IN BREVE
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Coronavirus:
nella “zona rossa” sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità,
richieste di documenti e cartelle di pagamento, misure anche a livello
nazionale
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Riaperti i
termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto
Milleproroghe convertito in legge
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Fatture
elettroniche, rinviato al 4 maggio il termine per aderire al servizio di
consultazione
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Amministratori
condominio: slitta l'invio dei dati relativi agli interventi di
ristrutturazione e riqualificazione energetica
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Amministratori
di condominio: unica utenza telematica per l'invio delle comunicazioni
riferite a più condomìni
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Al 16 marzo la
tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
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Entro il 31
marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
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Patent Box:
con o senza ruling
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Dal 2 marzo
lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore
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Iscritti
Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020
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Gestione
separata: le aliquote di contribuzione per il 2020
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Dispositivi
antiabbandono: al via le richieste per il bonus
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APPROFONDIMENTI
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IN BREVE
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Coronavirus:
nella “zona rossa” sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità,
richieste di documenti e cartelle di pagamento, misure anche a livello nazionale
D.M. 24 febbraio 2020;
Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 26 febbraio 2020; D.L. 2 marzo 2020, n.
9
Con comunicato stampa del 26 febbraio 2020, l’Agenzia Entrate ha
reso noto che a seguito del D.M. 24 febbraio 2020 dell’Economia e delle
Finanze, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione, nelle zone interessate,
sono sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti
per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti
tributari affidati all’Agente della riscossione.
Successivamente, nella seduta del 28 febbraio, il Consiglio dei
Ministri ha approvato il nuovo D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che prevede un serie di
misure urgenti.
Per i
soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”
(Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno,
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono
sospesi:
- i
versamenti in
scadenza nel periodo compreso dal 21 febbraio al 30 aprile, relativi a:
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di
addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di
accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate
tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e
stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020
(differito al 1° giugno 2020 in
quanto il 31 maggio è giorno festivo);
- il
pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30
aprile, con
la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta
terminato il periodo di sospensione;
- i termini per gli adempimenti e il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal
23 febbraio al 30 aprile 2020
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi
da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.
Inoltre, si
estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24
febbraio, anche ai contribuenti che
risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi
sono ubicati.
Infine, a
livello nazionale, si prorogano al 31
marzo i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione
della dichiarazione dei redditi pre-compilata e la trasmissione telematica (e
consegna ai percipienti) delle CU. In questo modo, i professionisti e gli
operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più
tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
La dichiarazione precompilata sarà messa a
disposizione dal 5 maggio e si avrà tempo per presentarla entro il 30 settembre.
LAVORO
Coronavirus: smart working applicabile subito, anche senza
accordi lavoratori-azienda
D.P.C.M.
1° marzo 2020
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 1° marzo 2020
che – in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – proroga alcune misure già
adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e ne introduce ulteriori finalizzate a disciplinare in modo unitario
il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale, distinguendo le
misure in base alle aree geografiche d'intervento.
Nell'ambito delle misure applicabili
sull'intero territorio nazionale si stabilisce, tra l'altro, che la modalità di
“lavoro agile” (smart working) ”, disciplinata dagli artt. da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per tutta la durata
dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.
Con tale decreto il il Governo è intervenuto
per rendere più immediato il ricorso allo smart working (“lavoro
agile”), su tutto il territorio nazionale, ampliando quanto previsto con il
D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ne avevano facilitato l’applicazione solo
nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus (c.d. “zona
rossa”).
Lo smart working è una modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di
vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi,
stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di
smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla
flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono
l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di
lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la
parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che
eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro
tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità
illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Normalmente quindi, per l’avvio del
lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi
nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di
lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi
registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.
AGEVOLAZIONI, TRIBUTI LOCALI, SOCIETÀ
Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le
novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio
2020, n. 8,
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 febbraio 2020, ed è già in vigore, il decreto “Milleproroghe”
(D.L.
n. 162/2019), convertito in legge n. 8/2020, recante
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica”.
Tra le
misure, nuove e confermate, contenute nel provvedimento si segnala in
particolare:
- la proroga al 31 dicembre 2020 del
“bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36%, fino a un
ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare ad
uso abitativo, prevista per le spese sostenute per interventi di
sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali.
Per poter essere detratte, le spese devono essere documentate;
- il riconoscimento di un incentivo per
l'acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell'anno 2020.
Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,
fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato
per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3;
- l’estensione degli incentivi previsti per
l’acquisto di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa,
a chi consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria
omologato alla classe Euro 0 (fino al 31 dicembre 2019, la misura è
riservata ai casi in cui il veicolo rottamato sia classificato nelle
classi Euro 1, 2, 3 e 4);
- la proroga, per
l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre del termine per presentare al
Comune la richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e
l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi per la
promozione delle economie locali nei Comuni fino a 20 mila abitanti;
- l'estensione ai Comuni per i quali sia
stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi
calamitosi della riduzione dell’aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime,
della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Per l’anno
2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione
stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- limitatamente al 2020
continuano ad applicarsi le norme in materia di imposta comunale sulla
pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap,
nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in deroga
a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2020, n.
160) che ne dispone l’abrogazione;
- la
riapertura dei termini entro cui le Srl e le società cooperative sono
tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.
In particolare, tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di
approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi
dell’art.
2364, secondo comma, del codice civile.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatture elettroniche, rinviato al 4 maggio il termine per aderire
al servizio di consultazione
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.
99922 del 28 febbraio 2020, ha disposto una nuova proroga dal 29 febbraio al 4 maggio 2020 del termine entro il
quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture
elettroniche.
Il provvedimento prevede inoltre che i consumatori
finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le
proprie fatture ricevute a decorrere dal
1° marzo 2020.
Contestualmente sono state approvate le nuove
specifiche tecniche; in particolare:
1.
sono stati modificati gli schemi e sono
stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche
“TipoDocumento” e “Natura”;
2.
a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al
30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà comunque fatture
elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con
lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5);
3.
a decorrere dal 1° ottobre 2020, invece,
il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note
di variazione predisposte con il nuovo schema.
Per quanto riguarda il servizio di consultazione
delle e-fatture, si ricorda che:
1.
per effetto dell'adesione - da
effettuarsi sul portale “Fatture e corrispettivi” - gli operatori Iva (o i loro
intermediari delegati) nonché i consumatori finali potranno consultare ed
acquisire le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute;
2.
l’Agenzia delle Entrate renderà
disponibili, a chi aderisce al servizio, ai fini della consultazione e
acquisizione, l’intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne
effettua la memorizzazione;
3.
l’adesione avviene mediante un’apposita
funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia
delle entrate.
COMUNICAZIONI,
ADEMPIMENTI
Amministratori condominio: slitta l'invio dei dati relativi agli
interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28
febbraio 2020, n. 100083; D.L. 2 marzo 2020, n. 9
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 100083 del 28
febbraio 2020, ha disposto il rinvio al 9 marzo 2020 del termine entro il quale
gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare all'Anagrafe
tributaria i dati – riferiti al 2019 - relativi agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni
di edifici residenziali, ai fini della dichiarazione precompilata 2020.
Tale
termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2020
dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1° dicembre 2016,
gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati
relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con
riferimento agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti
comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
DICHIARAZIONI
Amministratori di condominio: unica utenza telematica per l'invio
delle comunicazioni riferite a più condomìni
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28
febbraio 2020, n. 10/E
Con la Risoluzione 28 febbraio 2020, n. 10/E, l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, in presenza di un numero consistente di condomìni
amministrati, l’amministratore può effettuare la trasmissione delle
dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante,
mediante l’utilizzo di un’unica utenza
telematica attribuita all’amministratore stesso.
Si ricorda infatti che i condomìni sono tenuti agli obblighi dei
sostituti d’imposta, tra i quali la trasmissione telematica delle
Certificazioni Uniche e dei modelli 770. Attualmente, gli amministratori di
condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli
intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della
trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l'utenza propria
di ciascun condominio.
La possibilità di utilizzare un’unica utenza telematica è stata
prevista al fine di superare le difficoltà di doversi accreditare ai sistemi
telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni
da effettuare.
A tal fine la sussistenza
dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base
dei dati presenti in Anagrafe tributaria, desunti dai modelli AA5 e AA7
presentati dagli interessati al momento della registrazione. In particolare,
presso l'Anagrafe tributaria:
- il
condominio deve risultare registrato con la natura giuridica “51”
(Condomìni);
- il
rappresentante con il codice carica “13” (Amministratore di condominio);
- se
il condominio ha partita Iva, il rappresentante dev'essere registrato con
codice carica “1” (Rappresentante legale).
L'utilizzo dell'utenza unica telematica rappresenta comunque una facoltà e non un obbligo.
Con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore,
inoltre, è possibile effettuare tutte le comunicazioni già in carico
direttamente agli amministratori di condominio, come, ad esempio, quelle
contenenti i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal
condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
TASSA
VIDIMAZIONI
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
Entro il 16 marzo 2020:
- le società di
capitali,
- le società
consortili,
- le aziende
speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti
commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione
governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La misura della tassa, anche per il 2020, sarà di:
- 309,87 euro per la generalità
delle società;
- 516,46 euro per le società
con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Entro il 31 marzo la Certificazione
degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe)
deve essere rilasciata, entro il 31
marzo 2020, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di
utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti
nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti
emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate
del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti
al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al
sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli
Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari
delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o
altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni
altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi
equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i
proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in
cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per
contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con
partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza
impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza
apporto di lavoro o capitale).
La
certificazione non va rilasciata,
invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a
titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
AGEVOLAZIONI
Patent Box: con o senza ruling
Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata
dall’art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre
2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti
dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:
- software protetto
da copyright;
- brevetti
industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule
e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari
di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e
sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle
società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti
in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e
hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono
attribuibili i beni immateriali agevolabili.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Dal 2 marzo lettere di intento nel
Cassetto fiscale del fornitore
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27
febbraio 2020, n. 96911
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle
dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno
disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore.
Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del
direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art.
12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle
dichiarazioni d’intento.
Il provvedimento ha aggiornato
altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative
istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non
sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo
sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita
ricevuta telematica.
Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli
estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre
in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e
numero).
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di
intento, con l’art. 12-septies del D.L. n.
34/2019 sono stati aboliti:
- l’annotazione
delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore
abituale che per il fornitore);
- la consegna in
Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa
era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane
e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle
dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria
dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.
Le novità
hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento
attuativo sia stato emanato il 27 febbraio 2020 e le implementazioni
procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.
Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020
Inps, Circolare 17 febbraio 2020, n. 28
Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’Inps ha reso noto
gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed
alla Gestione Commercianti per l’anno 2020.
Le aliquote contributive per
il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l’anno 2020, sono pari:
- al 24% per i
lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni);
- al 24,09% per i
commercianti (21,990% per i minori di 21 anni).
Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379
euro, occorre versare l’1% in più di contributi.
Per l’anno 2020, indipendentemente dal reddito
conseguito, si applicano i seguenti costi
contributivi fissi:
- artigiani:
3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età
superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età
non superiore ai 21 anni);
- commercianti:
3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età
superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età
non superiore ai 21 anni).
Oltre ad un minimale, esiste anche un massimale imponibile, ossia un reddito oltre il quale non bisogna
più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di
iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:
- per i soggetti
iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che
possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di
reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965
euro;
- per i lavoratori
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con
decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a
103.055.
Continuano ad applicarsi anche per l’anno 2020 le disposizioni
relative alla riduzione del 50% dei
contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età,
già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
I contributi devono essere versati tramite i modelli di
pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:
- 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16
novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei
contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini
previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche
in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il
minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto
2020.
LAVORO
AUTONOMO, CONTRIBUZIONE
Gestione separata: le aliquote di
contribuzione per il 2020
Inps, Circolare 3 febbraio 2020, n. 12
L’Inps,
con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore
minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei
contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per
l’anno 2020.
Immutate
le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps,
di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha,
infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è
dall’anno 2018 pari al 33%.
Pertanto, anche per l’anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.
Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:
- 0,50%, per il
finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa
alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22%, disposta
dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 1, comma 791 della legge n. 296/2006;
- 0,51%, per il
finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di
ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
Per quanto riguarda le aliquote
contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:
A1. Collaboratori e figure assimilate
Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica.,
anche per l’anno 2020 un’aliquota del:
- 34,23% (33% +
0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non
assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è
prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% +
0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati
presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista
la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
A2. Liberi professionisti
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non
risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati,
l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l’anno 2019, l’aliquota del
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).
A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per
entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi
professionisti).
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e
committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due
terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda
committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a
quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24
telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni
Pubbliche.
B2. Liberi professionisti
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento
deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali
previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e
secondo acconto 2018).
L’INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la
distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i
minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all’onere
contributivo.
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2,
comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri
sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla
Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’art. 1,
comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata
l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo
di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della
contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un
contributo annuale pari ai seguenti importi:
- euro 4.103,11 (di
cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che
applicano l’aliquota del 25,72%;
- euro 5.379,35 (di
cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure
assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- euro 5.460,71 (di
cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure
assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
AGEVOLAZIONI
Dispositivi antiabbandono: al via le
richieste per il bonus
D.M. 28 gennaio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2020 è stato
pubblicato il Decreto 28 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasposti, che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per
l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei
dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n.
122.
Il contributo o il rimborso deve essere richiesto da uno dei
genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore
che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del
dispositivo antiabbandono.
È erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico
del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono
associato al codice fiscale di un minore.
Per richiedere il bonus è
necessario registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile, dal 20
febbraio 2020, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
APPROFONDIMENTI
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TASSA
VIDIMAZIONI
La tassa
di vidimazione 2020 dei libri sociali
Entro il 16 marzo 2020:
- le società di
capitali,
- le società
consortili,
- le aziende
speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti
commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione
governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione
governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare
sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
- le società di
persone,
- le società
cooperative,
- le società di
mutua assicurazione,
- gli enti non
commerciali,
- le società di
capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale
sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative
pagine. La misura della tassa anche per
il 2020 sarà di:
- 309,87 euro per la generalità
delle società;
- 516,46 euro per le società
con capitale sociale all’1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa
dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati
alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri
sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione
governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive
devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo
7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal
100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
AGEVOLAZIONI
Le regole per il
Patent Box con o senza ruling
Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata
dall’art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre
2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti
dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:
- software protetto
da copyright;
- brevetti
industriali;
- disegni e modelli;
- processi, formule
e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari
di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e
sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle
società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti
in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e
hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono
attribuibili i beni immateriali agevolabili.
L’agevolazione fiscale non si applica alle società assoggettate
alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione
straordinaria dall’inizio dell’esercizio in cui viene emesso il provvedimento
che ne dispone l’apertura.
L’opzione
per l’esercizio dell’agevolazione ha durata pari a cinque anni, irrevocabile
e rinnovabile. Per il 2015 e il 2016 per aderire bisognava presentare un
apposito modello all’Agenzia Entrate. Successivamente è stato previsto
l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo
d’imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.
I redditi che costituiscono la base per il calcolo
dell’agevolazione possono derivare dalla concessione in uso dei beni
immateriali oppure dal loro utilizzo diretto.
Per determinare l’agevolazione in primo luogo è necessario
individuare l’ammontare del reddito derivante dall’utilizzo dei beni
immateriali. Dopodiché si moltiplica tale reddito per una percentuale (nexus ratio), pari al rapporto tra:
- i
costi di ricerca e sviluppo per la creazione, il mantenimento e
l’accrescimento e sviluppo dei beni immateriali;
- il
totale dei costi complessivi, pari alla somma dei costi di cui al punto
precedente più il costo di acquisizione, anche mediante licenza di
concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.
I costi qualificati al numeratore possono essere aumentati di un
valore pari alla differenza tra i costi complessivi al denominatore e i costi
qualificati, nel limite del 30% di questi ultimi.
Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 (“Decreto
Crescita”), per la determinazione del reddito generato dall’utilizzo dei beni
immateriali e le plusvalenze derivanti da una loro eventuale cessione era
necessario giungere ad un accordo con l’Agenzia Entrate, presentando un’istanza
di ruling.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019
(data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019), i soggetti che optano per il
regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla
procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito
agevolabile, rimandando il confronto con l’amministrazione finanziaria a una
successiva fase di controllo. A tal fine, devono indicare le informazioni
necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione,
predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia
delle Entrate. n. 658445/2019.
Dopo l’accettazione del ruling ci sono più opzioni per recuperare l’agevolazione:
- variazione
in diminuzione dell’intero reddito agevolato del periodo tra l’anno di
presentazione dell’istanza di ruling e l’anno di sottoscrizione del
ruling, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
sottoscrizione del ruling (D.M. 28 novembre 2017, art. 4, comma 4)
- indicazione
della variazione in diminuzione per anno di competenza presentando, se già
scaduta, la corrispondente dichiarazione integrativa per ciascun anno di
agevolazione (circolare n. 11/E/2016). Tuttavia bisogna tenere conto che,
a causa delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, se le
dichiarazioni integrative vengono trasmesse oltre il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo, i crediti d’imposta (o i maggiori crediti d’imposta) emergenti
da queste ultime potranno essere utilizzati in compensazione solo a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le integrative
stesse sono state inviate.
Se la dichiarazione di un certo anno non è ancora scaduta (ad
esempio perché l’accordo di ruling è stato accettato prima della scadenza della
dichiarazione), è possibile presentarla inserendo la variazione in diminuzione.
Se si sceglie di determinare autonomamente il reddito
agevolabile, è necessario predisporre la documentazione prevista dal
provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 658445/2019 e comunicarne il possesso con
la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia
dell’agevolazione patent box.
L’agevolazione va ripartita in tre anni, a quote costanti,
riportando una variazione in diminuzione nelle rispettive dichiarazioni. È
possibile percorrere questa opzione anche se è già stata presentata un’istanza
di ruling. La predisposizione e la comunicazione del possesso della
documentazione è necessaria per evitare le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2,
del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di accertamento e rettifica del reddito escluso
in applicazione del patent box.
Beneficiare dell’agevolazione senza il ruling preventivo, pur
essendo la via più rapida, presenta maggiori profili di rischiosità. Con il
ruling è possibile definire e risolvere a priori i punti di controversia con
l’Agenzia Entrate, che altrimenti potrebbero emergere successivamente in caso
di controlli. In caso di mancato o parziale riconoscimento dell’agevolazione
non sono dovute sanzioni ma anche il semplice venir meno del riconoscimento
fiscale potrebbe essere molto dannoso.
Sul sito internet dell’Agenzia entrate è pubblicata una raccolta
della principale Normativa e
Prassi.
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