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Pubblicato il nuovo modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicata la nuova modulistica utilizzabile per la presentazione della domanda di sospensione del mutuo prima casa, alla luce delle novità introdotte dall’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) e dal D.M. 25 marzo 2020. Il modello potrà essere compilato online ed inviato secondo le modalità stabilite da ciascuna banca.
Si prevede in particolare quanto segue:

  1. ai fini dell’accesso al Fondo rilevano le seguenti situazioni:
    a. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
    b. riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo;
  2. la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata non superiore a:
    a. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
    b. 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
    c. 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi;
  3. il soggetto richiedente è tenuto ad allegare all'istanza di accesso al Fondo una copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, oppure la dichiarazione del datore di lavoro, attestante la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro;
  4. al Fondo sono ammessi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda (oppure – qualora non sia trascorso un trimestre - nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda), un calo del proprio fatturato medio giornaliero in tale periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus;
  5. a tal fine:
    a. per “lavoratore autonomo” si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
    b. per “libero professionista” si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

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