IN
BREVE |
·
Proroga al 20 luglio dei
termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari ·
Dal 1° luglio bonus fiscale per
le commissioni POS e limite al contante ·
Ecobonus e Sismabonus:
detrazione per tutti gli immobili d’impresa ·
Agenzia Entrate-Riscossione:
chiarimenti sulle disposizioni del Decreto "Rilancio" ·
Applicazione degli ISA per il periodo
d’imposta 2019 ·
Scadenza IMU e ravvedimento
operoso ·
Le responsabilità fiscale per i
crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente ·
Pronte le regole operative per
il “Bonus Vacanze” ·
Contributo per il funzionamento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020 ·
Il Fondo Nazionale Innovazione
è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore delle start-up ·
Start-up innovative: comunione
legale e bonus per investimenti |
APPROFONDIMENTI |
·
Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS
e limite al contante ·
Sanzioni e ravvedimento operoso IMU |
IN BREVE |
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Proroga al
20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i
forfetari
D.P.C.M. 27 giugno 2020
È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. 27 giugno 2020, con il
quale viene disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle
imposte e dei contributi che derivano dal modello Redditi 2020.
Il D.P.C.M. proroga il termine di versamento del
saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IVA, nonchè dell'Irap ove non sussistano le condizioni per
l'applicazione dell'art.
24 del D.L. n.
34/2020, per i
contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di
Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di
versamento in scadenza il 30 giugno è prorogato
al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Si potrà pagare entro
il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
Il differimento è
legato agli ISA, e di conseguenza non riguarda la generalità dei contribuenti.
Quindi, i soggetti non titolari di partita IVA, che non siano “collegati” ad un
qualche soggetto che può godere della proroga, non potranno avvalersi di questi
20 giorni aggiuntivi.
Risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti
che, per il periodo di imposta in oggetto:
- applicano il regime forfetario agevolato;
- applicano il regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie
di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli
ISA;
- i soggetti
i cui dichiarativi dipendono da quello di un contribuente che si giova
della proroga.
Ricordiamo infine che
per le società di capitali e i soggetti
IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di
approvazione del bilancio dell’esercizio:
- se l’approvazione del bilancio avviene
entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il
versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti
ISA);
- se l’approvazione del bilancio avviene
entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto,
quest'anno, anche dall’art. 106, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”), il
termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione
avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020
mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide
con il 31 luglio 2020;
- se il bilancio dell’esercizio 2019 non
viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento
delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.
Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante
Per
commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito
d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a
2.000 euro il limite di utilizzo del contante.
Scopo
della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla
legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento
diversi dal contante.
In
particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa,
arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito
d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le
transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.
Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore
soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido
fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Ecobonus
e Sismabonus: detrazione per tutti gli immobili d’impresa
Agenzia delle Entrate,
Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34
L'Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34 ha precisato che, così
come la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione
energetica, cosiddetto “ecobonus”, spetta ai titolari di reddito d’impresa che
effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a
prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni
merce” o “patrimoniali”, tale conclusione opera anche con riferimento al
“sismabonus”, cioè alla detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici
eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.
Quindi,
per entrambe le tipologie di incentivo sono
fiscalmente agevolati gli interventi eseguiti dai titolari di reddito d'impresa
sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.
Devono
quindi ritenersi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di
prassi.
VERSAMENTI E RISCOSSIONE
Agenzia Entrate-Riscossione:
chiarimenti sulle disposizioni del Decreto "Rilancio"
Agenzia Entrate-Riscossione, FAQ
Decreto Rilancio
Sul
sito internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le
risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alle nuove disposizioni
introdotte dal D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") in materia di riscossione.
Come
noto, l'art. 154, lettera a), del citato decreto n. 34/2020 ha differito al
31 agosto 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento
di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di
pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente
della riscossione. Sono infatti sospesi i pagamenti in scadenza
dall'8 marzo al 31 agosto 2020.
I
versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30
settembre 2020 e, per i relativi pagamenti, si potrà anche richiedere una rateizzazione.
Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero, chiarisce l'Agenzia,
è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 settembre 2020.
ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI
Applicazione degli ISA per il
periodo d’imposta 2019
Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E
L'Agenzia delle
Entrate, tramite la Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E, ha fornito chiarimenti
in merito all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019.
Il documento illustra
le novità più rilevanti e riporta come trattare gli i “ulteriori dati” rispetto
a quelli inclusi nei modelli, i cosiddetti dati “pre-calcolati” resi
disponibili dall’Agenzia Entrate.
A titolo di esempio,
nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui
all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di
fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al
recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente
dedotte in virtù del superammortamento dovrà essere indicata nel rigo F05 “Altri
proventi e componenti positivi” dei modelli ISA.
Oppure, nel caso del
socio amministratore di un’impresa che è anche dipendente della stessa, le
relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo “Soci amministratori” del
quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la
società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri
rapporti).
TRIBUTI LOCALI
Scadenza
IMU e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2020 è scaduto il
termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora
possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In particolare, per quanto
riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all'art.
15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che
stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura
pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni
dopo la scadenza.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
Le responsabilità fiscale per i crediti
d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente
L’art.
122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), prevede la possibilità di cedere,
anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:
- il credito
d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”);
- il credito
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio;
- il credito
d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art.
120 del decreto Rilancio;
- il credito
d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di
dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del decreto Rilancio.
In
caso di cessione:
- la responsabilità
per l’esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
- il cessionario
risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
È
un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti
d’imposta da Ecobonus e Sismabonus, l’Amministrazione
finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe
effettuato controlli:
- al cedente per
contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei
requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta. In tal
caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito
corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e
sanzioni;
- al cessionario per
contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito.
In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del
relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
Ecco
perché, anche in previsione dell’imminente avvio dell’Ecobonus al 110%, è
importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia.
AGEVOLAZIONI
Pronte le
regole operative per il “Bonus Vacanze”
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174; Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E
Il
17 giugno 2020 è stato emanato il Provvedimento n. 237174/2020, con il quale
l'Agenzia Entrate, in attuazione dell'art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19
maggio 2020, n. 34), chiarisce la disciplina relativa al cosiddetto tax
credit vacanze, fornendo le istruzioni sulle modalità per richiedere,
attivare e utilizzare il bonus.
L’agevolazione
è destinata ai nuclei familiari con un reddito
ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in
Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Il
bonus vacanze potrà essere fruito dal 1°
luglio al 31 dicembre 2020.
Il
credito spetta nelle seguenti misure:
COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE |
MISURA MASSIMA del CREDITO |
1
persona |
150
euro |
2
persone |
300
euro |
3 o più
persone |
500
euro |
La domanda potrà essere
presentata dal 1° luglio 2020 da parte di uno qualunque dei componenti del
nucleo familiare mediante l’applicazione
per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa,
accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).
La verifica dei
requisiti e gli adempimenti conseguenti sarà effettuata da PagoPA Spa, che
successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l'esito
dell'istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice
univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la
fruizione dello sconto. L'Agenzia Entrate, a sua volta, confermerà il
riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code
nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante.
Le spese devono essere
sostenute in un’unica soluzione in
relazione ai servizi resi da un singolo fornitore.
Il credito può essere fruito nella misura dell’80%,
d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
nella misura del restante 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in
sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della
fattura o scontrino/ricevuta fiscale).
Sia lo sconto che la
detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche
diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che
risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello
scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo sconto potrà essere
utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il beneficiario (o un altro componente del suo nucleo
familiare) può recuperare il bonus in 2 modi:
- in detrazione, con la dichiarazione dei
redditi che sarà presentata nel 2021;
- come sconto, entro il 31 dicembre 2020, in
una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce
all’iniziativa.
La struttura alberghiera può a sua volta recuperare lo sconto in
2 modi:
- sotto forma di credito d’imposta, dal
giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione
nel modello F24 senza limiti di importo;
- cedendo il credito d'imposta a terzi,
compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La
cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia Entrate attraverso una
procedura web dedicata.
Inoltre,
con la Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel
modello F24 per usufruire del credito d'imposta spettante in relazione agli
sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze:
- “6915” denominato
“BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese
turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto –
articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In
sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta, il codice tributo andrà esposto nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi
a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere
al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel
campo “anno di riferimento” del modello F24 dovrà essere sempre indicato il
valore “2020”.
Il
codice tributo “6915” sarà operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.
SOCIETÀ
Contributo
per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per
l’anno 2020
L’art. 10, comma 7-ter,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 prevede che all’onere derivante dal funzionamento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provveda mediante un
contributo da parte delle società di
capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
L’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, con delibera n. 28248 del 10 marzo 2020, ha
confermato la riduzione del contributo rispetto all’aliquota disposta dalla
legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante
dall’ultimo bilancio approvato a tale data.
La soglia massima di contribuzione a carico
di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e,
quindi, relativamente all’anno 2020, a euro 2.750,00.
Nel caso di
appartenenza a gruppi societari, il versamento può essere disposto dalla
società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al
contributo. Solo ed esclusivamente ove si raggiunga la soglia massima per il
gruppo di società (euro 275.000,00), è ammesso un unico versamento da parte
della società madre, che consente di svincolare dal pagamento tutte le società
del gruppo.
Il pagamento del
contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA entro il 31 luglio 2020. Qualora il
contributo non venga pagato entro il 31 luglio 2020, sarà necessario accedere
all’indirizzo web: www.agcm.it/contributo.html, identificarsi con codice
fiscale e pin in possesso della società e generare il nuovo avviso di pagamento
PagoPA comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento decorrenti
dalla data di scadenza del termine di versamento.
In caso di omesso o
parziale versamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione
coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute,
oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente
normativa.
Tutte le informazioni
in merito al contributo da versare all’Autorità sono disponibili sul sito
internet www.agcm.it nella apposita sezione dedicata al “Contributo agli oneri
di funzionamento”.
SOCIETÀ, INCENTIVI
Il Fondo
Nazionale Innovazione è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore
delle start-up
CDP
Venture Capital ha approvato il Piano Industriale 2020-2022 “Dall’Italia per
innovare l’Italia” con l'obiettivo, nel prossimo triennio, di
rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione
del Paese investendo rapidamente e in modo efficace i capitali assegnati e
creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’intero
ecosistema.
La
dotazione dei fondi della SGR è di circa 1 miliardo di euro (di cui circa
800 milioni di euro già sottoscritti), grazie alle risorse allocate
pariteticamente dal Governo - in particolare dal Ministero dello Sviluppo
Economico - e dal Gruppo CDP (attraverso la sua controllata CDP Equity). Ad
oggi la sottoscrizione è prossima a raggiungere circa 800 milioni di euro, di
cui 260 milioni di euro attraverso il Fondo di co-investimento Mise (dotazione
target pari a 310 milioni di euro), che co-investirà sistematicamente con i
fondi gestiti da CDP Venture Capital.
Quattro
i fondi già attivi, con un equilibrato mix di investimenti diretti e indiretti:
- Fondo Italia
Venture I:
operativo dal 2015, investe in start up e PMI innovative in Italia.
Opera principalmente nei settori digitale, biotech, medicale e high tech.
Ha una dotazione pari a 80 milioni di euro e attualmente gestisce un
portafoglio di 20 aziende in fase growth.
- Fondo
Italia Venture II - Fondo Imprese Sud: il fondo ha
l’obiettivo di accelerare la competitività e lo sviluppo di start up e PMI
innovative nel Mezzogiorno. Investe in tutte le fasi del ciclo di vita di
un’impresa, dal seed al growth/expansion. Dispone di una dotazione di 150
milioni di euro.
- Fondo di Fondi
VenturItaly:
investe in fondi di Venture Capital, inclusi first time team/first time
fund, allo scopo di generare nuovi operatori sul mercato e nuovi team
all’interno di gestori già attivi sul mercato, nonché supportare i fondi
successivi di gestori esistenti. Ha una dotazione di 300 milioni di
euro (sottoscritti da CDP Equity e dal fondo di co-investimento MISE).
- Fondo
Acceleratori:
il fondo, diventato operativo a fine maggio 2020, ha lo scopo di aiutare
la creazione e/o lo sviluppo di programmi di accelerazione verticali su
settori strategici, investendo nelle start up che partecipano ai programmi
supportati dal Fondo. Il fondo interverrà, in modo diretto e indiretto,
per dare sostegno finanziario e/o manageriale a favore di acceleratori di
impresa e di start up innovative ad alto contenuto tecnologico, operanti
in settori ad elevato potenziale di crescita. Il Fondo ha una dotazione
iniziale di 125 milioni di euro (sottoscritti da CDP Equity e attraverso
le risorse del fondo di co-investimento MISE).
Nei
prossimi mesi CDP Venture Capital lancerà, inoltre, due nuovi fondi:
- Il Fondo
Corporate Venture Capital,
che coinvolgerà direttamente come Limited Partners alcune tra le
principali aziende partecipate dal Gruppo CDP e che investirà direttamente
in start up focalizzate su alcuni degli ambiti strategici del Paese. Il
Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro;
- Il Fondo Tech
Transfer,
con l’obiettivo di supportare la filiera del trasferimento tecnologico
mediante il co-investimento selettivo nelle start up più promettenti e
l’investimento in fondi verticali specializzati. Il Fondo avrà una
dotazione iniziale di 150 milioni di euro.
Nei
primi mesi del 2021, è previsto, infine, il lancio del Fondo Late Stage, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro, con lo scopo di sostenere direttamente le start up già in fase “matura”
che necessitino di capitali per ulteriore consolidamento ed espansione sui
mercati internazionali, contribuendo così allo sviluppo di aziende ad alto
contenuto tecnologico, con potenziale prospettico anche per la grande
industria.
Da
febbraio 2020 sono state approvate e sono in corso nuove importanti iniziative
che portano ad oltre 100 milioni di euro il totale degli investimenti
deliberati - che avranno un impatto sulla vita di circa 160 start up - e che includono alcune
azioni di sostegno nate dalla situazione di emergenza Covid-19 e dalla
conseguente forte difficoltà nell’ecosistema start up:
- AccelerORA: intende
finanziare, entro settembre 2020, prevalentemente start up in fase
seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro, tramite
il Fondo Acceleratori per un ammontare complessivo fino a circa 9
milioni di euro;
- Seed al Sud: mira a
finanziare, sempre entro settembre 2020, start up basate al Sud Italia in
fase seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro
tramite il Fondo Italia Venture II, per un ammontare complessivo fino a
6 milioni di euro;
- ItaliaXStartup: Web Series
settimanali per favorire la condivisione di esperienze di start up che
stanno affrontando la fase CoVid-19 e per creare opportunità di
business/investimento su specifiche filiere.
Il
Fondo Nazionale Innovazione (FNI) ha una dotazione finanziaria di
partenza, prevista nella Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di euro e
viene gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lo strumento operativo di
intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti
diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative
con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup,
scaleup e PMI innovative. Per difendere l’interesse nazionale contrastando la
costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri
asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono “svendute” all’estero
con una perdita secca per il sistema Paese.
SOCIETÀ
Start-up innovative: comunione legale e
bonus per investimenti
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 maggio 2020,
n. 146
L’Agenzia delle
Entrate, con la Risposta n. 146/2020 ad un quesito avente ad oggetto
"Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative - Articolo 29
del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179" ha affermato che non è
sufficiente essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere
con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di
capitale in start-up innovative.
La detrazione IRPEF spetta quindi, per intero, al soggetto
che ha effettivamente sostenuto l'investimento, indipendentemente
dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la
titolarità giuridica delle quote appartenga al coniuge per il 50%.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI,
ADEMPIMENTI
Bonus fiscale dal 1° luglio per le
commissioni POS e limite al contante
Per commercianti e professionisti, scatta dal 1°
luglio 2020 il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla
stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.
Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale
D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare
l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.
In particolare, è stato istituito, a favore degli
esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non
superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate
dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai
consumatori dal 1° luglio 2020.
Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal
1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il
divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente
il limite è fissato a 3.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà
ulteriormente a mille euro.
A commercianti, artigiani e professionisti spetterà
quindi un credito d’imposta nella misura
del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di
consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate
ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
L’accesso all'incentivo fiscale è riservato ai soli
operatori con ricavi o compensi, nell'anno d’imposta precedente, di ammontare
non superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta:
- può essere usato esclusivamente in
compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di
sostenimento della spesa; va riportato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli
anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione né della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della
produzione ai fini dell’Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli
artt. 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5
(deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e
dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis,
cioè di piccola entità.
Con provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020
l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle
comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli
operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un
apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di
pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per
l’installazione del Pos.
La comunicazione, da trasmettere attraverso il
Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni:
- codice
fiscale dell’esercente;
- mese
e anno di addebito;
- numero
totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle
riconducibili ai consumatori finali;
- importo
delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai
consumatori finali;
- ammontare
dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di
operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del
servizio di accettazione.
Questi dati consentiranno all'amministrazione
finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo
del credito.
Sono stati altresì individuati i criteri e le
modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un
contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento
tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni), devono
comunicare a questi ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione
nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con
la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle
riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni
addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di
determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni
e ravvedimento operoso IMU
Il
16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della
nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante
ravvedimento operoso.
In
particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n.
158/2015 prevede all'art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13
del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o
parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti
effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
In
caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l'art. 13
del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte,
alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,
è soggetto a sanzione amministrativa
pari al 30% di ogni importo non versato.
In
caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi.
In
ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il
ravvedimento operoso:
·
entro i
14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione
ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di
ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
·
decorsi i
14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il
trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
·
decorsi i
30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la
sanzione ridotta al 1,67%;
·
decorsi i
90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini
di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa
la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del
versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)
Quindi
per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento
operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile
usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni
Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre
dell'anno successivo alla scadenza.
Dopo
il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30%
dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso.
In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi
all'Ufficio Tributi del proprio Comune.
ATTENZIONE: il
cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità
di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi
gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali. |
Dal
1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale per la determinazione degli
interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,05% annuo.
In
riferimento alla Dichiarazione IMU, il regime sanzionatorio prevede:
·
la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini
ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
·
la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero
contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla
determinazione del tributo;
·
la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di
atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa
presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che
va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14,
comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).
La
presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non
corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
·
con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il
50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n.
504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
·
con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00
(art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche
in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione
previste dal ravvedimento operoso.
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