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Decreto Liquidità - Coronavirus


È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l'inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni. Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
MISURE FISCALI
SOGGETTI con FATTURATO FINO a 50 MILIONI
Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 - i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 
  • all'Iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Condizioni
la norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
  • il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
  • la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del  precedente periodo d’imposta.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

MISURE PER LA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
Per favorire i finanziamenti alle imprese, è prevista la concessione da parte di SACE Spa di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Condizioni
La norma stabilisce quanto segue:
  • la misura - la cui efficacia è peraltro subordinata all'approvazione della Commissione Ue - si applicherà fino al 31 dicembre 2020;
  • le imprese devono avere sede in Italia;
  • i finanziamenti possono essere erogati “sotto qualsiasi forma”;
  • sono ammessi anche lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva, semprechè abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997);
  • le garanzie possono essere rilasciate in presenza dei requisiti previsti.
Importo stanziato
200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle Pmi.
Procedura semplificata
Si applica una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie che coprono prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato senza limiti di fatturato, per imprese di tutti i tipi. Potranno arrivare al 25% del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale con un sistema di erogazione semplificato e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui quella di non poter erogare dividendi.

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