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D.P.C.M. 24 ottobre 2020:
ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre ·
Decreto “Ristori”: contributo a
fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi ·
Sospensione pagamenti di
cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione ·
Fatture elettroniche:
pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA ·
Le novità sui fringe benefit per
i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ·
Iva agevolata sulle cessioni di
mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai
quesiti degli operatori ·
Eco e Superbonus anche per
edifici riscaldati con stufe e caminetti ·
Brexit: la Check list sullo
stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito ·
Pronti gli elenchi Split
payment per il 2021 ·
Bando per la Digital
Transformation ·
Bonus mobilità: attiva la
piattaforma dedicata agli esercenti ·
Acquisto stazioni di ricarica
veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile |
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APPROFONDIMENTI |
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D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e
limitazioni di orario ·
Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure
fiscali per le categorie colpite da misure restrittive
EMERGENZA CORONAVIRUS D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori
chiusure e orari limitati fino al 24 novembre D.P.C.M. 24 ottobre 2020 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove
restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare
dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19. Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce
quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività
economiche che,
in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di
sicurezza e/o con limitazioni di orario. Le disposizioni del presente
decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020.
Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole
Regioni in accordo con il Governo.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Decreto “Ristori”: contributo a fondo
perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre
2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio
delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati,
direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute
dai DPCM di ottobre. Le imprese dei settori oggetto delle
nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5
milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata
dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.
Vedi l’Approfondimento
RISCOSSIONE E VERSAMENTI Sospensione pagamenti di cartelle e
avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione Agenzia
Entrate-Riscossione – FAQ 21 ottobre 2020 L’Agenzia
Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le
novità introdotte dal D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il
termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle,
precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto” (D.L. n.
104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle
rate 2020 della “Definizione agevolata”. Di
seguito le indicazioni fornite:
IVA, ADEMPIMENTI Fatture elettroniche: pubblicato il
decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA D.M.
24 agosto 2020 n. 132 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale n. 262 del 22 ottobre 2020) il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020
del MEF, rubricato “Regolamento recante individuazione delle cause che possono
consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni
pubbliche”. Il Regolamento entra in vigore il 6
novembre 2020 e modifica il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che regola
l’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche per le
pubbliche amministrazioni; in particolare prevede che l’eventuale rifiuto di
fatture ricevute dalle stesse pubbliche amministrazioni tramite il Sistema di
Interscambio (SDI) debba essere motivato e comunicato. Le cause del rifiuto individuate sono le seguenti:
IRPEF Le novità sui fringe benefit per i
veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti La
legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha
modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di
determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti. In
particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova
immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti
stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano a
seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:
Il
fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra
riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei
costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (Automobile Club
Italia). Con
la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate:
Di
conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente
stipulati fino al 30 giugno 2020 continuerà sempre ad applicarsi la
vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una
percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle
ACI.
IVA Iva agevolata sulle cessioni di
mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti
degli operatori Agenzia
delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E Il
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. “Rilancio”) ha introdotto con l’art. 124 una disciplina
IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In
particolare, il predetto articolo prevede che entro il 31 dicembre 2020 siano esenti
da IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) le cessioni di: ventilatori
polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche
da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione
positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare;
aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti
disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione
idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi
per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo. Gli
stessi beni, dal 1° gennaio 2021 saranno imponibili IVA con aliquota al 5%. Nella
Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti
interpretativi sull’applicazione del suddetto regime agevolato IVA:
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI Eco e Superbonus anche per edifici
riscaldati con stufe e caminetti Enea,
FAQ ottobre 2020 Si
può fruire dell’Ecobonus e del Superbonus anche per interventi di
riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno
impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti,
stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi,
e senza più il limite sulla potenza minima inferiore. Il
chiarimento arriva in una delle FAQ, recentemente pubblicate dall’ENEA e
condivise dal MISE e dall’Agenzia Entrate, che, partendo dalla premessa che per
la fruizione dell’Ecobonus l’immobile oggetto dell’intervento debba essere già
dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l’art. 2, comma 1,
lettera l-tricies), del D.Lgs. n. 192/05, modificato dal D.Lgs. n. 48/2020,
definisce “impianto termico” un “impianto tecnologico fisso destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua
calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo,
eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate”. Dunque,
dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l’ENEA, si
desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e
il Superbonus l’impianto di climatizzazione invernale debba essere fisso e
possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla
potenza minima inferiore. Inoltre,
l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di
manutenzione, anche straordinaria.
IMPRESE Brexit: la Check list sullo stato di
preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito Commissione
Europea, Check list “Lista di controllo sulla preparazione alla Brexit” La
scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all’unione
doganale dell’Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione
delle persone, delle merci e dei servizi con l’UE dal 31 dicembre 2020,
comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l’UE e il Regno Unito per
le imprese di entrambe le parti. Tali
cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall’esito dei negoziati in
corso tra l’UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le
imprese già subiscono a causa della pandemia di Covid-19. La
Commissione Europea ha pubblicato una check list per aiutare le imprese
dell’UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano
nell’UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º
gennaio 2021. La check list fornisce una panoramica dei principali settori che
saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a
prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato
economico e per la sicurezza. Naturalmente non può considerarsi esaustiva, ma
affronta le problematiche più comuni. Ulteriori
orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi
alla svolta» e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei
singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione sul proprio sito
ufficiale. La
Commissione Europea raccomanda a tutte le imprese di prepararsi a questi
cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni
necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il
31 dicembre 2020.
Pronti gli elenchi Split payment per il
2021 Mef,
Split payment – Elenchi 2021 Il
Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi
per l’anno 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti, il cosiddetto "split payment". I
soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE
MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea
documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Sul
sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi, aggiornati
al 20 ottobre 2020, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo
della scissione dei pagamenti - split payment per l’anno 2021. Si tratta
degli elenchi di: ·
società
controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai
Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.); ·
enti
o società controllate dalle Amministrazioni Centrali; ·
enti
o società controllate dalle Amministrazioni Locali; ·
enti
o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza; ·
enti,
fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale
non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche; ·
società
quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Non
sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione
dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA
pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni. È
possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o
delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale. I
soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE
MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in
conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo
idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
SOCIETÀ, IMPRESE Bando per la Digital Transformation Mise, D. Dirett. 1° ottobre 2020 È stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico
il decreto 1° ottobre 2020 che definisce i termini per accedere al bando
“Digital Transformation” delle PMI, misura che ha l’obiettivo di favorire la trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie
imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito
di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di
filiera. A disposizione dell’intervento ci sono 100 milioni di euro. Il bando definisce i termini e le modalità di presentazione
delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie
minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la
determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili,
gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori
elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo. Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Bonus mobilità: attiva la piattaforma
dedicata agli esercenti È attiva la piattaforma dedicata agli
esercenti per partecipare al “Bonus mobilità”, il programma che prevede l’erogazione
di un contributo fino al 60% della spesa sostenuta in misura non superiore a euro
500 per
l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini,
hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture. Nel primo giorno di attivazione della
piattaforma online si sono registrati circa 500 esercenti. “È un’ottima risposta”, ha commentato il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa. “Significa che si sente la necessità di mobilità
sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista
sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di
mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una
maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come
ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli
spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione
urbana”.
IVA Acquisto stazioni di ricarica veicoli
elettrici: l’Iva è rimborsabile Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22
ottobre 2020, n. 497 Con la Risposta n. 497 del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate
“Electric Vehicle Charger” (EVC), rappresentano dei beni non integrati
irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell’istante) e, dunque,
costituiscano per la Società beni strumentali ammortizzabili ai sensi
dell’art. 102 del Tuir. Di conseguenza, l’IVA assolta per il loro acquisto, comprese le
spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è rimborsabile sulla
base di quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n.
633/1972 e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al
ricorrere delle condizioni ivi previste.
EMERGENZA
CORONAVIRUS D.P.C.M.
24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il
D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo
per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata
di Covid-19. Il
nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che,
in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di
sicurezza e/o con limitazioni di orario. Le
disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino
al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive
emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo. A partire da
lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le
attività di: ·
Parchi tematici e di divertimento; restano invece attive le
attività ludico-ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività
sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i
bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle
linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia; ·
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; ·
Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto; ·
Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da
ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; ·
Fiere di qualsiasi genere (nel precedente decreto le fiere nazionali ed
internazionali erano ancora consentite); ·
Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi
similari (art. 1, punto 9, lettera n); ·
Vietati convegni e congressi e similari. Consentito
esclusivamente lo svolgimento “a distanza” (es. tramite webinar); ·
Ancora più limitate le attività di somministrazione alimenti
e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura. In
particolare:
Viene meno la
differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività con
e senza servizio al tavolo. Tutti gli esercizi di ristorazione devono
chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi). Si riduce
anche il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo:
dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a quattro (o più, ma
solo se si tratta di familiari conviventi). La
ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario nelle
strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti
alloggiati. Restano
autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Fermo
restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a
mettere uno stop definitivo alla “movida”, resta comunque ancora in vigore la
facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze, ubicate
nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento.
Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di
accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle
private abitazioni. Per quanto
riguarda il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona (es.
barbieri e parrucchieri), restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali
attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di
sicurezza. Viene però
introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli
esercizi commerciali, deve esporre un cartello all’ingresso del locale che
riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale
stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee-guida in
vigore. L’esercizio
di attività sportiva subisce una dura limitazione. Sono infatti sospese: ·
Palestre; ·
Piscine; ·
Centri natatori; ·
Comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli
impianti possono essere sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente
all’adozione di apposite linee-guida, rivolte ad evitare assembramenti. È permesso
svolgere attività sportiva o motoria all’aria aperta, in forma privata, anche
in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di
due metri. Restano autorizzati
all’esercizio dell’attività i centri di riabilitazione. Sono inoltre sospese
le attività dei: ·
Centri benessere; ·
Centri termali (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che
effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza). Sono sospese
anche le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Per quanto
riguarda l’impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre
fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione
o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente “colpite” da
ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame. A tal
proposito si pone in evidenzia la modifica che ha interessato le disposizioni
relative alle feste; con il precedente decreto erano state vietate tutte le
feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite
comunque con un numero massimo di 30 partecipanti. Il nuovo
decreto, invece, vieta ogni tipo di festa, anche quelle connesse a
cerimonie religiose o civili, con forti impatti negativi su tutto l’indotto
riconducibile all’organizzazione di eventi, che già era stato colpito con il
divieto di congressi, sagre e fiere.
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI Decreto
“Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure
restrittive È
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto
“Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di
misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori
economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle
restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre. Le
imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a
fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5
milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata
dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto
“Rilancio”. In sintesi,
le misure.
(1)
Le quote sono differenziate per settore economico e sono
riportate nell’allegato al presente decreto. Rispetto alla precedente misura
agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai
diversi settori economici. L’importo del beneficio varia dal 100% al 400%
di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività
dell’esercizio.
L’importo del
contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro. Per i
soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che
hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020,
l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali
(riportate nell’allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:
Possono
usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo
e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Elenco codici ATECO con “percentuale di ristoro”
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