Varato il Decreto “Cura Italia”: stop ai versamenti fiscali e contributivi, sostegno al reddito e alle imprese
È stato approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri l'atteso decreto-legge, battezzato "Cura Italia", contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Di particolare rilievo le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, oltre alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonchè il differimento dei termini disposti per legge per l'approvazione del bilancio 2019 da parte delle società. Diverse le misure di sostegno economico per professionisti e imprese.
Riferimenti normativi:
DECRETO “CURA ITALIA” - LE MISURE PER PROFESSIONISTI E
IMPRESE
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DISPOSITIVI MEDICI - CONTRIBUTI
Art. 5
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Sono previsti contributi a fondo perduto e in conto gestione,
nonché finanziamenti agevolati, a favore:
1. delle
imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale;
2. alle
aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche, nonché mascherine
prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di
sanità, ai sensi dell’art. 34, comma 3,
del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente in corso di conversione).
Disposizioni attuative
L'avvio della misura sarà curata nei prossimi giorni dal Dipartimento della protezione civile, mentre i contributi saranno erogati da Invitalia Spa. |
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REQUISIZIONI di ALBERGHI ed ALTRI IMMOBILI
Art. 6
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Capo della Protezione civile
Il decreto dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere (ad esempio, i macchinari necessarie per le terapie intensive), occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:
Prefetti
I Prefetti possano provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. I Prefetti dovranno disporre anche in merito alle relative procedure indennitarie. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito, il Prefetto è tenuto a corrispondere al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Al riguardo la norma precisa quanto segue:
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PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM
Artt. 26, 93
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È riconosciuta un’indennità di 600 euro a favore dei liberi
professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26,
della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta
ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi
stanziati - dall’Inps, previa domanda. Aspetti fiscali Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito. |
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LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI SPECIALI dell'AGO
Artt. 27, 30
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La norma riconosce un’indennità una tantum pari a 600 euro
anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati -
dall’Inps, previa domanda. Aspetti fiscali Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito. Divieto di cumulo Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. sopra). |
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TERZO SETTORE
Art. 34
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Adeguamento statuti
Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Approvazione dei bilanci
Imprese socialiSi prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. |
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INCENTIVO all'IMPRENDITORIALITÀ
Art. 32
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Vengono prorogati di 60 giorni i termini previsti:
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PROFESSIONISTI - CASSE di PREVIDENZA PRIVATE
Art. 43
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È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza
obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509 e 10 febbraio 1996, n. 103)
di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai
propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o
che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività
professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
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FONDO di GARANZIA PMI
Art. 48
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Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le
Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9
mesi:
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FIR
Art. 49
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In materia di FIR, il decreto interviene sull'art. 1, commi 496 e 497 ,
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo che
la Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto,
possa autorizzare il conferimento agli azionisti e agli obbligazionisti di un
anticipo fino al 40% dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a
seguito del completamento dell’esame istruttorio.
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MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA
Art. 53
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Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa
per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura
- che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla
presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso,
in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio
fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare
l'Isee.
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IMPRESE AGRICOLE - CONTRIBUTI PAC
Art. 75
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È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la
percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di
accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2,
D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).
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CONFIDI - AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 50
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Si prevede la possibilità per i Confidi di cui all'art. 112 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) di dedurre i costi sostenuti
per il funzionamento dell’organismo di cui al successivo art. 112-bis, dai
contributi per i fondi interconsortili.
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CESSIONE di CREDITI DETERIORATI - INCENTIVI FISCALI
Art. 54
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Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la
cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi
anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare,
prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di
attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per
un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono
ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge,
“L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti
d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni
successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale”. In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a:
Una norma del decreto-legge specifica che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Esclusioni La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. |
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CREDITO all'ESPORTAZIONE
Art. 52
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Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura
di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
(cosiddetta “riassicurazione MEF-SACE”).
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MICROIMPRESE E PMI - CREDITO
Art. 55
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Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che
alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o
linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto
prevede che in relazione a tali finanziamenti:
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IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR -
SOSPENSIONI - ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE
Art. 57
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L'art. 8 del D.L. 2
marzo 2020, n. 9 (attualmente all'esame del Parlamento), ha sospeso fino al
30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di
viaggio e turismo nonchè per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti
delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Ora, il
decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori
categorie di soggetti:
La
sospensione è limitata:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; - agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; - ai versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si
fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.
Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato. |
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SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO
Art. 58 |
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi,
16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi
superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per
gli altri al 31 maggio (v. sotto). |
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SOSPENSIONI GENERALIZZATE
Art. 58 |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dichiarazione precompilata Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili. Ripresa della riscossione Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. |
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SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI
Art. 58 |
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
Non si
fa luogo al rimborso di quanto già versato.
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“ZONA ROSSA”
Art. 58 |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al
D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta fermo l'art. 1 del D.M. 24
febbraio 2020. |
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RITENUTE d'ACCONTO - ESCLUSIONI
Art. 58 |
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n.
600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese
precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o
assimilato. Adempimenti I contribuentiche si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ed ASSISTENZIALI
Art. 59 |
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai
premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono
prorogati al 20 marzo 2020. |
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PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENTI
Art. 60 |
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1,
lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non
superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non
concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero
di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto
mese. Adempimenti I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:
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SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO - CREDITO d'IMPOSTA
Art. 61 |
Introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione
degli ambienti di lavoro. In particolare:
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NEGOZI e BOTTEGHE - CREDITO d'IMPOSTA
Art. 62 |
Introdotto inoltre un credito d'imposta a favore degli
esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione. In
particolare:
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BONUS PUBBLICITÀ
Art. 95
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Per il triennio 2020-2022, il credito d'imposta riconosciuto
per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura
unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale. |
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DONAZIONI - DETRAZIONI FISCALI
Art. 63 |
Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non
commerciali È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Donazioni effettuate da imprese Si applica l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. |
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ACCERTAMENTI - SOSPENSIONI
Art. 58
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Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti
impositori. |
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ISTANZE di INTERPELLO
Art. 64 |
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per
fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale. |
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ALTRE SOSPENSIONI
Art. 64 |
Sono inoltre sospesi i termini di cui:
Sono,
altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività - non aventi
carattere di indifferibilità ed urgenza - consistenti nelle risposte alle
istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla
banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché
le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 della Legge 7
agosto, n. 241, e dell’art. 5 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. |
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CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Art. 65 |
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. |
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“ROTTAMAZIONE-TER” - “SALDO e STRALCIO”
Art. 65 |
Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:
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COMUNICAZIONI di INESIGIBILITÀ
Art. 65 |
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate
agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020
sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31
dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025. |
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MENZIONE sul SITO del MEF
Art. 68 |
I contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni
dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali previste dal decreto
in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, possono chiedere che
del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. |
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GIOCHI
Art. 66 |
Sono prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento
del PREU (Prelievo erariale unico) sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a) e lettera b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del canone
concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020. Ripresa della riscossione Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Bingo A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, non è dovuto il canone di cui all'art. 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. Indizione delle gare Prorogata di 6 mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco. Prorogata inoltre l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto. |
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PROCESSI TRIBUTARI
Art. 80 |
Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il
differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti
civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine
è stato ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020. Sospesi fino al 15
aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado
innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2
del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione). |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 100
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Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini
relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23
febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno. |
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DOCUMENTI di IDENTITÀ
Art. 101 |
Per i documenti di identità in scadenza nel periodo
dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si
applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio). |
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SERVIZI POSTALI
Art. 105 |
Invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei
pacchi (art. 3, comma 2,
D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261) Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Notificazione a mezzo posta (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201 , D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) L’operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. |
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SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO
Art. 103 |
Proroga del termine
In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Semplificazioni
Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:
Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga
mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
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Riferimenti normativi:
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