OGGETTO: Le novità
della legge di Bilancio 2020.
È stata pubblicata sul
supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022”.
La legge, salvo quanto
diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Si illustrano, in
estrema sintesi, le principali novità fiscali della legge di Bilancio.
|
Legge di Bilancio 2020: le principali novità
in sintesi
|
Proroga
dell’estromissione agevolata dei beni dell’impresa: è stata prevista una proroga alla
possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall’impresa i
beni immobili utilizzati nell’attività. Questi ultimi devono rientrare nelle
categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali per natura e per
destinazione) ed essere posseduti alla data del 31/10/2019. Inoltre
l’imprenditore deve essere in attività al 1/1/2020.
L’estromissione, da effettuarsi entro il
31/5/2020, è tassata con un’imposta sostitutiva dell’8%, applicabile sulla
differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale del bene,
determinato con criterio catastale. I versamenti dovranno essere effettuati
entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Rivalutazione
dei beni: è stata
prorogata la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate
e terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia
giurata di stima, con pagamento di un’imposta sostitutiva. L’aliquota
dell’imposta sostitutiva è stata fissata all’11%. Inoltre viene innalzata dal
20% al 26% l’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicabile alle
plusvalenze conseguite in caso di cessione di immobili acquistati o costruiti
da non più di 5 anni.
I soggetti che redigono il bilancio d’esercizio
e che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i
beni d’impresa e le partecipazioni iscritte al 31 dicembre 2018, pagando
un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni
non ammortizzabili. È possibile inoltre affrancare il saldo attivo di
rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP pari al 10%.
Le imposte sostitutive sono versate:
·
per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di
tre rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine previsto
per saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta con riferimento al
quale la rivalutazione è stata eseguita. Quelle successive scadono entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
·
per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un
massimo di sei rate di pari importo. La prima rata va versata entro il termine
previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta
con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. La seconda va
versata entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle
imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Le altre scadono,
rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui
redditi e la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i
periodi d’imposta successivi.
Unificazione
IMU-TASI: è stata
disposta l’unificazione dei tributi IMU e TASI. Il presupposto dell’imposta è
il possesso di immobili, ad eccezione dell’abitazione principale non
appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’aliquota base è pari allo 0,86% (modificabile
entro alcuni limiti con delibera comunale), la base imponibile è costituita dal
valore degli immobili, determinato secondo le previgenti modalità previste per
IMU e TASI. Sono previste esenzioni e riduzioni di aliquota o base imponibile
per determinate fattispecie (ad esempio i fabbricati rurali).
Deducibilità
IMU: oltre la
riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, è stata modificata la deducibilità
IMU, relativa gli immobili strumentali, che per il periodo 2019, è stabilita
nella misura del 50%. A decorrere dal 2020 e per il 2021 sarà invece pari al
60%, mentre l’intera deducibilità sarà operativa dal 2022.
Credito
d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione: è stato introdotto un nuovo credito
d’imposta, che dal 2020 sostituisce quello previsto dal D.L. n. 145/2013 e
successive modificazioni (il quale rimane in vigore fino al periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2019). La nuova agevolazione si applica agli
investimenti in ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica ed
attività di design e ideazione estetica. Per ciascuna di queste categorie di
investimenti la norma stabilisce le modalità di calcolo della base su cui
calcolare il credito, riconosciuto nella misura:
·
del 12% della relativa base di calcolo, per le attività di ricerca
e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro;
·
del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di
innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
·
del 10% della relativa base di calcolo, per le attività di
innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (individuati con decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico) per il raggiungimento di un obiettivo di
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro;
·
del 6% della relativa base di calcolo, per le attività di design e
ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Credito
d’imposta industria 4.0: è stato
introdotto un nuovo credito d’imposta, destinato a sostituire il
superammortamento e l’iperammortamento. Possono accedervi le imprese residenti
nel territorio dello stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rientrano
nell’agevolazione gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e
fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 se il relativo ordine
è già stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sono stati
pagati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.
Il credito d’imposta riconosciuto è pari:
·
al 6% del costo (nel caso di leasing, quello sostenuto dal
locatore) fino a 2 milioni di euro;
·
al 40% del costo per la parte di investimenti fino a 2,5 milioni
di euro e del 20% per la parte eccedente fino a 10 milioni di euro, nel caso di
acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A Legge 232/2016);
·
al 15% del costo per i beni immateriali connessi ad investimenti
in beni di cui al punto precedente, fino ad costo complessivo di 700.000 euro.
Il credito d’imposta non concorre a formare la
base imponibile né per le imposte sul reddito né per l’IRAP.
Web Tax: è stata introdotta un’imposta sui servizi
digitali che entra in vigore dal 1° gennaio 2020 (senza la necessità di decreti
attuativi). Essa consiste nell’applicazione di un’aliquota pari al 3% sui
ricavi derivanti da:
·
veicolazione su una interfaccia digitale (es. sito internet,
aggregatore di contenuti) di pubblicità mirata agli utenti;
·
messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale (es.
social network, forum, servizi di messaggistica istantanea) che consente agli
utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di
facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
·
trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo
di un'interfaccia digitale.
L’imposta si applica alle imprese che
gestiscono piattaforme digitali con un fatturato pari ad almeno 750 milioni di
euro e ricavi di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato per
servizi digitali. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta
entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui i ricavi sono
stati realizzati (16 febbraio 2021 per il primo anno di applicazione). I
medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale
dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso
anno.
Sugar Tax: è stata introdotta un’imposta di consumo per
bevande analcoliche e succhi di frutta contenenti sostanze dolcificanti.
Presupposto di esigibilità dell’imposta, a carico del cedente, è:
·
in Italia, la cessione del prodotto da parte del produttore (o
soggetto che ne cura il condizionamento) al privato o al soggetto che ne
effettua la rivendita;
·
per i prodotti provenienti dall’UE, il ricevimento delle bevande
da parte del soggetto acquirente;
·
per i prodotti provenienti da paesi Extra-UE, l’importazione
definitiva.
L’importo è pari a 10 euro per ettolitro sui
prodotti finiti e 0,25 euro al kilogrammo per i prodotti da consumarsi previa
diluizione. Le somme dovute vanno versate mensilmente tramite dichiarazione in
Dogana. Per l’applicazione è atteso entro agosto 2020 un apposito decreto
attuativo.
Plastic Tax: è prevista l’istituzione dell’imposta sul
consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il
contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti
alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e
dei Macsi adibiti a contenere medicinali. L’imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo
di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo
alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle
imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10%
delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla
produzione di manufatti compostabili.
Fringe
benefits auto aziendali: è
stabilita la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso
promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride
carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il
compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a
una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci.
Invece, per i contratti stipulati a decorrere
dal 1° luglio 2020:
·
per i veicoli con CO2entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà
il 25% del costo chilometrico ACI;
·
per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si
assumerà il 30%;
·
per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si
assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
·
per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50%
(dal 2021, il 60%).
Abrogazione
“Mini IRES” e reintroduzione dell’ACE: a decorrere dal periodo d’imposta 2019 viene abolita la “Mini
IRES” e viene reintrodotta la disciplina ACE con un rendimento nozionale pari
all’1,3%.
Tassazione
buoni pasto: è stato
introdotto un aumento della quota non imponibile per i buoni pasto emessi in
formato elettronico (da 7 euro a 8 euro) accompagnato da una contemporanea
riduzione della quota non imponibile per quelli emessi in formato diverso (da
5,29 euro a 4 euro).
IVIE ed
IVAFE: A partire
dal 2020 si estende l’ambito di applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE, che si
applicheranno non solo alle persone fisiche ma anche agli enti non commerciali
e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
Regime
forfetario: La legge
di Bilancio abroga la flat tax originariamente prevista per coloro che
conseguono ricavi superiori a 65.000 euro (di fatto mai entrata in vigore). Per
quanto riguarda il regime forfetario applicabile ai soggetti con ricavi
inferiori a 65.000 euro, la disciplina rimane pressoché invariata, ma vengono
introdotti due nuovi requisiti:
·
non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per
personale dipendente e lavoro accessorio;
·
non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49-50 TUIR)
eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se
il rapporto di lavoro è cessato.
Inoltre è previsto che in caso di adesione alla
fatturazione elettronica i termini di decadenza dell’accertamento si riducono
di un anno.
Accise ed imposte sui tabacchi: è stato
disposto un aumento delle accise e delle imposte sui tabacchi, che coinvolge le
cartine e i filtri, nonché tutti i tipi di tabacco. In particolare, l’aumento è
pari a 0,0036 euro a cartina (dunque dal 2020 un pacchetto di 100 sigarette
costerà 36 centesimi in più). A questo si aggiunge un aumento dell’accisa
minima sui tabacchi lavorati e delle aliquote sugli stessi. Gli aumenti non
coinvolgono le sigarette elettroniche.
Sterilizzazione clausole IVA: È stata
prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale per il 2021 degli
aumenti delle aliquote IVA e accise.
Nel 2020
non vi saranno quindi aumenti dell’IVA; è previsto invece un aumento dal 10 al
12% dell’IVA ridotta e un aumento di 3 punti percentuali dell’IVA ordinaria (al
25%) nel 2021 e di 1,5 punti percentuali (al 25,5%) dal 2022.
Detrazioni IRPEF: è stato
stabilito che le detrazioni IRPEF spettano nell’intero importo se il reddito
complessivo non supera i 120.000 euro. Se il reddito è superiore alla predetta
soglia, le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
Il reddito
complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e pertinenze.
Le spese
sanitarie e gli interessi passivi sui mutui sono detraibili a prescindere
dall’ammontare del reddito complessivo.
Tracciabilità spese detraibili: è stata
introdotta una disposizione che subordina la detrazione del 19% per alcune
spese (previste dall’art. 15 TUIR e da altre disposizioni) al pagamento delle
stesse tramite strumenti tracciabili (quali bonifico bancario o postale, carte
di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Da questa
modifica sono escluse le spese sanitarie.
Detrazione IRPEF spese veterinarie: dal 1°
gennaio 2020 è modificata la detrazione IRPEF prevista per le spese
veterinarie. In particolare è stato innalzato a 500 euro l’importo massimo
detraibile delle spese veterinarie, sempre nella misura del 19% e limitatamente
alla parte che eccede 129,11 euro.
Detrazioni fiscali edilizia: sono
state confermate diverse detrazioni inerenti il settore dell’edilizia. In
particolare:
·
Bonus facciate: detrazione del 90% dei costi sostenuti per il restauro e la
manutenzione ordinaria delle facciate degli edifici;
·
Bonus ristrutturazioni: detrazione del 50% delle spese sostenute per
le ristrutturazioni edilizie;
·
Bonus sisma: detrazione per le spese di messa in sicurezza e adeguamento
antisismico degli immobili, variabile fino all'85% a seconda del livello di
miglioramento della classe antisismica;
·
Bonus mobili: detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici di classe energetica A+ o superiori;
·
Ecobonus: detrazione al 50/65% prevista per l'efficientamento energetico,
compresa la versione condominiale (pari al 70%-75%).
È stato inoltre confermato dal Decreto Milleproroghe (D.L. n.
162/2019 in attesa di conversione in legge) il Bonus Verde, previsto per
la sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di
coperture a verde e di giardini pensili.
Sono state inoltre introdotte modifiche che stabiliscono:
·
la detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019
per interventi di acquisto e posa di finestre comprensive di infissi,
schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione con efficienza
almeno pari alla classe A;
·
l’esclusione della detrazione per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe A;
·
l’abrogazione della norma introdotta dal Decreto Crescita (D.L. n.
34/2019) che prevedeva la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus
e del sismabonus al fornitore direttamente in fattura. Lo sconto in fattura
sarà ammesso unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante “di
primo livello”, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo
di spesa pari o superiore a 200mila euro.
Cedolare secca sulle locazioni: è
stabilito il blocco dell’aumento di 5 punti percentuali dell’aliquota della
cedolare secca applicabile ai canoni derivanti dai contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta intensità
abitativa, che rimane pertanto confermata al 10%.
Esenzione canone RAI per gli anziani a basso
reddito: A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o
superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non
superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri
soggetti titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori
domestici, colf e badanti) è abolito il pagamento del canone di abbonamento
RAI, esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di
residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al
canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500 ed
euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.
Cordiali
saluti.
Commenti