IN
BREVE |
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In vigore il Decreto Rilancio
con misure per sanità, economia, lavoro e politiche sociali ·
Decreto Rilancio: per Pmi e
autonomi danneggiati dal Covid-19 contributi a fondo perduto ·
Nuove indennità̀ per i
lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ·
Indennità a professionisti con
casse di previdenza private ·
Decreto Rilancio: indennità ai
lavoratori sportivi ·
La sospensione dei versamenti
disciplinata dal D.L. Rilancio ·
Lo “sconto” IRAP previsto dal
Decreto Rilancio ·
Credito d’imposta per i canoni
di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda e
cessione del credito ·
Riduzione aliquota IVA per le
cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ·
Il credito d’imposta per
l’adeguamento degli ambienti di lavoro ·
Ecobonus e Sismabonus, aumenta
la percentuale di detrazione ·
Le proroghe dei corrispettivi
telematici ·
Tavoli all’aperto: esenzione
per bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico ·
Contributo per bici e
monopattino ·
Credito d’imposta per le spese
di vacanze sul territorio nazionale |
APPROFONDIMENTI |
·
Decreto Rilancio: le misure per la sanità,
l’economia, il lavoro e le politiche sociali ·
Il contributo a fondo perduto per Pmi e autonomi
danneggiati dal Covid-19 |
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IN BREVE |
EMERGENZA CORONAVIRUS
In vigore il Decreto Rilancio con
misure per sanità, economia, lavoro e politiche sociali
D.L. 19
maggio 2020 n. 34
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con
applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto
Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale,
con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle
misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e
al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al
consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e
coesione sociale.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI,
IMPRESE, LAVORO AUTONOMO
Decreto Rilancio: per Pmi e autonomi danneggiati dal Covid-19
contributi a fondo perduto
D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 25
L’art. 25
del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo
a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti
titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA.
Il
contributo è riconosciuto a due
condizioni:
1.
il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un
ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non
superiore a cinque milioni di euro.
2.
il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 sia
inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per i
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il
contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di
fatturato/corrispettivi.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI, LAVORO
Nuove indennità per i lavoratori
danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19
D.L. 19
maggio 2020, n. 34, art. 84
L’art. 84 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha introdotto
nuove indennità̀ per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
·
Il bonus pari a 600 euro
erogato per il mese di marzo di cui
all’art. 27 (gestione separata), 28 (AGO) e 29 (lavoratori stagionali) del D.L.
n. 18/2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27/2020, è esteso anche per il
mese di aprile 2020. Il Ministro dell’economia Gualteri ha dichiarato che per
aprile “l’indennità per i lavoratori autonomi, la seconda tranche di 600 euro, arriverà immediatamente”.
·
Per il
mese di maggio, invece, è prevista un’indennità
di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, se titolari di partita
Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, se iscritti alla
gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, ma solo se hanno subito una comprovata riduzione di
almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del
secondo bimestre 2019. Tale riduzione viene verificata secondo il principio di
cassa, quale la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio
dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Deve essere
presentata all’Inps la domanda, nella quale si autocertifica il possesso dei
requisiti richiesti; l’Inps comunica la richiesta all’Agenzia Entrate che, dopo
aver effettuato i debiti riscontri, ne comunica l’esito all’Inps.
·
Ai lavoratori titolari di
rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano
cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in
esame, è riconosciuta un’indennità per
il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
·
Inoltre è riconosciuta un’indennità
per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a
individuati lavoratori dipendenti e
autonomi privi di partita Iva che,
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro
involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non
siano titolari di pensione.
·
Sono poi previste indennità anche per i lavoratori stagionali del turismo.
AGEVOLAZIONI, LAVORO AUTONOMO
Indennità a professionisti con casse di previdenza private
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 78
All’art. 78 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è stato
previsto che ai fini del riconoscimento anche
per i mesi di aprile e maggio 2020
dell’indennità di 600 euro, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il
sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato
di previdenza obbligatoria i soggetti titolari della prestazione, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere:
·
titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
·
titolari di pensione.
Maggiori informazioni sono sicuramente reperibili sul sito della
propria cassa di previdenza.
AGEVOLAZIONI, LAVORO
Decreto Rilancio: indennità ai lavoratori sportivi
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 98
All’art. 98 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinata
l’indennità per i lavoratori sportivi.
In particolare, è
riconosciuta per i mesi di aprile e maggio un’indennità di 600 euro in
favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni,
il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti
dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni
sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir,
già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
Il soggetto erogatore è Sport e Salute S.p.A.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
La sospensione dei versamenti disciplinata dal D.L. Rilancio
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, artt. 126 e 127
A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria il Decreto
Rilancio, agli artt. 126 e 127, stabilisce che i versamenti che, per effetto
del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e del D.L. n. 23/2020 (Decreto
Liquidità), sono stati sospesi nei mesi
di marzo, aprile e maggio, potranno essere effettuati, senza l’applicazione
di sanzioni e interessi, entro il 16
settembre 2020 in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.
Si tratta di quei versamenti che erano stati precedentemente
individuati e in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile scorso, con ripresa dei
pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente
colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle
imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di
euro.
A questi si aggiungono quei soggetti che per effetto del D.L. n.
23/2020 (Decreto Liquidità) hanno beneficiato della sospensione dei versamenti
fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti
entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con ricavi o
compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei
corrispettivi superiore al 33 % e dei soggetti con ricavi o compensi superiori
ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi
superiore al 50 %.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Lo “sconto” IRAP previsto dal Decreto Rilancio
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 24
È
previsto dall’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che le imprese e i
professionisti che hanno conseguito
ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro sono esonerati dal saldo
IRAP per il periodo 2019 (periodo 2019/2020 per i soggetti con esercizio non
coincidente con l’anno solare) e dal primo acconto per l’esercizio successivo
(2020).
Il
beneficio - seppure sia emerso qualche dubbio con riferimento all’effettiva cancellazione
del primo acconto 2020, in considerazione del tenore letterale della norma che
era contenuta nella bozza del Decreto - è costituito da una riduzione
dell’imposta IRAP a titolo definitivo per gli esercizi 2019 e 2020. La
disposizione è stata infatti riformulata e ha chiarito che l’acconto 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo
per lo stesso periodo d’imposta, mentre rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di
imposta 2019.
L’agevolazione
si dovrebbe applicare con riferimento al primo acconto nella misura del 40%
anche per i soggetti che applicano gli ISA, i quali a partire da quest’anno
dovrebbero pagare il primo acconto nella misura del 50% come previsto dal D.L.
n. 124/2019
Sono
escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni, le banche, gli altri
intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.
Sempre
con riguardo agli acconti d’imposta relativi al periodo in corso si ricorda che
il D.L. n. 23/2020 (“decreto liquidità” non ancora convertito in legge)
favorisce l’utilizzo del metodo previsionale, statuendo che il versamento è
considerato congruo se pari almeno all’80% della somma che risulterebbe dovuta
a titolo di acconto.
AGEVOLAZIONI, LOCAZIONI
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso
non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 28
All’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è disciplinato
il credito d’imposta per le locazioni ad uso non abitativo.
In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti
con ricavi inferiori ai 5 milioni di
euro spetta un credito d’imposta
pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione
di immobili non abitativi destinati all’attività, relativamente alla parte commisurata ai mesi di marzo aprile e maggio
(e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con
riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) effettivamente pagata nel corso
dell’anno 2020; la fruizione del credito spetta ai soggetti che hanno subito,
mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta, a prescindere dal volume d’affari registrato nel periodo precedente,
alle strutture alberghiere e
agrituristiche e spetta altresì agli enti non commerciali, agli ETS e agli
enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili
utilizzati nell’attività istituzionale.
Alle medesime condizioni spetta
un credito d’imposta pari al 30% dei canoni di affitto d’azienda o relativi ad
altri contratti complessi che abbiano al loro interno la disponibilità di
un immobile non abitativo.
Il credito d’imposta, non cumulabile con quello previsto per il
mese di marzo dal DL n. 18/2020, può
essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di
uno sconto sul canone ovvero ceduto ad altri soggetti (ad es. banche) ed è
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
sostenimento ovvero in compensazione. Esso inoltre non concorre alla produzione
del reddito o della base imponibile IRAP.
Le modalità di utilizzo saranno precisate con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia Entrate.
Rispetto alla versione prevista dal decreto “Cura Italia”, il
credito d’imposta per i canoni di locazione interessa una platea di soggetti
molto più ampia.
AGEVOLAZIONI, IVA
Riduzione aliquota IVA per le cessioni
di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19
D.L. 19
maggio 2020 n. 124, art. 124
Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020)
prevede, all’art. 124, uno sgravio dell’IVA applicata su disinfettanti, alcune
attrezzature mediche e dispositivi di protezione dal contagio da Covid-19 (tra
cui le mascherine).
In particolare introduce l’esenzione da IVA, fino al 31 dicembre
2020, per le operazioni di cessione di tali beni. Inoltre viene
riconosciuto, in deroga alla disciplina generale, il diritto alla detrazione,
versata a monte, dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di
beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
Al termine del periodo di esenzione il decreto prevede
l’applicazione di un’aliquota IVA pari al 5%.
I beni oggetto di tali disposizioni sono
i seguenti:
·
ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva;
·
monitor multiparametrico anche da
trasporto;
·
pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale;
·
tubi endotracheali;
·
caschi per ventilazione a pressione
positiva continua;
·
maschere per la ventilazione non
invasiva;
·
sistemi di aspirazione;
·
umidificatori;
·
laringoscopi;
·
strumentazione per accesso vascolare;
·
aspiratore elettrico;
·
centrale di monitoraggio per terapia
intensiva;
·
ecotomografo portatile;
·
elettrocardiografo;
·
tomografo computerizzato;
·
mascherine chirurgiche;
·
mascherine Ffp2 e Ffp3;
·
articoli di abbigliamento protettivo per
finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
·
termometri;
·
detergenti disinfettanti per mani;
·
dispenser a muro per disinfettanti;
·
soluzione idroalcolica in litri;
·
perossido al 3% in litri;
·
carrelli per emergenza;
·
estrattori RNA;
·
strumentazione per diagnostica per
COVID-19
·
tamponi per analisi cliniche;
·
provette sterili;
·
attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo.
AGEVOLAZIONI, LAVORO
Il credito d’imposta per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 120 e 121
L’art. 120 del Decreto Rilancio (D.L.
n. 34/2020), al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate
alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti, riconosce
ai soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti
al pubblico (tipo bar e ristoranti) e agli Enti del terzo settore, un credito
d’imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo
di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la
diffusione del virus Covid-19 (ad
esempio, rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici,
ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, ecc.)
Il credito d’imposta è:
·
cumulabile
con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei
costi sostenuti;
·
utilizzabile
esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
·
cedibile
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari,
con facoltà di successiva cessione del credito.
Seguirà Decreto ministeriale con le istruzioni applicative.
L’art. 121 prevede inoltre che per le spese sostenute negli anni
2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile
alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno
sconto
sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito
d’imposta o trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la
facoltà di cederlo ad altri soggetti.
Ecobonus e Sismabonus, aumenta la percentuale di detrazione
D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 119
L’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto l’incremento al 110% della detrazione spettante a fronte di
specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, riduzione del rischio
sismico, installazione di impianti
fotovoltaici e installazione di colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5
rate di pari importo.
La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è
prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e
accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre
2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui
i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi
precedentemente indicati (efficienza energetica e sisma bonus).
Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi
effettuati da:
·
persone
fisiche, non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sulle
singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
·
condomìni;
·
Istituti
autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse
finalità sociali dei predetti Istituti;
·
cooperative
di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La normativa è corposa e necessita della consulenza anche di
tecnici specializzati per l’individuazione dei lavori che beneficiano delle
agevolazioni e per il rilascio delle certificazioni necessarie.
IVA, ADEMPIMENTI
Le proroghe dei corrispettivi
telematici
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, artt. 140 e 141
Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede diverse proroghe
in materia di corrispettivi telematici.
In primo luogo l’art. 140 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 della moratoria delle sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Potranno usufruirne gli operatori che non saranno in grado di dotarsi, entro il
1° luglio 2020, di un registratore telematico oppure che non potranno
utilizzare la specifica procedura web dell’Agenzia Entrate. Tali soggetti
dovranno comunque emettere gli scontrini o le ricevute fiscali, registrando i
corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Lo stesso articolo
prevede inoltre la proroga – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di
adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Con l’art. 141 viene inoltre rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della “lotteria degli
scontrini”, originariamente fissata per il 1° luglio 2020, che prevede la
possibilità per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o
professione di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel
quadro di una lotteria nazionale, attraverso l’emissione di “biglietti”
virtuali al momento dell’acquisto presso l’esercente.
TRIBUTI LOCALI
Tavoli all’aperto: esenzione per bar e
ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 181
L’art. 181 Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), al fine di
permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici concede alle
imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo
pubblico, di non pagare, fino al 31
ottobre 2020 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di permettere l’utilizzo o un ampliamento
dell’utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con
allegata la sola planimetria ed esente da bollo.
Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico
esercizio, come indicate nell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico
Queste sono le tipologie degli esercizi:
a)
esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di
bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per
cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie,
birrerie ed esercizi similari);
b)
esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi
di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c)
esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione
di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d)
esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
L’esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo
intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020 (in
pratica, dall’entrata in vigore o dalla riapertura dei bar e ristoranti e sino
al 31 ottobre 2020, ossia circa 5 mesi).
Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su
pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra
specificate, non è subordinata all’autorizzazione e l’utilizzazione delle
superfici è autorizzata.
AGEVOLAZIONI
Contributo per bici e monopattino
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 229
L’art. 229 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede uno
stanziamento di 120 milioni di euro per il 2020 per l’acquisto di bici, anche a
pedalata assistita e di altri mezzi di mobilità sostenibile, alternativa al
trasporto pubblico.
Si tratta di una misura già prevista dall’art. 2 del D.L. 14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141 (cosiddetto “decreto Clima”), che è stata potenziata nello stanziamento
(da 70 a 120 milioni) e modificata nei beni agevolati.
Possono
usufruire del contributo i residenti maggiorenni nei Comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti che acquistano mezzi di trasporto
individuali alternativi al trasporto pubblico (per ridurre i rischi di contagio
per utilizzo dei mezzi pubblici).
Inoltre, il decreto Clima, con validità pluriennale (dal 2019 al
2024) aveva finalità di ridurre l’inquinamento e vincolava il diritto al
beneficio alla rottamazione, entro il 31 dicembre 2021, di autovetture
omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2
ed Euro 3 a due tempi.
Il nuovo Decreto estende la portata del Decreto Clima, in quanto
– per il solo periodo fino a fine 2020 – non vincola il beneficio alla
rottamazione di pregresso bene.
Gli acquisti devono essere effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
Sono agevolabili gli acquisti di bici, anche a pedalata
assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente
elettrica, monopattini elettrici quali segway, hoverboard e monowheel ovvero
per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi
quelli mediante autovetture.
È previsto un “buono
mobilità” del 60 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro Il buono è concesso
ai maggiorenni e può essere richiesto una sola volta.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per le spese di
vacanze sul territorio nazionale
D.L. 19
maggio 2020 n. 34, art. 176
L’art. 176 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede il
riconoscimento di un credito per il pagamento dei servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico ricettive.
Possono usufruire del beneficio I nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000.
L’agevolazione vale per i servizi offerti in ambito nazionale
dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &
breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e
regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito è utilizzabile
dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo
familiare, nelle seguenti misure:
·
500 euro per ogni
nucleo familiare, formato almeno da 3 persone;
·
300 euro se il
nucleo familiare è composto da 2 persone;
·
150 euro se il
nucleo familiare è composto da 1 sola persona.
Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a)
le spese debbono essere sostenute
in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico
ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b)
il totale del corrispettivo deve
essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale
è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c)
il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o
l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi
da agenzie di viaggio e tour operator.
Per il cliente il
credito sarà fruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il
20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da
parte dell’avente diritto.
Il
fornitore, a sua volta, maturerà un credito d’imposta che potrà
utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri
fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti
di credito o intermediari finanziari.
APPROFONDIMENTI |
IVA, RIMBORSI
EMERGENZA CORONAVIRUS
Decreto Rilancio: le
misure per la sanità, l’economia, il lavoro e le politiche sociali
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con
applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto
Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale,
con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle
misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e
al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al
consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e
coesione sociale.
1. Salute e sicurezza
Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di
quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati
complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.
Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia
intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e si stabilisce la
riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno
fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico
ad alta intensità di cure e il 50 per cento dei quali dovrà essere
immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.
Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali,
con l’introduzione dell’infermiere di
famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio
dei soggetti infettati da Covid-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un
numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l’assunzione di assistenti
sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali operative regionali di
assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai
pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.
Si consoliderà la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti
COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la
ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di
permanenza, in attesa di diagnosi.
Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti
secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
inter-ospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.
Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti
letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna
delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili
preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
Per il 2020, le regioni e le province autonome possono
incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al
personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un
premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di
emergenza.
Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro
le borse di studio degli specializzandi di medicina.
Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozione, su
tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene
ulteriormente potenziato.
Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per
le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all’ulteriore
finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per
l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario
militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze
di polizia.
2. Sostegno alle imprese e all’economia
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno
alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi
artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza
sanitaria.
Tra le principali misure:
- un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo,
titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o
commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con
fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il
contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che
hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo
spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi;
- l’esenzione dal versamento del saldo
dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento,
dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese
con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori
autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo
di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- per i soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei
mesi di marzo, aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con
attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile,
maggio e giugno) una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta
precedente, si istituisce un credito
d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone
di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola,
di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi
o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta
precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume
di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola,
di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale
dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura
del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente
all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto
al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari;
- l’abolizione del versamento della prima
rata dell’IMU per alberghi e pensioni, a condizione che i possessori
degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma
prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi,
lacuali e fluviali, nonchè gli stabilimenti termali;
- la riduzione della spesa sostenuta dalle
utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi
domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come
“trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza
aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel
rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura
dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri
generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
- il rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per
le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il
2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale
sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino
nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo
detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.
L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo
d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non
oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito
dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta
pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a
concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti
previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione
di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la
decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento
di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di
restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
- ulteriori norme
per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di
rischio mediante aumenti di capitale delle società;
- l’autorizzazione a
Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio
destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e
rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà
essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il
sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel
rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato
adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 o a
condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni,
anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non
operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un
fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di
accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno
definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare
il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento,
comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di
finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e
l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via
preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari
convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di
azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli
comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri
strumenti finanziari di debito;
- l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione
sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a
sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi,
emessi dalle società già indicate al punto precedente;
- ulteriori misure
di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la
politica industriale.
3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la
conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi
di indennità di sostegno al reddito:
- ai liberi professionisti e ai
collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per
il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente
erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti iscritti alla
gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate
perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020
rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità
per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di
co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi
specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio
2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già
beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene
erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e
degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020
dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo
anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo
già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’art. 30 del
D.L. 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di
aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
- è riconosciuta
un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun
mese, a individuati lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro
rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo
lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata
una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020,
sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari
di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla
formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando
un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione
delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine
viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di
richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di
lavoratori.
Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:
- si riconosce anche
per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta
nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria;
- per il mese di
maggio si introduce il “reddito di
emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni
di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e
incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari
all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate
entro il termine del mese di giugno 2020;
- per i mesi di aprile
e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con
rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute
S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto
ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai
soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex art.
96 del D.L. n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è
erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile
e maggio 2020;
- misure di sostegno alle imprese per l’attuazione
delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature,
attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento
dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
- si estende in
favore degli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime
d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’art.
1, del decreto-legge “liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23);
4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia
Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la
disabilità, si prevede:
- l’incremento delle dotazioni del Fondo per
le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non
autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le
strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- l’incremento del Fondo per le politiche
della famiglia
e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni,
per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa
fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla
realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad
implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
5. Misure per gli enti territoriali
6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:
- cancellazione clausole IVA: soppresse
definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole
di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e
delle accise su alcuni prodotti carburanti;
- detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute
tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti
ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del
rischio sismico (sismabonus) e
per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia
edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il
contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in
fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di
credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e
intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di
imposta;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli
ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle
spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi
aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
- credito d’imposta per la sanificazione degli
ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito
d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020.
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun
beneficiario;
- compensazioni fiscali: a decorrere
dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da
700 mila a 1 milione di euro;
- credito imposta ricerca e sviluppo al Sud: maggiorazione
dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35%
per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
- riduzione Iva dei beni necessari al
contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e
dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari,
mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31
dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata
dall’Iva;
- incentivi per gli investimenti
nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a
lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle
imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre
il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate
sul Ftse Mib e Ftse Mid;
- versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30
giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e
contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti
potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
- sospesi pignoramenti su stipendi e
pensioni:
fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e
pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
- sospensione pagamenti per avvisi bonari e
avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il
giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti
potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
- sospensione della compensazione tra
credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di
effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza
applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
- proroga termini per notifiche atti: gli atti per i
quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre
2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2021;
- proroga rideterminazione del costo di
acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la
possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni
posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono
stabilite nella misura dell’11 per cento;
- rinvio procedura automatizzata di
liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1°
gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte
dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture
elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano
l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
- rinvio dell’entrata in vigore di plastic
tax e sugar tax
al 1° gennaio 2021;
- rinvio della lotteria degli scontrini e
dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
- modifiche alla disciplina degli indici
sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.
7. Misure per la tutela del credito e del risparmio
8. Sostegno al turismo
Tax
credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un
Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta
2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai
bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun
nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a
carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro
per quelli composti da una sola persona.
E altre misure a sostegno del Paese e di tutte le
attività quali istruzione, sport, cultura, lavoro.
AGEVOLAZIONI
Il contributo a
fondo perduto per Pmi e autonomi danneggiati dal Covid-19
L’art. 25 del Decreto Rilancio
(D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo
perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti titolari
di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di
partita IVA.
Sono invece esclusi dal contributo:
- i
soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione
dell'istanza;
- gli
enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- gli
intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo
162-bis del Tuir;
- i
soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità
previste dagli articoli 27 (quindi i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata
Inps e i liberi professionisti titolari di partite IVA attiva alla data
del 23 febbraio 2020, esclusi gli iscritti agli Ordini), 38 (quindi
i lavoratori dello spettacolo) del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020);
- i lavoratori
dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103.
Condizioni per ottenere il contributo
Il contributo è riconosciuto a due condizioni:
- il
contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di
compensi o di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a
cinque milioni di euro.
- il
contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 sia
inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per
i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il
contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di
fatturato/corrispettivi.
Attenzione:
|
In particolare, segnaliamo che nella circolare n. 9/E del 13
aprile 2020 - a commento del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, al punto 2.2.5, in
risposta al “QUESITO n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato”
- l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il calcolo del fatturato e dei
corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale va
eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi
interessati e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno
partecipato alla liquidazione periodica del mese di riferimento, cui
vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso
mese non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella
di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i
corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura
elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo
giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti
equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo
2.1.8.2 <DataDDT>). Quindi, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del
mese di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della
riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro
il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo
2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019
emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.
Modalità di calcolo del contributo
L’ammontare del contributo e determinato applicando una
percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019.
La percentuale varia per tre classi di contribuenti individuate
in base ai ricavi o ai compensi 2019.
Ricavi o compensi 2019 |
Misura del contributo |
Fino a 400.000,00 euro |
20% |
Oltre i 400.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro |
15% |
Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro |
10% |
È comunque riconosciuto ai soggetti rientranti nell’ambito di
applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni richieste, un
contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone
fisiche e a 2.000 euro per i
soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo è fiscalmente irrilevante e quindi
non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e
alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Modalità di richiesta del contributo
Il decreto demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da
presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli
intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di
presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
L’istanza dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla
data di avvio della procedura telematica e dovrà contenere anche l’autocertificazione
di regolarità antimafia di tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 85
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, compresi i familiari conviventi.
L’Agenzia Entrate erogherà il contributo sulla base delle
informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto
corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Controlli
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle
Entrate comunicherà alla Guardia di finanza i dati autocertificati dai soggetti
istanti ai fini della verifica antimafia.
La Guardia di Finanza provvederà al relativo riscontro con i
dati risultanti dalle banche dati in possesso del Ministero dell’Interno e
qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superasse la
verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di
regolarità antimafia sarà punito con la reclusione da due anni a sei anni.
La Guardia di Finanza comunicherà inoltre il mancato superamento
della verifica antimafia all’Agenzia Entrate per il conseguente recupero delle
somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi.
Le sanzioni
irrogabili in caso di recupero vanno dal 100% al 200% del contributo in tutto o
in parte non spettante, oltre ad interessi.
L’eventuale atto di recupero a seguito di controlli potrà essere
notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del
relativo utilizzo.
Trattandosi di contributo a fondo perduto si applica anche
l’art. 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato (reclusione
da sei mesi a tre anni o da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della
sua qualità o dei suoi poteri). Quando la somma indebitamente percepita è pari
o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non
può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
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