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BREVE |
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APPROFONDIMENTI |
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TRIBUTI LOCALI
In scadenza il 16 giugno l’acconto
della nuova “Super IMU”
Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto
di IMU per l’anno di imposta 2020.
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha stabilito che a
decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC,
meglio conosciuta come IMU è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi
indivisibili.
La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio
nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le
province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti.
La novità più rilevante riguarda il
fatto che dall’anno 2020 i detentori degli immobili non saranno più tenuti
al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare
del diritto reale sull’immobile che dall’occupante; nel
caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal
conduttore.
La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa
precedente. Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non
costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo
che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 o A/9.
Si ricorda che, a
seguito delle difficoltà determinate
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il decreto “Rilancio”
(D.L. n. 34/2020) ha introdotto l’esenzione
dalla prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per gli immobili del
settore turistico-ricettivo:
·
adibiti
a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili
degli stabilimenti termali;
·
rientranti
nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), e gli immobili degli
agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi
di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori
delle attività ivi esercitate.
Si ricorda inoltre che, sempre in relazione alla situazione emergenziale
in atto, i Comuni possono disporre, nell'esercizio della propria autonomia
regolamentare, il differimento dei termini di pagamento dell’imposta per il
2020. Pertanto, si rimanda a ciascun Comune di competenza per la verifica
di eventuali decisioni in merito.
SOCIETÀ
Entro il 30 giugno il Diritto camerale
annuale 2020
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto
una graduale riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la
determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di
segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno
2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Con la nota n. 346972
dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020,
salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide
con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la
possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare il versamento dovrà quindi avvenire entro
il 30 giugno 2020.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di Unioncamere la
possibilità di:
- consultare la
normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare
l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di
posta elettronica certificata;
- effettuare il
pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al
modello F24.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Bonus Covid-19: in arrivo i 600 euro di
aprile senza nuova domanda
Inps,
Comunicato Stampa 21 maggio 2020; Circolari 29 maggio 2020, n. 66 e 67
Le categorie di lavoratori indicate nel decreto “Cura Italia” (D.L.
17 marzo 2020, n. 18), che hanno già percepito l’indennità Covid-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve (o hanno già
ricevuto) l’indennità 600 euro di aprile in
automatico e senza presentare nuova
domanda, come previsto dal decreto “Rilancio” (D.L.19 maggio 2020,
n. 34).
I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica.
Il secondo pagamento di aprile è in disposizione dal 20 maggio e
sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla
sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice
fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci
“Prestazioni>Pagamenti”.
Per consultarne gli esiti, modificare la modalità
di pagamento o rinunciare al bonus, coloro che hanno già presentato la
domanda possono accedere al “servizio indennità Covid-19” con il codice fiscale
e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato).
L’Istituto informa inoltre che sarà pubblicata la versione
aggiornata del servizio per consentire l’invio della domanda alle nuove
categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori
stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi
occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a
domicilio.
Specifici chiarimenti sono stati forniti dall’Inps con le
Circolari n. 66 e n. 67 del 29 maggio 2020.
AGEVOLAZIONI
Bonus 600 euro di marzo: possibile
chiedere il riesame delle domande respinte
Inps, Messaggio 1°
giugno 2020, n. 2263
Con il Messaggio n.
2263 del 1° giugno 2020, l’Inps ha fornito chiarimenti su modalità e
termini per la richiesta di riesame delle istanze respinte, nonché sui motivi
del rigetto, delle indennità concesse per il mese di marzo 2020 dal decreto
“Cura Italia” (D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile
2020, n. 27) in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi,
liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori
subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Al riguardo l’Istituto previdenziale ha precisato che:
·
è stata completata la prima fase di gestione delle domande e
sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere
superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle
relative disposizioni (le istruzioni amministrative in merito sono state fornite
con la circolare Inps
n. 49 del 30 marzo 2020);
·
gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le
relative motivazioni, possono essere consultati dal Patronato, con proprie
credenziali, o dal richiedente, dotato di PIN, nella sezione del sito Inps
denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata
la domanda) alla voce “Esiti”;
·
per le istanze respinte non è ammesso il ricorso amministrativo,
ma solo il giudiziario; le sedi Inps possono tuttavia agire in autotutela,
riesaminando le domande;
·
lavoratori
e Patronati possono fare istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione
del messaggio (quindi entro il 21 giugno) o dalla conoscenza della reiezione,
se successiva al 1° giugno;
·
l’utente potrà inviare la documentazione richiesta per il
riesame attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito Inps in cui è
stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, dove un’apposita funzionalità
provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti
richiesti per il riesame; oppure tramite invio per e-mail alla casella dedicata
denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni sede territoriale
dell'Inps.
IVA
Gli adempimenti fiscali prorogati e in scadenza al 30 giugno
Per effetto dei vari Decreti-legge che si sono susseguiti negli
ultimi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il
mondo, nel nostro Paese, la maggiori parte degli adempimenti fiscali che
scadevano tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono stati prorogati al 30 giugno
2020.
L’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), in
particolare, ha previsto la proroga al
30 giugno dei seguenti adempimenti fiscali scadenti fra l’8 marzo e il 31
maggio 2020:
- la
presentazione della dichiarazione
annuale IVA;
- la
presentazione del modello IVA TR per
il rimborso e le compensazione del credito relativo al I trimestre 2020;
- la
comunicazione liquidazione periodica
IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
- l’esterometro del primo trimestre
2020;
- la
presentazione del modello EAS
(comunicazione dati rilevanti enti associativi);
- l’invio
del modello INTRA;
- la
trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali;
- la
richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei
Registratori telematici e Server-RT.
Il contribuente ha comunque avuto sempre la possibilità di
effettuare gli adempimenti nei termini originari.
In vista dell’avvicinarsi della scadenza “generale” è quindi
opportuno organizzarsi al meglio per scongiurare il rischio di qualche
dimenticanza.
IRAP
Il taglio dell'IRAP per i soggetti non solari: i chiarimenti delle
Entrate
Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28/E
Il Decreto "Rilancio" (art. 24, D.L.19 maggio 2020, n.
34) ha previsto l’abbuono del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo
acconto 2020.
Nella Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate
ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della norma ai contribuenti
con esercizio non coincidente con l’anno solare.
È stato chiarito, in particolare, che la norma vale per tutti i
contribuenti che presentano i requisiti richiesti, a prescindere che siano
“solari” o no.
A tale proposito, si ricorda che per il calcolo degli acconti
valgono le seguenti regole: per i contribuenti con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare i versamenti di saldo e prima rata di acconto
devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta, mentre la seconda rata d'acconto entro l’ultimo
giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO
ISA 2020: il software per il calcolo degli Indici Sintetici di
Affidabilità
L’Agenzia
delle Entrate ha reso disponibile il software il tuo ISA 2020, versione 1.0.1,
che permette il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti
gli ISA approvati.
Per
permettere al software di operare correttamente è necessario:
- avere sull'hard disk circa 70 MB liberi
- disporre dell'ambiente di run-time JAVA
(versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento
del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
- scaricare ed installare sul proprio
personal computer l'applicazione ISA 2020 per l'elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità.
È
disponibile una Guida operativa all'utilizzo di “il tuo ISA 2020”. In caso
di problemi di installazione e di utilizzo del prodotto è inoltre disponibile
un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore
14.00.
Una
differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda
la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano
applicabili con riferimento ai soli dati in possesso dell’imprenditore o del
professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere
in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario
tramite la propria area riservata dell’Agenzia Entrate.
Vedi
l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Decreto “Rilancio”: trasformazione
detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta
cedibile
Agenzia delle Entrate, Vademecum “Le misure fiscali del decreto
Rilancio”
L’Agenzia Entrate ha pubblicato un vademecum
in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto ”Rilancio”
(D.L. n. 34/2020), che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Nel documento viene presentata, sotto
forma di schede, una sintesi delle novità di carattere fiscale e vengono
descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto-legge per aiutare
famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del
coronavirus.
L’art. 121 del decreto “Rilancio, in
particolare, prevede per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021,
spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici,
la possibilità di optare, al posto
dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a)
per un contributo di
pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal
fornitore;
b)
per la trasformazione in credito
d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.
I crediti d’imposta sono utilizzati anche
in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non
utilizzata nell’anno, viene precisato nel Decreto, non può essere usufruita
negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
AGEVOLAZIONI
Bando Impresa Sicura: pubblicate le
graduatorie
Invitalia ha pubblicato le graduatorie di tutte le prenotazioni
correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase di prenotazione,
ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di
arrivo della richiesta:
- Elenco
1: Prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso;
- Elenco
2: Prenotazioni non ammesse a presentare domanda di rimborso.
Dopo 1,046 secondi dall’avvio del click day i fondi erano
esauriti.
Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso
dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020
attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile all’indirizzo: https://erogazione.dpi.invitalia.it/
TERZO SETTORE
Pubblicati gli elenchi definitivi del 5
per mille
Agenzia delle Entrate, Elenchi definitivi soggetti beneficiari
5xmille
Sul sito internet dell’Agenzia Entrate
sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti (Enti del
volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti della ricerca
scientifica e dell’università, Enti della Ricerca Sanitaria) che hanno chiesto
di accedere al beneficio del 5 per mille dell’Irpef 2020 (anno d’imposta
2019).
In particolare, gli elenchi degli Enti
del volontariato, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti
della ricerca scientifica e dell’università sono stati aggiornati ed integrati
rispetto a quelli pubblicati in data 12 maggio 2020, mentre quelli della
ricerca sanitaria non sono stati modificati.
DICHIARAZIONI
730 precompilato: accettato “senza modifiche” solo se completo
L’Agenzia delle Entrate,
con una risposta fornita sulla propria rivista telematica, precisa che la
condizione per cui il modello 730 precompilato sia accettato senza modifiche,
e quindi si possa usufruire dei vantaggi sui controlli, è che lo stesso sia completo
e non siano necessarie correzioni o integrazioni.
Inoltre la
dichiarazione si considera accettata:
- nel caso in cui
sia trasmessa senza modificare i dati indicati nel modello
precompilato;
- quando il
contribuente effettua modifiche che non incidano sulla determinazione
del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio quando si
inseriscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio o il codice
fiscale del coniuge non fiscalmente a carico);
L’Agenzia puntualizza
però che, qualora il coniuge venga indicato “a carico” del dichiarante, il suo
inserimento inciderà sulla determinazione dell’imposta e, di conseguenza, la
dichiarazione risulterà modificata.
DICHIARAZIONI
730 precompilato: fino al 22 giugno è possibile annullare e
correggere la dichiarazione inviata
Agenzia delle Entrate, Guida Dichiarazione
Precompilata 2020
A partire dal 25 maggio
scorso è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova
dichiarazione corretta tramite l'applicazione web dedicata.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione può essere annullata una sola volta e fino
al 22 giugno 2020 e che, con l’annullamento, tutti i dati inseriti
saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata
dall'Agenzia.
Si ricorda inoltre che:
- è possibile
annullare il modello 730 se lo stato della ricevuta dell'invio risulta
"Elaborato" e accedendo all'applicazione con le stesse credenziali
utilizzate per l'invio;
- in caso di
compilazione di Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario
prima cancellare i dati inseriti cliccando su "Ripristina" nella
sezione "Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo";
- per procedere con
l'annullamento occorre selezionare "Richiedi annullamento 730";
- annullando il 730
inviato, automaticamente viene rimosso anche l'F24 eventualmente
predisposto;
- nella sezione
"Ricevute" è possibile controllare e stampare le ricevute
dell'annullamento del 730 e dell'F24.
- in caso di
dichiarazione congiunta, l'operazione di annullamento deve essere
richiesta solo dal dichiarante.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia infine che, una volta
annullato il 730, non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e,
quindi, occorre trasmetterne una nuova; in caso contrario la dichiarazione
risulterà omessa.
È possibile inviare il nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48
ore dall'annullamento del precedente.
LOCAZIONI
Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso
commerciale: i chiarimenti delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50/E
Con la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio
2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'ambito applicativo
del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso
commerciale.
In particolare, le Entrate hanno chiarito
che possono accedere al regime della
"cedolare secca" (art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria
catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti
societari, che svolgono attività commerciale.
Resta fermo, invece, per quanto attiene
alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non
agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, così
come chiarito con la citata circolare n. 26/E del 2011.
IMMOBILI
La guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età
Il 73% degli italiani è proprietario di casa di abitazione,
circa un italiano su tre vive da solo e sono circa 1,3 milioni i nuclei
familiari composti da anziani con un reddito inferiore a 20.000 euro,
proprietari di una casa che vale almeno 200.000 euro. Spesso questa situazione
si associa a una condizione di fragilità determinata dalla vecchiaia e/o dalla
presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.
L’insieme di queste circostanze suggerisce che vi sia un
importante potenziale di sviluppo per strumenti che permettano di rendere
liquida una parte della ricchezza accumulata nella casa di abitazione,
conservando il diritto ad abitarci fino al termine della vita.
Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei
Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del
Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per
la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno pubblicato una
Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età. La Guida
costituisce un ulteriore strumento, ancora più intuitivo e innovativo con
grafiche e personaggi animati, per far conoscere i principali istituti
giuridici contenuti nella Guida cartacea dedicata alla Terza età che consentono
di pianificare una vecchiaia serena disponendo anche della sola casa di
proprietà.
Di seguito i cinque strumenti patrimoniali, presenti nella guida
multimediale:
- rendita vitalizia
- contratto di mantenimento
- donazione con
onere di assistenza
- prestito vitalizio
ipotecario
- vendita della nuda
proprietà con riserva di usufrutto.
APPROFONDIMENTI |
SOCIETÀ
Il Diritto camerale annuale
2020
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto
una graduale riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la
determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di
segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno
2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.
Con la nota n. 346972
dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha
approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020,
salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide
con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la
possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare il versamento dovrà quindi avvenire entro
il 30 giugno 2020.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di Unioncamere la
possibilità di:
- consultare la
normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare
l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di
posta elettronica certificata;
- effettuare il
pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al
modello F24.
Soggetti
obbligati
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
·
le imprese individuali
·
le società semplici
·
le società commerciali
·
le cooperative e le società di mutuo soccorso
·
i consorzi e le società consortili
·
gli enti pubblici economici
·
le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
·
i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
·
le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni
anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una
frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna
delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale
anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso
dell'anno.
Misura
del diritto camerale
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli
altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le
seguenti:
Sede |
Unità |
||
Imprese che pagano in misura
fissa |
|
||
Imprese individuali iscritte o
annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
diretti e imprenditori agricoli) |
€ 44,00 |
€ 8,80 |
|
Imprese individuali iscritte
nella sezione ordinaria |
€ 100,00 |
€ 20,00 |
|
Imprese che in via transitoria
pagano in misura fissa |
|
||
Società semplici non agricole |
€ 100,00 |
€ 20,00 |
|
Società semplici agricole |
€ 50,00 |
€ 10,00 |
|
Società tra avvocati previste
dal D.Lgs. n. 96/2001 |
€ 100,00 |
€ 20,00 |
|
Soggetti iscritti al REA |
€ 15,00 |
||
Imprese con sede principale
all'estero |
|
||
Per ciascuna unità locale/sede
secondaria |
€ 55,00 |
Le
società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il
diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base
di quanto indicato nel modello IRAP),
sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto
riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO |
ALIQUOTE |
|
da euro |
a euro |
|
0,00 |
100.000,00 |
200,00
(importo fisso) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
0,001%
(fino a un massimo di € 40.000,00) |
Unità |
20% del diritto dovuto per la
sede fino ad un massimo di € 200,00 |
Tutte
le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono
calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di
fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.
Si
rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è
soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le
imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da
versare è pari a € 100,00.
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO
I nuovi ISA: il software per il calcolo degli Indici
Sintetici di Affidabilità ISA 2020
L’Agenzia
delle Entrate ha reso disponibile il software il tuo ISA 2020, versione 1.0.1,
che permette il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti
gli ISA approvati.
Per
permettere al software di operare correttamente è necessario:
- avere sull'hard disk circa 70 MB liberi
- disporre dell'ambiente di run-time JAVA
(versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento
del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
- scaricare ed installare sul proprio
personal computer l'applicazione ISA 2020 per l'elaborazione degli indici
sintetici di affidabilità.
È
disponibile una Guida operativa all'utilizzo di “il tuo ISA 2020”. In caso
di problemi di installazione e di utilizzo del prodotto è inoltre disponibile
un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore
14.00.
Si
rammenta che l'applicazione, quando viene avviata per la prima volta, potrebbe
mostrare la finestra di dialogo "Avviso di protezione" contenente
informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare
"affidabile" il fornitore di software e selezionare il tasto “Esegui”
per continuare con l'installazione. Dopo l’avvio, l'applicazione si
connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente
del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal
modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione
dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
Si
ricorda che con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, applicati
già dall’esercizio precedente, l’Agenzia Entrate vuole favorire l'assolvimento
degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi
imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di
impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira ad
aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Nel
dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo
statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta,
forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la
normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei
contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti
fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”,
avranno accesso a significativi benefici premiali.
Una
differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda
la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano
applicabili con riferimento ai soli dati in possesso dell’imprenditore o del
professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio
tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle
Entrate.
Questi dati
dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la
propria area riservata dell’Agenzia Entrate.
Delega
agli intermediari
Occorre
che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi
dati.
Gli
intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale
dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente
inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla
lista dei contribuenti assistiti.
Gli
intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono
tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.
Le
deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate presso la
sede dell’intermediario e che sia redatto un registro cronologico delle
deleghe ricevute.
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