IN
BREVE |
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Decreto "Ristori bis":
estesi contributi a fondo perduto e tax credit locazioni ·
Contributo per le attività nei
centri storici: domande dal 18 novembre con il nuovo modello ·
Versamento del II acconto
imposte al 30 novembre ·
D.P.C.M. 3 novembre 2020: per
il contrasto del Covid-19 Italia divisa in tre aree ·
Comunicazione trimestrale delle
liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre ·
Aumenti di capitale a
maggioranza semplice fino a giugno 2021 ·
Test sierologici esclusi dal
credito imposta sanificazione ·
Aliquota IVA agevolata sui beni
utili al contenimento delle epidemie ·
Profili per identificare i
comportamenti anomali e frodi fiscali
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APPROFONDIMENTI |
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Fondo perduto, tax credit locazioni e sospensione
dei versamenti: le novità del Decreto "Ristori bis" ·
Versamento del II acconto: il ricalcolo e la
proroga |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, VERSAMENTI
Decreto "Ristori bis": estesi contributi a fondo perduto e
tax credit locazioni
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9
novembre 2020 il cd. "Decreto Ristori bis” (D.L. n. 149/2020). Il provvedimento,
approvato poco dopo il "Decreto Ristori" (D.L. n. 137/2020) e a
questo strettamente connesso, ha introdotto ulteriori misure a sostegno dei
settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il D.P.C.M.
3 novembre 2020.
In sintesi, Il Decreto ha ampliato le categorie che
possono usufruire del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta
locazioni, ha esteso ulteriormente l'elenco per le sole zone categorizzate
come "zone rosse" e ha previsto alcune proroghe e sospensione dei
versamenti sempre con riferimento alla "zona" in cui viene svolta
l'attività.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, VERSAMENTI
Contributo per le
attività nei centri storici: domande dal 18 novembre con il nuovo modello
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471
È stato approvato dall’Agenzia delle Entrate, con le relative
istruzioni, il modello utilizzabile per richiedere il contributo a fondo
perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici,
riconosciuto dall'art. 59 del “decreto di Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
In particolare, la predetta disposizione prevede un contributo a
fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o
servizi al pubblico, svolte nelle zone “A” o equipollenti dei Comuni
capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima
rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma,
abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
a.
per i comuni capoluogo di Provincia, in
numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b.
per i comuni capoluogo di Città
metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi
comuni.
L’elenco dei comuni interessati è riportato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza.
Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e
dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente
mese del 2019 e viene calcolato applicando determinate percentuali (indicate
dalla norma) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del corrispondente mese del 2019.
Il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e
ai sensi delle predette disposizioni, per un ammontare non inferiore a 1.000
euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che
hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei
predetti Comuni.
L'ammontare del contributo non può essere in ogni
caso superiore a 150.000 euro.
La domanda per richiedere il contributo:
1.
dev'essere predisposta in modalità
elettronica, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area
riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle
Entrate;
2.
può essere trasmessa direttamente dal
richiedente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
3.
potrà essere inviata
dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Versamento del II acconto imposte al 30 novembre
Lunedì 30 novembre 2020
scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui
redditi.
Il pagamento degli acconti d’imposta IRES, IRPEF e IRAP si
preannuncia particolarmente complicato, anche alla luce delle ultime disposizioni
contenute del “Decreto Ristori bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
Potrebbe essere
conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo
storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
In tale quadro si
inseriscono inoltre diverse disposizioni introdotte a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 che prevedono per alcuni soggetti la possibilità di
rinviare il versamento degli acconti e in altri casi la non applicazione di
sanzioni.
A seconda che il
soggetto sia ISA o che abbia subito perdite consistenti, si possono individuare
quattro diversi scenari.
Vedi l’Approfondimento
EMERGENZA CORONAVIRUS
D.P.C.M. 3 novembre 2020: per il
contrasto del Covid-19 Italia divisa in tre aree
D.P.C.M. 3 novembre 2020
Il
D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3
dicembre 2020, prevede MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il
territorio italiano (“zona gialla”, nella quale è necessario contrastare la
diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE a livello REGIONALE
a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta
“zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").
Le
regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e
rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati
epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato
tecnico scientifico.
Rispetto
alla classificazione originaria le Regioni hanno già cambiato colore. Al
momento le tre aree sono così individuate:
Area gialla: Lazio, Molise,
Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
- Vietato circolare
dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino, salvo comprovati motivi di
lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per
motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
- Chiusura dei
centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed
edicole al loro interno.
- Chiusura di musei
e mostre.
- Didattica a distanza
per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e
in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole
dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università,
salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
- Riduzione fino al
50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto
scolastico.
- Sospensione di
attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei
bar e tabaccherie.
- Chiusura di bar e
ristoranti alle ore 18.00. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per
la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- Restano chiuse
piscine, palestre, teatri, cinema.
- Restano aperti i centri
sportivi.
Area arancione: Abruzzo,
Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia,
Sicilia, Umbria.
- Vietati gli spostamenti
in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro,
salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della
giornata all'interno del proprio Comune.
- Chiusura di bar e
ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per
la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- Chiusura dei
centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle
farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed
edicole al loro interno.
- Chiusura di musei
e mostre.
- Didattica a distanza
per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e
in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia,
scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune
attività per le matricole e per i laboratori.
- Riduzione fino al
50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto
scolastico.
- Sospensione di
attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar
e tabaccherie.
- Restano chiuse
piscine, palestre, teatri, cinema.
- Restano aperti i centri
sportivi.
Area rossa: Calabria,
Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di
Bolzano.
- È vietato ogni
spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario,
salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli
spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
- Chiusura di bar e
ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per
la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- Chiusura dei
negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.
Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie,
parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
- Didattica a
distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di
seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole
dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università,
salvo specifiche eccezioni.
- Sono sospese tutte
le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale
dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito
svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività
sportiva solo all’aperto in forma individuale.
- Sono chiusi musei
e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi,
sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.
IVA, ADEMPIMENTI
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30
novembre
Scade il prossimo
30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati
IVA relativi al III trimestre 2020 (sia nel caso in cui l’imposta sia
liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione
(LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente
dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora
entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le
precedenti.
L'omessa,
incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è
punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
SOCIETÀ
Aumenti di capitale a maggioranza
semplice fino a giugno 2021
L’art. 44
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto “Semplificazioni”), convertito con
modifiche in legge n. 120/2020, ha modificato alcune norme che Codice civile
dedicate al tema dell’aumento del capitale sociale delle società.
Per le
Spa, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal
Codice civile e dallo Statuto per le assemblee, fino al 30 giugno 2021 potranno
essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale
rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata almeno la
metà del capitale sociale, le deliberazioni aventi a oggetto gli aumenti del
capitale sociale o l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori
ad aumentare il capitale sociale.
La
predetta norma transitoria si applica anche alle società a responsabilità
limitata.
Sempre con
effetti fino alla data del 30 giugno 2021, è infine previsto che le società con
azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali
di negoziazione) potranno deliberare l’aumento del capitale sociale mediante
nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del
comma 4 (secondo periodo) dell’art. 2441, del Codice civile, anche in mancanza
di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale
preesistente.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Test sierologici esclusi dal credito
imposta sanificazione
Agenzia delle Entrate, Risposta ad
istanza di interpello 2 novembre 2020, n. 510
Con
la Risposta ad interpello n. 510 del 2 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate
ha confermato che non sono agevolabili, ai fini del credito d'imposta
sanificazione e acquisto DPI (art. 125 del D.L. n. 34/2020) le spese sostenute
per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo
riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di DPI e di
altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.
IVA
Aliquota IVA agevolata sui beni utili al contenimento delle epidemie
Con la Circolare
n. 26/E del 15 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti
in tema di aliquota IVA agevolata applicabile alle cessioni di taluni beni utili
al contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.
Redatta
sotto forma di risposte ai quesiti, il documento di prassi esamina una serie di
casi chiarendo alcuni dubbi interpretativi riguardanti l’ambito applicativo del
nuovo regime introdotto dall’art. 124 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Si
ricorda che per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e
di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:
- fino al 31 dicembre 2020,
l’esenzione da IVA (con mantenimento del diritto alla detrazione dell’imposta
pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a
tali operazioni);
- dal 1° gennaio 2021, l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta al 5%.
Viene
precisato che l’elenco dei beni agevolabili contenuto nell’art. 124, comma 1, è
un elenco tassativo e non esemplificativo; quindi solo i beni ivi indicati
possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con
applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Viene inoltre
sottolineato che per usufruire del regime di maggior favore le cessioni dei
beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, tenendo
conto della natura dei beni elencati, è ragionevole ritenere rispettata nella
generalità dei casi. Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in
commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario.
Le soluzioni
idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche
o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime
di favore di cui all’art. 124. La finalità della cessione è in genere
desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.
Viene
chiarito, inoltre, che il trattamento IVA agevolato si applica sia alle
cessioni/acquisti interni, sia alle importazioni, nonchè agli acquisti
intracomunitari di beni. Ne emerge un regime agevolativo con un ambito
soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a qualsiasi
cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.
Rientrano
nell'agevolazione anche le cessioni onerose e quelle gratuite, nonché le
prestazioni di servizi di cui all’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
(contratti d’opera, di appalto, locazione finanziaria, noleggio e simili).
Si
riportano alcuni tra i beni agevolati:
- i termoscanner;
- i detergenti disinfettanti per
mani; nello specifico, i soli prodotti per le mani con potere
disinfettante che contengono i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici
(PMC), autorizzati in genere dal Ministero della salute o dall’ISS, che
obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.
Non rientrano i comuni igienizzanti per le mani, per i quali, al pari dei
detergenti non è prevista alcuna autorizzazione;
- le mascherine chirurgiche,
le mascherine Fp2 e Fp3 oppure le mascherine chirurgiche “autorizzate in
deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’INAIL ai sensi dell’art.
15, commi 2 e 3 del D.L. n. 18 del 2020. Il beneficio si può estendere
anche a quelle riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La
cessione del filtro, invece, può fruire del beneficio fiscale anche se
venduto singolarmente, trattandosi dell’elemento principale della
mascherina che ne garantisce la sicurezza;
- dispenser a muro per disinfettanti, comprese le
piantane dotate di sistemi di fissaggio;
- tra la strumentazione per diagnostica
per Covid-19 rientrano anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri)
ed i test sierologici;
- articoli di abbigliamento protettivo
per finalità sanitarie.
Le operazioni
relative ai beni elencati nell’art. 124, comma 1, vanno riportate nella Comunicazione
delle liquidazioni periodiche IVA secondo le modalità di seguito descritte:
- il cedente indica l’ammontare
delle cessioni nel rigo VP2;
- il cessionario indica l’ammontare
degli acquisti nel rigo VP3.
ANTIRICICLAGGIO
Profili per identificare i comportamenti anomali e frodi fiscali
UIF, Comunicazione
10 novembre 2020
L'Unità di
Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato sul sito della Banca d'Italia un
documento contenente quattro schemi per individuare le frodi fiscali. Il
documento, dal titolo «Schemi rappresentativi di comportamenti anomali», rivela
schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone
fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti
personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante
da rapporti aziendali.
Il testo
si divide in quattro macro-argomenti e sono stati infatti elaborati, in
collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia Entrate, i seguenti
schemi di anomalia:
- utilizzo ovvero emissione di fatture
per operazioni inesistenti;
- frodi sull'IVA intracomunitaria;
- frodi fiscali internazionali e altre
forme di evasione internazionale;
- cessione di crediti fiscali fittizi
e altri indebiti utilizzi.
Gli schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati dalla normativa antiriciclaggio (art. 3 D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni). Alcuni indici si attagliano specificamente all'attività degli intermediari bancari e finanziari; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi si riferisce prevalentemente all'attività dei professionisti. Alcune tipologie operative possono inoltre risultare strettamente collegate o complementari, rappresentando distinte fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI, VERSAMENTI
Fondo perduto, tax credit locazioni e sospensione
dei versamenti: le novità del Decreto "Ristori bis"
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9
novembre 2020 il cd. "Decreto Ristori bis” (D.L. n. 149/2020). Il provvedimento,
approvato poco dopo il "Decreto Ristori" (D.L. n. 137/2020) e a
questo strettamente connesso, ha introdotto ulteriori misure a sostegno dei
settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il D.P.C.M.
3 novembre 2020.
In sintesi, Il Decreto ha ampliato le categorie che
possono usufruire del contributo a fondo perduto e del credito d'imposta
locazioni, ha esteso ulteriormente l'elenco per le sole zone categorizzate
come "zone rosse" e ha previsto alcune proroghe e sospensione dei
versamenti sempre con riferimento alla "zona" in cui viene svolta
l'attività.
Le novità e le agevolazioni più rilevanti:
Il contributo a fondo perduto
È stata modificata la disciplina del contributo a
fondo perduto prevista dal "Decreto Ristori".
In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del
D.L. n. 137/2020 e vengono così ampliate le categorie di attività ammesse a
beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:
- la ristorazione
senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- la gestione
di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone;
- attività
delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus
turistici.
Inoltre il contributo viene aumentato di un
ulteriore 50% rispetto a quanto previsto dal “Decreto Ristori” per alberghi
(codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui
ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina
(codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima
gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).
Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto, per
l’anno 2021, anche agli operatori con sede operativa nei centri commerciali
e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle
bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre
2020.
Questo contributo aggiuntivo, tuttavia, non viene
analizzato nel presente intervento posto che il testo definitivamente
approvato, contrariamente alle anticipazioni, rimanda la misura al 2021;
occorrerà presentare un’apposita istanza.
L’art. 2 del Decreto istituisce anche un nuovo
contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici
(allegato 2) interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M.
3 novembre 2020.
L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data
del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività
prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto (c.d. zone rosse).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da
3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) e quindi:
- l’indennizzo
spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è
inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno
precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle
operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio
2019, anche in assenza di tale condizione;
- per i
soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art.
25 del “decreto Rilancio”, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia
delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario
o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i
soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo
sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia
delle Entrate;
- l’importo
del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.
Il credito d'imposta locazioni
L’art. 4 del Decreto estende il credito d'imposta per
i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per
i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall’art. 8 del “decreto
Ristori” alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2,
nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1,
79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto (zone rosse). Si ricorda che il “decreto Ristori” ha
riproposto il credito di imposta di cui all’art. 28 del “decreto Rilancio”
(D.L. n. 34/2020) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli
soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle
limitazioni di orario di apertura (appartenenti ai settori economici di cui
all’Allegato 1) e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del
volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini
della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario
per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i
contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti
da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione
dello stato di emergenza da Covid-19.
Cancellazione della seconda rata IMU
L’art. 5 del Decreto prevede la cancellazione della
seconda rata dell’IMU, in scadenza al 16 dicembre 2020, per gli immobili e
le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici
ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell’agevolazione,
è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in
esso viene esercitata.
Restano ferme le disposizioni del “decreto Agosto”
(art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU, per i settori del
turismo e dello spettacolo, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.
Proroga Acconti
Con l’art. 6 del Decreto viene precisato che la proroga
al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto
delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’art. 98, comma 1, del “decreto
Agosto” (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che esercitano attività
economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato
1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l’attività di gestione
di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate
da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni)
si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
del primo semestre 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti
Per i soggetti che esercitano le attività economiche
sospese ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020
- aventi
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del
territorio nazionale,
- per
quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima
gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse),
- nonché
per i soggetti che operano nei settori economici individuati
nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di
agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio
fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto (zone rosse),
l’art. 7 del Decreto prevede la sospensione dei
termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a)
ai versamenti relativi alle ritenute
alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b)
ai versamenti relativi all’IVA.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sospensione dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali
A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai
settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 del Decreto dispone la
sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020.
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria
INAIL.
È altresì sospeso il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei
datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e
da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori
individuati nell’Allegato 2.
I pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni
e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non
consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Fondo straordinario per il sostegno degli
enti del Terzo settore
All’art. 15 del Decreto, al fine di far fronte alla
crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, è istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del
Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi
in favore:
- delle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle
province autonome di cui alla legge, n. 266/1991;
- delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7
della legge n. 383/2000;
- delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.
I criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra
le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea
applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, saranno fissati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di
Conferenza Stato – Regioni.
Disposizioni a favore dei lavoratori
sportivi
All’art. 28 del Decreto viene precisato che, ai fini
dell’erogazione dell’indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati
con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano
Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le
società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 17 del “decreto
Ristori” (D.L. n. 137/2020), si considerano cessati a causa dell’emergenza
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31
ottobre 2020 e non rinnovati.
Codice ATECO – Allegato 1 |
% |
493210 – Trasporto
con taxi |
100,00% |
493220 – Trasporto
mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
100,00% |
493901 – Gestioni di
funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito
urbano o sub-urbano |
200,00% |
522190 – Altre attività connesse
ai trasporti terrestri NCA |
100,00% |
551000 – Alberghi |
150,00% |
552010 – Villaggi
turistici |
150,00% |
552020 – Ostelli
della gioventù |
150,00% |
552030 – Rifugi di
montagna |
150,00% |
552040 – Colonie
marine e montane |
150,00% |
552051 –
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence |
150,00% |
552052 – Attività di
alloggio connesse alle aziende agricole |
150,00% |
553000 – Aree di
campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
150,00% |
559020 – Alloggi per
studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
150,00% |
561011 – Ristorazione
con somministrazione |
200,00% |
561012 – Attività di
ristorazione connesse alle aziende agricole |
200,00% |
561030 – Gelaterie e
pasticcerie |
150,00% |
561041 – Gelaterie e
pasticcerie ambulanti |
150,00% |
561042 – Ristorazione
ambulante |
200,00% |
561050 – Ristorazione
su treni e navi |
200,00% |
562100 – Catering per
eventi, banqueting |
200,00% |
563000 – Bar e altri
esercizi simili senza cucina |
150,00% |
591300 – Attività di
distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
200,00% |
591400 – Attività di
proiezione cinematografica |
200,00% |
749094 – Agenzie ed
agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
200,00% |
773994 – Noleggio di
strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
200,00% |
799011 – Servizi di
biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d’intrattenimento |
200,00% |
799019 – Altri servizi
di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie
di viaggio nca |
200,00% |
799020 – Attività
delle guide e degli accompagnatori turistici |
200,00% |
823000 –
Organizzazione di convegni e fiere |
200,00% |
855209 – Altra
formazione culturale |
200,00% |
900101 – Attività nel
campo della recitazione |
200,00% |
900109 – Altre
rappresentazioni artistiche |
200,00% |
900201 – Noleggio con
operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
200,00% |
900209 – Altre
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
200,00% |
900309 – Altre
creazioni artistiche e letterarie |
200,00% |
900400 – Gestione di
teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
200,00% |
920009 – Altre
attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} |
200,00% |
931110 – Gestione di
stadi |
200,00% |
931120 – Gestione di
piscine |
200,00% |
931130 – Gestione di
impianti sportivi polivalenti |
200,00% |
931190 – Gestione di
altri impianti sportivi nca |
200,00% |
931200 – Attività di
club sportivi |
200,00% |
931300 – Gestione di
palestre |
200,00% |
931910 – Enti e
organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
200,00% |
931999 – Altre
attività sportive nca |
200,00% |
932100 – Parchi di
divertimento e parchi tematici |
200,00% |
932910 – Discoteche,
sale da ballo night-club e simili |
400,00% |
932930 – Sale giochi
e biliardi |
200,00% |
932990 – Altre
attività di intrattenimento e di divertimento nca |
200,00% |
949920 – Attività di
organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby |
200,00% |
949990 – Attività di
altre organizzazioni associative nca |
200,00% |
960410 – Servizi di
centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} |
200,00% |
960420 – Stabilimenti
termali |
200,00% |
960905 –
Organizzazione di feste e cerimonie |
200,00% |
493909 – Altre
attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
100,00% |
503000 – Trasporto di
passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
100,00% |
619020 – Posto
telefonico pubblico ed Internet Point |
50,00% |
742011 – Attività di
fotoreporter |
100,00% |
742019 – Altre
attività di riprese fotografiche |
100,00% |
855100 – Corsi
sportivi e ricreativi |
200,00% |
855201 – Corsi di
danza |
100,00% |
920002 – Gestione di
apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
100,00% |
960110 – Attività
delle lavanderie industriali |
100,00% |
477835 – Commercio al
dettaglio di bomboniere |
100,00% |
522130 – Gestione di
stazioni per autobus |
100,00% |
931992 – Attività
delle guide alpine |
200,00% |
743000 – Traduzione e
interpretariato |
100,00% |
561020 – Ristorazione
senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
50,00% |
910100 – Attività di
biblioteche ed archivi |
200,00% |
910200 – Attività di
musei |
200,00% |
910300 – Gestione di
luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
200,00% |
910400 – Attività
degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
200,00% |
205102 –
Fabbricazione di articoli esplosivi |
100,00% |
Codice ATECO – Allegato 2 |
Descrizione |
% |
47.19.10 |
Grandi magazzini |
200% |
47.19.90 |
Empori ed altri
negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
200% |
47.51.10 |
Commercio al
dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per
la casa |
200% |
47.51.20 |
Commercio al dettaglio
di filati per maglieria e merceria |
200% |
47.53.11 |
Commercio al
dettaglio di tende e tendine |
200% |
47.53.12 |
Commercio al
dettaglio di tappeti |
200% |
47.53.20 |
Commercio al
dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
200% |
47.54.00 |
Commercio al
dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
200% |
47.64.20 |
Commercio al
dettaglio di natanti e accessori |
200% |
47.78.34 |
Commercio al
dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
200% |
47.59.10 |
Commercio al
dettaglio di mobili per la casa |
200% |
47.59.20 |
Commercio al
dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
200% |
47.59.40 |
Commercio al
dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
200% |
47.59.60 |
Commercio al dettaglio
di strumenti musicali e spartiti |
200% |
47.59.91 |
Commercio al
dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per
uso domestico |
200% |
47.59.99 |
Commercio al
dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
200% |
47.63.00 |
Commercio al
dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
200% |
47.71.10 |
Commercio al
dettaglio di confezioni per adulti |
200% |
47.71.40 |
Commercio al
dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
200% |
47.71.50 |
Commercio al dettaglio
di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
200% |
47.72.20 |
Commercio al
dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
200% |
47.77.00 |
Commercio al
dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
200% |
47.78.10 |
Commercio al
dettaglio di mobili per ufficio |
200% |
47.78.31 |
Commercio al
dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
200% |
47.78.32 |
Commercio al
dettaglio di oggetti d’artigianato |
200% |
47.78.33 |
Commercio al
dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
200% |
47.78.35 |
Commercio al
dettaglio di bomboniere |
200% |
47.78.36 |
Commercio al
dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli
di promozione pubblicitaria) |
200% |
47.78.37 |
Commercio al
dettaglio di articoli per le belle arti |
200% |
47.78.50 |
Commercio al dettaglio
di armi e munizioni, articoli militari |
200% |
47.78.91 |
Commercio al
dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
200% |
47.78.92 |
Commercio al
dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
200% |
47.78.94 |
Commercio al
dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
200% |
47.78.99 |
Commercio al
dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
200% |
47.79.10 |
Commercio al dettaglio
di libri di seconda mano |
200% |
47.79.20 |
Commercio al
dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
200% |
47.79.30 |
Commercio al
dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
200% |
47.79.40 |
Case d’asta al
dettaglio (escluse aste via internet) |
200% |
47.81.01 |
Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
200% |
47.81.02 |
Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ittici |
200% |
47.81.03 |
Commercio al
dettaglio ambulante di carne |
200% |
47.81.09 |
Commercio al
dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
200% |
47.82.01 |
Commercio al
dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
200% |
47.82.02 |
Commercio al
dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
200% |
47.89.01 |
Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
200% |
47.89.02 |
Commercio al dettaglio
ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio |
200% |
47.89.03 |
Commercio al
dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso |
200% |
47.89.04 |
Commercio al
dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
200% |
47.89.05 |
Commercio al
dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
200% |
47.89.09 |
Commercio al dettaglio
ambulante di altri prodotti nca |
200% |
47.99.10 |
Commercio al
dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un
incaricato alla vendita (porta a porta) |
200% |
96.02.02 |
Servizi degli
istituti di bellezza |
200% |
96.02.03 |
Servizi di manicure e
pedicure |
200% |
96.09.02 |
Attività di tatuaggio
e piercing |
200% |
96.09.03 |
Agenzie matrimoniali
e d’incontro |
200% |
96.09.04 |
Servizi di cura degli
animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
200% |
96.09.09 |
Altre attività di
servizi per la persona nca |
200% |
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Versamento del II
acconto imposte: il ricalcolo e la proroga
Lunedì 30 novembre 2020
scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui
redditi.
Il pagamento degli acconti d’imposta IRES, IRPEF e IRAP si
preannuncia particolarmente complicato, anche alla luce delle ultime disposizioni
contenute del “Decreto Ristori bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
Potrebbe essere
conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo
storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.
In tale quadro si
inseriscono inoltre diverse disposizioni introdotte a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 che prevedono per alcuni soggetti la possibilità di
rinviare il versamento degli acconti e in altri casi la non applicazione di sanzioni.
A seconda che il
soggetto sia ISA o che abbia subito perdite consistenti, si possono individuare
quattro diversi scenari.
1.
La proroga del versamento per i soggetti ISA
L'art. 98 del D.L. n.
104/2020, il cosiddetto decreto “Agosto”, ha previsto, unicamente per i soggetti
ISA che presentano una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il
33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, che il termine di
versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi ed IRAP sia prorogato dal
30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.
Potranno beneficiare
del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito
applicando il regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014 e i
contribuenti che applicano il regime di vantaggio.
Resta invece il termine
ordinario del 30 novembre per i contribuenti che non applicano gli ISA, anche
se approvati, perché hanno percepito compensi o conseguito ricavi per ammontare
complessivamente superiore a 5.164.569,00 euro.
In analogia a quanto
già avvenuto in occasione di analoghe proroghe riservate ai soggetti ISA, la
proroga dovrebbe essere estesa anche ai soci di società di persone, agli
associati delle associazioni di artisti e professioni e, più in generale, ad
ogni altro soggetto il cui reddito venga imputato per trasparenza.
Il decreto
“Ristori Bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) ha previsto per i soggetti ISA (individuati
dall’art. 98, comma 1, del “Decreto Agosto”, D.L. n. 104/2020) interessati dalle
nuove limitazioni anti-Covid, la possibilità di beneficiare della proroga al
30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e
Irap, indipendentemente dall’intervenuta riduzione del fatturato o dei
corrispettivi.
Si tratta nello
specifico dei contribuenti:
- operanti
nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 del decreto
“Ristori Bis”, con domicilio fiscale o sede operativa cd. “zone rosse”
(individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020) ovvero
- esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle
“zone arancioni”
(individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020) e “rosse”.
2.
La rimodulazione della percentuale dei
versamenti per i soggetti ISA
L’art. 58 del decreto
Fiscale (D.L. n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020 ha previsto
che, esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 12-quinquies, commi 3 e 4,
del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ovvero per i contribuenti con ISA approvati, i
versamenti in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta
regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna
nella misura del 50%. Per i soggetti “non ISA” la modulazione degli acconti
rimane del 40% e 60%.
3.
La depenalizzazione del versamento per il
2020
L'art. 20 del D.L. n.
23/2020, il cosiddetto decreto “Liquidità”, ha inoltre previsto, esclusivamente
per il 2020, che non sarà sanzionato l'omesso o l'insufficiente versamento degli
acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, se
l'importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all'80% della
somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La soglia minima
dell’80% potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso,
purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In sostanza ciò
equivale ad una riduzione secca dell'ammontare dovuto in acconto e anche tale
«scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.
4.
L'abolizione del primo acconto IRAP
Si ricorda che l’art.
24 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha abolito il primo acconto IRAP
con effetti anche sul calcolo del secondo acconto.
Infatti la quota
corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque esclusa dal calcolo
dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera
fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo
storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Il contribuente che
sceglie il metodo storico deve quindi versare il secondo acconto pari al 60%
(ovvero al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da calcolare al netto
del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di ISA) e del
secondo acconto corrisposto.
Se, invece, utilizza il
metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero
al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per
il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo
acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.
Si
ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo
acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e
IVIE/IVAFE.
La
scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
- per l’addizionale
comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del
saldo IRPEF
- per l’addizionale
regionale non sono dovuti acconti.
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