IN
BREVE |
·
Covid-19: pubblicato il nuovo
D.P.C.M. con le misure restrittive ·
Le nuove misure dopo la
conversione in legge del decreto “Agosto" ·
Entro il 15 novembre 2020
rivalutazione di terreni e partecipazioni ·
Regime Iva agevolato per
mascherine e dispositivi anti-Covid-19 ·
Bonus in investimenti
strumentali nuovi: le indicazioni dell'Agenzia Entrate ·
Pubblicato l'elenco degli
eventi calamitosi per il bonus locazioni ·
La cessione dei crediti
deteriorati: l'opportunità del credito d'imposta ·
Via PEC la richiesta di
revisione delle istanze del contributo a fondo perduto ·
Start-up innovative: obblighi
informativi sul sito internet della società ·
Fattura elettronica: più
semplice l’integrazione in caso di reverse charge ·
Rimborso IVA del terzo
trimestre 2020: modello TR da trasmettere entro il 2 novembre ·
Visto di conformità sul Modello
REDDITI 2020 ·
Il Registro Nazionale Aiuti di
Stato: come e perché è importante consultarlo |
APPROFONDIMENTI |
·
Il credito d’imposta per la cessione dei crediti
deteriorati ·
Operazioni in reverse charge e integrazione della
fattura elettronica |
IN BREVE |
EMERGENZA CORONAVIRUS
Covid-19: pubblicato il nuovo D.P.C.M. con le misure restrittive
D.P.C.M. 13 ottobre 2020
È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, dopo un confronto tra Governo e rappresentanti delle
Regioni, il nuovo D.P.C.M. 13 ottobre 2020 contenente le nuove misure per il
contenimento del Covid-19, che troveranno applicazione dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Il decreto dispone:
·
la chiusura
delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 24.00 con servizio al
tavolo e dalle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00, fermo restando l’obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
·
lo stop per
tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Rimangono consentite attività sportive a livello
dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i
contagi;
·
ulteriori
restrizioni per le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni), che devono
svolgersi con un limite massimo di 30 partecipanti e nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti. Stop alle feste private, con
una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più
di sei persone non conviventi. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da
ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
·
sospesi i viaggi
d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
·
rimangono
consentiti fiere e congressi,
previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e
secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche
dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro.
Viene confermato l’obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione
delle vie respiratorie e di indossarli
all’aperto e in tutti i luoghi di prossimità con persone non conviventi, con
l’ulteriore raccomandazione di utilizzarli, in tale ultimo caso, anche nelle
abitazioni private. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida
anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e
sociali. Specifiche esclusioni sono previste per i soggetti che stanno
svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, e per
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonchè per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella
stessa incompatibilità.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono essere svolte in sicurezza
rispettando le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché quelle specifiche per i rispettivi
ambiti di competenza.
Per quanto riguarda le attività professionali si continua a raccomandare l’utilizzo
della modalità di lavoro agile (smart working), ove possano essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza.
AGEVOLAZIONI, VERSAMENTI E RISCOSSIONE
Le nuove misure dopo la conversione
in legge del decreto “Agosto"
D.L.
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020,
n. 126
È stato convertito in
legge il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come decreto “Agosto". Le nuove
disposizioni, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in
vigore il 14 ottobre 2020.
Il provvedimento
recepisce diverse importanti novità in ambito fiscale. Ecco le principali.
- Possibilità di non effettuare
l'ammortamento annuale per il periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), per i
soggetti non Ias adopter, relativamente al costo delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali. La quota di ammortamento non effettuata dovrà
comunque essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio
successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive.
Occorrerà a destinare ad una riserva indisponibile di utili per un
ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
- Contributo a fondo perduto per
soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo, di reddito
agrario nonché di titolari di partita Iva, che non avevano presentato la
domanda ma che, dalla data dell’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno
il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti
da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati “montani” e non
inseriti nell’apposita lista pubblicata dall’Agenzia Entrate il 30 giugno
2020; è possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di
riavvio della relativa procedura telematica.
- Sostegno per l'avvio di imprese da
parte di Under 30; le misure di
attuazione saranno stabilite con apposito decreto.
- Stanziamento di ulteriori fondi per
il fondo di garanzia PMI.
- Proroga per la moratoria sui
prestiti e i mutui per le PMI prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L.
n. 18/2020). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;
per le imprese del comparto turistico la moratoria è prorogata sino al 31
marzo 2021.
- Proroga al 30 aprile 2021 del
versamento del secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA,
compresi i forfetari, a condizione di aver subìto una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020.
- Proroga al 30 ottobre 2020 dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata
agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di
affidabilità, nonché dalle dichiarazioni previste ai fini Irap, per i soggetti Isa
e collegati che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo
dell'esercizio precedente.
- Proroga al 15 ottobre 2020 della
sospensione dei termini dei versamenti derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di
accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, avvisi di addebito
emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi
dagli enti locali.
IMPOSTE DIRETTE
Entro il 15 novembre 2020
rivalutazione di terreni e partecipazioni
La legge di conversione
(legge n. 77/2020 del 18 luglio 2020) del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34 del 19
maggio 2020) ha previsto una proroga dei termini al 15 novembre 2020 per la
rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni posseduti al 1° luglio 2020.
Entro quella data, per
beneficiare della rivalutazione, si dovrà:
- versare l’imposta sostitutiva (in unica
soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo);
- redigere e asseverare la perizia di stima
(da parte di un professionista abilitato).
Possono aderire alla
rivalutazione:
- persone fisiche non esercenti attività
d’impresa;
- società semplici, società e associazioni
ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir;
- enti non commerciali per quel che attiene
alle attività non inerenti all'attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile
organizzazione in Italia,
che possiedano terreni
(agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non
qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° luglio 2020.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della
partecipazione oggetto di rivalutazione. L'imposta in caso di alienazione viene
invece applicata solo all'eventuale plusvalenza, determinata come differenza
tra il corrispettivo percepito ed il valore di carico fiscale.
Possono essere rivalutati
anche terreni o partecipazioni cedute successivamente al 1° luglio 2020.
L'Agenzia delle Entrate,
nella circolare n. 47/E/2011, ha precisato che nel caso in cui il contribuente
abbia già beneficiato di precedente analoga agevolazione e intenda avvalersi di
un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:
- non sarà tenuto al versamento delle rate
ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- potrà scomputare l’imposta sostitutiva già
versata dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora dalla
nuova rideterminazione emergesse un minor valore rispetto alla
rivalutazione precedente, non sarà però possibile ottenere il rimborso di
quanto eventualmente già versato in eccesso.
La rivalutazione delle
quote e dei terreni produce effetti unicamente ai fini della determinazione dei
redditi diversi, di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis),
del Tuir; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo del costo o valore
di acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital
gain.
Nessuna rilevanza assume
la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai fini della
determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, Tuir). In termini
operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una partecipazione
rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il versamento
dell’imposta sostitutiva dell’11% viene considerato come base di calcolo del
capital gains.
A tal riguardo si ricorda
che - per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 alla
tassazione - i redditi finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio dell’attività d’impresa dal 1° gennaio 2019 (modifiche
che hanno uniformato il regime di tassazione dei capital gains sia che essi
derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate che non qualificate), si
applica in entrambe le ipotesi l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza
realizzata.
IVA, ADEMPIMENTI
Regime
Iva agevolato per mascherine e dispositivi anti-Covid-19
Agenzia
delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E
L’art. 124 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha
stabilito che si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di
mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Fino al
31 dicembre 2020, tali cessioni saranno esenti da Iva, con diritto alla
detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e
servizi afferenti dette operazioni esenti.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15 ottobre
2020, n. 26/E, ha fornito i primi chiarimenti in merito a tale misura,
precisando tra l’altro che rientrano nell’ambito applicativo del regime Iva
agevolato anche le cessioni di:
1.
termoscanner;
2.
piantane per dispenser;
3.
strumenti diagnostici utilizzati per eseguire i test
sierologici, sempreché siano classificabili nei codici doganali richiamati
dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30 maggio 2020, n. 12/D;
4.
mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro
(quindi non soltanto le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3);
5.
singoli filtri.
IVA, ADEMPIMENTI
Bonus per
investimenti in beni strumentali nuovi: le indicazioni dell'Agenzia Entrate
Agenzia delle
Entrate, Risposte ad istanza di interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020
Con le Risposte n. 438 e 439, pubblicate il 5 ottobre
2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura di acquisto del
bene strumentale oggetto di agevolazione priva del riferimento normativo (art. 1, commi da 184 a 197, della Legge n.
160/2019) non è considerata documentazione idonea e determina in sede di
controllo la revoca dell’agevolazione, ovvero il credito d'imposta.
Si ricorda che la norma oggetto del chiarimento da
parte dell'Agenzia delle Entrate, contenuta nella legge di Bilancio 2020
riconosce un credito d’imposta (del 6% o del 40% a seconda del bene) alle
imprese che nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020
(ovvero entro il 30 giugno 2021 a
condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia pagato un acconto almeno del 20% e
vi sia la conferma dell’ordine) effettuano investimenti in beni strumentali
nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ai fini dei successivi controlli, i beneficiari del
credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la
documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la
corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, prosegue la norma,
le fatture e gli altri documenti devono contenere il chiaro riferimento alle
citate disposizioni di legge.
L’Agenzia ritiene che anche per il credito
d’imposta si rendano applicabili i chiarimenti forniti dal MISE in relazione
all'agevolazione Sabatini-ter, ovvero che:
- la fattura
sprovvista del riferimento normativo non può essere considerata
documentazione idonea con conseguente perdita dell’agevolazione in sede di
controllo;
- per le fatture
emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo in questione può
essere apposto dall'impresa acquirente sull'originale della fattura con
scrittura indelebile (anche mediante timbro);
- per le fatture
elettroniche, l’impresa acquirente può procedere alla stampa del documento
apponendo il predetto riferimento normativo (indelebile), ovvero
realizzare un’integrazione elettronica da unire all'originale e conservare
insieme all'originale stesso.
Tale ultima possibilità (integrazione elettronica) segue, secondo l’Agenzia, le medesime regole già illustrate dall'Agenzia in merito all'inversione contabile nella Circolare n. 14/E/2019. Si tratta di una sorta di autofattura elettronica inviata allo SdI quale documento per integrare la fattura ricevuta dal fornitore, nel quale il soggetto beneficiario del credito d’imposta deve indicare gli estremi normativi al fine di non decadere dal beneficio.
Per quanto riguarda il termine per la
regolarizzazione (nelle diverse modalità descritte) l’Agenzia precisa che le
attività devono essere eseguite entro la data in cui sono state avviate
eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
AGEVOLAZIONI, LOCAZIONI
Pubblicato l'elenco degli eventi calamitosi
per il bonus locazioni
Cndcec-Fnc,
Documento di ricerca 8 ottobre 2020
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di
immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del D.L.
n. 34/2020, il cosiddetto "Decreto Rilancio", compete ai soggetti
esercenti attività economica, ma a condizione che nel mese di riferimento
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
A seguito della conversione del decreto, la
condizione ha subito due deroghe, per:
- i soggetti che
hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- i soggetti che,
a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti
eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19” (31 gennaio 2020).
È la medesima deroga già prevista per il contributo
a fondo perduto.
In tal senso l'Agenzia delle Entrate, in merito al
contributo a fondo perduto, aveva chiarito che la deroga alla condizione del
calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:
- il soggetto che
intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede
operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso;
- gli stati di
emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020
(data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19);
- il domicilio
fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali
luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.
Per individuare i Comuni interessati occorre
ricercare le “apposite ordinanze commissariali”; ciò non è semplice e richiede
un attento esame da parte dei contribuenti in quanto non esiste un elenco
“ufficiale” cui fare riferimento.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che
già avevano fornito una prima analisi con riferimento al contributo a fondo
perduto, hanno ora affrontato la tematica con specifico riferimento al credito
locazioni con il documento di ricerca pubblicato l'8 ottobre 2020, in
cui viene stilato un elenco dettagliato degli eventi calamitosi per i quali,
al 31 gennaio 2020, era in essere lo “stato di emergenza” e che, quindi,
possono assumere rilievo ai fini di individuare una specifica “ordinanza
commissariale” che abbia interessato il singolo Comune.
SOCIETÀ,
INCENTIVI
La
cessione dei crediti deteriorati: l'opportunità del credito d'imposta
D.L.
14 agosto 2020, n. 104, art. 72, convertito con modificazioni in legge 13
ottobre 2020, n. 126
Il cosiddetto
decreto “Crescita”, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 44-bis, integrato successivamente
dal decreto “Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126), disciplina il credito
d'imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei
confronti di debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle
società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della
liquidità.
Vedi l’Approfondimento
IMPRESE,
PROFESSIONISTI, INCENTIVI
Via PEC la
richiesta di revisione delle istanze del contributo a fondo perduto
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11
ottobre 2020, n. 65/E
Con Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020
l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nei casi in cui la procedura per l'ottenimento
del contributo a fondo perduto (di cui all’art. 25 del decreto
"Rilancio", D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020, n. 77) si sia bloccata a seguito di indicazione di IBAN errato o nel caso
sia avvenuto un accredito di importo inferiore rispetto a quello spettante o in
altri casi, i consulenti e i contribuenti possono presentare un'istanza di
autotutela via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in
relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare
di P.IVA).
L’istanza deve essere firmata, alternativamente:
·
dal soggetto richiedente, con firma
digitale;
·
se il soggetto non dispone di firma
digitale, l’istanza può essere sottoscritta con firma autografa accompagnata da
copia di documento d’identità;
·
dall’intermediario indicato nel
riquadro dell’impegno, ma in questo caso in quest’ultimo caso, occorre anche
allegare copia del documento d’identità del soggetto richiedente il contributo.
SOCIETÀ
Start-up innovative: obblighi informativi
sul sito internet della società
Lo status di start-up innovativa, iscritta nella
sezione speciale del registro delle Imprese, richiede il rispetto di alcuni
obblighi informativi.
In particolare l’art. 25, comma 11, del D.L. n. 179/2012
prevede che dalla home page del proprio sito Internet le start-up innovative
forniscano le seguenti informazioni:
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le
spese in ricerca e sviluppo;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove
non iscritte nel registro delle imprese
- elenco delle società partecipate;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali
dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi
eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori
istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e
intellettuale.
Tali informazioni, la gran parte delle quali sono
comunque già disponibili al pubblico in quanto pubblicate nel Registro delle
Imprese, devono essere rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato
tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e
ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi.
IVA, ADEMPIMENTI
Fattura elettronica: più semplice
l’integrazione in caso di reverse charge
Le nuove specifiche tecniche della fattura
elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e
obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in
merito all'emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione
contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento. Tale
operazione, fino ad oggi molto complessa, diventa più semplice.
Il soggetto passivo che riceve una fattura
elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo
all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento
elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”.
Vedi l’Approfondimento
IVA, RIMBORSI
Rimborso IVA del terzo trimestre 2020:
modello TR da trasmettere entro il 2 novembre
I contribuenti IVA che hanno realizzato nel
trimestre solare un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e
che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o
l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e
premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo,
quindi entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato) per il
III trimestre dell’anno.
La presentazione dell’istanza deve avvenire
telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro (da
calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) deve avvenire,
salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972
prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione
orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri
dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro e se:
- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che
comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in
reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al
25% del volume d’affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per
un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli
acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si
considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il
diritto al rimborso dell’IVA viene riconosciuto solo alla società concedente
in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti
passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo
superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti
attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e
relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate
nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8
della legge comunitaria 217/2011.
Se il contribuente rientra in una delle casistiche
sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di
compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è
maturato il credito e per via telematica, l’apposito modello IVA TR.
Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non
residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno
nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
DICHIARAZIONI
Visto di conformità sul Modello Redditi
2020
Scade il 30 novembre il termine per l’invio
delle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2019.
Si ricorda che, nel caso siano presenti crediti
d’imposta superiori a 5.000 euro è necessario, per utilizzare il credito
in compensazione orizzontale (quindi con altre imposte e/o contributi),
l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
In caso di mancata apposizione del visto, le sanzioni
sono pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Non è l’entità del credito che determina la
necessità del visto di conformità, ma solo il suo eventuale utilizzo in
compensazione orizzontale sopra la soglia dei 5.000 euro.
Sul tema l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che
il socio di una società virtuosa sul fronte ISA, deve comunque richiedere
l'apposizione del visto di conformità per poter portare in compensazione
orizzontale il credito Irpef, a prescindere dal fatto che la compagine, in
ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale non sia tenuta
all'apposizione dello stesso, in relazione alla propria dichiarazione dei
redditi.
Il visto di conformità infatti non è apposto su
singole voci della dichiarazione ma alla totalità dei dati esposti nel modello
dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione
«orizzontale» oltre le soglie normativamente fissate.
Pertanto, se successivamente allo scomputo delle
ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si
determina un credito Irpef superiore a 5.000 euro annui, il contribuente dovrà
richiedere l'apposizione del visto di conformità, a prescindere dal fatto che
la società, l'associazione o l'impresa non sia tenuta all'apposizione del visto
di conformità in relazione alla propria dichiarazione.
IMPRESE
Il Registro Nazionale Aiuti di Stato:
come e perché è importante consultarlo
Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è lo strumento nazionale per verificare che gli
aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel
caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto
concedibile previsto dall’Unione Europea.
Oltre alle funzioni di controllo, il Registro
rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli
aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.
Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni
pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti,
anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare
i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto. A tal fine il
Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già
concessi al potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la
possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.
Il Registro contiene, l’elenco e i codici delle
misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate dalle
amministrazioni a favore delle imprese, nonché l’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della
Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf) e che quindi non possono
ricevere aiuti.
Nella sezione Trasparenza degli Aiuti
Individuali, accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le
informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e
registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.
Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche
sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa
denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di
autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che
restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.
È opportuno precisare che, tenuto conto della
disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della
quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di
“impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’art. 2, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1407/2013), il dichiarante dovrà
effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra
le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta
qualificazione di “impresa unica”.
Attenzione, però, perché (come precisato nella Faq
3.3) resta in ogni caso in capo al
soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza
delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente agli
aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario
in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel
Registro.
La consultazione del Registro mette a disposizione,
per ciascun aiuto ottenuto, una scheda di dettaglio con informazioni utili
anche per la compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2020.
APPROFONDIMENTI |
SOCIETÀ,
INCENTIVI
Il credito d’imposta per la cessione dei crediti deteriorati
D.L.
14 agosto 2020, n. 104, art. 72, convertito con modificazioni in legge 13
ottobre 2020, n. 126
Il cosiddetto
decreto “Crescita”, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 44-bis, integrato successivamente
dal decreto “Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
in legge 13 ottobre 2020, n. 126), disciplina il credito d'imposta per le
società che cedono i propri crediti deteriorati vantati nei confronti di
debitori inadempienti.
Il fine della norma è quello di fornire alle
società un beneficio finanziario per sostenerle sotto il profilo della
liquidità.
È previsto infatti che "qualora una società
ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei
confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in
credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito
imponibile [...]".
L'agevolazione, già prevista per le imprese del
Mezzogiorno, è stata quindi ampliata a tutto il territorio nazionale.
I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo
possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.
La disposizione permette di trasformare in
credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a
determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati
che vengono ceduti a terzi. L'intervento consente alle imprese di
anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui
altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato
una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di
liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così
la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria
connessa con l'emergenza sanitaria.
Quindi le società che cedono a titolo oneroso,
entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti, intesi come coloro che non hanno effettuato il pagamento per oltre
novanta giorni dalla data in cui era dovuto, possono trasformare in credito
d'imposta una quota di DTA riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito
imponibile ai sensi dell'art. 84 Tuir, alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n.
214/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data
della cessione.
La quota massima di DTA trasformabili in credito
d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui
esse si riferiscono. Viene posto un limite ai componenti che possono generare
DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Allo stesso tempo, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore
nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, che
rilevano ai fini della trasformazione. Per i soggetti appartenenti a gruppi, il
limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da
soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Esempio: se una società cede crediti per 50.000 euro,
potrà applicare l'agevolazione al massimo ad una quota di DTA pari al 20% e
quindi 10.000 euro, a cui si applica l'aliquota IRES del 24%, ottenendo
quindi un credito d'imposta pari a 2.400 euro. La trasformazione in credito
d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in
bilancio. |
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla
data di efficacia della cessione dei crediti e può avvenire anche se le DTA
non sono state iscritte in bilanci (purché siano riferibili ai componenti
indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione
dei crediti).
Per effetto dell'agevolazione:
- non sono
computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per
imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai
sensi del presente articolo;
- non sono
deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui
all'art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011,
relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili
in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
La disposizione non si applica:
a) a società per le quali sia stato accertato lo stato
di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 180/2015;
b) alle cessioni di crediti tra società che sono tra
loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle
società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
I termini per poter usufruire di un maggior credito
d'imposta sono fissati al 31 dicembre 2020.
IVA, ADEMPIMENTI
Operazioni in reverse charge e
integrazione della fattura elettronica
Le nuove specifiche tecniche della fattura
elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e
obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in
merito all'emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione
contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.
Ai tempi, ormai lontani, dell’introduzione dell'obbligo
di fatturazione elettronica erano sorti dubbi, sotto il profilo operativo, in
merito a come attuare le disposizioni di cui all’art. 17, comma 5, del D.P.R. n.
633/1972, che impongono al cessionario/committente, per determinate operazioni,
di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta, procedendo all’annotazione dello stesso
nei registri IVA delle fatture e degli acquisti.
Si tratta del cosiddetto "reverse charge
interno" che si applica per:
- le prestazioni
di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17, comma
6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni di
fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in
atto (art. 17, comma, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972);
- le prestazioni
di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di
completamento, relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R.
n. 633/1972);
- le cessioni di rottami,
cascami e avanzi ferrosi (art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972).
Atteso che la certificazione delle operazioni
appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato
elettronico, l’Amministrazione finanziaria, nella Faq n. 38 del 27 novembre
2018 (aggiornata al 19 luglio 2019) e nella successiva circolare n. 14/E/2019,
aveva sottolineato che ogni qual volta sia presente una “fattura elettronica
veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della
stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione
analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della
fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia
gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”.
Tale operazione, fino ad oggi molto complessa,
diventa quindi più semplice.
Il soggetto passivo che riceve una fattura
elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo
all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento
elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”.
Tornando agli esempi sopra proposti, l’integrazione
dell’imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice TD16
(“Integrazione fattura reverse charge interno”) e inserimento dei dati del
fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto
all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.
I nuovi codici consentono altresì di procedere, per
via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge “esterno”.
Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:
- TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi
dall’estero;
- TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da
soggetti non residenti ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Posto che mediante l’adozione della procedura
elettronica di reverse charge “esterno” i dati dell’operazione vengono
comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalità dovrebbe consentire
l’esonero dalla presentazione dell’esterometro.
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