IN BREVE
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Approvati i modelli 730, 770,
Certificazione Unica e Iva 2020
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Rimborsi d’imposta con
pagamenti tracciabili
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730 precompilato: invio spese
sanitarie 2019 in scadenza al 31 gennaio
·
Pagamenti tracciabili per
usufruire della detrazione del 19%
·
Credito d’imposta sugli
investimenti in beni strumentali
·
Dal 1° gennaio 2020 nuovi
obblighi per le ritenute negli appalti
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Associazioni sportive
dilettantistiche: chiarimenti in tema di regime di vantaggio
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Vendite on line: dal 2021
importanti novità IVA
·
Pene inasprite per i reati
tributari
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Bandi MISE: 50 milioni di euro
per brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
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Online il portale e la
piattaforma delle consultazioni pubbliche
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APPROFONDIMENTI
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Il nuovo credito d’imposta 2020 sugli investimenti
in beni strumentali
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Modelli F24 contenenti crediti d’imposta
utilizzati in compensazione: novità 2020
·
I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli
appalti
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IN BREVE
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Approvati i modelli 730, 770,
Certificazione Unica e Iva 2020
Agenzia
delle Entrate, Provvedimenti 15 gennaio 2020, n. 8932, n. 8938, n. 8945, n.
8963
Sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli 730,
770, Certificazione Unica (CU) e Iva/2020.
Tra le principali novità
del 730, si segnala in particolare:
·
l'estensione
dell’utilizzo del modello all’erede: per la dichiarazione dei
redditi relativa al 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio
2020, infatti, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la
dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per
utilizzare tale modello semplificato;
·
la
detrazione per le spese di istruzione: per il 2019 l’importo massimo
annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
Relativamente al modello
Iva 2020, si segnala che:
·
il rigo VA11
quest’anno è denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti
che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt.
70-bis e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La casella 1 dev'essere
barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva
precedente l’ingresso nel Gruppo IVA;
·
attraverso il nuovo
Quadro VQ sarà possibile determinare il credito maturato a seguito di
versamenti di Iva periodica non spontanei;
·
nel quadro VS, campo
8, il codice 3 dev'essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e,
sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall’apposizione del visto di
conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non
superiore a 50mila euro annui.
Dichiarazione
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Termini di presentazione
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730/2020
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·
23 luglio 2020 nel caso di presentazione
diretta all’Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista;
·
7 luglio 2020 nel caso di presentazione al
sostituto d’imposta.
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770/2020
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31 ottobre 2020 (che slitta al 2 novembre).
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CU 2020
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7 marzo 2020 (che slitta al 9 marzo),
oppure
·
31 ottobre 2020 (che slitta al 2 novembre),
per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non
dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
La consegna ai contribuenti dovrà avvenire entro il 31 marzo
2020.
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Iva 2020
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Nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.
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Rimborsi d’imposta con pagamenti
tracciabili
Mef, D. Dirett. 22 novembre 2019
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto direttoriale
22 novembre 2019, ha disposto che i rimborsi di tasse e imposte dirette e
indirette di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni e delle istanze presentate dai contribuenti, avverrà in via prioritaria tramite bonifico su conto corrente bancario
o postale. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o
postali da parte del contribuente il rimborso verrà effettuato tramite titoli
di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.
Al tal fine, per i pagamenti di cui sopra, sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente,
bancario o postale, inviate prima dell'entrata in vigore del decreto in
commento. Viene altresì disposto che, nel caso in cui il rimborso delle
imposte tramite bonifico non vada a buon fine, l'Agenzia delle Entrate ne darà
comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.
Le nuove disposizioni hanno effetto per gli elenchi di rimborsi
a favore delle persone fisiche emessi a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
DICHIARAZIONI
730 precompilato: invio spese sanitarie
2019 in scadenza al 31 gennaio
Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera
Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate le informazioni concernenti
le spese sostenute per le prestazioni sanitarie. A tal fine, le strutture
sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2020,
i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2019 per
prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie
deve avvenire da parte di:
- aziende
sanitarie locali (ASL);
- aziende
ospedaliere;
- istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici
universitari;
- farmacie
pubbliche e private;
- presidi
di specialistica ambulatoriale;
- strutture
per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa;
- altri
presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- strutture
autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al
SSN;
- iscritti
all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- iscritti
agli Albi professionali degli psicologi;
- iscritti
agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali
delle ostetriche/i;
- iscritti
agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti
l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti
agli Albi professionali dei veterinari;
- strutture
autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- esercizi
commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di
farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice
identificativo univoco (parafarmacie).
Così come disposto dal D.M. 22 novembre 2019 del Mef, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019, la trasmissione dei dati al sistema
TS riguarda anche gli iscritti ai seguenti albi:
- tecnico sanitario
di laboratorio biomedico;
- tecnico
audiometrista;
- tecnico
audioprotesista;
- tecnico
ortopedico;
- dietista;
- tecnico di
neurofisiopatologia;
- tecnico
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- tgienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente
di oftalmologia;
- terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della
riabilitazione psichiatrica;
- terapista
occupazionale;
- tducatore
professionale;
- tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- assistente sanitario.
L’invio è stato inoltre esteso a:
- strutture della
Sanità militare;
- farmacia
assistenziale ANMIG;
- iscritti all’Albo
dei biologi.
La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da
effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata,
direttamente dall’interessato o tramite intermediario incaricato (es:
commercialista, CAF, ecc.).
IRPEF, DETRAZIONI
Pagamenti tracciabili per usufruire
della detrazione del 19%
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma
679
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha imposto il
pagamento attraverso mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni o
altri sistemi) al fine di usufruire in dichiarazione dei redditi delle
detrazioni previste nella misura del 19%.
Sono coinvolte dalla modifica una quindicina di agevolazioni, ma
la maggiore incertezza si avverte sul bonus per le spese mediche (farmaci,
visite, esami).
In sintesi il contante può ancora essere usato per i
medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture
pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale; per
tutte le altre spese mediche detraibili è invece necessario pagare con mezzi
tracciabili.
Pertanto, ad esempio, una visita specialistica presso un libero
professionista non può più essere saldata in contanti. Diversamente, la spesa
non sarà detraibile.
Si è in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle
Entrate in merito alle modalità di indicazione dello strumento di pagamento,
anche alla luce dell’obbligo, già in vigore, di invio dei dati al sistema TS.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta sugli investimenti in
beni strumentali
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi
da 185 a 197
La legge di Bilancio 2020, tra le tante novità, prevede
l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super
ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali
funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata
alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero
fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti
per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Modelli F24 contenenti crediti
d’imposta utilizzati in compensazione: novità 2020
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E
L’art. 3, commi da 1 a 3, del decreto fiscale collegato (D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157), ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e
alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono
crediti d’imposta utilizzati in compensazione:
- il comma 1 ha
esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi
superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e
all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo
di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il
credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l’utilizzo in
compensazione dei crediti IVA;
- il comma 2 ha
ampliato il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono
essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso
i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate. In
particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di
presentazione del modello F24 anche per:
- l’utilizzo in
compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta;
- per le
compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 l’Agenzia
Entrate ha fornito i primi chiarimenti.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta su investimenti in
beni strumentali da specificare già in fattura
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma
195
La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e
iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di
un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).
L’art. 1, comma 195, della legge n. 160/2019 prevede infatti che
“ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito
d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la
documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni
agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi
da 184 a 194”.
In caso di acquisto, occorre comunicare al fornitore del bene la
richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di
acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194
dell’art. 1 della legge n. 160/2019.
Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura
in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in
caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura
elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della
fattura elettronica completa della dicitura.
APPALTI
Dal 1° gennaio 2020 nuovi obblighi per
le ritenute negli appalti
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019,
convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di
ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o
più opere o di uno o più servizi:
- di importo
complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
- tramite contratti
di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di attività del committente,
- con l’utilizzo di
beni strumentali di proprietà del committente,
è tenuto a richiedere alle imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento
relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e
assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno
effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo
committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Bonus pubblicità: dichiarazione
sostitutiva entro il 31 gennaio
Scade il 31 gennaio 2020
il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa a investimenti
pubblicitari incrementali realizzati nel 2019.
A decorrere dall’anno 2019 il credito di imposta è previsto
nella misura unica del 75% del
valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno l’innalzamento al
90% previsto dalla norma istitutiva, in sede di prima applicazione, a favore
delle piccole, medio e micro imprese e start-up).
Ricorda:
Possono accedere al beneficio i soggetti
titolari di reddito d’impresa o di
lavoro autonomo e gli enti non
commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla
stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti
effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
|
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in
edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero
presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite
i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, attraverso
un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce
“comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell’anno per il
quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al
credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse,
contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare
nell’anno agevolato; per il solo anno 2019, la “Comunicazione per
l’accesso al credito d’imposta” doveva essere presentata dal 1° al 31
ottobre 2019.
- dal 1° al 31
gennaio dell’anno successivo, i soggetti che
hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa
agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente
realizzati nell’anno agevolato.
Il credito di imposta è utilizzabile
unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso
i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in
sede di compilazione del modello F24, il codice
tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E
dell’8 aprile 2019.
ENTI
NO PROFIT
Associazioni sportive dilettantistiche:
chiarimenti in tema di regime di vantaggio
Corte di
Cassazione, Ordinanza 2 dicembre 2019, n. 31427
La Corte di Cassazione Civile, con l’Ordinanza n. 31427 del 2 dicembre
2019, ha reso noto che “In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione
d’imposta prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle
associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste
giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma
anche dall’effettivo svolgimento di
attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla
contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e
neutrale, dell’affiliazione al CONI“.
Inoltre, precisa ancora la Cassazione, le suddette agevolazioni
tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo
commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di
lucro, “si applicano solo a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole
riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello
statuto“.
IVA
Vendite on line: dal 2021 importanti
novità IVA
Dir. 21
novembre 2019, n. 2019/1995; Regolamento 21 novembre 2019, n. 2019/2026
Sono recentemente state pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea due importanti novità nel campo del regime Iva delle
vendite a distanza:
- la Direttiva n. 2019/1995,
pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre 2019, che modifica la Direttiva
n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni
nazionali di beni;
- il Regolamento di
esecuzione del Consiglio n. 2019/2026 del 21 novembre 2019, pubblicato in
Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2019, che modifica il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011, per quanto riguarda le cessioni di beni o le
prestazioni di servizi che si svolgono su piattaforme elettroniche e i
regimi speciali per gli operatori che prestano servizi a clienti finali,
effettuano vendite a distanza di beni e alcune tipologie di cessioni
nazionali di beni.
A decorrere dal 1°
gennaio 2021 nelle vendite a
distanza di beni fino a 150 euro importati con spedizioni da territori o Paesi
terzi e realizzate tramite un’interfaccia elettronica – un marketplace o
un portale sul web – i beni dovranno essere considerati ricevuti e poi ceduti
dalla piattaforma. Stesso principio si applicherà per le cessioni tramite
piattaforma web di prodotti all’interno dell’Ue da parte di un operatore
economico non stabilito in Ue ad un privato consumatore.
La nuova direttiva chiarisce che in questi casi:
- la partenza della
spedizione o il trasporto dei beni vanno
imputati alla cessione effettuata dal soggetto che gestisce la piattaforma;
- sia la cessione
nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma, sia quella
effettuata da quest’ultima verso il privato si devono considerare realizzate, ai fini dell’esigibilità
dell’Iva, nel momento in cui il pagamento è stato accettato, facendo
riferimento al primo evento tra il ricevimento del pagamento, da parte o
per conto del fornitore che vende beni tramite l’interfaccia elettronica,
la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o
un impegno di pagamento da parte dell’acquirente, a prescindere da quando
sarà effettivamente versato l’importo.
Il Regolamento di esecuzione n. 2019/2026 del 21 novembre 2019
chiarisce inoltre che nel caso di un soggetto passivo che faciliti una vendita
a distanza tramite un’interfaccia elettronica, di beni importati da Paesi terzi
con spedizioni fino a 150 euro, i beni devono essere considerati spediti o
trasportati da o per conto del fornitore anche quando il fornitore interviene
indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni.
In particolare i beni
saranno considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore alternativamente
quando:
- la
spedizione o il trasporto dei beni sarà subappaltata dal fornitore a un
terzo che consegna i beni all’acquirente;
- la
spedizione o il trasporto dei beni sarà effettuata da un terzo, ma il
fornitore assumerà la responsabilità totale o parziale della consegna
delle merci all’acquirente;
- il
fornitore fatturerà e riscuoterà le spese di trasporto dall’acquirente per
poi trasferirle a un terzo che organizzerà la spedizione o il trasporto
dei beni;
- il
fornitore promuoverà con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo
presso l’acquirente, metterà in contatto l’acquirente e un terzo o
comunicherà in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la
consegna dei beni al consumatore.
I beni non si considereranno invece spediti o trasportati da o
per conto del fornitore quando l’acquirente effettuerà da sé il trasporto dei
beni o ne organizzerà la consegna con un terzo e il fornitore non interverrà
direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei
beni o per coadiuvarne l’organizzazione.
REATI TRIBUTARI
Pene inasprite per i reati tributari
D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, art. 39, convertito, con modificazioni, in legge 19
dicembre 2019, n. 157
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019)
sono entrate in vigore numerose novità tra le quali spiccano la revisione delle norme sui reati penali
tributari e le novità in tema di responsabilità degli enti e confisca
allargata.
In particolare, la nuova legge:
- inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari (misure note con
lo slogan “manette agli evasori”);
- abbassa alcune soglie di punibilità;
- introduce,
in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia
disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca
allargata);
- modifica
la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti,
introducendo specifiche sanzioni amministrative per alcuni reati tributari
commessi a vantaggio dell’ente (D.Lgs. n. 231/2001).
L’art. 39 del D.L. n. 124/2019, modifica molte delle fattispecie
penali previste dal D.Lgs. n. 74/2000.
Attenzione: Per
una miglior comprensione degli effetti, ricordiamo che l’art. 280 c.p.p., per
i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a 5 anni, ammette la custodia cautelare in carcere.
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La pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti sale da 4 a 8 anni. Resta però immodificata (da un anno e 6
mesi fino a 6 anni), qualora l’ammontare del passivo fittizio sia inferiore a
100.000 euro.
Quando invece i passivi fittizi risultassero superiori a 200.000
euro, scatterà anche la confisca allargata e la responsabilità amministrativa
dell’ente. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche
sotto la soglia dei 200.000, con una sanzione minore
Per il parallelo delitto di emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti la pena detentiva sale da 4 a 8 anni
per importi non veritieri uguali o superiori a 100.000 euro. La pena rimane
quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l’importo
indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è
inferiore a 100.000 euro, per il periodo d’imposta considerato. La
responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia
dei 100.000, con una sanzione minore
Scatta la confisca allargata quando l’importo non rispondente al
vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro.
Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici la pena detentiva sale dai precedenti “da 1 anno e 6 mesi a 6
anni” a “da 3 a 8 anni”. Se l’imposta evasa risulta superiore a 100.000 euro è
inoltre prevista la confisca allargata e la responsabilità amministrativa
dell’ente. Anche in questo caso è prevista la responsabilità amministrativa a
prescindere dall’importo.
In entrambi i casi, i delitti di dichiarazione fraudolenta possono
estinguersi con l’integrale pagamento del debito tributario mediante
ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l’autore del reato abbia
avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.
La pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione
infedele sale “da un minimo di 1 e un massimo di 3 anni” a “un minimo di 2
e un massimo di 4 anni e 6 sei mesi”. Sono ridotte le soglie di punibilità del
reato che scatterà qualora il valore dell’imposta evasa sia superiore a 100.000
euro (invece di 150.000) e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a
imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (invece di 3 milioni).
È esclusa la punibilità e non è consentita la confisca allargata
quando le valutazioni complessivamente (e non più singolarmente) considerate
differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Per il reato di
dichiarazione infedele non è contemplata la confisca allargata (a prescindere
dall’importo).
La pena detentiva prevista per il delitto di omessa
dichiarazione (sia del contribuente che del sostituto d’imposta) sale “da
un anno e 6 mesi a 4 anni” a “da 2 a 5 anni”.
La pena detentiva prevista per il delitto di occultamento o
distruzione di documenti contabili sale “da un anno e 6 mesi a 6 anni” a
“da 3 a 7 anni”. Per questo delitto è prevista la responsabilità amministrativa
dell’ente ma non anche la confisca allargata.
La cosiddetta “confisca allargata” di cui all’art. 240-bis del
codice penale è la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di
cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
AGEVOLAZIONI
Bandi MISE: 50 milioni di euro per
brevetti, marchi e trasferimento tecnologico
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato 5 Bandi per
la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento
tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo con risorse finanziarie
disponibili per circa 50 milioni di euro.
Micro,
piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso
agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino all’esaurimento delle risorse, a
partire:
- dal 30 gennaio 2020 per le domande
relative al bando Brevetti+, a cui sono destinati 21,8 milioni di euro,
gestiti da Invitalia;
- dal 27 febbraio
2020
per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono destinati 13 milioni
di euro, gestiti da Unioncamere;
- dal 30 marzo 2020 per le domande
relative al bando Marchi+, a cui sono destinati 3,5 milioni di euro,
gestiti da Unioncamere.
Le Università e gli enti pubblici di ricerca potranno
invece presentare la richiesta a partire:
- dal 16 dicembre
2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli
Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni
di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’UIBM del MiSE;
- dal 13 gennaio
2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC) destinati
alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di
euro, gestiti da Invitalia.
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Online il portale e la piattaforma
delle consultazioni pubbliche
Dal 5 dicembre 2019 sono attivi il portale e la piattaforma
dedicati alle iniziative di consultazione promosse dalle pubbliche
amministrazioni. Sono infatti online il portale Consultazione.gov.it, che costituisce il punto unico di accesso per
gli utenti che intendono partecipare alle iniziative di consultazione
realizzate dalle amministrazioni pubbliche, e la piattaforma ParteciPA, una piattaforma open source dedicata ai processi di consultazione e partecipazione
pubblica.
La consultazione pubblica è uno strumento essenziale di
partecipazione e di trasparenza, che permette alle amministrazioni di
raccogliere il contributo di cittadini, imprese, associazioni e organizzazioni
nell’elaborazione e per il miglioramento delle decisioni pubbliche. Grazie alle
consultazioni, le amministrazioni possono arricchire le informazioni a propria
disposizione per prendere nuove decisione o per verificare gli effetti di
quelle già prese.
Le consultazioni, inoltre, rendono più trasparenti i percorsi
con cui le amministrazioni prendono decisioni e contribuiscono a migliorare la
loro qualità.
APPROFONDIMENTI
|
AGEVOLAZIONI
Il nuovo credito
d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante
novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e
del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali
funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata
alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero
fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti
per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i
veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164,
comma 1, Tuir;
- i
beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di
ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i
fabbricati e le costruzioni;
- i
beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture
utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali
o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle
industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di
equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
- i
beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a
tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in
beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato
B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).
L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e
dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni,
riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una
maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.
Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure
agevolative, il credito d’imposta non
spetta per:
- gli
investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati
tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre
2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per
almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento
ex art. 1, D.L. n. 34/2019);
- gli
investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º
gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il
venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il
20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper
ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge
n. 145/2018).
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni
di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
(art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione
volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista
dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che
abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste
situazioni.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti
effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da
quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi
connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).
Attenzione:
diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un
credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in
regime forfetario (legge n. 190/2014).
|
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia
dei beni oggetto dell’investimento:
- per i beni
materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito
d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di
euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10
milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo
sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);
- per i beni
immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito
d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi
ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni
immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e
applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);
- per i beni diversi
da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6%
del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del
Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.
Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto
dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:
- dall’anno
successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli
investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
- dall’anno
successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli
investimenti in beni “Industria 4.0”.
In sintesi:
Tipologia di investimenti agevolabili
|
Limite
|
Misura del credito d’imposta
|
Tempo di recupero
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Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super
ammortamento”
|
fino ad euro 2 milioni
|
6%
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5 quote annuali di pari importo
|
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della
Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali
|
fino ad euro 2,5 milioni
|
40%
|
5 quote annuali di pari importo
|
oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni
|
20%
|
||
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B)
della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni
immateriali
|
fino ad euro 700.000
|
15%
|
3 quote annuali di pari importo
|
VERSAMENTI,
AGEVOLAZIONI
Modelli F24
contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione: novità 2020
L’art. 3, commi da 1 a 3, del decreto fiscale collegato (D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157), ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e
alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono
crediti d’imposta utilizzati in compensazione:
1.
il comma 1 ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione
tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi
alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte
sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione
da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per
l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
2.
il comma 2 ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti
d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia Entrate. In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata
tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:
- l’utilizzo in
compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta;
- per le
compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 l’Agenzia
Entrate ha fornito i primi chiarimenti.
Con riferimento al precedente punto 1, sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione
della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici
classificati nelle seguenti categorie:
- imposte
sostitutive;
- imposte
sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
e dettagliati nella tabella allegata alla risoluzione.
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta
presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui
emerge il credito stesso.
L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in
compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento),
anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di
importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui. Ai fini della verifica
del superamento del limite sono considerate solo le compensazioni dei crediti
che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. Non si considerano
pertanto le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti
della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione
del credito
Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati,
nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti
tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta
(indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al
raggiungimento del limite di 5.000 euro.
Inoltre, tenuto conto che l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 124 del
2019 prevede che le nuove disposizioni
si applichino “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2019”, il nuovo obbligo non si applicherà ai
crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi
e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.
In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere
compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa
dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali
crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Con riferimento a quanto descritto al precedente punto 2, il D.L. n. 124 del 2019 ha
esteso alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi
telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate per la presentazione dei
modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità
di sostituto d’imposta”, aggiunto espressamente al citato art. 37, comma
49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, l’obbligo di utilizzare i servizi
telematici dell’Agenzia Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli
F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta,
finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle
ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale
erogati ai dipendenti e pensionati. L’Agenzia rammenta inoltre che, per effetto
di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, il
recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle
ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve
necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo
più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti
delle ritenute.
Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi
telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate:
- direttamente
dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24
web” o “F24 online”;
- avvalendosi
di un intermediario abilitato, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322.
Anche l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia
Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24
rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito
medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.
Esempio: Ad
esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito
identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e,
aggiungendo 1.000 euro di fondi propri, viene effettuato il pagamento
dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici
tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i
servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di
pagamento.
|
Infine, a prescindere dalla tipologia di compensazione
effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero”
esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia
Entrate, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a), del D.L. 24 aprile 2014,
n. 66.
Alla Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 sono indicati i
codici da inserire nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta.
APPALTI
I nuovi obblighi per
le ritenute fiscali negli appalti
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019,
convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di
ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o
più opere o di uno o più servizi:
- di importo
complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
- tramite contratti
di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di attività del committente,
- con l’utilizzo di
beni strumentali di proprietà del committente,
è tenuto a richiedere alle imprese
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento
relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e
assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno
effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo
committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.
Inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi, dovranno
trasmettere al committente:
- le
deleghe di pagamento;
- un
elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente
nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese
precedente (identificati mediante codice fiscale), con il dettaglio delle
ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o
del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al
dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute
fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con
separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal
committente.
La norma permette all’Agenzia delle Entrate di definire con
proprio provvedimento delle modalità di trasmissione telematica di queste informazioni.
Gli obblighi si applicano
ai sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle
imposte sul reddito e quindi a:
- società;
- enti
pubblici e privati diversi dalle società;
- soggetti
di cui all’art. 5 del TUIR (associazioni professionali, società di persone
ecc.);
- imprese
individuali commerciali e agricole;
- persone
fisiche esercenti arti e professioni;
- curatori
o commissari liquidatori.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23
dicembre 2019 ha chiarito che il
criterio di quantificazione delle ritenute attribuibili alla commessa deve
essere oggettivo, quale, ad esempio, il numero di ore impiegate in
esecuzione della specifica commessa.
La stessa risoluzione stabilisce che le informazioni fornite
dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici servono al committente
per verificare il corretto versamento
delle ritenute (quindi ponendo a carico di quest’ultimo un obbligo di
controllo).
La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 109/E del 24 dicembre
2019 ha inoltre stabilito i dati da indicare negli F24. In particolare deve essere indicato il codice
identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello unitamente al
codice fiscale del committente.
Attenzione: Nel caso in cui
l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla
trasmissione di quanto indicato sopra, oppure non esegua il versamento delle
ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino
al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari
all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella
documentazione trasmessa. Inoltre egli deve comunicare il mancato pagamento
entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
|
Se il committente viola gli obblighi previsti da questa norma,
incorre in una sanzione pari a quella applicata alla parte
appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per le relative omissioni. In
particolare, le sanzioni possibili
sono le seguenti (che si riducono se l’impresa affidataria effettua il
ravvedimento operoso):
- in
caso di violazione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute, 20% dell’ammontare non trattenuto;
- in
caso di omesso o tardivo versamento delle ritenute, 30% dell’importo versato o ritardato;
- in
caso di incompletezza dei modelli F24 (se non contengono gli elementi
necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti), da 100 a 500 euro.
Fino al pagamento delle ritenute l’impresa
appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non può esperire alcuna azione
esecutiva a tutela del proprio credito.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23
dicembre 2019 ha stabilito che questi obblighi trovano applicazione con
riferimento alle ritenute operate a
decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto,
affidamento o subappalto stipulati in data precedente al 1° gennaio 2020.
La norma prevede tuttavia una
disciplina alternativa, nella quale gli obblighi descritti non trovano
applicazione.
In tal caso è necessario che le imprese
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente di
possedere, con riferimento all’ultimo
giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:
- esistenza in attività da almeno 3 anni;
- regolarità con gli obblighi dichiarativi;
- versamenti registrati nel conto fiscale per un
importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi
risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti
esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi
a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per
importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano
scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere
provvedimenti di sospensione. Questa disposizione però non si applica
se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta.
A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che
attesti la sussistenza di questi requisiti.
Quest’ultima è messa a disposizione alle singole imprese
dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.
Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali.
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