
ISA: no ai controlli automatici con
voto “non sufficiente”
Il
Ministero delle Finanze, in un question time alla Camera, in data 25
settembre 2019 ha risposto a quesiti in merito alla disapplicazione degli ISA,
viste le difficoltà operative della loro prima applicazione.
In
particolare, pur confermando l’applicazione degli ISA per il periodo 2018, è
stato ribadito che «è escluso ogni automatismo nell'accertamento dovuto al
risultato conseguito dal contribuente» e che «l'attribuzione di un determinato
punteggio (insufficiente, ndr) non comporta di per sé l'attivazione di
attività di controllo».
Il
MEF ha inoltre suggerito ai contribuenti con punteggio basso di utilizzare
il campo note aggiuntive per anticipare eventuali giustificazioni. «Le
informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per
l’Agenzia delle Entrate un prezioso bagaglio informativo, che consente agli
Uffici di disporre di elementi utili ad indirizzare la propria attività di
analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019 solo sulle “posizioni
più a rischio per la successiva fase di controlli” tralasciando, viceversa,
quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno
evidenziato idonei elementi giustificativi».
DICHIARAZIONI
Gli aiuti di Stato nel modello Redditi
Ricordiamo
che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2019, il cui invio telematico scadrà
il 2 dicembre, è stato inserito nei righi RS 401-402 il nuovo prospetto
denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che, ai
sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o
aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai
fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’Agenzia
delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è
necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
Il
prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai
soggetti che nel 2018 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:
- aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e
aiuti de minimis);
- aiuti fiscali subordinati all’emanazione
di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione,
comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti
provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione
resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10
del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017).
Il
prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo
d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e
acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Come
evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il
principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la
fruizione nel periodo d'imposta (2018) e anche se sono maturati nel periodo, ma
non ancora fruiti.
Non
devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato,
per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d'imposta R&S
ex art. 3 D.L. n. 145/2013.
Ai
fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2019
contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato
interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici
identificativi.
Per ciascun
aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:
- il
codice dell'aiuto spettante;
- la
forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione
dell'impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l'ATECO;
- il
settore del beneficiario;
- l'ammontare
complessivo
dell'aiuto spettante: credito d'imposta o risparmio d'imposta;
- le
date di inizio e fine progetto;
- l'indirizzo
della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
- la
tipologia di costo sostenuto;
- le
spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l'ammontare dell'aiuto.
Nella
sezione “Impresa
unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio
quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.
AGEVOLAZIONI
Voucher per Innovation manager: dal 7
novembre la compilazione delle domande
D.Dirett. 25 settembre 2019
In
data 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le
indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda
di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher, per l’acquisto
di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di
trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento degli
assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese
presenti sul territorio nazionale.
Nel decreto del Ministero è
specificato l’iter di presentazione della domanda di agevolazione. La compilazione della domanda potrà essere effettuata a
partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019
e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE,
PROCEDURE CONCORSUALI
Dal CNDCEC la bozza dei primi “Indici
di allerta” della crisi di impresa
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
art. 13
L’art.
13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019)
prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche
caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività,
rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità
dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di
continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata
residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi,
per i sei mesi successivi.
A
questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle
migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno
triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le
classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente,
faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi
dell’impresa.
Ai
professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi
dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal
Codice.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI,
COMUNICAZIONI
Entro il 31 ottobre primo invio dati
fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali
Agenzia delle Entrate, Comunicato
Stampa 20 settembre 2019
L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 20
settembre 2019, ha reso noto che è attivo il canale telematico per il primo
invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme
digitali.
I gestori dei marketplace devono trasmettere i
dati dei fornitori entro il 31 ottobre 2019, secondo le modalità stabilite dal
provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019.
Sono tenuti all'adempimento gli operatori, residenti
e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme
elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti
nella Ue.
In particolare, i soggetti obbligati alla
comunicazione devono inviare trimestralmente all'Agenzia Entrate, per ciascun
fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, i seguenti dati:
·
la denominazione o i dati anagrafici
completi, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le
vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove
esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
·
il numero totale delle unità vendute
in Italia;
·
a scelta del soggetto passivo, per le
unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il
prezzo medio di vendita, espressi in euro.
DICHIARAZIONI
Entro il 31 ottobre la presentazione
del modello 770/2019
La
dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770/2019, per anno d’imposta 2018),
deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per
via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate
le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo
le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del
patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite
all’interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e
somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme
percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti
espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni
coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Ricordiamo
che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa,
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a 150mila euro per ciascun periodo d'imposta. La soglia scende a 50mila
euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.
Il
reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la
presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.
AGEVOLAZIONI
Detrazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio
Agenzia delle Entrate, Riposta ad istanza di interpello 16
settembre 2019, n. 383
Gli
interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni
nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate
(impalcatura), in precedenza classificati come manutenzione straordinaria, e
quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del
patrimonio edilizio, sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria.
Con
la Riposta n. 383 del 16 settembre 2019 l'Agenzia Entrate ha chiarito
relativamente alla possibilità che queste opere, nonostante il declassamento,
rimangano comunque fiscalmente detraibili.
Dopo
aver precisato che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con
altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione
straordinaria ammessi alla detrazione (art. 16-bis, comma 1, lettera b), del
TUIR) l’Agenzia, in merito agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura
esterna con opere correlate, ha chiarito che se gli stessi sono necessari per
completare l'intervento edilizio nel suo insieme e sono quindi direttamente
correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono
ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la
sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla
detrazione stessa.
Questo
in quanto, come ribadito nella circolare 13/E del 31 maggio 2019, gli
interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria
sono "assorbiti" nella categoria superiore se necessari per
completare l'intervento edilizio nel suo insieme.
IVA,
PROCEDURE CONCORSUALI
IVA: legittima la compensazione tra
credito e debiti pre-fallimentari
Corte di Cassazione, Sentenza 29 maggio 2019, n. 14620
La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 14620 del 29 maggio 2019 ha chiarito che
in materia tributaria è ammissibile la compensazione del credito IVA chiesto a
rimborso dal curatore, a seguito del fallimento di una società (art. 30, comma
2, del D.P.R. n. 633/1972) e i debiti contratti verso l'erario dalla società
medesima in periodi d'imposta antecedenti il fallimento, perché, ponendosi la
coincidenza della partita IVA per le operazioni pre-fallimentari e
post-fallimentari come circostanza meramente occasionale che non muta
l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, entrambe le
voci di debito/credito sono sorte nel momento in cui la società era in bonis.
APPROFONDIMENTI
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AGEVOLAZIONI
Innovation manager: modalità e termini
per la richiesta dei voucher
Con
Decreto direttoriale 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico
ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione
della domanda di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher,
per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi
di trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento
degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese
presenti sul territorio nazionale.
Nel
decreto del Ministero è specificato l’iter di presentazione della domanda di
agevolazione.
I
contributi a fondo perduto sono riconosciuti per l’acquisto di prestazioni
consulenziali specialistiche finalizzate a sostenere processi di trasformazione
tecnologica e digitale nell’ambito del piano “Impresa 4.0” e processi di
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa
(compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).
All'incentivo
in esame sono ammesse le imprese che, sia alla data di presentazione
della domanda, sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo:
·
sono micro, piccole o medie imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché
dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
·
non rientrano tra le imprese attive nei
settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013;
·
hanno la sede legale e/o un'unità locale attiva
sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della
Camera di Commercio territorialmente competente;
·
non sono destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e
risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
·
non sono sottoposte a procedura
concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione anche
volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente;
·
non hanno ricevuto e successivamente non
rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di
recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso
la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per
consulenza in innovazione” del sito web del Ministero.
L’iter di
presentazione della domanda prevede:
·
la
verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura
informatica a partire dalle ore 10.00
del 31 ottobre 2019;
·
la
compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni: a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre
2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019;
·
l’invio
della domanda di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre
2019.
La procedura si
concluderà con il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione
dell’istanza da parte della procedura informatica.
IMPRESE,
PROCEDURE CONCORSUALI
Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati
dal CNDCEC
L’art.
13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019)
prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche
caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività,
rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità
dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di
continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata
residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi,
per i sei mesi successivi.
A
questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle
migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno
triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le
classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente,
faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi
dell’impresa.
Ai
professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi
dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal
Codice.
Con
Informativa n. 45 del 15 maggio 2019 il CNDCEC ha reso noto di aver
sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la società Cerved per la realizzazione
degli indicatori della crisi.
Per
testare gli indicatori su dati campionari sono state svolte diverse analisi e
studi/simulazioni sulle imprese.
Cerved
ha selezionato l’intera base di imprese presenti nei propri database negli anni
2011- 2016, per coprire un arco temporale sufficientemente ampio ed ottenere
evidenze strutturali e non influenzate dalla congiuntura economica. Sono state
selezionate le società di capitale con bilanci che hanno manifestato situazioni
di insolvenza nel periodo considerato ed è stato costruito un campione
rappresentativo dell’economia italiana, abbinando ad ogni impresa insolvente
una gemella in normali condizioni operative (campione bilanciato).
Nei primi giorni di settembre, il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti ha reso noto di aver messo a punto la bozza dei
parametri che possono innescare la procedura di allerta.
Gli
indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura
quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta
nell’elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi
positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi.
Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di
segnalazione imprese di cui è prevista un’insolvenza che poi non si
verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui
non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.
Il
meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7
parametri da considerare.
a)
La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio
netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate
e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali.
Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta
un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono
state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il
fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una
ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di
provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.
b)
A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi
che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt
service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come
rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono
disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale.
Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica
di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la
relativa incapacità.
Se
il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto
non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici,
proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie
diverse a seconda del settore di attività:
1.
indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto
tra gli oneri finanziari e il fatturato;
2.
indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio
netto e debiti totali;
3.
indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash
flow e attivo;
4.
indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e
passivo a breve termine;
5.
indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di
rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
L’avvertenza
è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli
indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione
assolutamente parziale e fuorviante.
Sono
stati altresì stabiliti dei valori soglia di allerta in base al settore in cui
opera l’azienda.
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