IN
BREVE
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Decreto “Cura Italia”: prorogati tutti i versamenti in scadenza il 16
marzo
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Coronavirus: fino al 25 marzo chiuse tutte le attività commerciali non
essenziali
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ABI e Associazioni impresa: aggiornate e rafforzate le moratorie
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Fondo di garanzia per le PMI: estensione automatica per i finanziamenti
oggetto di moratoria
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Il Coronavirus ferma anche la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate
·
Coronavirus: prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 2019
·
Assemblea societaria in audio-conferenza anche se Presidente e
Segretario non sono nello stesso luogo
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Coronavirus: utili prassi per gli studi professionali
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DURF per le imprese appaltatrici reperibile tramite PEC
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Per i bilanci al 31 dicembre 2019 tassonomia XBRL invariata
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Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi
dell’Unione Europea e internazionali – Marchi+3
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
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Coronavirus: segnalazione pishing e malware
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APPROFONDIMENTI
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Emergenza Coronavirus: le misure del Decreto “Cura Italia”
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Il testo del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sulla chiusura delle attività
commerciali
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Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
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IN BREVE
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VERSAMENTI
Decreto “Cura
Italia”: prorogati tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 62
È entrato in vigore il 17 marzo scorso il Decreto “Cura Italia”
(D.L. 17 marzo 2020, n. 18),
contenente misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese in
conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto è composto da oltre 100 articoli, che andremo prossimamente ad approfondire e
ad illustrarvi. In questa occasione segnaliamo alcune disposizioni che
influiscono su adempimenti fiscali e scadenze di versamento, oggetto di
sospensione.
Tra le misure economiche appena varate,
viene disposta, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa in Italia, la sospensione
degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020
e il 31 maggio 2020:
·
diversi
dai versamenti;
·
diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale.
È quindi rinviata anche la presentazione
della dichiarazione annuale Iva. Gli adempimenti
sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione
di sanzioni.
Con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi, viene altresì disposto:
·
per tutti i contribuenti:
il rinvio al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti delle imposte e dei contributi
previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo;
·
per i contribuenti fino a 2 milioni di
fatturato: il differimento al 31 maggio 2020 dei
versamenti di Iva, Irpef, contributivi e assicurativi. Per i soggetti esercenti
attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza,
la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei
ricavi o compensi percepiti;
·
per i professionisti e le imprese con
fatturati inferiori a 400 mila euro: la possibilità
di disapplicare le ritenute d'acconto per i compensi ricevuti a marzo;
·
per i soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nella cd. prima "zona
rossa", cioè nei comuni di Lombardia e Veneto
individuati nell'allegato 1
al D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta fermo l'art. 1
del D.M. 24 febbraio 2020.
Per alcuni settori specifici individuati nel decreto - turismo, sport, arte e
cultura, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza - è prevista,
senza vicoli di fatturato, la sospensione delle ritenute alla fonte, dei
versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo, dei contributi previdenziali
e di quelli assicurativi, con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 in
un'unica soluzione o mediante rateizzazione a partire dal mese di maggio.
Le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società sportive
dilettantistiche e professionistiche potranno rinviare
fino al 30 giugno il pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il
personale dipendente.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI
Coronavirus: fino al
25 marzo chiuse tutte le attività commerciali non essenziali
D.P.C.M. 11 marzo 2020
Con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono state emanate nuove misure
restrittive, applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di contenere
con maggiore efficacia il contagio da Coronavirus in Italia.
Il provvedimento dispone la chiusura di tutte le attività commerciali,
con alcune eccezioni, e con esclusione di quelle per la vendita di generi
alimentari e di prima necessità. Sono garantiti i servizi pubblici
essenziali e i trasporti.
Le misure
saranno in vigore dal 12 fino al 25 marzo 2020.
Per l’elenco
dettagliato delle attività obbligate alla chiusura e di quelle che rimangono
aperte, riportiamo il testo delle disposizioni del decreto.
Vedi l’Approfondimento
LAVORO
Coronavirus: firmato
il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori
Protocollo per il contrasto del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
Dopo
un lungo confronto, nella giornata del 14 marzo 2020, Governo, sindacati e
rappresentanti delle imprese hanno firmato il “Protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il protocollo condiviso, applicabile a
tutte le realtà produttive aziendali e alle attività professionali, contiene le
linee-guida dirette ad agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, permettendo, così, la prosecuzione delle attività solo
in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di
protezione.
In particolare, il protocollo tende ad
incentivare le aziende al ricorso dello smart working e degli ammortizzatori
sociali e, quali soluzioni organizzative straordinarie, a prevedere la
rarefazione delle presenze all’interno degli ambienti di lavoro, sino anche
alla riduzione o sospensione temporanea delle attività.
IMPRESE, INCENTIVI
ABI e Associazioni
impresa: aggiornate e rafforzate le moratorie
ABI, Addendum
all’Accordo per il Credito 2019
Un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, siglato dall’Abi con
le associazioni di rappresentanza delle imprese, prevede che la possibilità di
chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti alle micro, piccole
e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” sia estesa
ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020.
La sospensione del
pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta
fino a un anno. La sospensione è applicabile ai
finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la
sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento
possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possano
applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste
nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima
tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.
L’ABI e le Associazioni di rappresenta delle imprese firmatarie si
sono inoltre impegnate a promuovere, presso le competenti Autorità europee e
nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le
moratorie, necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.
IMPRESE, INCENTIVI
Fondo di garanzia per
le PMI: estensione automatica per i finanziamenti oggetto di moratoria
Mise,
Comunicato Stampa 12 marzo 2020; ABI, Addendum all’Accordo per il Credito 2019
Il Fondo di garanzia per le PMI estende
la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che
rientrano nell’applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019,
sottoscritto in data 6 marzo 2020 dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali
in considerazione dell’emergenza Covid-19.
Per i finanziamenti per i quali sia
comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di
rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota
capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o
all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo per il
Credito, sarà, pertanto, confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza
una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti
beneficiari.
La medesima procedura sarà applicata
anche ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per
le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo per il credito, ovvero per i
quali la sospensione o l’allungamento della durata sia accordata da soggetti
non firmatari del predetto Accordo.
Per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello
Sviluppo economico, sezione: Fondo di garanzia per le PMI.
ACCERTAMENTO
Il Coronavirus ferma
anche la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate
Guardia di
Finanza, Circolare 11 marzo 2020, n. 73943; Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 12 marzo 2020
Con una circolare diramata dal Comandante del terzo reparto
operazioni l’11 marzo, il cosiddetto «dispositivo di vigilanza» della Guardia
di Finanza si è adeguato alle nuove esigenze imposte dall’emergenza sanitaria
ed economica e dunque al sostegno dell’economia sana e alla riduzione, per
quanto possibile, delle «situazioni di sofferenza e di difficoltà» che si
trovano ad affrontare cittadini, imprese e professionisti.
La sospensione, a tempo per
ora indefinito, riguarda l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e
in materia di lavoro «fatti salvi i casi di indifferibilità e
urgenza», ovvero per quelle situazioni connesse a violazioni per le quali
potrebbero scadere i termini di contestazione. Sono sospesi anche i controlli
strumentali e tutte le attività di intelligence e di polizia
economico-finanziaria di contrasto al riciclaggio.
Viene invece confermato il massimo impegno al contrasto di
traffici illeciti, alla contraffazione e all’abusivismo commerciale e agli
illeciti nelle gare per l’approvvigionamento di apparecchiature e presidi
sanitari.
Anche il direttore generale dell’Agenzia Entrate, a seguito del
D.P.C.M. 11 marzo 2020, ha firmato una direttiva che sospende le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi,
ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli
uffici dell’Agenzia, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in
base a espresse previsioni normative).
SOCIETÀ
Assemblea societaria
in audio-conferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso
luogo
D.L.. 17 marzo 2020, n. 18, art. 106;
Consiglio Notarile di Milano, Massima 11 marzo 2020, n. 187
Con la Massima n. 187 dell’11 marzo 2020 la Commissione Società
del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dell’intervento in
assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.).
Nella massima si legge che “L’intervento
in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei
partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che
nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario
verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal
presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che
tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e
del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono
intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale
dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse
pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con
l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione,
potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la
sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione
del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”.
Ora, l’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura
Italia”), ha espressamente previsto, ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19, alcune semplificazioni per Spa, Sapa, Srl e
società cooperative che, per lo svolgimento dell’assemblea, possono prevedere:
- il voto
elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione, anche
in deroga alle disposizioni statutarie;
- che
l’assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio
del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370,
comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non
necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio
si trovino nello stesso luogo.
Le Srl possono consentire che
l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.
PROFESSIONISTI
Coronavirus: utili
prassi per gli studi professionali
Cndcec, Informativa 10 marzo 2020, n. 22
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili ha predisposto e pubblicato sul proprio sito una modulistica per
agevolare gli iscritti nella gestione dei rapporti che caratterizzano
l’attività professionale per contenere il contagio da Covid-19.
L’iniziativa può aiutare anche gli studi professionali diversi da
quelli di commercialisti.
Nello specifico, “Il Cruscotto del Commercialista per la gestione
delle misure straordinarie dovute all’emergenza Covid-19” prevede tre modelli
di informativa:
1. Raccomandazione a tutti gli iscritti all’Albo,
2. Modello di informativa al personale interno dello studio
(dipendenti, collaboratori e tirocinanti) e
3. Modello di informativa rivolto a clienti, fornitori e terzi.
Lo stesso Consiglio nazionale si riserva di modificare le
indicazioni fornite in funzione dell’evolversi della situazione.
APPALTI
DURF per le imprese
appaltatrici reperibile tramite PEC
L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 ha previsto, a partire dal 1°
gennaio 2020, nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a
committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o
più opere o di uno o più servizi
- di
importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
- tramite
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
presso le sedi di attività del committente,
- con
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,
è tenuto a richiedere alle
imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di
pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali
per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione
dell’opera e del servizio.
Per ottenere l’esonero da
questi obblighi di controllo, il committente deve ricevere dalle imprese
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici una comunicazione
con la quale dichiarano di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del
mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i requisiti previsti
dal comma 5 del predetto art. 4 del D.L. n. 124/2019. Tale comunicazione deve
essere corredata da una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
che attesti la sussistenza di questi requisiti.
La certificazione non è al momento disponibile sul cassetto
fiscale del contribuente, dunque l’impresa
appaltatrice/affidataria/subappaltatrice deve richiederla appositamente a un
qualsiasi ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
I soggetti grandi contribuenti devono richiederla alla Direzione
regionale competente.
Per evitare di doversi recare allo sportello è possibile
trasmettere il modello di richiesta del certificato (Richiesta certificato
EDIT) via PEC alla direzione provinciale/regionale competente.
L’Amministrazione finanziaria risponderà, sempre via PEC, allegando il
certificato di sussistenza (o non sussistenza) dei requisiti.
Gli indirizzi PEC delle Direzioni provinciali e regionali sono
disponibili on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
BILANCIO
Per i bilanci al 31
dicembre 2019 tassonomia XBRL invariata
Comunicato Stampa 5 marzo 2020
La
tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2020
continua ad essere la versione “2018-11-04” per i bilanci redatti secondo le
regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015, ossia relativi a esercizi iniziati
il 1° gennaio 2016 o in data successiva.
La tassonomia è disponibile e prelevabile sul sito internet
dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
AGEVOLAZIONI
Agevolazioni alle imprese per favorire
la registrazione di marchi dell’Unione Europea e internazionali – Marchi+3
La Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale
(ex Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione) – UIBM del Ministero
dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere intendono supportare le imprese di
micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero
attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità
innovativa e competitiva delle imprese.
Il programma – in favore del quale è destinato un finanziamento
complessivo di euro 9.544.385,94 – prevede due linee
di intervento:
- Misura
A –
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea
presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)
attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
- Misura
B – Agevolazioni
per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto
di servizi specialistici.
Le domande di agevolazione
possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 30 marzo 2020
e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Oggetto dell’agevolazione
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Tipologia delle spese ammissibili
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Entità dell’agevolazione
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MISURA A
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione
Europea presso EUIPO attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
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a. Progettazione del marchio
b. Assistenza per il deposito
c. Ricerche di anteriorità
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a
opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
e. Tasse di deposito presso EUIPO
|
·
80% delle
spese ammissibili sostenute
·
importo
massimo dell’agevolazione:
euro 6.000 per ciascuna domanda di marchio
depositata presso EUIPO.
·
L’agevolazione
può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa
|
MISURA B
Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali
presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)
attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
|
a. Progettazione del marchio nazionale/EUIPO
b. Assistenza per il deposito
c. Ricerche di anteriorità
d. Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a
opposizioni/ rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione
e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la
registrazione internazionale
|
·
80% delle
spese ammissibili sostenute
·
importo
massimo dell’agevolazione:
euro 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di
marchio depositata presso OMPI che designi un solo Paese;
euro 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di
marchio depositata presso OMPI che designi due o più Paesi.
·
90% delle
spese ammissibili sostenute nel caso in cui la designazione interessi Usa e/o
Cina
·
importo
massimo dell’agevolazione:
euro 7.000 per ciascuna richiesta relativa ad un
marchio depositato presso OMPI che designi Usa o Cina
euro 8.000 per ciascuna richiesta relativa ad un
marchio depositato presso OMPI che designi Usa e/o Cina e uno o più Paesi
·
L’agevolazione
può essere concessa fino al valore massimo di euro 20.000 per impresa
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AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 185 a 197)
ha introdotto (in sostituzione dei cosiddetti super ed iperammortamenti) un credito
d’imposta a favore delle imprese e degli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Possono accedere a questa agevolazione:
- tutti i
soggetti residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti,
- indipendentemente:
- dalla
forma giuridica,
- dal
settore economico di appartenenza,
- dalla
dimensione,
- e dal regime
fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza
continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge
fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi
speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021
a condizione che entro la data il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione.
Vedi l’Approfondimento
TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Coronavirus:
segnalazione pishing e malware
La Polizia Postale ha segnalato che in questi giorni è stata
individuata una campagna di phishing ai danni degli utenti di Banca
Intesa San Paolo e di Banca Monte Paschi di Siena, condotta grazie all’invio
massivo di e-mail contenenti una falsa nota informativa rivolta alla tutela dei
clienti dell’istituto di credito.
Le e-mail inviate dai cyber criminali tentano di indurre la vittima a cliccare sul link presente nel testo, con la scusa di leggere una comunicazione urgente relativa all’emergenza sanitaria per il Coronavirus Covid-19. In realtà, cliccando sul link, gli utenti vengono reindirizzati ad un sito di phishing ed invitati a digitare le proprie credenziali per l’home banking.
Le e-mail inviate dai cyber criminali tentano di indurre la vittima a cliccare sul link presente nel testo, con la scusa di leggere una comunicazione urgente relativa all’emergenza sanitaria per il Coronavirus Covid-19. In realtà, cliccando sul link, gli utenti vengono reindirizzati ad un sito di phishing ed invitati a digitare le proprie credenziali per l’home banking.
La Polizia Postale raccomanda di:
·
verificare
la veridicità delle comunicazioni ricevute, contattando il servizio clienti
dell’Istituto Bancario;
non aprire gli allegati o i link contenuti nelle e-mail;
non aprire gli allegati o i link contenuti nelle e-mail;
·
tenere
sempre aggiornato l’antivirus e il Sistema Operativo;
Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Piemonte
e Valle d’Aosta ha inoltre segnalato due malware diffusi via e-mail attraverso
campagne di spam:
- il
primo malware è un file nominato CoronaVirusSafetyMeasures pdf, che viene
allegato alle e-mail spam. All’apparenza si tratta di un vero file in pdf,
ma in realtà avvia il download di contenuti spazzatura;
- il
secondo è un file con allegato .doc, che descrive alcune precauzioni per
evitare il contagio, a firma di una certa dottoressa Penelope Marchetti
dell’OMS.
Si invita, pertanto, a prestare attenzione alle caselle di
posta elettronica.
APPROFONDIMENTI
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VERSAMENTI
Emergenza Coronavirus: le misure del
Decreto “Cura Italia”
È entrato in vigore il 17
marzo scorso il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo
2020, n. 18), contenente misure di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e le imprese in conseguenza all’emergenza epidemiologica da
Covid-19. Il decreto è composto da
oltre 100 articoli, che andremo
prossimamente ad approfondire e ad illustrarvi. In questa occasione
segnaliamo alcune disposizioni che influiscono su adempimenti fiscali e
scadenze di versamento, oggetto di sospensione.
Disposizioni per i
settori più danneggiati
Il Decreto-legge estende
ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva
sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per
le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché
gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La stessa sospensione si
applica ora anche ai seguenti soggetti:
- associazioni e società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono
stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e
culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da
concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e
le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché
discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto,
lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi,
ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso;
- soggetti che gestiscono attività di
ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi,
luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici,
giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di
assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e
servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di
navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali,
scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre
2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o
parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi
compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e
ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e
assistenza turistica;
- Onlus, OdV e Aps che esercitano in via esclusiva
o principale attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117).
Per tutte queste
imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza
nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi (IVA,
ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un’unica soluzione entro
il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con
relativi versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Disposizioni per gli
altri settori
Il Decreto prevede la sospensione
dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31
maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal D.L. 2 marzo 2020, n.
9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi
precompilata 2020).
Per quanto riguarda i
versamenti:
·
i titolari di partita Iva di minori
dimensioni,
individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di
euro nel periodo di imposta precedente, potranno non procedere ai
versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale
regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali,
nonché ai premi INAIL. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei
versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi
percepiti.
I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
·
per
gli altri soggetti,
quelli individuati in base ai ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di
euro nel periodo di imposta precedente, il Decreto proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni
pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020;
·
per i soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. “zona
rossa”, restano ferme
le disposizioni di cui all’art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con
ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la
possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi
percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e
il 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai
sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un’unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione cartelle e
attività accertamento
Il decreto sospende anche
i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia
Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. I
relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Sono inoltre sospese le
attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei
vari enti impositori.
IMPRESE,
LAVORATORI AUTONOMI
Il testo del D.P.C.M. 11 marzo 2020
sulla chiusura delle attività commerciali
Art. 1 – (Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale,
le seguenti misure:
- Sono sospese le attività commerciali al
dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari
e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia
consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni
caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e
all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli
ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla
persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle
individuate nell’allegato 2.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché
l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione
agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Il Presidente della Regione con ordinanza di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può
disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del
Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione
e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari
necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da
coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi
automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e
marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di
assicurare i servizi minimi essenziali.
- Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile
del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali
e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza.
- In ordine alle attività produttive e
alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle
imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi
retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali
non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio
e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di
sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di
ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si
raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- in relazione a quanto disposto nell’ambito dei
numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- per tutte le attività non sospese si invita al
massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Art. 2 – (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto
producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino
al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle
disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove
incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Gli allegati elencano le attività che
restano aperte:
Allegato 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO
·
Ipermercati
·
Supermercati
·
Discount di
alimentari
·
Minimercati ed
altri esercizi non specializzati di alimentari vari
·
Commercio al
dettaglio di prodotti surgelati
·
Commercio al
dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
·
Commercio al
dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
(codici ateco: 47.2)
·
Commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
·
Commercio al
dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
·
Commercio al
dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
·
Commercio al
dettaglio di articoli igienico-sanitari
·
Commercio al
dettaglio di articoli per l’illuminazione
·
Commercio al
dettaglio di giornali, riviste e periodici
·
Farmacie
·
Commercio al
dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
·
Commercio al
dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
·
Commercio al
dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
·
Commercio al
dettaglio di piccoli animali domestici
·
Commercio al
dettaglio di materiale per ottica e fotografia
·
Commercio al
dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
·
Commercio al
dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
·
Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
·
Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
·
Commercio al
dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
·
Commercio
effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 - Servizi per la persona
·
Lavanderia e
pulitura di articoli tessili e pelliccia
·
Attività delle
lavanderie industriali
·
Altre
lavanderie, tintorie
·
Servizi di pompe
funebri e attività connesse
AGEVOLAZIONI
Il
nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da
185 a 197) ha introdotto (in sostituzione dei cosiddetti super ed
iperammortamenti) un credito d’imposta a favore delle imprese e
degli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi.
Possono accedere a questa
agevolazione:
- tutti i soggetti residenti in Italia,
comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
- indipendentemente:
- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza,
- dalla dimensione,
- e dal regime fiscale di determinazione
del reddito.
Sono escluse le
imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra
procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal
D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le
imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2001.
Il credito d’imposta si
applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data il 31 dicembre
2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per i soggetti ammessi al
credito d’imposta, la fruizione del beneficio è subordinata al rispetto
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L’ammontare del credito
d’imposta è calcolato
sul costo d’acquisto determinato secondo l’art. 110, comma 1, lett. b), del
TUIR e le percentuali sono le seguenti:
- per gli investimenti in beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello «Industria 4.0» (di
cui all’allegato A
annesso alla legge n. 232/2016) (ex- iperammortamento), il
credito d’imposta è pari al 40%, per la quota di investimenti fino
a 2,5 milioni di euro, e al 20% per la quota di investimenti oltre
i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili di 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto
dal locatore per l’acquisto dei beni.
- per gli investimenti in beni immateriali –
software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni –
connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (di cui all’allegato B
annesso alla legge n. 232/2016, integrato dall’art. 1, comma 32, legge n.
205/2017) (ex- iperammortamento), il credito d’imposta è pari
al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili di 700.000 euro. Si
considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione
all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di
cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- negli altri casi (ex- superammortamento) il
credito d’imposta è pari al 6% fino al limite massimo di costi ammissibili
di 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti
di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente tramite compensazione con modello F24, in cinque
quote annuali di pari importo, che si riducono a tre per gli
investimenti in beni immateriali – software, sistemi e system integration,
piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali
«Industria 4.0» (di cui all’allegato B annesso alla legge n. 232/2016).
L’agevolazione è fruibile a
decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Nel caso di beni compresi negli allegati A e B della legge n. 232/2016 la
compensazione può essere effettuata a partire dall’anno successivo a quello
dell’avvenuta interconnessione dei beni. Se quest’ultima avviene in un periodo
d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, è comunque
possibile iniziare a fruire del credito d’imposta nella misura “base” del 6%.
Il credito d’imposta non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile a fini IRAP. È cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la somma delle
agevolazioni non superi il costo sostenuto.
In caso di cessione dei beni
agevolati o di destinazione degli stessi all’estero, il credito d’imposta è
corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il
relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in
compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il
versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta
in cui si verificano tali eventi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini dei successivi
controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare,
pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
ATTENZIONE: le fatture
e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della legge n. 160/2019,
commi da 184 a 194.
|
Nel caso di investimenti in
beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello «Industria 4.0» e in beni immateriali ad essi connessi
(allegati A e B della legge n. 232/2016), è necessario produrre:
- una perizia tecnica semplice rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi
professionali, oppure
- un attestato di conformità rilasciato da un ente
di certificazione accreditato
dai quali risulti che i beni
possiedono le caratteristiche per essere ricompresi negli allegati A e B
annessi alla legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo
unitario non superiore a 300.000 euro, la documentazione può essere sostituita
da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Dall’agevolazione sono esclusi
gli investimenti nei seguenti beni:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a
motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988
stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge n.
208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di
acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte
utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale;
aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e
tramviario);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese
operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia,
dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le imprese che si
avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare, ai soli fini del
monitoraggio dell’efficacia dell’agevolazione, una comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico.
Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il
modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in
relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Il credito d’imposta non
può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del
consolidato fiscale.
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