IN BREVE
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In vigore la legge di Bilancio
2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef
·
Compensazione dei crediti
d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24
·
Le novità del Decreto
Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride
·
Distributori di carburanti e
trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini
·
Il ravvedimento operoso
dell’acconto IVA 2019
·
Quando e come applicare la
marca da bollo in fattura
·
Registrazione di incassi e
pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
·
Termini di decadenza per
l’accertamento fiscale
·
Deducibilità compensi
amministratori
·
Verifica limiti per liquidazioni
IVA trimestrale e contabilità semplificata
·
Limiti per la tenuta della
contabilità di magazzino
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Stampa e aggiornamento registri
contabili e libro inventari
·
Bonus gasolio: pronto il
software per il quarto trimestre 2019
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APPROFONDIMENTI
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Legge di Bilancio 2020: le principali novità per
contribuenti e imprese
·
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a
cavallo d’anno nel regime “di cassa”
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IN BREVE
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MANOVRA 2020
In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni
Irpef
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di
Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di
spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e
l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse.
In
particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai
fini IRPEF spettano:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non
ecceda 120.000 euro;
- per la parte
corrispondente al
rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000
euro.
La detrazione
continua invece a spettare per intero, a prescindere dall'ammontare del reddito
complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15,
comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai
medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n.
917/1986).
Tali
limitazioni non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per
l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di
presentazione dei modelli F24
L'Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31
dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione
dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione,
precisando che l'obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l'utilizzo in compensazione dei
crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita
Iva.
In particolare:
- le compensazioni di crediti
d'imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva
devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate direttamente
dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi “F24
web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- l'obbligo di utilizzare i servizi
telematici delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito
nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo
diretto del credito dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.
Resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero”
esclusivamente attraverso i servizi telematici.
Al riguardo
si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito
con modificazioni in legge n. 157/2019:
- ha esteso ai crediti utilizzati in
compensazione tramite modello F24 per
importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui
redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione
della dichiarazione da cui emerge il credito;
- ha ampliato il numero delle
compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate
presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
In allegato
alla Risoluzione è pubblicato l’elenco dei codici
tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei
crediti d'imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a
quello della corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della
dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
VERSAMENTI
Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020
D.M. 12 dicembre 2019; D.Dirett. 20 dicembre 2019
Dal 1°
gennaio 2020 il tasso di interesse
legale, che per l’anno 2019 era stato fissato allo 0,8%, diminuirà allo
0,05%, come stabilito con il D.M. 12 dicembre 2019.
La variazione
del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è
quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro
rata temporis; sarà quindi pari allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e allo
0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto
di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a
PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento,
conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere
determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di
adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae
negli anni successivi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21
giugno 2011).
Con il
decreto 20 dicembre 2019 sono stati inoltre stabiliti i nuovi coefficienti per la determinazione dei
diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, calcolati
al saggio di interesse dello 0,05% per cento, da applicare agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle
successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1°
gennaio 2020.
I nuovi
coefficienti sono i seguenti:
Età del beneficiario
(anni compiuti)
|
Coefficiente
|
da 0 a 20
|
1900,00
|
da 21 a 30
|
1800,00
|
da 31 a 40
|
1700,00
|
da 41 a 45
|
1600,00
|
da 46 a 50
|
1500,00
|
da 51 a 53
|
1400,00
|
da 54 a 56
|
1300,00
|
da 57 a 60
|
1200,00
|
da 61 a 63
|
1100,00
|
da 64 a 66
|
1000,00
|
da 67 a 69
|
900,00
|
da 70 a 72
|
800,00
|
da 73 a 75
|
700,00
|
da 76 a 78
|
600,00
|
da 79 a 82
|
500,00
|
da 83 a 86
|
400,0
|
da 87 a 92
|
300,00
|
da 93 a 99
|
200,00
|
MANOVRA 2020
Le novità del decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto
elettriche o ibride
D.L. 30 dicembre 2019, n.
162
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il decreto
“Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
Il
provvedimento prevede, tra l’altro:
- la
proroga al 31 dicembre 2020 del
“bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36% prevista per
le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e
parti comuni di edifici condominiali e
- il
riconoscimento di un incentivo per
l'acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell'anno 2020.
Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,
fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato
per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.
IVA, ADEMPIMENTI
Distributori di
carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini
Agenzia
Entrate, Provvedimento 30 dicembre 2019
Con
Provvedimento del 30 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo
Economico, è intervenuta a modifica delle disposizioni dettate con il precedente
Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701, concedendo più tempo per la maggior
parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri
derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati
come carburanti per motori.
L’obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri, quindi, scatta il 1°
gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e
gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri.
Sei mesi in
più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre
1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020.
“Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento
diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021.
Il
Provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con Iva trimestrale di
ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno
essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento.
IVA, VERSAMENTI
Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019
È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento
dell’acconto IVA 2019, che poteva essere determinato con metodo previsionale,
storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si
applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.
Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione
dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle
sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 26 marzo 2020).
IVA, ADEMPIMENTI
Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR
26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella
misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma
spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal
creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una
obbligazione pecuniaria”.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le
ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di
accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di
operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.
Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA
e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro
77,47 è dovuta l’imposta di bollo (Circolare 2 gennaio 1984, n. 301333 e
Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di
applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione
|
Fattispecie
|
Norma
IVA
|
Per
importi > euro 77,47
|
Imponibili
|
Aliquota
zero
|
Art.
74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972
|
Non
soggetto a bollo
|
Imponibili
|
Altre
aliquote
|
Non
soggetto a bollo
|
|
Esenti
|
Art.
10 D.P.R. n. 633/1972
|
Imposta
di bollo euro 2,00
|
|
Non
imponibili
|
Esportazioni
e servizi internazionali
|
Art.
8, 8bis e 9 D.P.R. n. 633/1972
|
Non
soggetto a bollo
|
Non
imponibili
|
Cessioni
intraUE
|
Art.
41, 42 e 58 D.L. n. 331/1993
|
Non
soggetto a bollo
|
Non
imponibili
|
Esportatori
abituali
|
Art.
8 lett. c) D.P.R. n. 633/1972
|
Imposta
di bollo euro 2,00
|
Non
imponibili
|
Altre
assimilate
|
Art.
72 D.P.R. n. 633/1972
|
Imposta
di bollo euro 2,00
|
Reverse
charge
|
Art.
17, commi 5 e 6, e art. 17ter D.P.R. n. 633/1972
|
Non
soggetto a bollo
|
|
Reverse
charge
|
Art.
46 D.L. n. 331/1993
|
Non
soggetto a bollo
|
|
Fuori
campo IVA
|
Artt.
2, 3, 4, 5, 7 e 15 D.P.R. n. 633/1972
|
Imposta
di bollo euro 2,00
|
|
Fuori
campo IVA
|
Regime
minimi
|
Imposta
di bollo euro 2,00
|
|
Fuori
campo IVA
|
Regime
forfettario
|
Imposta
di bollo euro 2,00
|
|
Fuori
campo IVA
|
Compenso
occasionale
|
Imposta
di bollo euro 2,00
|
CONTABILITÀ
Registrazione di
incassi e pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare
correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a
cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti
e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le
imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del
regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di
cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti
effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta
di credito.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Termini di decadenza
per l’accertamento fiscale
La legge di Stabilità 2016
(legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva apportato alcune novità in materia di
termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A
fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per
l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di
decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente
presentata,
è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (precedentemente era il quarto anno).
In caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di
presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente
era il quinto anno).
I nuovi termini di decadenza
per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2016, pertanto per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al
2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
Esempio:
Per esempio quindi, gli
accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente
presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.
Gli accertamenti relativi
a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative
al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2022.
Gli accertamenti relativi
a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative
al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2023.
|
Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini
per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:
·
dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2016 e relative al
2015 per le attività di liquidazione automatica (36 bis, D.P.R. n. 600/1973);
·
dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al
2014 per le attività di controllo formale (36 ter, D.P.R. n. 600/1973).
Nei confronti dei soggetti che
hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati
delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e che garantiscono
la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per
l’accertamento di due anni.
Attenzione: in caso di presentazione della
dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998,
ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di
presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a
favore sia per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.
|
La riapertura dei termini di
accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione
ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione.
Esempio:
Per esempio, se un contribuente
rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per
eliminare un costo erroneamente dedotto:
·
il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31
dicembre “n+7”
·
la possibilità di controllo relativamente al solo costo
rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire
dall’anno “n+1”.
|
Concludendo,
ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2019:
Anno
|
Dichiarazione presentata
|
Dichiarazione omessa
|
Denuncia penale
|
||
Ipotesi generale
|
Regime premiale (S.S.)
|
Ipotesi generale
|
Dichiarazione omessa
|
||
2007
|
31.12.2012
|
31.12.2013
|
31.12.2016
|
31.12.2018
|
|
2008
|
31.12.2013
|
31.12.2014
|
02.01.2018
|
02.01.2019
|
|
2009
|
31.12.2014
|
31.12.2016
|
31.12.2018
|
31.12.2020
|
|
2010
|
31.12.2016
|
31.12.2016
|
31.12.2019
|
31.12.2021
|
|
2011
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
02.01.2018
|
31.12.2020
|
31.12.2022
|
2012
|
02.01.2018
|
31.12.2016
|
31.12.2018
|
31.12.2021
|
31.12.2023
|
2013
|
31.12.2018
|
02.01.2018
|
31.12.2019
|
31.12.2022
|
31.12.2024
|
2014
|
31.12.2019
|
31.12.2018
|
31.12.2020
|
31.12.2023
|
31.12.2025
|
2015
|
31.12.2020
|
31.12.2019
|
31.12.2021
|
31.12.2023
|
31.12.2026
|
Il
regime premiale (S.S.) si riferisce al regime premiale legato agli studi di
settore e disposto dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011.
IRES
Deducibilità compensi
amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata
nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano
percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio
dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si
riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di
“amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente
soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
SCRITTURE
CONTABILI
Verifica limiti per
liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare
il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se
può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato
nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può
effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha
rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
·
400.000
euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
·
700.000
euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di
servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite
dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono
automaticamente ammesse al regime di
contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di
contabilità ordinaria), viene stabilito in
- 400.000 euro per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese aventi
per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni
che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere
dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime
ordinario).
SCRITTURE
CONTABILI
Limiti per la tenuta
della contabilità di magazzino
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, sono
obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due
esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi
5.164.568,99 euro;
- rimanenze
finali 1.032.913,80 euro.
L'obbligo di
contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi
delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta
successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei
ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati
limiti.
SCRITTURE
CONTABILI
Stampa e aggiornamento
registri contabili e libro inventari
Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994 e
art. 12 octies D.L. 34/2019
Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri
iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi
meccanografici è previsto “entro tre
mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà
quindi essere effettuata:
·
entro
il 2 marzo 2020 (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
·
per le società di capitali con termine di
presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei
registri scade entro tre mesi dall’invio
del loro relativo modello unico.
La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i
dati dovevano risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi
pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei
verificatori.
Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal D.L n. 34/2019
(Decreto Crescita), all'art. 12-octies, i registri contabili potranno essere
stampati solo in caso di controllo da parte dell'Agenzia Entrate.
D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà
necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta, ampliando così la
possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili
che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
AGEVOLAZIONI
Bonus gasolio: pronto il
software per il quarto trimestre 2019
È disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di
autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso
autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto
trimestre 2019.
La relativa dichiarazione dovrà essere
presentata entro il 31 gennaio 2020.
La dichiarazione dev'essere presentata con periodicità trimestrale,
entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Hanno diritto all'agevolazione:
·
gli esercenti dell’attività di
autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate;
·
gli enti pubblici e le imprese pubbliche
locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n.
422;
·
gli enti pubblici e le imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
·
le imprese esercenti autoservizi regolari
in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
·
le imprese esercenti autoservizi
interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285
;
·
le imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
APPROFONDIMENTI
|
MANOVRA 2020
Legge di Bilancio 2020: le principali novità per
contribuenti e imprese
Dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27
dicembre 2019, n. 160).
Numerose le
novità introdotte dalla Manovra, tra cui:
·
il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli
anni successivi;
·
la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di
lavoro autonomo;
·
la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni
abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
·
l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019) che avevano introdotto, per
gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per
l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura
in luogo della detrazione spettante. Lo sconto in fattura sarà ora
applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo
livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei
lavori pari almeno a 200.000 euro;
·
la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni
per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di
efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;
·
l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese
documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi,
compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o
restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);
·
l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali
per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti
per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal
2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
1. per l’intero importo
qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
2. per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a
120.000 euro.
La
detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall'ammontare
del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui
(art. 15, comma 1, lett. a) e b), e
comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e
ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15,
comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986). Tali limitazioni, inoltre, non
si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di
medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al
Servizio sanitario nazionale.
·
l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del
super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali,
compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo
il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad
alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della
tipologia di beni oggetto dell’investimento;
·
il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare
la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà
pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in
denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le
misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;
·
la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in
uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di
anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.
Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a
una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci.
Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova
disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi
per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli
con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si
assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i
190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
·
l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti
in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione
o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti
compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere
medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si
applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del
provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà
definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi
spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel
2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti
compostabili;
·
l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche
edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti
finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a
essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo
mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà
definire le modalità attuative della norma;
·
l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei
beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al
31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa
imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del
totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
·
l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime
agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il
personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000
euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per
l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno
un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata,
infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le
partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.
CONTABILITÀ
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a
cavallo d’anno
nel regime “di cassa”
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le
imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del
regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di
cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti
effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta
di crediti.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e
rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il
pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera
percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero
quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna
coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene
in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi
in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che
è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il
professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente
effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando
avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in
materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo
della carta.
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