IN
BREVE |
·
I versamenti
sospesi: la ripresa al 16 settembre ·
La
comunicazione per la cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate ·
Pubblicato il
decreto attuativo per il "bonus mobilità" e i rimborsi per
l'acquisto di biciclette ·
Utilizzabile
dal 16 settembre il credito d'imposta per la moneta elettronica ·
Il contributo
a fondo perduto per ristoranti e negozi ·
Potenziato il
credito d’imposta locazioni: estensione a giugno ·
Invariato il Codice
degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive ·
Entro il 16
settembre l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA del II trimestre 2020 ·
Credito
d'imposta per gli investimenti pubblicitari: la scadenza al 30 settembre ·
Nuova
rivalutazione beni e partecipazioni nel decreto “Agosto” ·
Interventi su
parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente ·
Sospensione
dei termini di decadenza per i benefici "prima casa"
|
APPROFONDIMENTI |
·
La nuova rivalutazione di beni e partecipazioni 2020 |
IN BREVE |
VERSAMENTI
E RISCOSSIONE
I versamenti sospesi: la ripresa al 16
settembre
D.L. 14 agosto 2020, n.
104, art. 97
Il
16 settembre è la scadenza fissata per versare imposte e contributi che erano
stati sospesi per l'emergenza Coronavirus. In particolare è possibile versare
il dovuto:
- entro
il 16 settembre 2020, o suddividerlo in quattro rate mensili di pari
importo,
sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16
settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (art. 126, del D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77);
- oppure
effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in ragione del 50% delle
somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o,
mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo,
di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta
il 16 dicembre 2020. Il saldo, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti,
può essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi,
attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, con la
prima rata scadente il 16 gennaio 2021 (art. 97, del D.L. n. 104/2020).
AGEVOLAZIONI,
IMMOBILI
La
comunicazione per la cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 agosto 2020, n.
283847; Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E
Con
Provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di
Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o
per la cessione del credito d’imposta relativo ad una delle detrazioni
"edilizie" ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
La
possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta non solo per gli interventi che
godono del "cosiddetto superbonus del 110%" ma anche per il bonus
facciate, nonché per gli interventi in genere di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica effettuate negli anni 2020 e 2021.
La
"Comunicazione" deve essere presentata, esclusivamente per via
telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, a cura dal
beneficiario della detrazione ovvero, in caso di lavori condominiali,
dall’amministratore del condominio entro il 16 marzo dell’anno successivo a
quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute
nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.
Vale
la pena precisare che la locuzione “sconto in fattura” generalmente utilizzata
per definire la cessione del credito al fornitore costituisce in realtà una
modalità di pagamento in natura mediante appunto la cessione del credito. Il
fornitore pertanto dovrà esporre l’intero importo della sua prestazione su cui
applicherà l’IVA ai sensi di legge. La riduzione del corrispettivo costituirà
pertanto uno sconto finanziario quantificato in misura pari a quanto concordato
fra le parti. È di tutta evidenza che per motivi di equivalenza finanziaria il
fornitore acquisterà il credito ad un valore inferiore al suo valore nominale.
Con
la Circolare n. 24/E/2020 l’Agenzia ha altresì chiarito che possono accedere al Superbonus del 110%
anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile
che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro
disposizione. Via libera al Superbonus anche
per imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera
privata.
Rientrano
inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le
spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di
progettazione e ispezione e prospezione).
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Pubblicato il decreto attuativo per il
"bonus mobilità" e i rimborsi per l'acquisto di biciclette
D.M. 14 agosto 2020
È stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 5 settembre 2020, il decreto del
Ministero dell'Ambiente datato 14 agosto 2020, che stabilisce le modalità e i
termini per l'ottenimento del “buono mobilità”, spettante dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, in attuazione del
“Programma sperimentale buono mobilità”.
L'agevolazione
consiste in un buono o rimborso pari al 60% della spesa sostenuta, e
comunque non superiore a 500 euro,
per l'acquisto di biciclette (nuove o usate), anche a pedalata assistita, di
veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come
monopattini, hoverboard e segway), nonchè per l'utilizzo dei servizi di
mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Per godere
dell'agevolazione occorrerà seguire un'apposita procedura telematica, accedendo
tramite SPID.
Possono godere del contributo i soggetti
maggiorenni residenti:
- nei capoluoghi di regione
- nelle città metropolitane;
- nei capoluoghi di provincia;
- nei comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti.
Il “buono mobilità” può essere chiesto
una sola volta.
Per
usufruire dell'agevolazione sono previste due fasi:
- la prima fase è valida per
acquisti effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020 e sarà il cittadino ad
essere rimborsato,
tramite accredito su conto corrente, del 60% della spesa documentata con
fattura, previa richiesta su un'apposita piattaforma web;
- nella seconda fase valida dal 4
novembre al 31 dicembre 2020 il cittadino paga al negoziante aderente
direttamente il 40%
e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Sulla
piattaforma sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti. I
potenziali beneficiari, per ricevere il buono, potranno registrarsi
attraverso SPID.
Il
rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.
Il “buono
mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai
fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente.
ADEMPIMENTI
Utilizzabile dal 16 settembre il credito d'imposta per la moneta
elettronica
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 agosto 2020, n. 48/E
A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il
credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22
del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.
I soggetti beneficiari del credito
d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni
addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e
prestazioni di servizi resi nei
confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
Il credito d’imposta è riconosciuto
esclusivamente ai soggetti che nell'anno d’imposta precedente hanno conseguito
ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Vedi
l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
Il contributo a fondo perduto per
ristoranti e negozi
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, artt. 58 e 59
Il cosiddetto decreto “Agosto", D.L.
n. 104/2020, ha prorogato per la filiera della ristorazione e per le attività
commerciali dei centri storici alcuni contributi a fondo perduto già previsti
dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge
17 luglio 2020, n. 77).
I ristoratori che hanno registrato un
ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai 3/4 rispetto a quello dei mesi
da marzo a giugno 2019, viene previsto un contributo per l’acquisto di
prodotti alimentari.
Ai soggetti esercenti attività di impresa
di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici con elevata
presenza turistica, il contributo spetta, invece, a condizione che l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Il bonus ha lo scopo di sostenere la
ripresa e la continuità dell’attività di ristorazione ed è diretto a ridurre lo
spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli
vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando
la materia prima del territorio.
Le risorse finanziarie stanziate sono
destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle
imprese registrate con codice ATECO:
- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
- 56.29.10 (mense),
- 56.29.20 (catering continuativo su base
contrattuale),
che risultano già in attività alla data
di entrata in vigore del Decreto legge (14 agosto 2020).
I soggetti interessati possono presentare
apposita istanza per l’erogazione del contributo secondo le modalità che
saranno fissate con un successivo decreto.
LOCAZIONI,
AGEVOLAZIONI
Potenziato il credito d’imposta
locazioni: estensione a giugno
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 77
Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020,
n. 104) è intervenuto potenziando il credito d’imposta affitti (ex art. 28 del
decreto “Rilancio” D.L. 34/2020). In particolare è stato disposto che:
- non
sono tenuti a rispettare il tetto di 5 milioni di euro di ricavi le
strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio
e turismo e i tour operator.
Ricordiamo che la regola generale prevede che possano godere del credito
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda solo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a
quello di entrata in vigore del decreto “Rilancio” ricavi o compensi non
superiori a 5 milioni di euro;
- viene estesa di un mese la durata temporale
dell’agevolazione, aggiungendo, a
favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, il mese di giugno e
per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il mese
di luglio.
Resta confermata la condizione di avere
subito una diminuzione del
fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo
d’imposta precedente. La verifica va effettuata “mese su mese”: il credito
d’imposta potrebbe quindi spettare anche solo per alcuni dei mesi interessati.
Per alcuni soggetti la condizione del calo di fatturato non è
richiesta: oltre che ai soggetti che hanno
iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche i soggetti che, a fare
data dall'insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la
sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19.
APPALTI
Invariato il Codice degli appalti: esclusioni per irregolarità
anche non definitive
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 8
Non
sono stati accolti gli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Ddl
di conversione del decreto “Semplificazioni” volti a circoscrivere gli effetti
della nuova disciplina prevista dal D.L. n. 76/2020 in materia di esclusione
dagli appalti per irregolarità non definitivamente accertate.
Il
decreto “Semplificazioni” aveva reintrodotto la facoltà per le stazioni
appaltanti di escludere dalle gare le
imprese per irregolarità tributarie e contributive gravi, anche se non
definitive.
Gli
emendamenti proposti in Senato avevano l'obiettivo di rimodulare la soglia di
gravità delle violazioni e di dare rilevanza solo ai debiti effettivamente
esigibili dall'amministrazione finanziaria.
Le
proposte emendative sono state tutte rigettate e il testo del nuovo comma 4
dell’art. 80 del Codice degli Appalti, è rimasto invariato (sono improbabili
ulteriori modifiche al testo nel corso dell’iter parlamentare).
Pertanto
un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati,
fatta salva l’ipotesi dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute.
La
disposizione è sicuramente oggetto di numerose critiche di legittimità
costituzionale, in primis la
potenziale lesione del diritto di difesa.
IVA,
ADEMPIMENTI
Entro il 16 settembre l’invio della
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2020
Scade
il 16 settembre 2020 il termine per
l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta
relativa al II trimestre 2020.
La
Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica,
direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora
entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima
sostituisce le precedenti.
L'omessa,
incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è
punita con la sanzione amministrativa da
500 euro a 2.000 euro.
Per
chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova
procedura), l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul
proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione
liquidazioni periodiche IVA.
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
Credito d'imposta per gli investimenti
pubblicitari: la scadenza al 30 settembre
L'art.
186 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l'art. 57-bis del D.L. n.
50/2017, convertito con modifiche dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, rafforzando il credito d'imposta conosciuto come
"Bonus pubblicità".
Per
il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non
commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, un credito d'imposta, pari al 50%
del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella
misura del 30%). Il credito d'imposta è riconosciuto sul complesso degli
investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (precedentemente era solo sugli
investimenti incrementali).
Per
l'anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l'accesso al
credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano
comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.
REDDITO
D’IMPRESA
Nuova rivalutazione beni e partecipazioni
nel decreto “Agosto”
D.L. 14 agosto 2020, n.104, art. 110
Il D.L. 14 agosto 2020, n.104, il
cosiddetto decreto “Agosto”, all’art. 110 ha disposto la possibilità di
usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.
Lo scopo del legislatore è quello di
aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta
sicuramente di un’opportunità molto interessante.
I soggetti interessati dalla norma sono
le società di capitali e gli enti
commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi
contabili internazionali.
Possono essere oggetto di rivalutazione,
purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:
- Terreni
- Fabbricati
- Impianti
- Macchinari
- Attrezzature
- Marchi.
Sono esclusi dalla rivalutazione gli
immobili “merce”, al cui scambio e produzione è destinata l’attività
dell’impresa.
È possibile rivalutare anche beni
completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.
I beni posseduti in leasing possono
essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il
diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Vedi
l’Approfondimento
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Interventi su parti comuni di un
edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1 settembre 2020, n. 49/E
Con la Risoluzione n. 49/E del 1°
settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora determinati
interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino
nell’ambito applicativo di più detrazioni (nel caso oggetto dell’istanza di
interpello trattasi di “Bonus facciate” ed “Ecobonus”), ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile,
di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri
condomini.
In particolare, precisa ancora l’Agenzia
Entrate, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile può stabilire
se fruire del “Bonus facciate” o del cd. “Ecobonus”, indipendentemente dalla
scelta operata dagli altri condomini, a
condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a ciascuna agevolazione.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Sospensione
dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”
Agenzia delle Entrate, Risposta ad
istanza di interpello 4 settembre 2020, n. 310
Con la
Risposta ad interpello n. 310 del 4 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “Liquidità”) ha, tra
l’altro, disciplinato, all’art. 24, la sospensione dei termini
dell’agevolazione “prima casa”.
Con la
Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E, al paragrafo 8, sono stati forniti
chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare
taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione “prima
casa” per coloro che ne hanno usufruito.
In
particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la
decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle
compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone
la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del
mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del
credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.
Nel caso
pertanto che la scadenza degli obblighi previsti cada nel predetto periodo i predetti termini sono sospesi e
inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In
sostanza occorrerà sommare 312 giorni al termine prima previsto se questo aveva
già iniziato a decorrere (perché ante 23.02.2020) ovvero inizierà a decorrere
solo dal 01.01.2021 se il termine non aveva ancora iniziato a decorrere (post
23.02.2020).
APPROFONDIMENTI
ADEMPIMENTI
Il credito d'imposta sulle commissioni moneta elettronica
A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il
credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22
del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.
I soggetti beneficiari del credito
d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al
30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni
di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali,
ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il credito d’imposta è riconosciuto
esclusivamente ai soggetti che nell'anno d’imposta precedente hanno conseguito
ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono
diventati obbligatori per importi superiori a 1.999 euro.
Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di
pagamento elettronici è pari al:
·
30% delle commissioni addebitate da banche e gestori di strumenti di “moneta elettronica”
·
relative a transazioni inerenti cessioni di beni e
prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali ovvero
persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Sono gli operatori finanziari che forniscono in
Italia servizi di moneta elettronica (carte di credito, carte di debito,
prepagate), a determinare l’ammontare delle transazioni che danno diritto alla
fruizione del credito d’imposta e a trasmettere all’Agenzia Entrate tutti i
dati relativi alle transazioni e le relative commissioni dovute.
In particolare i soggetti prestatori di servizi di
pagamento, che operano in Italia, anche se privi di stabile organizzazione,
sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento,
a comunicare tramite il sistema di interscambio:
·
il codice fiscale dell’esercente;
·
il mese e l’anno di addebito. Per mese di addebito
si intende il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni
relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
·
il numero totale delle operazioni di pagamento
effettuate nel periodo di riferimento;
·
il numero totale delle operazioni di pagamento
riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
·
l’importo delle commissioni addebitate per le
operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
·
l’ammontare dei costi fissi periodici che
ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se
includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Il credito d’imposta è fruibile, in compensazione
con modello F24 (tramite i canali Entratel/Fisconline), a partire dal mese
successivo a quello di sostenimento della spesa.
La prima trasmissione dati effettuata dai gestori di
moneta elettronica scadeva il 20 agosto (per il mese di luglio), quindi la
prima possibilità di effettiva fruizione per l’esercente è nel mese di
settembre.
La comunicazione inviata all’Agenzia Entrate da
parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento non viene portata a
conoscenza dei potenziali fruitori del credito d’imposta; gli esercenti vengono
informati dai dati utili al calcolo del credito d’imposta spettante mediante
altre modalità.
Infatti i soggetti prestatori di servizi di
pagamento, oltre a dover trasmettere la comunicazione al Sistema di
Interscambio, devono anche provvedere anche alla comunicazione delle informazioni
utili al calcolo del credito d’imposta agli esercenti. Tale comunicazione deve
transitare via PEC, oppure essere messa a disposizione tramite i servizi di
remote banking, entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento.
La comunicazione contiene:
·
l’elencazione delle operazioni di pagamento
effettuate nel mese di riferimento, numero e valore totale;
·
il numero e valore totale delle operazioni di
pagamento effettuate da consumatori finali;
·
l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono
un numero variabile di operazioni in franchigia (anche se includono il canone
per la fornitura del servizio di accettazione).
Il credito d’imposta, pari al 30%, è commisurato
all’ammontare delle commissioni addebitate con esclusivo riferimento alle
operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, più i costi fissi
periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.
Il credito d’imposta può essere fruito
esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice
tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 48/E del
31 agosto 2020, indicando:
·
6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti
elettronici – sezione Erario
·
mese di riferimento – mese di addebito delle
commissioni
·
anno di riferimento – anno di addebito delle
commissioni.
Del credito e dei relativi utilizzi occorrerà poi
dar conto nel quadro RU di Redditi, fino ad avvenuto esaurimento del credito
stesso.
REDDITO
D’IMPRESA
La nuova rivalutazione di beni e partecipazioni 2020
Il D.L. 14 agosto 2020, n.104, il
cosiddetto decreto “Agosto”, all’art. 110 ha disposto la possibilità di
usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.
Lo scopo del legislatore è quello di
aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta
sicuramente di un’opportunità molto interessante.
I soggetti interessati dalla norma sono
le società di capitali e gli enti
commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi
contabili internazionali.
Possono essere oggetto di rivalutazione,
purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:
- Terreni
- Fabbricati
- Impianti
- Macchinari
- Attrezzature
- Marchi.
Sono esclusi
dalla rivalutazione gli immobili “merce”, al cui scambio e produzione è
destinata l’attività dell’impresa.
È possibile rivalutare anche beni
completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.
I beni posseduti in leasing possono
essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il
diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
La rivalutazione 2020 presenta alcune novità
rispetto alle precedenti rivalutazioni.
È possibile effettuare la rivalutazione anche per
un solo bene e questa sarà efficace a partire dal bilancio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi nell’esercizio 2020 per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare.
La rivalutazione dovrà essere esposta
nell’inventario e nella nota integrativa.
La rivalutazione, che riguarda quindi beni materiali
e immateriali, è prevista in modo gratuito per i soli fini civilistici;
non occorre quindi il versamento dell’imposta sostitutiva.
Per
il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata
effettuata, occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% sia per i
beni ammortizzabili che per i non ammortizzabili. Quindi, ai fini fiscali è
possibile dedurre i maggiori ammortamenti a partire dal 2021; il riconoscimento
del costo ai fini delle plusvalenze sarà possibile dal 2024.
Contabilmente il saldo attivo risultante dalla
rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato ad un’apposita
riserva speciale. Dal punto di vista fiscale questa riserva sarà considerata in
sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio.
Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020 n. 104,
art. 110), richiamando l’art. 13, comma 3, della legge n. 342/2000, stabilisce
però che la riserva andrà a formare il reddito imponibile in capo alla società
e ai soci nel caso in cui sia distribuita. Inoltre sempre con riferimento alla
medesima legge richiamata, “la riserva, ove non venga imputata al capitale,
può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi
secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione
della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di
utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura
corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi
le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile”.
Qualora il bene rivalutato venga ceduto a titolo
oneroso, o in caso di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare)
dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella
di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la
rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il
bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.
Il D.L. “Agosto”, tra le altre cose, prevede
espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il
saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso
l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle
imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di
rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente
distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla
società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione
dei dividendi.
Entrambe le imposte sostitutive previste dal
D.L. “Agosto”, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale
affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo,
scadenti:
- la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle
imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la
rivalutazione;
- le successive due entro il temine previsto per il saldo delle
imposte sui redditi dei successivi due esercizi.
L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.
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