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IN BREVE |
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Con il decreto “Ristori-quater”
proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo
perduto ·
Fatture di fine anno: la
detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno” ·
Versamento ed esenzione seconda
rata IMU 2020 ·
L’invio tardivo della
dichiarazione dei redditi ·
Termini di pagamento delle
cartelle sospesi fino al 31 dicembre ·
Decreto “Ristori-ter”:
contributi a fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e
accessori ·
Startup innovative: il Mise
apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive ·
Il modello per il fondo perduto
nei centri storici ·
Pubblicate le Liste di
Controllo Assirevi per le società Ias/Ifrs ·
Lo sconto del Superbonus edilizio
nella fattura elettronica ·
Guida dell'Agenzia Entrate su
fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml ·
Registrazione atti privati:
nuovi codici per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali ·
Dall'Agenzia Entrate nuova segnalazione
di phishing
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APPROFONDIMENTI |
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La cancellazione della seconda rata IMU |
VERSAMENTI,
INCENTIVI
Con il
decreto “Ristori-quater” proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e
nuovi contributi a fondo perduto
D.L. 30 novembre 2020, n. 157
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato ufficialmente
in vigore dal 30 novembre 2020 il decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157). Il nuovo
decreto-legge interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8
miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed
estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti
dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in
corso.
Il provvedimento interviene anche sul calendario fiscale, rinviando
i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap e prorogando
le scadenze relative ai versamenti tributari.
Di
seguito le principali misure introdotte.
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Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap - Il
versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30
novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le
imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che
hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle
attività oggetto delle misure restrittive disposte con D.P.C.M. 3 novembre 2020
e a quelle operanti nelle “zone rosse”, nonché per i ristoranti in “zona
arancione”, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
·
Sospensione dei versamenti di contributi
previdenziali, ritenute e Iva di dicembre - È prevista la sospensione,
fino al 16 marzo 2021, dei contributi previdenziali, dei versamenti
delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte
le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che
hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020
rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha
aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a
tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del D.P.C.M. 3
novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle “zone
rosse”, per i ristoranti in “zone arancioni e rosse”, per tour operator,
agenzie di viaggio e alberghi nelle “zone rosse”.
·
Proroga del termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi e dell’Irap - Il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10
dicembre 2020.
·
Proroga definizioni agevolate - La
proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura
Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1°
marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della
“rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che
si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
·
Razionalizzazione della rateizzazione concessa
dall’agente della riscossione - Vengono introdotte modifiche per
rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa
dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla
presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini
di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi
amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le
rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la
soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate,
determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti
dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle
esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la
fine del 2021.
·
Proroga dei versamenti del prelievo erariale
unico sugli apparecchi delle sale gioco - Il saldo del prelievo erariale
unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può
essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere
versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
·
Estensione codici Ateco - La
platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia
ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti
di commercio.
·
Indennità stagionali del turismo, terme e
spettacolo, lavoratori autonomi - Viene erogata una nuova indennità
una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali
e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad
altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli
incaricati di vendite a domicilio. L’indennità è riconosciuta anche ai
lavoratori autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare, possono accedere
alla misura i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla
data di entrata in vigore del decreto in commento.
·
Associazioni sportive - È incrementata
di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive.
·
Indennità per i lavoratori sportivi - Per il
mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per
i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello
sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano
Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive
Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
·
Fiere e Congressi, spettacolo e cultura - Vengono
stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite
dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le
emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto
Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo
di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e
audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno
alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono
estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti
(cosiddetto sightseeing).Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi citati
non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese
deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
·
Sicurezza e forze armate - Vengono
stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle
indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il
pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di
euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare,
compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza
COVID-19.
·
Contributo alle Regioni per la riduzione del
debito - Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo
per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote
capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.
·
Sostegno alla internazionalizzazione delle
imprese - Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del
fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle
imprese esportatrici.
·
Fondo perequativo - È istituito
un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure
fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati
nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi
provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che
registrano una significativa perdita di fatturato.
·
Facoltà di estensione del termine di durata dei
fondi immobiliari quotati - I gestori di fondi di investimento alternativi
che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono,
entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti,
modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non
oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli
investimenti.
·
Termini di permanenza dei territori negli scenari
di rischio
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta
l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per
un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia,
istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e
degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.
IVA
Fatture
di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno
occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA
sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e
successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse
per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di
detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la
data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e
dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.
La
regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15
del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente,
se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1
comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di
fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto
relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed
annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi
al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro
il giorno 15 di gennaio.
Vedi l’Approfondimento
Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020
Il 16 dicembre 2020
scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.
Il presupposto dell’IMU
è il possesso di immobili. Il possesso
dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti
di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il versamento dell’IMU
può avvenire alternativamente, mediante:
·
il modello F24;
·
apposito bollettino di c/c postale;
·
la
piattaforma PagoPA, di cui all’art.
5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre
modalità previste dallo stesso Codice.
Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate
negli ultimi mesi
a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020,
in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività
sospese a causa del Covid-19.
Per verificare se è
possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali:
il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n.
126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto
Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
L’invio tardivo della dichiarazione dei
redditi
Il
10 dicembre 2020 (termine prorogato dal D.L.“Ristori quater” n. 157/2020)
scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.
Qualora
non si procedesse all’invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione
presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera
comunque valida.
Il
contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una
specifica sanzione.
I
90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora
valida scadono quindi il 10 marzo 2021.
La
sanzione ordinaria per l’invio tardivo delle dichiarazioni è variabile dal 120%
al 240% dell’imposta dovuta, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece,
se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a
un massimo di 1.000 euro.
Se
il contribuente regolarizza la tardività entro il 10 marzo 2021, la sanzione
minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro (art. 13, comma 1, lettera
c), D.Lgs. n. 472/1997).
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Termini di pagamento delle cartelle
sospesi fino al 31 dicembre 2020
È
stato approvato in via definitiva anche dalla Camera, e attende ora solo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge n. 2779, di
conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Nella
legge di conversione è confluito anche il D.L. n. 129/2020, contestualmente
abrogato.
Le
principali misure in sintesi:
·
sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di
pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a cartelle
esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni.
Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro
il 31 gennaio 2021;
·
per i piani di rateazione presentati dall’8 marzo 2020 al 31
dicembre 2020, sarà possibile usufruire della decadenza “allargata”, che si
verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive;
·
sono prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e
prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di
pagamento da parte dell’agente della riscossione;
·
è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei
documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche,
con scadenza dal 31 gennaio 2020.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Decreto “Ristori-ter”: contributi a
fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e accessori
D.L. 23
novembre 2020, n. 154
Con il
D.L. 23 novembre 2020, n. 154, noto come decreto “Ristori-ter”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2020, sono stati finanziati nuovi contributi
a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid
e stanziate nuove risorse per gli aiuti alimentari e per l'acquisto
di farmaci per la cura dei pazienti affetti dal virus.
In
particolare, viene incrementato il fondo previsto dal decreto “Ristori bis” per
compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una
fascia di rischio più alta e l’inclusione delle attività di commercio al
dettaglio di calzature e accessori tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”,
sono destinatarie del contributo a fondo perduto (codice ATECO 47.72.10, percentuale
200%).
SOCIETÀ, IMPRESE
Startup innovative: il Mise apre al
ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive
Mise, Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V
L’art.
25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 prevede che, entro il termine di 30 giorni
dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o
dell’incubatore certificato sia tenuto:
- ad attestare il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti (rispettivamente dal
comma 2 e dal comma 5),
- depositando tale
dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
L’art.
25, comma 16, del D.L. n. 179/2012 (per le start-up) e l’art. 4, comma 7, del D.L.
n. 3/2015 (per le Pmi innovative), dispongono che il mancato deposito della
dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente
cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.
Con
la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico
ha fornito indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da
effettuare sulle suddette attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup
e Pmi innovativa.
In
particolare, il MISE ha precisato che, fino al momento in cui le Camere di
Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire
entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con
deposito tardivo della attestazione.
Nell’ottica
"più volte sottolineata da questo Ministero di propulsione
all’ecosistema delle startup/PMI", il MISE invita poi le Camere di
Commercio "a voler inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte
nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo
termine, a codeste Camere medesime l’attestazione del mantenimento dei requisiti.
Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di
non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione
secondo le nuove regole dettate dal richiamato D.L. n. 76/2020".
In
conclusione il Mise richiama per memoria che, essendo chiaramente individuati
dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui l’obbligo deve essere
assolto, e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la
sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della
sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti, […]
depositi presso il registro delle imprese”.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Il modello per il fondo perduto nei
centri storici
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471
A partire dal 18 novembre
2020 e fino
al 14 gennaio 2021, gli
esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei
turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19 possono presentare domanda
per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n.
104/2020).
Le domande possono essere
inviate tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale
‘‘Fatture e Corrispettivi’’ del sito internet dell’Agenzia Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con
il Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471, ha approvato il modello di
istanza, con le relative istruzioni di compilazione.
Il
pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del
beneficiario riportato nell’istanza.
BILANCIO, CONTABILITÀ
Pubblicate le Liste di Controllo Assirevi per le società Ias/Ifrs
Assirevi,
Check-list 2020
Assirevi
ha pubblicato la lista di controllo delle informazioni integrative da fornire
nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali
(IAS/IFRS).
La
check-list IFRS è stata aggiornata per tenere conto degli emendamenti degli
IFRS omologati nel periodo dicembre 2019 – ottobre 2020 ed applicabili nella
redazione dei bilanci il cui esercizio ha inizio in data 1° gennaio 2020.
Nel
dettaglio:
|
Titolo documento |
Data emissione |
Data di entrata in vigore |
Data di omologazione |
Regolamento UE e data di pubblicazione |
|
Modifiche
ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS |
marzo 2018 |
1° gennaio 2020 |
29 novembre 2019 |
(UE)
2019/2075 - 6 dicembre 2019 |
|
Definizione
di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8) |
ottobre 2018 |
1° gennaio 2020 |
29 novembre 2019 |
(UE)
2019/2104 - 10 dicembre 2019 |
|
Riforma
degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (Modifiche
all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7) |
settembre 2019 |
1° gennaio 2020 |
15 gennaio 2020 |
(UE)
2020/34 - 16 gennaio 2020 |
|
Definizione
di un’attività aziendale (Modifiche all’IFRS 3) |
ottobre 2018 |
1° gennaio 2020 |
21 aprile 2020 |
(UE)
2020/551 - 22 aprile 2020 |
|
Concessioni
sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16) |
maggio 2020 |
1° giugno 2020 |
9 ottobre 2020 |
(UE)
2020/1434 - 12 ottobre 2020 |
Le checklist
costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che
svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono
direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio. La nuova “lista
di controllo” è consultabile nella apposita sezione “Checklist” del sito
Assirevi.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Lo sconto del Superbonus edilizio nella fattura elettronica
AssoSoftware,
FAQ 9 novembre 2020
Con la
risposta a una FAQ pubblicata il 9 novembre 2020 sul proprio sito, AssoSoftware
ha chiarito come deve essere compilato il file xml nel caso in cui si debba
emettere una fattura elettronica per l’esecuzione di lavori che accedono all’agevolazione
fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica e
si voglia applicare al cliente lo sconto direttamente in fattura così come
previsto dall’art.121 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Considerato
che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura,
AssoSoftware suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:
· inserire
l'importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>,
riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>
· riportare
nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco
<AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione "Sconto
praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
IVA, ADEMPIMENTI
Guida dell'Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il
nuovo formato Xml
Agenzia Entrate,
Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro
L’Agenzia
Entrate ha pubblicato una Guida per facilitare la compilazione di fatture
elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio
2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile
dematerializzare anche le fatture con l'estero.
La
guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti
che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità
di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo
dei codici natura obbligatori.
Contestualmente
sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).
Nella
guida si precisa tra l'altro che:
- il C/P
(cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture
emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione;
- il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di
credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel
mese in cui l’ha ricevuta.
Per
le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa
in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C,
quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta
utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare
la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione
allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a
TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il
documento TD04.
Viene
fornito il seguente esempio:
- il fornitore francese
emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura
n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
- il cessionario
residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un
documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre
2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44
euro;
- il fornitore
francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della
stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre
2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;
- conseguentemente, il
cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un
documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020,
riportando un imponibile di -20 euro e un’imposta di -4,4 euro.
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
Registrazione atti privati: nuovi
codici tributo per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 novembre 2020, n. 73/E
Con
la Risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha
istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme
dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131.
Si
tratta, in particolare, dei seguenti codici:
- "1555" denominato "ATTI
PRIVATI - Imposta ipotecaria"
- "1556" denominato "ATTI
PRIVATI - Imposta catastale"
- "1557" denominato "ATTI
PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento"
che
si vanno ad aggiungere a quelli istituiti con la precedente Risoluzione n. 9/E
del 20 febbraio 2020 per il versamento delle imposte di registro e di bollo in
relazione alla registrazione degli atti privati a partire dal 2 marzo 2020.
Con
la stessa Risoluzione n. 73/E/2020 l'Agenzia ha anche rinominato alcuni codici
tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a
seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
in relazione alla registrazione degli atti privati:
- "A140" ridenominato
"ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta ipotecaria -
somme liquidate dall'ufficio";
- "A141" ridenominato
"ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Imposta catastale -
somme liquidate dall'ufficio";
- "A149" ridenominato
"ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI - SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali
e ipotecarie - somme liquidate dall'ufficio".
Le
spese di notifica relative ai suddetti avvisi, precisa ancora l'Agenzia, sono da
versare con il vigente codice tributo "9400" - "spese di
notifica per atti impositivi".
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Dall'Agenzia Entrate nuove segnalazioni
di phishing
Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 25 novembre 2020
Circolano
nel web false mail, apparentemente provenienti dall'Agenzia Entrate, che
rappresentano veri e propri tentativi di truffa ai danni dei destinatari. Le
mail in questione, inviate dal mittente “Gli organi dell'Agenzia delle Entrate”
e firmate da “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle
Entrate”, chiedono di prendere immediatamente visione di un documento allegato
contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull'efficientamento
energetico degli edifici. Un'altra email che sta circolando in queste ore
indica come mittente “entrate.segreteriadirezione@counsellor.com" e come oggetto
“FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR”.
L'avvertimento dell'Amministrazione è uno solo: “non aprire gli
allegati e cestinarli immediatamente".
L'Agenzia,
infatti, è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto e
ricorda che i propri Uffici non inviano mai per posta elettronica comunicazioni
contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono
consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l'area
riservata sul sito internet. Al riguardo, nell'area “L'agenzia comunica” del
portale istituzionale è disponibile la sezione “Focus sul phishing” in cui si
possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il
nome dell'Agenzia Entrate, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a
riconoscere le false comunicazioni.
|
APPROFONDIMENTI |
IVA
Le regole
di detrazione IVA per le fatture di fine anno
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno
occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA
sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e
successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse
per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di
detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la
data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e
dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.
Si
ricorda, innanzitutto, che:
- la fattura immediata deve essere
emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata
ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972);
- per la fattura differita, invece,
emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972,
la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo
rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre
considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del
momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può
dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura
elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per
potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e
contabilizzata.
La
data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in
considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il
tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture
elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura
e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art.
1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale,
prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina
la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto
esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire
nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni
imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di
acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene
esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato
il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto
ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad
operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.
|
ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di
acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese
successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di
effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla
liquidazione del mese di annotazione. |
Nel
caso in cui una fattura, recapitata nel 2020, non venga, invece, registrata in
tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione
dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA,
ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale – o comunque con una
tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà
concorrere al modello IVA 2021 (riferimento 2020), e non essere invece
considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata
la registrazione.
La
regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il
giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del
mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima
parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce
un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i
documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
|
ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per
ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i
documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti
ed annotati entro il giorno 15 di gennaio. |
|
ESEMPIO: un bene viene consegnato in data 23 dicembre
2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2020,
ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema
di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2021. La fattura viene
consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno
precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese
precedente (dicembre 2020), non vale la regola che consente la detrazione nel
medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta
a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registrazione. |
|
Fattura emessa a
dicembre 2020 |
Ricevuta e registrata
a dicembre 2020 |
Detrazione in
dicembre 2020 |
|
Ricevuta nel 2020 ma
registrata nel 2021 (entro aprile 2021) |
Detrazione in
Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale |
|
|
Ricevuta nel 2020 ma
registrata nel 2021 (dopo aprile 2021) |
Detrazione non ammessa |
|
|
Ricevuta e registrata
a gennaio 2021 |
Detrazione ammessa a
gennaio 2021 |
TRIBUTI LOCALI
La
cancellazione della seconda rata IMU
Il 16 dicembre 2020
scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.
Il presupposto dell’IMU
è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione
principale o assimilata non
costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità
abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il versamento dell’IMU
può avvenire alternativamente, mediante:
·
il modello F24;
·
apposito bollettino di c/c postale;
·
la
piattaforma PagoPA, di cui all’art.
5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre
modalità previste dallo stesso Codice.
Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate
negli ultimi mesi
a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il
2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività
sospese a causa del Covid-19.
Per verificare se è
possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali:
il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n.
126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto
Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
In particolare, l’art.
78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la
seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:
a)
gli
immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili
degli stabilimenti termali;
b)
gli
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze,
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù,
dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence
e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano
anche gestori delle attività ivi esercitate;
c)
immobili
rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni;
d)
immobili
rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i
relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi
esercitate;
e)
immobili
destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che
i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.
Per gli immobili rientranti
nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici,
teatri e sale per concerti e spettacoli l'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta
per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata,
all'autorizzazione della Commissione europea.
Si ricorda che il
decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico
sopra indicati alla lettera a) e b).
Alla
luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati
recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno
dall’altro: il “Decreto Ristori” e il “Decreto Ristori-bis”.
L’art.
9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto che, a condizione che
i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi
esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative
pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui
all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto
Ristori-bis” (di seguito la tabella).
Inoltre,
l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un
ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto (di seguito la
tabella), i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei
casi in cui il soggetto passivi d’imposta dell’immobile sia anche il gestore
delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità
e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art.
3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto
Ristori-bis”.
|
Codice ATECO (Allegato 1) – Categorie interessate dall’esenzione
per tutto il territorio nazionale |
|
|
493210 |
Trasporto con taxi |
|
493220 |
Trasporto mediante
noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
|
493901 |
Gestioni di
funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito
urbano o sub-urbano |
|
522190 |
Altre attività connesse ai
trasporti terrestri NCA |
|
551000 |
Alberghi |
|
552010 |
Villaggi turistici |
|
552020 |
Ostelli della
gioventù |
|
552030 |
Rifugi di montagna |
|
552040 |
Colonie marine e
montane |
|
552051 |
Affittacamere per
brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence |
|
552052 |
Attività di alloggio
connesse alle aziende agricole |
|
553000 |
Aree di campeggio e
aree attrezzate per camper e roulotte |
|
559020 |
Alloggi per studenti
e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
|
561011 |
Ristorazione con
somministrazione |
|
561012 |
Attività di ristorazione
connesse alle aziende agricole |
|
561030 |
Gelaterie e
pasticcerie |
|
561041 |
Gelaterie e
pasticcerie ambulanti |
|
561042 |
Ristorazione ambulante |
|
561050 |
Ristorazione su treni
e navi |
|
562100 |
Catering per eventi,
banqueting |
|
563000 |
Bar e altri esercizi
simili senza cucina |
|
591300 |
Attività di
distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
|
591400 |
Attività di
proiezione cinematografica |
|
749094 |
Agenzie ed agenti o
procuratori per lo spettacolo e lo sport |
|
773994 |
Noleggio di strutture
ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza
operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
|
799011 |
Servizi di biglietteria
per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
|
799019 |
Altri servizi di
prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca |
|
799020 |
Attività delle guide
e degli accompagnatori turistici |
|
823000 |
Organizzazione di
convegni e fiere |
|
855209 |
Altra formazione
culturale |
|
900101 |
Attività nel campo
della recitazione |
|
900109 |
Altre rappresentazioni
artistiche |
|
900201 |
Noleggio con
operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
|
900209 |
Altre attività di
supporto alle rappresentazioni artistiche |
|
900309 |
Altre creazioni artistiche
e letterarie |
|
900400 |
Gestione di teatri,
sale da concerto e altre strutture artistiche |
|
920009 |
Altre attività
connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} |
|
931110 |
Gestione di stadi |
|
931120 |
Gestione di piscine |
|
931130 |
Gestione di impianti
sportivi polivalenti |
|
931190 |
Gestione di altri
impianti sportivi nca |
|
931200 |
Attività di club
sportivi |
|
931300 |
Gestione di palestre |
|
931910 |
Enti e organizzazioni
sportive, promozione di eventi sportivi |
|
931999 |
Altre attività
sportive nca |
|
932100 |
Parchi di divertimento
e parchi tematici |
|
932910 |
Discoteche, sale da
ballo night-club e simili |
|
932930 |
Sale giochi e
biliardi |
|
932990 |
Altre attività di
intrattenimento e di divertimento nca |
|
949920 |
Attività di
organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di
hobby |
|
949990 |
Attività di altre
organizzazioni associative nca |
|
960410 |
Servizi di centri per
il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} |
|
960420 |
Stabilimenti termali |
|
960905 |
Organizzazione di
feste e cerimonie |
|
493909 |
Altre attività di
trasporti terrestri di passeggeri nca |
|
503000 |
Trasporto di
passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
|
619020 |
Posto telefonico
pubblico ed Internet Point |
|
742011 |
Attività di fotoreporter |
|
742019 |
Altre attività di
riprese fotografiche |
|
855100 |
Corsi sportivi e
ricreativi |
|
855201 |
Corsi di danza |
|
920002 |
Gestione di
apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
|
960110 |
Attività delle
lavanderie industriali |
|
477835 |
Commercio al dettaglio
di bomboniere |
|
522130 |
Gestione di stazioni
per autobus |
|
931992 |
Attività delle guide
alpine |
|
743000 |
Traduzione e
interpretariato |
|
561020 |
Ristorazione senza
somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
|
910100 |
Attività di
biblioteche ed archivi |
|
910200 |
Attività di musei |
|
910300 |
Gestione di luoghi e
monumenti storici e attrazioni simili |
|
910400 |
Attività degli orti
botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
|
205102 |
Fabbricazione di articoli
esplosivi |
|
Codice
ATECO - Allegato 2 - Categorie interessate dall’esenzione per la “zona rossa” |
|
|
47.19.10 |
Grandi magazzini |
|
47.19.90 |
Empori ed altri
negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
|
47.51.10 |
Commercio al
dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per
la casa |
|
47.51.20 |
Commercio al dettaglio
di filati per maglieria e merceria |
|
47.53.11 |
Commercio al
dettaglio di tende e tendine |
|
47.53.12 |
Commercio al dettaglio
di tappeti |
|
47.53.20 |
Commercio al dettaglio
di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
|
47.54.00 |
Commercio al
dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
|
47.64.20 |
Commercio al
dettaglio di natanti e accessori |
|
47.78.34 |
Commercio al
dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
|
47.59.10 |
Commercio al
dettaglio di mobili per la casa |
|
47.59.20 |
Commercio al dettaglio
di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
|
47.59.40 |
Commercio al
dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
|
47.59.60 |
Commercio al dettaglio
di strumenti musicali e spartiti |
|
47.59.91 |
Commercio al dettaglio
di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso
domestico |
|
47.59.99 |
Commercio al
dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
|
47.63.00 |
Commercio al dettaglio
di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
|
47.71.10 |
Commercio al
dettaglio di confezioni per adulti |
|
47.71.40 |
Commercio al
dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
|
47.71.50 |
Commercio al dettaglio
di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
|
47.72.20 |
Commercio al
dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
|
47.77.00 |
Commercio al
dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
|
47.78.10 |
Commercio al dettaglio
di mobili per ufficio |
|
47.78.31 |
Commercio al dettaglio
di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
|
47.78.32 |
Commercio al dettaglio
di oggetti d’artigianato |
|
47.78.33 |
Commercio al
dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
|
47.78.35 |
Commercio al
dettaglio di bomboniere |
|
47.78.36 |
Commercio al dettaglio
di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di
promozione pubblicitaria) |
|
47.78.37 |
Commercio al
dettaglio di articoli per le belle arti |
|
47.78.50 |
Commercio al dettaglio
di armi e munizioni, articoli militari |
|
47.78.91 |
Commercio al
dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
|
47.78.92 |
Commercio al
dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
|
47.78.94 |
Commercio al
dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
|
47.78.99 |
Commercio al dettaglio
di altri prodotti non alimentari nca |
|
47.79.10 |
Commercio al dettaglio
di libri di seconda mano |
|
47.79.20 |
Commercio al dettaglio
di mobili usati e oggetti di antiquariato |
|
47.79.30 |
Commercio al dettaglio
di indumenti e altri oggetti usati |
|
47.79.40 |
Case d’asta al
dettaglio (escluse aste via internet) |
|
47.81.01 |
Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
|
47.81.02 |
Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ittici |
|
47.81.03 |
Commercio al
dettaglio ambulante di carne |
|
47.81.09 |
Commercio al dettaglio
ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
|
47.82.01 |
Commercio al
dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
|
47.82.02 |
Commercio al dettaglio
ambulante di calzature e pelletterie |
|
47.89.01 |
Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
|
47.89.02 |
Commercio al dettaglio
ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature
per il giardinaggio |
|
47.89.03 |
Commercio al
dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso |
|
47.89.04 |
Commercio al
dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
|
47.89.05 |
Commercio al dettaglio
ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli
casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
|
47.89.09 |
Commercio al dettaglio
ambulante di altri prodotti nca |
|
47.99.10 |
Commercio al dettaglio
di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato
alla vendita (porta a porta) |
|
96.02.02 |
Servizi degli
istituti di bellezza |
|
96.02.03 |
Servizi di manicure e
pedicure |
|
96.09.02 |
Attività di tatuaggio
e piercing |
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96.09.03 |
Agenzie matrimoniali
e d’incontro |
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96.09.04 |
Servizi di cura degli
animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
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96.09.09 |
Altre attività di
servizi per la persona nca |
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