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APPROFONDIMENTI
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DECRETO “CURA ITALIA”,
AGEVOLAZIONI
Indennità di 600 euro: a chi spetta e come fare la domanda
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, artt. 27, 28; Inps, Circolare 30
marzo 2020, n. 49; Inps, Messaggio 26 marzo 2020, n. 1381
Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, per il mese di marzo,
di 600 euro, riservata a:
- liberi professionisti titolari di partita
Iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data
del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co.
che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche.
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori – artigiani e
commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.
La Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha inoltre
confermato che:
- tra i “lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono inclusi gli imprenditori
agricoli professionali (IAP), di cui al D.Lgs. n. 99/2004, i quali versano
la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di
coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla
base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri);
- l’indennità spetta anche ai familiari
coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della legge n. 463/59),
commercianti (artt. 1 e 2 della legge n. 613/66) e lavoratori agricoli
(art. 1 della legge n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni
autonome;
- l’indennità spetta anche ai soggetti
obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla
previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.
Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO
compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza).
Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i
soci di società iscritti all’INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti
anche alla Gestione Separata.
Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un
rapporto di lavoro dipendente in corso.
All’interno delle categorie individuate, l’indennità di 600
euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni
effettivamente subiti a causa dell’emergenza COVID-19.
L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi
stanziati, dall’INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità
telematica.
La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da
un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e
Consulenti del lavoro).
Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l’INPS ha reso
noti alcuni interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web INPS e
per l’attribuzione dei PIN.
Le domande potranno
essere presentate a decorrere dal prossimo 1° aprile 2020.
Non sappiamo quante saranno le domande valide presentate e
di conseguenza se le risorse destinate saranno sufficienti; poiché per i
pagamenti verrà seguito un ordine cronologico, consigliamo di essere
solleciti e di testare fin da subito le modalità di accesso.
Leggi l’Approfondimento
DECRETO “CURA ITALIA”,
AGEVOLAZIONI
Stabilite le regole
per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti a Casse “private”
D.M. 28 marzo 2020
ll
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il 28 marzo 2020 il decreto
interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità
riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto Cura Italia (Istituzione del
Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus Covid-19).
Il
decreto stabilisce che per il mese di
marzo sarà attribuita un’indennità pari a 600 euro:
a) ai lavoratori che abbiano
percepito, nell’anno di imposta 2018,
un reddito complessivo, al lordo dei
canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35mila euro
e
la cui attività sia stata limitata
in conseguenza dll'emergenza epidemiologica da Covid-19;
b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano
percepito un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati
a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35mila e 50mila
euro e abbiano cessato, ridotto o
sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33%
nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa
del virus Covid-19.
Il
decreto prevede inoltre che l'indennità sia corrisposta a condizione che il
soggetto richiedente abbia adempiuto
agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.
Per
l’ottenimento dell’indennità i professionisti dovranno presentare apposita
domanda, dal 1° al 30 aprile 2020,
agli enti di previdenza ai quali sono iscritti.
IMPRESE
Le moratorie bancarie
non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento
CRIF,
l’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC) e di
business information, ha confermato sul suo sito internet che in relazione
all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus COVID-19, si
è già attivata nei confronti di tutti gli Istituti di Credito affinché vengano
correttamente segnalate sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) da essa
gestita le iniziative di sospensione del pagamento delle rate in recepimento
del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n.
642 del 29 febbraio 2020, nonché degli accordi siglati fra l’ABI e le
Associazioni d’Impresa.
Le
sospensioni pertanto non verranno segnalate come eventi negativi di mancato
pagamento.
L’attivazione delle sospensioni deve essere
però richiesta dall’interessato direttamente al singolo istituto di credito.
CRIF si è
attivata per seguire tutte le iniziative in corso e che verranno intraprese in
tema di sospensione dei pagamenti, così da garantire che le segnalazioni sul
SIC vengano fatte in maniera corretta – senza segnalazioni negative –
nell’interesse di cittadini e imprese.
RISCOSSIONE
“Rottamazione-ter” e
“saldo e stralcio”: le prossime rate in scadenza
Agenzia delle
Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 24 marzo 2020
Agenzia
Entrate-Riscossione ha fornito chiarimenti sulle nuove scadenze della
“rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” a seguito delle proroghe previste
dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Rottamazione-ter - I nuovi termini di pagamento introdotti dal D.L.
n. 18/2020 prevedono il differimento al
31 maggio 2020 (1° giugno 2020, perché giorno festivo) della rata scaduta il 28
febbraio.
Ricordiamo
che:
●
in caso di ritardato o mancato pagamento di una rata la misura
agevolativa non si perfezionerà;
●
qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza
della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente
dovute.
Saldo e stralcio - I nuovi termini di pagamento introdotti dal
D.L. n. 18/2020 prevedono il differimento
al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, perché giorno festivo) della rata in
scadenza il 31 marzo.
Ricordiamo
che:
●
la legge prevede per i debiti oggetto di richiesta di “Saldo e
stralcio”, l’impossibilità di richiedere, per lo stesso debito, una nuova
rateizzazione;
●
nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di
scadenza della prima rata del piano, la precedente rateizzazione sarà revocata
e non sarà più possibile ottenerne una nuova.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Coronavirus: gli
spostamenti per comprovate esigenze lavorative
Ministero
dell'Interno, Circolare 23 marzo 2020, n. 15350
Con la
Circolare n. 15350 del 23 marzo 2020 il Ministero degli Interni fornisce alcuni
chiarimenti in relazione agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative.
Innanzitutto
ricorda il Ministero che le attività produttive sospese possono continuare a
svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile e che le
attività professionali non sono sospese restano ferme le raccomandazioni
indicate all’art. 1, punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Con
riferimento specifico agli spostamenti delle persone ricorda il divieto per
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto
pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute.
La
disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che
hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze,
persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale,
eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano
favorire la diffusione dell’epidemia. Si colloca in tal senso la soppressione,
prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8
marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione –
inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa
all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020
– resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di
spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Tale
norma secondo la Circolare del Ministero degli Interni, va pertanto letta in
combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. b), del nuovo D.P.C.M., che si
riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.
Si
ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione
introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in
comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati
dalle esigenze previste dalla norma stessa.
Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a), del
D.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti
effettuati per comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano
carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione
della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano,
ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in
mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o
gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui
il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato
nel territorio di altro comune.
In considerazione
di quanto riportato dalla circolare, evidenziamo come la sospensione dell’attività produttiva, non faccia venir meno una
serie di obblighi legali quali per esempio quelli fiscali e quelli
previdenziali. Pur se con l’attività produttiva sospesa, le aziende, per
esempio, dovranno continuare ad emettere le fatture secondo gli ordinari
termini fiscali, trasmetterli allo SdI (in caso di fatture elettroniche),
aggiornare la contabilità, anche per gestire correttamente le ritenute dei
lavoratori autonomi, elaborare le buste paghe ed effettuare i relativi
versamenti.
Sono
tutte attività che in molti casi non possono essere organizzate secondo
modalità a distanza o lavoro agile, al pari di quelle attività professionali che, infatti, non sono state interessate
dall’obbligo di sospensione assoluto.
Gli
spostamenti del titolare dell’azienda o di un suo collaboratore, da casa al
luogo sede dell’attività e degli uffici amministrativi, anche se in altro
comune, per svolgere pratiche amministrative, fiscali, previdenziali, che non
possono essere organizzate secondo modalità a distanza, dovranno quindi essere
considerati giustificati da “comprovate esigenze lavorative” anche per quelle
imprese che non possono attualmente svolgere attività produttiva.
DECRETO “CURA ITALIA”,
AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta
sul canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili C/1
D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
art. 65; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13/E
L’art.
65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per
cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020,
di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.
Il
successivo comma stabilisce che “Il
credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del
D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Le attività escluse sono quelle identificate
come essenziali, e quindi non sospese, dagli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.
Al fine
di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite
modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici,
l’Agenzia Entrate ha istituito, con
risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, il codice tributo “6914” denominato
“Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del
decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a
decorrere dal 25 marzo 2020.
In sede
di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo
“anno di riferimento” andrà valorizzato con “2020”.
DECRETO “CURA ITALIA”,
AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta
C1 non spetta in caso di affitto di azienda
Mef, Faq Decreto “Cura Italia”
In una
delle FAQ pubblicate sul suo sito internet il MEF ha precisato che il “Credito
d’imposta per botteghe e negozi” si applica esclusivamente ai contratti di
locazione di negozi e botteghe (classificati catastalmente come C/1), “rimanendo esclusi i contratti aventi ad
oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e
servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme
contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli
immobili ad uso commerciali”.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Coronavirus: inasprite
le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento
D.L. 25 marzo 2020, n. 19
È in
vigore dal 26 marzo 2020 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, contenente ulteriori
restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus
Covid-19. La violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.
Fino al
25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta
l’obbligo di pagare una multa di 200 euro. Il decreto, che ha valore
retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente al 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono
applicate nella misura minima ridotta alla metà.
Nei casi
di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive
o commerciali, si applicherà anche la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a
30 giorni.
Per
violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il
decreto ha inoltre inasprito le sanzioni
per i comportamenti contro la salute pubblica di chi viola la quarantena pur
essendo positivo al virus: dalla punizione “con arresto fino a sei mesi e
con ammenda da lire 40.000 a lire 800.000” si passa a “arresto da 3 mesi a 18
mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.
Si
prevede anche la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto
il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento,
per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più
volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla
delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Tra le
misure indicate, si segnalano:
●
la limitazione della circolazione delle persone, il divieto
assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena
perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto
contatti stretti con soggetti contagiati;
●
la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la
chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al
culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri
natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi,
parchi, aree gioco, strade urbane;
●
la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività
ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al
pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o
eventi di qualsiasi natura;
●
la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la
limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se
privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti
sportivi all’interno degli stessi luoghi;
●
la possibilità di disporre o di affidare alle competenti
autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei
servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
●
la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per
l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di
formazione superiore;
●
la limitazione o la sospensione delle attività delle
amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità;
●
la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di
somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei
mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in
ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità
da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
●
la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa
o di attività professionali e di lavoro autonomo;
●
la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni
rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
●
l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa
assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di
pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza
interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con
adozione di strumenti di protezione individuale.
Il
decreto disciplina infine i rapporti tra Governo ed enti locali stabilendo che,
in attesa dell’adozione dei D.P.C.M. da parte del Governo, e con efficacia
limitata fino a tale momento, le Regioni,
in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono
introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle
attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di
quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. È invece esclusa per i Sindaci la possibilità di adottare, a
pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare
l’emergenza in contrasto con le misure statali.
DECRETO “CURA ITALIA”,
AGEVOLAZIONI
Fondo di solidarietà
per la sospensione delle rate mutui prima casa: come attivarlo
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 54; D.M. 25 marzo
2020
Il Fondo
di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto
“Fondo Gasparrini”) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con la legge n. 244/2007 e prevede la possibilità, per i
titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima
casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al
verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo
sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
In
occasione dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Coronavirus il
Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e la platea dei potenziali
beneficiari è stata ampliata dall’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cui è
stata data successiva attuazione con il D.M. 25 marzo 2020.
Possono
quindi accedere al Fondo:
1. i lavoratori che hanno subito una
sospensione per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione
dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell'orario
complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
La
sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una
durata non superiore a:
a) 6 mesi, se la sospensione o
la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni
lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o
la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151e 302 giorni
lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o
la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni
lavorativi consecutivi;
2. i lavoratori autonomi e liberi professionisti, per un periodo di 9 mesi
dall’entrata in vigore del D.L. n.18/2020, che hanno registrato in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la
data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del proprio fatturato
superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata
in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per
l’emergenza coronavirus.
Restano
comunque in essere le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già
precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:
●
la
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con
attualità dello stato di disoccupazione;
●
la
cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409, numero 3), del codice
di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta
causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
●
la morte
o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per
cento.
Per
ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti
previsti per l’accesso al Fondo, deve presentare la domanda sull’apposito
modello alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo.
Fino al
termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per
coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché
abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.
DECRETO “CURA ITALIA”,
AGEVOLAZIONI
Gli incentivi fiscali
per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 66
L’art. 66
del D.L. n. 18/2020 prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro
e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Per le erogazioni liberali in denaro e in
natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non
commerciali, in
favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’Imposta sul
reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Le
erogazioni liberali in denaro e in natura in favore dello Stato, delle Regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, e finalizzate a
finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, effettuate
nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono invece
integralmente deducibili dal reddito imponibile.
In particolare:
●
sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative
imposte le erogazioni liberali in denaro;
●
i beni ceduti (sia beni merce sia beni ammortizzabili) non si
considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Nel caso
di erogazioni in natura, l’ammontare della deduzione spettante è determinato in
base al valore normale del bene oggetto di donazione e quindi:
●
per i beni strumentali, l’erogazione in natura andrà valorizzata
in base al valore fiscalmente riconosciuto del bene (costo storico al netto
degli ammortamenti dedotti);
●
per i beni merce si dovrà invece tener conto del minore tra il
valore normale di cui all’art. 9 Tuir e quello assunto ai fini della
valorizzazione delle rimanenze di cui all’art. 92 Tuir.
In tutti
i casi è necessario documentare correttamente l’operazione per non perdere i
benefici fiscali.
ADEMPIMENTI
Sospensione termini
adempimenti tributari per i depositi di carburanti ad uso privato
Agenzia delle Dogane, Nota 18 marzo 2020, n.
94214/RU
L’Agenzia
delle Dogane con la nota n. 94214/RU del 18 marzo 2020 ha chiarito che, a
seguito di quanto disposto dal D.L. n. 18/2020, slitta al 30 giugno 2020 il termine per la denuncia di esercizio relativa
ai depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a
10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, nonché sugli apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali,
collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi e non
superiore a 10 metri cubi. Si tratta generalmente di piccole cisterne per
l’erogazione di gasolio nelle imprese di autotrasporto o in quelle che hanno
mezzi d’opera.
Le nuove
norme dovevano entrare in vigore il 1° aprile 2020 per contrastare le frodi
sulle accise del gasolio.
ADEMPIMENTI
Dal 23 marzo
l’identificazione da remoto per ottenere le credenziali SPID-LepidaID
Dal 23
marzo, LepidaScpA offre gratuitamente la possibilità di ottenere l’identità
digitale SPID-LepidaID, usata per esempio per l’accesso al Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE), anche senza recarsi fisicamente a uno sportello autorizzato.
Si potranno quindi evitare spostamenti e ottenere accesso ai servizi online
attraverso una procedura gratuita, completamente digitale e approvata da AGID (Agenzia
per l’Italia digitale).
L’identificazione
a vista da remoto della persona che richiede un’identità SPID-LepidaID viene
effettuata a distanza tramite strumenti di registrazione audio/video nel
rispetto delle normative.
La
procedura prevede l’utilizzo del sistema telematico Google Meet il quale
garantisce un elevato livello di usabilità ed accessibilità da parte
dell’utente in quanto è immediato e semplice da utilizzare, basta infatti
cliccare su un link inviato da LepidaScpA.
La
modalità, disponibile da lunedì 23 marzo 2020, per richiedere il Sistema
Pubblico di Identità Digitale è la seguente:
●
il soggetto richiedente l’identità SPID-LepidaID effettua la
registrazione online;
●
carica i documenti richiesti (scansione fronte/retro del
documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità) ed
effettua la validazione del numero di telefonia mobile e di indirizzo email
dichiarati;
●
chiede il riconoscimento via webcam e prenota una sessione
audio/video a cui accede, una volta programmato, tramite link del sistema
Google Meet.
All’avvio
della sessione audio/video l’Operatore LepidaID segue una procedura
standardizzata, interagendo con il soggetto richiedente e chiedendo tutte le
informazioni necessarie, tra le quali si possono citare il consenso al
trattamento dei dati, la conferma esplicita delle proprie generalità, la
conferma della data e dell’ora della registrazione, la conferma di volersi
dotare di un’identità digitale SPID – LepidaID. Per la verifica vengono
inquadrati fronte/retro i documenti precedentemente caricati. Una volta
concluso l’iter, l’Operatore LepidaID termina la sessione e l’identità digitale
SPID – LepidaID viene attivata immediatamente dopo le dovute verifiche previste
dalla norma.
L’identità
digitale SPID-LepidaID è gratuita per sempre e il servizio di riconoscimento da
remoto viene erogato gratuitamente nel periodo emergenza coronavirus.
AGEVOLAZIONI, IMPRESE
Credito d’imposta per
le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo:
requisiti di ammissibilità
La legge
di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto, a partire dal
2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica
diverse dalla ricerca e sviluppo.
Sono
considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla
realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati.
Per
prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende
un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia,
rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle
caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’eco-compatibilità,
dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori
produttivi.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
|
DECRETO
“CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI
Vademecum
sull’indennità di 600 euro prevista per artigiani, commercianti e co.co.co.
Gli artt. 27 e 28 del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono
un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:
- liberi
professionisti titolari di partita Iva e lavoratori titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione
separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La
medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a
favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione
Obbligatori – artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la
Gestione separata.
Analoghe indennità (che
non saranno però oggetto della presente trattazione), sono previste per:
- lavoratori
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: beneficiari i
dipendenti stagionali nel settore turismo, in caso di cessazione non
volontaria del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del decreto, purché non pensionati e purché non titolari
di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso (Art. 29 D.L. n. 18/2020);
- lavoratori del
settore agricolo: beneficiari gli operai agricoli a tempo determinato, che
nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di
lavoro agricolo, purché non pensionati (Art. 30 D.L. n. 18/2020);
- lavoratori dello
spettacolo: beneficiari i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno
2019 al medesimo Fondo cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,
non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente
alla data di entrata in vigore del decreto (Art. 38, D.L. n. 18/2020).
La Circolare INPS n. 49
del 30 marzo 2020 ha confermato che:
- tra i “lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono
inclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al
D.Lgs.n. 99/2004, i quali versano
la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di
coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla
base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri);
- l’indennità spetta
anche ai familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della legge
n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della legge n. 613/66) e lavoratori
agricoli (art. 1 della legge n. 1047/57) iscritti nelle rispettive
gestioni autonome;
- l’indennità spetta
anche ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti,
oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.
Tra i liberi
professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici
(con Cassa di Previdenza).
Tra i lavoratori
autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all’INPS
commercianti o artigiani, anche se iscritti anche alla Gestione Separata.
ATTENZIONI: Sono in
ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro
dipendente in corso.
|
All’interno delle
categorie individuate, l’indennità di 600 euro spetta a tutti, senza
distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa
dell’emergenza COVID-19.
Qualche esempio:
- l’indennità SPETTA
a:
- impresa individuale
(artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non
dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
- socio di società di
persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non
dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
- socio di società di
capitali, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) non pensionato, non
dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
- libero professionista
iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto
ad altre casse di previdenza obbligatorie
- amministratore di
società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto
alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non
iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie
- collaboratore
familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non
titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto
ad altre casse di previdenza obbligatorie
- collaboratore
coordinato e continuativo (cococo) che svolge attività a favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche
- l’indennità NON
SPETTA a:
- libero professionista
iscritto ad un Albo/Ordine e a Cassa Previdenziale di categoria
- amministratore di
società di capitali (anche non socio) non iscritto all’INPS (né AGO né GS), non
pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza
obbligatorie
- in generale a
pensionati, dipendenti, iscritti ad altre casse di previdenza, a prescindere
dall’attività svolta
ATTENZIONE:
L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS,
previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.
La domanda può essere
presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa
attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del
lavoro).
|
Con il messaggio n.
1381 del 26 marzo l’INPS ha reso noti alcuni interventi di semplificazione per
l’accesso ai servizi web INPS e per l’attribuzione dei PIN.
L’accesso ai servizi
online dell’INPS può normalmente avvenire con una delle seguenti tipologie di
credenziali:
- PIN ordinario o
dispositivo rilasciato dall’Inps;
- SPID di livello 2
o superiore;
- Carta di Identità
Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale
dei Servizi (CNS).
Chi è in possesso di
una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro
delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Per garantire a tutti
il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi
individuali con modalità interamente telematiche, l’INPS ha però messo in atto
un duplice intervento rivolto a:
- semplificare la
modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di
prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- apprestare una
nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite
riconoscimento a distanza.
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito
in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di
prestazione per emergenza Coronavirus:
●
indennità professionisti e lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa;
●
indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell’AGO;
●
indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali;
●
indennità lavoratori del settore agricolo;
●
indennità lavoratori dello spettacolo;
●
bonus per i servizi di baby-sitting.
Relativamente
al “bonus baby-sitting”, l’INPS precisa che qualora la domanda sia stata
inoltrata con il PIN semplificato, occorre entrare in possesso anche della
seconda parte del PIN, ai fini della registrazione sulla piattaforma “Libretto
di Famiglia” e dell’appropriazione telematica del bonus.
Il PIN è il codice
personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS. Il PIN
iniziale è normalmente composto da 16 caratteri. La procedura ordinaria prevede
che i primi 8 numeri del PIN siano inviati via SMS, email o posta elettronica
certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza. Al
primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8
caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.
La modalità
semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande di servizio,
previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail,
dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN
può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet
www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center,
chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06
164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via
SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, le si potrà immediatamente
utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della
domanda di indennità.
Qualora non si riceva,
entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, sarà necessario chiamare
il Contact Center per la validazione della richiesta.
In alternativa al
portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere
richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al
numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164
da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi
gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in
modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola
prima parte del PIN.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal
prossimo 1° aprile 2020. Non sappiamo quante
saranno le domande valide presentate e di conseguenza se le risorse destinate
saranno sufficienti; poiché per i pagamenti verrà seguito un ordine
cronologico, consigliamo di essere solleciti e di testare fin da subito le
modalità di accesso.
AGEVOLAZIONI, IMPRESE
Il nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione
tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo
La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha
previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di
innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.
Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le
attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione
nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o
un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati
o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle
prestazioni, dell’eco-compatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi
sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica
ammissibili:
●
le attività di routine per il miglioramento della qualità dei
prodotti;
●
le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da
quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi
estetici o secondari;
●
le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle
specifiche richieste di un cliente;
●
le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione
dei prodotti.
Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo
conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo
dell’OCSE.
Possono
accedere al credito d’imposta tutte le imprese
residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito d’impresa.
Sono
escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra
procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal
codice di cui al D.Lgs. n. 149/2019 o da altre leggi speciali. Sono escluse
anche le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali procedure. Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni
interdittive ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del D.Lgs. n. 231/2001.
La
fruizione del credito d’imposta è in ogni caso subordinata al
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in
ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
La base
di calcolo del credito d’imposta si ottiene sommando le seguenti
spese ammissibili:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica
svolte internamente all’impresa. Nella base di calcolo confluiscono, con una
maggiorazione del 50 %, anche le spese di personale relative a soggetti di età
non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore
di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o
estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico secondo la classificazione (ISCED) dell’UNESCO, assunti
dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. Affinché si
applichi la maggiorazione è necessario che i soggetti neo-assunti qualificati
siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati in Italia;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o
di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai
software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per la parte deducibile ai fini
della determinazione del reddito d’impresa e nel limite del 30 % delle spese di
personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui questi beni siano
utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume
la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole
attività di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto
svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione
tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Per l’ammissibilità delle spese è
necessario che i soggetti commissionari siano fiscalmente residenti o
localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d’imposta, nel limite del 20% spese di personale indicate alla lettera a), a
condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel
territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in
altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo
Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi
impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite
massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso di
contratti con soggetti terzi, il limite è il 30% delle spese per i contratti
indicati alla lettera c).
Tutte le spese devono rispettare i principi generali di
effettività, pertinenza e congruità.
Dalla base di calcolo vanno sottratte le altre sovvenzioni o
contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Il
credito d’imposta è pari al 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta inferiore o
superiori a 12 mesi. Tuttavia, se le attività di innovazione sono finalizzate
alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di
innovazione digitale 4.0 (individuati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico), il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo di
1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre quote
annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
di maturazione.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non concorre alla
formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Non rileva ai
fini del calcolo degli interessi passivi deducibili previsto dall’art. 61 TUIR
né ai fini dell’art. 109, quinto comma, del TUIR. Il credito d’imposta è
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a
condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Prima di utilizzare il credito d’imposta è necessaria un’apposita certificazione rilasciata
dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti circa l’effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. Nell’assunzione
dell’incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale
dei conti devono osservare il principio di indipendenza previsto dall’art. 10
del DL. n. 39/2010 e dal codice etico dell’International Federation of
Accountants (IFAC), non appena sarà adottato.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in
aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermi
restando, comunque, i limiti massimi indicati in precedenza.
Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono
redigere e conservare una relazione
tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività
ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti in
corso di realizzazione. Questa relazione deve essere predisposta dal
responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del
singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale
dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di attività affidate a
soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto
commissionario che esegue le attività.
Infine, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta
dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell’efficacia
dell’agevolazione, una comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello
stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i
termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta
agevolabile.
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