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IN BREVE |
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15 ottobre 2020: termine finale
per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza ·
Meno del 10% il contributo
sulle spese di sanificazione ·
La nuova fattura elettronica:
tutto più informatizzato ·
Indirizzo PEC: dal 1° ottobre
pesanti sanzioni per chi non è in regola ·
Gli aiuti di Stato nel modello
Redditi: il saldo IRAP ·
Entro il 2 novembre la
presentazione del modello 770/2020 ·
Consultazione e acquisizione
e-fatture: c’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio ·
Superbonus 110% condominio:
limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari ·
Bonus pubblicità: valide le
comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020 ·
5 per mille: in Gazzetta
Ufficiale il DPCM con destinatari e modalità di accreditamento ·
Attenzione alle false email con
presunte incoerenze in materia di IVA |
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APPROFONDIMENTI |
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IN BREVE |
VERSAMENTI
15 ottobre 2020: termine finale per la
sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza
D.L. 14
agosto 2020, n. 104, art. 99
Ricordiamo che l’art. 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto
“Decreto Agosto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto
2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del
versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da
cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati
all’Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020
dal "Decreto Rilancio").
I pagamenti
sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere
effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e,
dunque, entro il 30 novembre 2020.
Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà
anche lo “stato di emergenza”. La proroga dello stato di emergenza oltre il 15
ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione definitiva verrà
presa a ridosso della scadenza, in base all'evoluzione della pandemia.
Con la fine dello stato d'emergenza, uno dei principali effetti
per le imprese sarà il termine della procedura semplificata che consente ai
datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile
(smart-working).
AGEVOLAZIONI
Meno del 10% il
contributo sulle spese di sanificazione
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831
Sarà solo del 9,34% (e non del 60%) il credito d'imposta per la
sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 302831
dell'11 settembre 2020 ha infatti determinato l’ammontare massimo del credito
d’imposta fruibile, nella misura del
15,6423% di quello risultante dalla comunicazione trasmessa entro il 7
settembre dagli aventi diritto.
Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite
complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti
e determinati nella misura del 60% delle spese.
Per cui:
|
Spesa agevolabile |
100 |
|
Credito d'imposta da istanza |
60 |
|
Credito d'imposta fruibile (60 x 15,6423%) |
9,38 |
Si ricorda che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di
60.000 euro.
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante
nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:
- utilizzare il credito d’imposta
nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello
F24;
- o in alternativa, se cederlo, anche
parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione del
credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può
avvenire a partire dal 14 settembre 2020.
La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal
soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del
sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).
La nuova fattura elettronica: tutto più
informatizzato
Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove
regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1°
gennaio 2021.
Le novità riguardano le specifiche tecniche,
approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell'Agenzia
Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.
In particolare, le nuove indicazioni si applicano
alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.
Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non
soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a
tre serie di sotto-codifiche.
Vedi l’Approfondimento
SOCIETÀ,
IMPRESE, PROFESSIONISTI
Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in
regola
D.L. 16 luglio 2020 n. 76, art. 37,
convertito, con modificazioni, in legge 11
settembre 2020, n. 120
L'art. 37 del
Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1°
ottobre 2020 tutte le società e le imprese individuali iscritte nel
Registro delle Imprese (oltre che i professionisti iscritti ad albi e ordini e
ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio
indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d'ufficio) regolarizzino la
propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e
univocamente riconducibile all'impresa.
In caso di
mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno
applicate pesanti sanzioni:
- per le società da 206 a 2.064 euro;
- per le imprese individuali da 30 a 1.548
euro.
Oltre alla
sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà
assegnata d'ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di
Commercio.
Nessuna comunicazione
è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido,
attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Si consiglia di
controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito
https://www.inipec.gov.it e di verificarne il corretto funzionamento. È altresì
necessario un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta
Elettronica Certificata.
DICHIARAZIONI
Gli aiuti di Stato
nel modello Redditi: il saldo IRAP
Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui
invio telematico scadrà il 30 novembre,
occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei
soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto
aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel
prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte
dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli
aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima
fruizione degli stessi.
Il prospetto nel quadro RS
denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2019
(soggetti “solari”) hanno beneficiato di:
- aiuti
fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
- aiuti
fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione, comunque
denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti
ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. 31
maggio 2017).
Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato
nel periodo d’imposta di aiuti fiscali
nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare
nei registri SIAN e SIPA.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020
La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2020, per
anno d’imposta 2019), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato),
esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare
all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed
assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni
e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di
capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici
disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di
risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno
della CU;
- somme liquidate a seguito di
pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di
esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso
di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto
di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Si ricorda che è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di
imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo
d'imposta. La soglia scende a 50 mila
euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770; in questo caso, la
violazione è punita con la reclusione da
un anno e sei mesi a 4 anni.
Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della
dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.
Consultazione
e acquisizione e-fatture: c’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al
servizio
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
23 settembre 2020, n. 311557
Con Provvedimento n. 311557 del 23 settembre 2020 l'Agenzia
Entrate ha disposto un'ulteriore proroga (l'ennesima), fino al 28 febbraio
2021, per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, l'Agenzia ha
introdotto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un
canale "web service" per lo scambio dati con il Sistema di
Interscambio (SdI) che permette di produrre un report di quadratura
delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest'ultimo e
l'operatore, sia ricevente, sia trasmittente.
Altra caratteristica della nuova funzionalità è il servizio per
il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche non recapitate
al soggetto.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus 110% condominio: limiti di spesa
sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28
settembre 2020, n. 60/E
Con
l'interessante Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 l'Agenzia delle
Entrate, rispondendo ad un Interpello, ha fornito chiarimenti in merito ad
alcuni dubbi sull'ammissione al Superbonus 100% e sui limiti di spesa per
gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e
sulle singole unità immobiliari.
Dopo
un excursus su normativa e documenti di prassi, tra cui la Circolare n. 24/E
del 2020 e le FAQ in materia pubblicate sul proprio sito, l'Agenzia ricorda che
i limiti di spesa ammessi al Superbonus variano in funzione della tipologia di
interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.
L'importo
massimo di detrazione spettante, riferito ai singoli interventi agevolabili, va
suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano
alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e
documentato.
Nel
caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili,
il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Dunque,
qualora siano realizzati sull'edificio in condominio:
- la posa in opera del cappotto
termico sull'involucro dell'edificio condominiale e interventi di
riduzione del rischio sismico (interventi "trainanti") e
- la sostituzione dei portoni esterni
con nuovi ad alta efficienza termica e l'installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ( interventi
"trainati")
il
limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno di tali interventi.
Il
Superbonus, inoltre, spetta anche per i costi strettamente collegati alla
realizzazione e al completamento degli interventi per la sostituzione delle
soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della
ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto
termico.
Ogni
condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in
base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.
Altro
importante chiarimento fornito è che l'esecuzione sulle parti comuni
dell'edificio in condominio di almeno un intervento "trainante"
permette a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla
singola unità immobiliare gli interventi "trainati" che rientrano
nell'ecobonus, compresa, come nel caso prospettato nell'Interpello, la
sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell'impianto di
climatizzazione autonomo esistente. In tal caso, per i condomini, il limite
massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità
immobiliari, oltre a quello relativo ai lavori realizzati sulle parti
comuni dell'edificio in condominio.
L'Agenzia
chiarisce infine che, relativamente agli interventi "trainati"
finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle singole unità
immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi
realizzati su un massimo di due unità immobiliari. È comunque possibile
fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati
sulle parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione
con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal
numero delle unità immobiliari possedute all'interno del condominio.
Il
Superbonus, invece, non spetta per gli interventi sul restauro della
facciata per i quali, viene ricordato nella Circolare, resta confermata la
detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020
(articolo 1, commi da 219 a 223, Legge di Bilancio 2020).
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus 110% e
spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori
non vengono realizzati
Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto
2020, n. 24/E
Nella Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 l'Agenzia delle
Entrate, in relazione alle "altre spese ammissibili al
superbonus" ha chiarito che sono detraibili nella misura del 110%,
nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio
del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.
Sono detraibili, inoltre, alcune spese sostenute in relazione
agli interventi che beneficiano del Superbonus a condizione, però, che
l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per
l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali
connesse comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e
sopralluoghi, progettazione e ispezione e prospezione) e degli altri
eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi
(installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i
lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la
detrazione, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli
abilitativi edilizi, tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal
contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica
necessario all'esecuzione dei lavori).
SOCIETÀ,
IMPRESE, PROFESSIONISTI
Bonus pubblicità:
valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020
L'art. 186 del decreto
"Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l'art. 57-bis del
D.L. n. 50/2017 rafforzando il credito d'imposta conosciuto come "Bonus
pubblicità".
Per il 2020, infatti, il credito
d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che
effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e
periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore
degli investimenti effettuati.
Il Decreto "Rilancio" ha
inoltre modificato la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni
per l'accesso al credito d'imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre
2020.
Sul sito internet del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria sono state pubblicate alcune FAQ con chiarimenti
sul tema, aggiornate all'8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità
introdotte dalla normativa recente.
In una di queste viene chiarito che le
prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide,
e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto
sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni
normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato
al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di
ricevuta con dati non aggiornati.
Nell'area dedicata del servizio online
dell'Agenzia Entrate, nella sezione "attestazioni", in corrispondenza
della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della
relativa attestazione, sarà visibile l'importo del "credito
richiesto" ricalcolato in base alla nuova normativa.
TERZO SETTORE
5 per mille: in
Gazzetta Ufficiale il DPCM con destinatari e modalità di accreditamento
D.P.C.M. 23
luglio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020 è stato
pubblicato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che definisce:
- le modalità e i termini per
l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche degli enti destinatari del contributo;
- le modalità e dei termini per la
formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente
degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli
enti ammessi.
Come previsto dall'art. 1 del DPCM, il contribuente può
scegliere di destinare il 5 per mille dell'IRPEF:
a)
a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative
sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
b)
per il finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della
ricerca scientifica e dell'università,
quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente
riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute,
ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico
e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello
svolgere attività di ricerca scientifica;
c)
per il finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati
alla ricerca sanitaria, di cui agli artt. 12 e 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per
legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di
lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in
collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con
proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca
sanitaria determinati dal Ministero della salute;
d)
a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e)
a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale
italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore
giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo
sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica
sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti
di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
RAPPORTO
FISCO-CONTRIBUENTE
Attenzione alle false e-mail con presunte incoerenze in materia di
IVA
Agenzia delle
Entrate, Comunicato Stampa 22 settembre 2020
Ancora una volta l'Agenzia delle Entrate diventa bersaglio di
tentativi di phishing: stanno infatti circolando false e-mail
provenienti da sconosciuti, con mittente "Il direttore dell'Agenzia
delle Entrate" o "Gli organi dell'Agenzia delle entrate"
che, nel testo, invitano a cliccare sull'allegato per verificare "alcune
incoerenze" emerse "dall'esame dei dati e dei saldi relativi
alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva".
L'Agenzia delle Entrate si dichiara estranea a questi messaggi
ed invita gli utenti a cestinare immediatamente queste comunicazioni, che
costituiscono un tentativo di installare un malware sui dispositivi dei
destinatari, anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.
L'Agenzia ricorda infine che le comunicazioni contenenti dati
personali dei contribuenti non vengono mai inviate per posta elettronica.
Le informazioni personali, infatti, sono consultabili esclusivamente nel
Cassetto fiscale, accessibile tramite l'area riservata sul sito dell'Agenzia
Entrate.
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APPROFONDIMENTI |
IVA, FATTURA ELETTRONICA
Le
nuove regole per la fatturazione elettronica
Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove
regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1°
gennaio 2021.
Le novità riguardano le specifiche tecniche,
approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell'Agenzia
Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.
In particolare, le nuove indicazioni si applicano
alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.
- Sono stati soppressi i codici N2
(operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6
(inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.
- È
richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione
contabile: cessioni
di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro
(N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati
(N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6),
prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel
settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
- Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e
una categoria residuale (N2.2).
- Le operazioni non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe
(N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni
che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
- Non è previsto però un codice
specifico per i servizi internazionali (art. 9 del decreto Iva)
rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il
plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo
diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo
considerare come residuale.
- Non è altresì chiaro se per le
operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria
vada indicato il codice N2.2 o l’N4.
Ulteriori novità riguardano le nuove
codifiche «TipoDocumento». Con i codici
da TD16 a TD23 , sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano
l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i
depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.
I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per
gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni
di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o
cessioni gratuite senza rivalsa.
Diventa così effettivamente praticabile
una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e
l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione
manuale dello stesso).
In
sintesi:
|
Tipo Documento |
Codice |
|
TD01 |
Fattura |
|
TD02 |
Acconto/Anticipo
su fattura |
|
TD03 |
Acconto/Anticipo
su parcella |
|
TD04 |
Nota di
Credito |
|
TD05 |
Nota di
Debito |
|
TD06 |
Parcella |
|
TD16 |
Integrazione
fattura reverse charge interno |
|
TD17 |
Integrazione/autofattura
per acquisto servizi dall’estero |
|
TD18 |
Integrazione
per acquisto di beni intracomunitari |
|
TD19 |
Integrazione/autofattura
per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72 |
|
TD20 |
Autofattura
per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 D.Lgs. 471/97 o
art.46 c.5 D.L. 331/93) |
|
TD21 |
Autofattura
per splafonamento |
|
TD22 |
Estrazione
beni da Deposito IVA |
|
TD23 |
Estrazione
beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
|
TD24 |
Fattura
differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
|
TD25 |
Fattura
differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
|
TD26 |
Cessione di
beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72) |
|
TD27 |
Fattura per
autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
DICHIARAZIONI
Modello Redditi: compilazione del quadro RS “Aiuti di
Stato” e saldo IRAP
Si ricorda che nel quadro RS
dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico scadrà il 30 novembre, occorre compilare il prospetto denominato
“Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge
n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le
informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli
stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha
specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e
indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato”
deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato
di:
- aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de
minimis);
- aiuti fiscali subordinati
all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque
denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti
ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. 31
maggio 2017).
Il prospetto va compilato
anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura
e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Come evidenziato dalle
istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono
verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d'imposta (2019) e anche
se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.
Non devono essere
indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio
superammortamenti e iperammortamenti e il credito d'imposta R&S ex art. 3,
D.L. n. 145/2013.
Ai fini della
compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2020 contengono
una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati
dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.
Per ciascun aiuto
ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:
·
il codice dell'aiuto spettante;
·
la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione
dell'impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l'ATECO;
·
il settore del beneficiario;
·
l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante: credito d'imposta o
risparmio d'imposta;
·
le date di inizio e fine progetto;
·
l'indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
·
la tipologia di costo sostenuto;
·
le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l'ammontare
dell'aiuto.
Nella sezione “Impresa
unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una
relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza
dei diritti di voto.
In merito agli aiuti di
stato, con la Circolare 25/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti
indicazioni con riferimento alla previsione riguardante l’azzeramento del saldo IRAP 2019 e del 1°
acconto IRAP 2020 contenuta nel decreto “Rilancio” (D.L. n.
34/2020), convertito in legge n. 77/2020.
L'Agenzia ha chiarito che
il beneficio ricevuto dai contribuenti deve
essere obbligatoriamente dichiarato nella sezione del quadro IS, specificatamente
dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.
Anche in questo caso
l’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e
indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.
Il documento di prassi
precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento
del saldo Irap 2019 sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione
XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:
·
nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
·
nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
·
nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
·
nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero»
e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
·
nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
·
nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo
Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art.
24 del D.L. n. 34/2020.
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