IN BREVE |
·
Limitazioni anti-Covid nel
periodo delle festività ·
Approvato il nuovo modello per
la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo ·
Versamento dell'acconto Iva in
scadenza il 28 dicembre ·
I chiarimenti sulla riduzione
del cuneo fiscale sul lavoro dipendente ·
Le modalità di conservazione
delle dichiarazioni fiscali ·
Le sanzioni per l'omesso
versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ·
Le deleghe Fattura elettronica ai
professionisti valide per un altro anno ·
Lotteria degli scontrini:
l'adeguamento del RT per i gli esercenti ·
I nuovi limiti per la qualifica
di "cattivo pagatore": incubo default per molte Pmi ·
Superbonus 110% anche per gli
interventi sull'edificio commerciale-residenziale ·
Superbonus anche per l'inquilino
se c'è contratto di locazione registrato e consenso del proprietario ·
"Cashback": partita
la fase sperimentale |
APPROFONDIMENTI |
·
La conservazione delle dichiarazioni fiscali ·
Nuova classificazione europea dello stato di
inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito |
IN BREVE |
EMERGENZA CORONAVIRUS
Limitazioni
anti-Covid nel periodo delle festività
D.L. 2 dicembre 2020, n. 158; D.P.C.M. 3 dicembre 2020
A partire dal 4 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 sono in vigore
una serie di nuove restrizioni, specificatamente dedicate al periodo delle
festività, mentre vengono sostanzialmente confermate le regole che si rendono
applicabili a seconda del “colore” dell’area geografica (gialla, arancione o
rossa). Le novità riguardano, in particolare, gli spostamenti, le attività di
commercio al dettaglio e del turismo.
Di seguito le regole da rispettare, fatta salva l'adozione di ulteriori
limitazioni da parte del Governo.
Spostamenti: vengono
introdotti specifici divieti di spostamento in occasione delle festività. In particolare:
·
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, su tutto il
territorio nazionale, ogni spostamento tra Regioni o province autonome;
·
il 25 ed il 26 dicembre 2020, nonché il 1° gennaio 2021, è
vietato altresì ogni spostamento tra Comuni.
È comunque
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma in
ogni caso non ci si potrà spostare verso le seconde case ubicate in altra
Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del
1° gennaio 2021, tale divieto si applica anche alle eventuali seconde case in
altro Comune, nell’ambito della medesima Regione.
Confermato
il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo. Viene inoltre introdotto
un “coprifuoco di Capodanno”, con il divieto degli gli spostamenti dalle 22.00
del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio 2021.
Resta
ferma la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o motivi di salute.
Commercio
al dettaglio: viene autorizzato per il periodo festivo un prolungamento
dell’orario di apertura dei negozi. Dal 4 dicembre 2020, e fino al 6 gennaio
2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è autorizzato fino
alle ore 21.00.
Confermata
la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali
presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali,
parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad
essi assimilabili, ad eccezione delle seguenti attività commerciali che rimangono
aperte:
- farmacie e parafarmacie;
- presidi sanitari;
- punti vendita di
generi alimentari;
- punti di vendita
di prodotti agricoli e florovivaistici;
- tabacchi,
- edicole.
Ristorazione: confermate, salvo le maggiori restrizioni
imposte nelle aree arancioni e rosse, le regole precedenti: apertura dalle ore
5.00 fino alle ore 18.00; consumo al tavolo per massimo 4 persone, superabile
solo se si tratta di soggetti tutti conviventi. Consentito l’asporto fino alle ore
22.00 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario per tutte le giornate, incluso
Natale e Santo Stefano, nelle quali sarà possibile recarsi al ristorante a
pranzo.
La ristorazione negli alberghi e strutture similari resta
autorizzata anche dopo le 18.00, ma solo a favore dei clienti alloggiati. Dalle
ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la
ristorazione negli alberghi e similari è permessa solo con servizio in camera.
Turismo: apertura
degli impianti
sciistici solo a partire dal 7 gennaio 2021. Sospese le
crociere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6
gennaio 2021.
IMMOBILI, LOCAZIONI
Approvato il nuovo modello
per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo
Agenzia Entrate,
Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222
È stato approvato
dall'Agenzia Entrate, con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222, il
nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta di cui
all’art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (credito d’imposta per botteghe e negozi e credito d’imposta per i canoni
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda).
Si ricorda che fino al 31
dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo
dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi
crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
Il nuovo modello potrà
essere inviato anche dagli intermediari a partire dal 14 dicembre 2020.
IVA, VERSAMENTI
Versamento
dell'acconto Iva in scadenza il 28 dicembre
Lunedì 28 dicembre 2020 (il 27 cade di domenica) sarà
l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2020.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di
partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2019 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica
(direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice
6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con
liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione
per interessi dell'1%.
L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare
dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2020 (nel caso dei contribuenti
mensili) ovvero per il quarto trimestre 2020 (nel caso dei contribuenti
trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre
imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato
utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
·
storico: 88% del versamento relativo all’ultimo
mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto
dell’acconto versato lo scorso anno);
·
analitico: 100% dell’imposta risultante a debito
dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2020;
·
previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover
versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
ATTENZIONE: Quest’anno, in via del tutto
eccezionale, sono previste alcune proroghe per i versamenti in scadenza nel
mese di dicembre al fine di contenere gli effetti economici negativi causati
dalla pandemia da Covid-19 in corso; tali proroghe interessano anche il
versamento dell’acconto IVA. |
In particolare, l’acconto IVA in scadenza il 28 dicembre 2020,
per effetto del Decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020), è prorogato al
16 marzo 2021 per i soggetti:
·
esercenti attività d’impresa, arte o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di
euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
·
esercenti attività d’impresa, arte o professione,
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o
professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi
o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione
vale anche per i soggetti che:
·
esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M.
3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi
area del territorio nazionale (ad esempio musei, teatri, palestre, ecc.);
·
esercitano le attività dei servizi di ristorazione
che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse alla data del 26
novembre 2020;
·
operano nei settori economici individuati nell’allegato
2 del Decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020), ovvero esercitano l’attività
alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale
classificate come zone rosse alla data del 26 novembre 2020.
Il versamento sospeso è da effettuarsi, senza applicazione
di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante
rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
IRPEF
I chiarimenti sulla riduzione
del cuneo fiscale sul lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate, Circolare
14 dicembre 2020, n. 29/E
Con la Circolare del 14
dicembre 2020, n. 29/E l’Agenzia Entrate ha fornito alcune indicazioni operative
sulle misure fiscali, introdotte dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 31, convertito
con modificazioni in legge n. 21/2020, che, a decorrere dal mese di luglio 2020,
hanno provveduto a ridurre l’imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
In sintesi è stato
introdotto:
- un “trattamento integrativo”, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, che
riconosce un’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di
taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta
lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle
detrazioni da lavoro spettanti;
- una “ulteriore detrazione fiscale”, che riconosce per le prestazioni rese tra il 1°
luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di
reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino
a 40.000 euro. L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al
periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo,
fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari
a 40.000 euro.
DICHIARAZIONI,
ADEMPIMENTI
Le modalità di conservazione
delle dichiarazioni fiscali
Con la Risposta all'istanza di
interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di
conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte
dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei
modelli di dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta)
prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro
relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio
delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede
l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione.
Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente
e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Vedi l’Approfondimento
IVA, FATTURAZIONE ELETTRONICA
Le sanzioni per l'omesso versamento dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche
Agenzia delle Entrate, Risposta all’istanza di
consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14
Con
la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria
prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo
sulle fatture elettroniche.
Si
ricorda che l’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le
seguenti modalità:
1.
contrassegno, per le sole fatture cartacee;
2.
modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, sia per le
fatture cartacee che per quelle elettroniche;
3.
modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture
elettroniche emesse attraverso lo SdI.
È stato
chiarito che per l'imposta di bollo assolta con modalità virtuali e con
modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 la sanzione è ridotta a
1/3 qualora il contribuente effettui il versamento delle somme dovute entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari:
·
al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del
termine per l’adempimento;
·
al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del
termine per l’adempimento;
·
ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento),
se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per
l’adempimento.
IVA, FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Le deleghe Fattura
elettronica ai professionisti valide per un altro anno
Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 11 dicembre 2020, n. 376631
L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n.
376631 dell'11 dicembre 2020 ha reso noto che le deleghe conferite agli
intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei
contribuenti saranno valide per un altro anno.
In particolare è stata prorogata di un
anno la validità delle deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31
gennaio 2021. In ogni caso, però, non viene meno per i contribuenti
interessati la possibilità di revoca e sarà possibile annullare le deleghe sia
attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito
internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle
Entrate.
La decisione di estendere di un anno la
validità delle deleghe tiene conto del «perdurare della situazione emergenziale
da Covid-19, anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti recentemente introdotte
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» e delle «significative
difficoltà» sottolineate da diverse associazioni di categoria «nel procedere al
rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, con particolare riguardo
all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del
cliente».
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Lotteria degli scontrini: l'adeguamento del RT per i gli esercenti
Dal 1°
gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare alla cosiddetta lotteria degli
scontrini.
Il
contribuente consumatore finale iscrivendosi sul sito dedicato (https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria),
e inserendo il proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale (da
stampare o scaricare sul telefono).
Questo
codice potrà essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio 2021,
i quali, se dotati di appositi lettori, comunicheranno il codice dell'Agenzia
delle Dogane e dei monopoli.
I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi hanno già
provveduto, i propri registratori di cassa telematici: il RT
dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito dall'Agenzia Entrate e dovrà
essere dotato di lettore ottico per riconoscere il codice del consumatore.
Per
adeguare (o acquistare) il proprio registratore telematico occorre contattare
un tecnico specializzato.
Si
ricorda che fino al termine dell'esercizio 2020 per chi non l’avesse già
chiesto, sono disponibili due bonus registratore telematico del valore del 50%
della spesa sostenuta:
- fino a un massimo
di 250 euro in caso di acquisto;
- fino a un massimo
di 50 euro in caso di adattamento.
L’Agenzia
Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una guida informativa con le
indicazioni per gli esercenti sulle procedure da seguire per partecipare e far
partecipare i consumatori alla lotteria degli scontrini, in partenza dal 1°
gennaio 2021.
IMPRESE, CREDITO
I nuovi limiti per la qualifica di
"cattivo pagatore": incubo default per molte Pmi
Dal
prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea
dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito
(Regolamento Ue n. 171 del 19/10/2017).
La
nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in
passato: per le Pmi sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni
nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all'1% dell'esposizione
totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei "cattivi
pagatori".
Vedi l’Approfondimento
IMMOBILI, INCENTIVI
Superbonus 110% anche per gli
interventi sull'edificio commerciale-residenziale
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 9
dicembre 2020, n. 572
Un
immobile composto da 10 appartamenti al primo piano e 10 negozi al piano terra
può accedere alle agevolazioni del Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34 del
2020) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti sui soli appartamenti
residenziali:
- isolamento delle
superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli
appartamenti stessi (intervento trainante)
- sostituzione degli
infissi (intervento trainato)
- sostituzione delle
schermature solari nel lato sud (intervento trainato)
a
condizione che l'assemblea di condominio approvi gli interventi di isolamento
termico con "benefici e oneri" a carico dei soli appartamenti.
Se
tali interventi assicurano un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'intero edificio, gli stessi potranno beneficiare
del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle
unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che
trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra
richiamate disposizioni.
Ciascun
condomino, conclude l'Agenzia Entrate, potrà calcolare la detrazione in funzione
della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi
criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Così
si è espressa l'Agenzia Entrate, con la Risposta n. 572 del 9 dicembre 2020.
IMMOBILI, INCENTIVI
Superbonus anche per l'inquilino se c'è
contratto di locazione registrato e consenso del proprietario
L'inquilino di un immobile può usufruire del Superbonus 110% a
condizione che disponga del contratto di locazione, anche finanziaria,
regolarmente registrato e che abbia il consenso all'esecuzione dei lavori da
parte del proprietario dell'immobile.
Lo
chiarisce l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria
rivista telematica.
In
particolare, per poter accedere al Superbonus, è necessario che coloro che possiedono
o detengono l'immobile oggetto dell'intervento posseggano, al momento
dell'avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente allo stesso
avvio, il titolo di detenzione dell'immobile, in questo caso il contratto di
locazione registrato.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
"Cashback": partita la fase
sperimentale
Ha
preso il via nella giornata dell'8 dicembre 2020, la fase sperimentale del programma
Cashback, le cui condizioni e regole di accesso sono contenute nel Decreto
24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020.
Previa
iscrizione al programma ed effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di
pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di
quanto speso fino ad un massimo complessivo per l'intero periodo di 150 euro.
Sono
necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi
al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari,
vestiti o elettrodomestici) e non è previsto un importo minimo di spesa.
Vengono
conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e
professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di
un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che
consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti
online.
Il programma entrerà a regime il 1° gennaio 2021.
APPROFONDIMENTI |
DICHIARAZIONI,
ADEMPIMENTI
La conservazione
delle dichiarazioni fiscali
Con la Risposta all'istanza di
interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di
conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da
parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei
modelli di dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta)
prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro
relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio
delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede
l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione.
Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente
e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.
Infatti, in merito alla modalità di conservazione,
l’Interpello ha chiarito che:
1.
la dichiarazione trasmessa telematicamente
all'Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una
piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria
o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal
proposito già la Risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva
chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità
telematica, in luogo della consegna fisica;
2.
le parti, quindi, possono liberamente scegliere
tra l'invio tramite mail o pec;
3.
una volta ricevuta la dichiarazione, qualora
il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico,
la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza
applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev'essere esibita esclusivamente
su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio
2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni
cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti
informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su
modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo,
ne faccia richiesta;
4.
se invece il contribuente intende
conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli artt. 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20,
comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di
documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono
rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento,
che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso
contribuente.
Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da
parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere
conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato
alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.
Nuova
classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei
confronti degli istituti di credito
Dal
prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea
dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di
credito (Regolamento Ue n. 171 del 19 ottobre 2017).
La
nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in
passato: per le Pmi sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni
nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all'1% dell'esposizione
totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei "cattivi
pagatori".
L'impresa
si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
- la banca giudica improbabile il recupero del
credito senza l’escussione delle garanzie;
- il debitore è in arretrato da oltre 90
giorni su un’esposizione rilevante.
Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata quando
saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
- Esposizioni verso
imprese:
-
Componente assoluta = 500 euro
-
Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva.
- Esposizioni verso
PMI con esposizioni inferiori a 1 milione di euro:
-
Componente assoluta = 100 euro
-
Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva.
Non
saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei
confronti della banca e il default su una singola esposizione comporterà
l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei
confronti della stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere
classificata come Pmi e abbia una esposizione complessiva verso la banca
inferiore a 1 milione di euro, l’estensione può non essere automatica.
Le
Associazioni di categoria hanno già unanimemente manifestato tutta la loro
preoccupazione, invitando il legislatore a valutare un rinvio che tenga conto
dell'attuale stato emergenziale.
Anche
il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel corso di un forum dell'ANSA ha
dichiarato sul tema che: "Ci sono delle regole europee che bisogna
correggere" sulle banche "per evitare che arrivi una nuova restrizione
del credito per applicazione di regole pensate prima della pandemia, quando
invece c'è tutto un incoraggiamento da parte della Bce, della Banca d'Italia e
delle istituzioni della Repubblica per sostenere le imprese e le famiglie con
prestiti anche garantiti".
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