IN BREVE |
·
Misure anti-Covid: le regole in
vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 ·
Professioni sanitarie: fattura
elettronica e sistema TS ·
Fatture elettroniche:
versamento bollo IV trimestre 2020 ·
Ancora prorogati i termini di
decadenza per la notifica delle cartelle ·
Riparte anche nel 2021 la
rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate ·
La rivalutazione
dell’avviamento e delle altre attività immateriali ·
Superbonus 110% versione 2021 e
2022 ·
Legge di Bilancio 2021:
contributo “Nuova Sabatini” erogato in unica soluzione ·
Bonus Pubblicità 2020:
adempimenti entro l'8 febbraio 2021 per i soggetti ammessi ·
IVA al 10% anche per le
cessioni di piatti pronti e di pasti ·
IMU: nessuna esenzione per gli
iscritti all’AIRE ·
Aggiornate le istruzioni del
modello per la comunicazione delle spese per adeguamento ambienti di lavoro ·
I codici tributo per utilizzare i
crediti di imposta da investimenti in beni strumentali ·
Fatturazione immediata e
differita: le regole ·
Esportatori abituali e utilizzo
del plafond IVA nel 2021 ·
I servizi online dell'Agenzia
delle Entrate accessibili tramite la carta di identità elettronica
|
APPROFONDIMENTI |
·
Rivalutazione di terreni e partecipazioni 2021 ·
Le novità sul Superbonus 110% |
IN BREVE |
EMERGENZA CORONAVIRUS
Misure anti-Covid: le regole in vigore
dal 16 gennaio al 5 marzo 2021
D.P.C.M. 14 gennaio 2021; D.L. 5
gennaio 2021, n. 1
Con il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 sono state stabilite le nuove regole di
contenimento anti-Covid in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in
sostituzione del precedente D.P.C.M. 3 dicembre 2020.
Tra le nuove regole contenute nel provvedimento spiccano in particolare
le misure contro la cd. "movida", con l’introduzione del divieto
per bar, enoteche e attività similari, della vendita con asporto dopo le ore
18.00.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la
ristorazione, il decreto dispone che:
·
le attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle
ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo
di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore
18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al
pubblico;
·
resta consentita senza limiti di orario
la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai
propri clienti, che siano ivi alloggiati;
·
resta sempre consentita la ristorazione
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle
adiacenze;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle
identificate dai codici Ateco 56.3 (Categoria bar e altri esercizi simili
senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi
specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
Rimane confermata la classificazione delle Regioni in aree di
criticità (zona rossa, arancione e gialla), con applicazione delle ulteriori
misure settoriali più restrittive. Viene inoltre introdotta una "zona
bianca" - caratterizzata da un'incidenza settimanale dei contagi, per 3
settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio
basso - in cui cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al
divieto di esercizio delle attività previste dall'art. 1 del decreto e si
applicano le generali misure anti-contagio previste dai protocolli di
sicurezza.
Ancora chiuse palestre e piscine. Rimane
consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte
all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto
delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio 2021. A
partire dal 15 febbraio, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo
subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato
tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,
assembramenti.
Musei aperti nelle zone gialle dal lunedì al venerdì, con
esclusione dei giorni festivi, salvo il rispetto delle regole
di distanziamento e dei protocolli di sicurezza.
Rimangono chiusi cinema e teatri.
Per quanto riguarda la mobilità, sono consentiti gli spostamenti
all’interno dell’area gialla, fermo restando il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00 del mattino successivo,
che resta in vigore su tutto il territorio nazionale.
Viene introdotto uno specifico divieto di spostamento tra
Regioni dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, fatte salve le comprovate
esigenze di salute, lavoro o necessità.
Nelle aree
arancioni è vietato lo spostamento in un comune diverso da
quello di residenza, con una specifica deroga per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, dove gli spostamenti sono autorizzati anche fuori
dal confine comunale, limitatamente ad un raggio di 30 km, ma mai verso il
capoluogo di provincia.
Nelle aree
rosse è vietato muoversi anche all’interno dei Comuni, salve le
consuete deroghe.
Rimane consentito lo spostamento verso una sola abitazione
privata, in ambito comunale per le aree arancione e rossa, ed in ambito
regionale in area gialla, una sola volta al giorno, dalle ore 5.00 alle 22.00,
per un massimo di 2 persone più figli minori di 14 anni o persone disabili o
non autosufficienti.
IVA, ADEMPIMENTI
Professioni sanitarie: fattura
elettronica e sistema TS
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
art. 1, comma 1105; D.M. 19 ottobre 2020
La legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020,
n. 178) ha disposto, anche per l'anno 2021, che la fatturazione delle prestazioni sanitarie debba avvenire esclusivamente in modalità analogica. Non si tratta di una facoltà, vi è bensì il divieto di emissione di
fattura elettronica. L'esigenza è quella di tutelare la privacy dei pazienti e,
pertanto, nel 2021 nulla cambia a livello di fatturazione elettronica per il
mondo delle professioni sanitarie.
Particolare attenzione, per i contribuenti che
esercitano professioni sanitarie, deve essere posta in merito all'obbligo di
trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. A partire dal 2021
la trasmissione dei dati STS presenta infatti importanti novità.
Per quanto riguarda le spese sostenute
nel 2020 vi è l'obbligo di indicazione delle modalità di pagamento delle spese
sanitarie. Infatti la legge di Bilancio 2020 ha
stabilito che la detrazione delle spese spetta a condizione che l'onere sia
stato sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri mezzi di
pagamento tracciabili.
Di maggiore impatto invece sono le novità
previste per la trasmissione delle spese sanitarie effettuate dal 1° gennaio
2021.
Il Decreto MEF 19 ottobre 2020 ha previsto che per
il 2021:
- la trasmissione
venga effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese
successivo alla data del documento fiscale (quindi entro fine febbraio
2021 dovranno essere già trasmesse le spese di gennaio 2021);
- dovranno essere
trasmesse tutte le spese, anche quelle per le quali il contribuente
ha espresso opposizione (l'informazione dovrà essere inviata senza
indicare il CF).
IMPOSTA DI BOLLO
Fatture elettroniche: versamento bollo
IV trimestre 2020
Scade
il prossimo 20 gennaio 2021 il termine per il versamento tramite F24
dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel
IV trimestre dell’anno 2020.
Si
ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore
a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00. L’importo
dei bolli dovrà essere versato tramite F24 o addebito diretto da parte
dell’Agenzia Entrate.
È
l'Agenzia Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai
dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate
attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l’importo all’interno
dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire
tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto
corrente postale o bancario.
Al
servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture
elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento
imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta
in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di
documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo
dell’importo.
Il
codice tributo per il pagamento dell’imposta di bollo del quarto
trimestre è “2524”.
I
codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi
sono rispettivamente “2525” e “2526”.
ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle
D.L. 15 gennaio 2021, n. 3
Con
il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3 sono stati differiti dal 31 dicembre 2020 al 31
gennaio 2021, i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento,
delle cartelle esattoriali, degli atti di contestazione, di irrogazione delle
sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e
liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del
decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
Gli
atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di
recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e di
liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza
scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovranno essere notificati
nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo
casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli
adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
È
stato inoltre differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine
finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi
esecutivi, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma
1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Per effetto del predetto art. 68,
comma 1, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in
unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione,
e quindi entro la fine di febbraio.
Inoltre,
i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono
prorogati di 13 mesi relativamente:
- alle dichiarazioni
presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R.
600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- alle dichiarazioni
dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano
dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
- alle dichiarazioni
presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n.
600/1973.
IMPOSTE SOSTITUTIVE
Riparte anche nel 2021 la rivalutazione
di terreni e partecipazioni non quotate
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
art. 1, commi 1122-1123
La
legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha riaperto i termini
per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla
data del 1° gennaio 2021. È una norma che viene prorogata ormai di anno in anno
fin dal 2001, anno di introduzione della normativa di riferimento (art. 5 della
legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
Possono
aderire alla rivalutazione
- persone fisiche
non esercenti attività d’impresa;
- società semplici,
società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir;
- enti non
commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività
d’impresa;
- soggetti non
residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che
possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate
che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio
2021. Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute prima
del 30 giugno 2021 purché successivamente al 1° gennaio 2021.
Vedi Approfondimento
REDDITO D’IMPRESA
La rivalutazione dell’avviamento e
delle altre attività immateriali
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.
1, comma 83
L'art.
1, comma 83, della legge di Bilancio 2021 ha aggiunge all'art. 110 del D.L. n. 104/2020,
convertito con modificazioni in legge n. 126/2020 (cd. decreto “Agosto”), il comma
8-bis, ai sensi del quale: “Le disposizioni dell'art. 14 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre
attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2019”.
Anche
avviamento e altre attività immateriali rientrano quindi tra i beni d'impresa
che potranno essere rivalutati se risultanti già iscritti nel bilancio in corso
al 31 dicembre 2019, e ad esclusione dei beni merce.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus 110% versione 2021 e 2022
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.
1, commi 66-68
La
legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 66-68 della legge n. 178/2020) prevede la
proroga nonché diverse modifiche alla disciplina del Superbonus introdotta dal
decreto “Rilancio” (art. 119, D.L. n. 34/2020).
L’applicazione
della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al
30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione
a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.
La
detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari
importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro
quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Anche
per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e
2021 (art. 121, D.L. n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo
diretto della detrazione del 110%, per:
- un contributo
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma
di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e
altri intermediari finanziari;
- la cessione di un
credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
Riportiamo
negli Approfondimenti una sintesi delle principali novità.
Vedi l’Approfondimento
PROFILO |
AGEVOLAZIONI
Legge di Bilancio 2021: contributo
“Nuova Sabatini” erogato in unica soluzione
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.
1, commi 95-96
La
c.d. “Nuova Sabatini” prevede l'erogazione di un contributo in conto interessi
da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, a fronte di investimenti in
nuovi macchinari, impianti, nano-macchinari e attrezzature, effettuati con
finanziamento bancario o di altri intermediari finanziari.
Il
contributo viene riconosciuto per un ammontare pari agli interessi calcolati
sull’importo di un finanziamento di cinque anni al tasso dello 2,75% per i
beni ordinari e del 3,575% per investimenti Industria 4.0. Non è
soggetto al regime de minimis ed è cumulabile con altri incentivi di natura
fiscale per l'acquisto di macchinari prevista dal Piano Nazionale Transizione
4.0.
L’art.
1, commi 95 e 96, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede che
il contributo sia ora erogato in un’unica soluzione, anziché in sei rate
come previsto in precedenza.
La
misura è stata rifinanziata con 370 milioni per il 2021. L’operatività delle
nuove modalità di erogazione sarà definita a breve con l’adozione della nuova
modulistica ufficiale.
Ricordiamo
che possono accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese con sede
operativa in Italia che effettuano investimenti:
- finalizzati
all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature e
hardware nuovi e destinate all'uso produttivo;
- realizzati
mediante finanziamenti erogati da banche o società di leasing, con una
durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di
finanziamento;
- di importo
compreso tra i 20.000 euro e 4 milioni per impresa beneficiaria, anche
frazionato in più acquisti, a copertura del 100% dei costi ammissibili.
AGEVOLAZIONI
Bonus Pubblicità 2020: adempimenti
entro l'8 febbraio 2021 per i soggetti ammessi
I
soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus
pubblicità per l’anno 2020 possono inoltrare la relativa dichiarazione
sostitutiva dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31
gennaio 2021).
Sul
sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è pubblicato l'elenco
dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari
per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020, che riporta anche
l'importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della
percentuale provvisoria di riparto.
Gli
importi sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come
tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni
per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
periodici, anche online, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali,
analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Poiché le risorse destinate
alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale
del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la
ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura proporzionale agli
importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla
stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una
percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi
i canali.
La
comunicazione telematica inviata per l’accesso al credito di imposta è una
semplice prenotazione delle risorse. Per confermare la prenotazione
effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2020, i soggetti
inclusi nell'elenco dovranno inviare entro il prossimo 8 febbraio 2021, tramite
i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate accessibili con le credenziali
SPID, Entratel e Fisconline, o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la
“dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati.
Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni
sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
IVA
IVA al 10% anche per le cessioni di
piatti pronti e di pasti
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1, comma 40
La
legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), all’art. 1, comma 40, stabilisce
che la nozione di “preparazioni alimentari” iscritte al numero 80) della
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e per le
quali risulta applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, “deve essere
interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti
pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti
preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio
o dell'asporto”.
Vengono
quindi risolti positivamente i dubbi sorti lo scorso 14 dicembre 2020, a
seguito della Risposta all’interpello n. 581 fornita dall’Agenzia Entrate.
TRIBUTI LOCALI
IMU: nessuna esenzione per gli iscritti
all’AIRE
Dal
2015 e fino al 2019, per i cittadini iscritti all'Anagrafe Italiani residenti
all'estero (A.I.R.E.) l'immobile in Italia si poteva considerare abitazione
principale (e quindi esente IMU) solo se si era pensionati nello Stato estero
di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Dal
2020 (Legge di Bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi
738-787) non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad
abitazione principale per i pensionati come sopra specificato. Quindi per
gli iscritti all'AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a
imposta, senza eccezione.
Per
i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia e che non possono
pagare con F24, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario
al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico
devono essere chieste al Comune, presso l'Ufficio Tributi.
In
generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati
contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del
contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU/TASI/TARI), l'anno di
riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo".
Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.
A
seconda del comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del
bonifico via Fax o mail. È sempre opportuno contattare l'Ufficio Tributi del
Comune per definire la procedura.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha
previsto che, a decorre dal periodo d’imposta 2021, è ridotta al 50% l’IMU per una
sola unità immobiliare posseduta in Italia dal pensionato estero. Per tale
abitazione è anche ridotta la TARI di 2/3. Il tutto, solo se rispettate
determinate condizioni.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Aggiornate le istruzioni del modello
per la comunicazione delle spese per adeguamento ambienti di lavoro
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 gennaio 2021, n. 4887
Con
il Provvedimento 8 gennaio 2021, n. 4887, alla luce delle novità introdotte
dalla legge di Bilancio 2021, l'Agenzia Entrate ha aggiornato le istruzioni al
modello di comunicazione delle spese ammissibili al credito d'imposta per
l'adeguamento degli ambienti di lavoro.
In
particolare:
- il termine entro
cui inviare la comunicazione delle spese ammissibili è anticipato al 31
maggio 2021, in luogo del 30 novembre 2021;
- la data di utilizzo
del credito di imposta in compensazione tramite il Mod. F24 è anticipata
al 30 giugno 2021, in luogo del 31 dicembre 2021;
- il termine finale entro
cui i beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito
è anticipato al 30 giugno 2021, in luogo del 31 dicembre 2021.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
I codici tributo per utilizzare i
crediti di imposta da investimenti in beni strumentali
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E
Con
la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati istituiti i sei codici
tributi che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il
modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti
dalle leggi di Bilancio 2020 e 2021.
Per
i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 i nuovi codici sono:
- “6932”
denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi
(diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) –
art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”
- “6933”
denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n.
160/2019”
- “6934”
denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n.
160/2019”.
Per
i bonus previsti dalla legge di bilancio 2021 i nuovi codici sono:
- “6935”
denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi
(diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) –
art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “6936”
denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057,
legge n. 178/2020”;
- “6937”
denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n.
178/2020”.
In
entrambi i casi gli identificativi del credito dovranno essere riportati nella
sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati”
o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del
credito, nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno
di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione
ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatturazione immediata e differita: le
regole
Le
cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate
attraverso l'emissione della fattura immediata o della fattura
differita riepilogativa di più operazioni.
La
fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile,
generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12
giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione
dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di
stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o
spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del
corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se
anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in
tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento.
In
alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura
differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello
stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta
fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di
effettuazione dell’operazione.
Ad
esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di
luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di
trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al
Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà
nella liquidazione Iva del mese di luglio.
IVA, ADEMPIMENTI
Esportatori abituali e utilizzo del
plafond IVA nel 2021
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1, commi 1079-1083
Gli
esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti
hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare
superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni
costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza
applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972.
Gli
esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello
“mobile”) dal 1° gennaio 2021 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza
l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”)
corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate
registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2020).
Già
dallo scorso gennaio 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le
dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il
fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di
protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà
comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo
potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA
ex art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.
Ricordiamo
che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai
fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di
consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo
dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere
“differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni
(art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
Il
cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi
comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a
nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in
corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza
il consumo del plafond.
Per
le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione
si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi
quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond
avvenga prima della fatturazione o del pagamento.
Nuovi controlli dal 2021
La
legge di Bilancio 2021 (all’art. 1, commi 1079-1083) ha introdotto un nuovo
meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di
identificazione di falsi esportatori abituali.
L’Amministrazione
finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la
sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale
e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti
riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di
trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate.
Inoltre,
qualora nella fattura elettronica sia riportato il numero di protocollo di una
lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione
della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai
fini IVA secondo l’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, evitando
che il prestatore si trovi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode
commesso dal cessionario/committente.
Le
modalità attuative della norma saranno fissate da uno specifico Provvedimento.
SERVIZI AL CONTRIBUENTE
I servizi online dell'Agenzia delle
Entrate accessibili tramite la carta di identità elettronica
Da
gennaio 2021, i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, fruibili nell’area
riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità
digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE).
Pertanto
chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie
(Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale)
potrà comunque accedere all’area autenticata dei rispettivi siti internet
tramite la CIE, la Carta d’Identità Elettronica.
I
dettagli per l’accesso all’area autenticata del sito sono descritti alla pagina
web:
APPROFONDIMENTI |
IMPOSTE SOSTITUTIVE
Rivalutazione di terreni e
partecipazioni 2021
La
legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha riaperto i
termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate
detenute alla data del 1° gennaio 2021. È una norma che viene prorogata ormai
di anno in anno fin dal 2001, anno di introduzione della normativa di
riferimento (art. 5 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
Possono
aderire alla rivalutazione
- persone fisiche
non esercenti attività d’impresa;
- società semplici,
società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 Tuir;
- enti non
commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività
d’impresa;
- soggetti non
residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che
possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate
che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio
2021. Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute prima
del 30 giugno 2021 purché successivamente al 1° gennaio 2021.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del
valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione
e il suo versamento potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre
rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.
L’imposta in caso di alienazione viene invece applicata solo all’eventuale
plusvalenza, determinata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il
valore di carico fiscale.
La
redazione e il giuramento della perizia di stima,
adempimenti ancora necessari per la rivalutazione, dovranno essere effettuati entro
la data del 30 giugno 2021.
L’Agenzia
Entrate, nella Circolare n. 47/E/2011, ha precisato che nel caso in cui il
contribuente abbia già beneficiato di precedente analoga agevolazione e intenda
avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni
posseduti:
- non sarà tenuto al
versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- potrà scomputare
l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova
rivalutazione. Qualora dalla nuova rideterminazione emergesse un minor
valore rispetto alla rivalutazione precedente, non sarà però possibile
ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso.
La
rivalutazione delle quote e dei terreni produce effetti unicamente ai fini
della determinazione dei redditi diversi, di cui all’art. 67, comma 1, lettere
a), b) c), e c-bis) del Tuir; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo
del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital
gain.
Nessuna
rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai
fini della determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, Tuir).
In termini operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una
partecipazione rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il
versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% viene considerato come base di
calcolo del capital gains.
A
tal riguardo si ricorda che – per effetto delle modifiche apportate dalla legge
n. 205/2017 alla tassazione - i redditi finanziari realizzati da persone
fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa dal 1° gennaio
2019 (modifiche che hanno uniformato il regime di tassazione dei capital
gains sia che essi derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate che
non qualificate), si applica in entrambe le ipotesi l’imposta sostitutiva
del 26% sulla plusvalenza realizzata.
In
diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente potrebbe
rilevarsi notevole ma è peraltro vero che, in caso di rideterminazione del
valore di acquisto delle partecipazioni, il contribuente potrebbe dover
sostenere un flusso finanziario “anticipato” per il versamento dell’imposta
sostitutiva rispetto all’incasso derivante dalla successiva vendita della
partecipazione.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Le novità sul Superbonus 110%
La
legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 66-68 della legge n. 178/2020) prevede la
proroga nonché diverse modifiche alla disciplina del Superbonus introdotta dal
decreto “Rilancio” (art. 119, D.L. n. 34/2020).
L’applicazione
della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al
30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione
a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.
La
detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari
importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro
quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Per
gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le
medesime finalità sociali, l’agevolazione è prorogata fino al 31 dicembre
2022 (il precedente termine era il 30 giugno 2022), con ripartizione in
quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire
dal 1° luglio 2022.
Una
ulteriore proroga di 6 mesi è prevista in caso di stato avanzato dei
lavori, con almeno il 60% dell’intervento complessivo realizzato:
- per gli interventi
effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 verrà
raggiunta la percentuale del 60% dell’intervento, il bonus del 110% spetterà
anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- per gli interventi
effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 verrà
raggiunta la percentuale del 60% dell’intervento, il bonus del 110% spetterà
anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Rientrano
tra i lavori di efficienza energetica gli interventi di isolamento termico
sugli involucri (il cosiddetto “cappotto”) riguardanti più del 25% della
superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno, nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Si
considera “funzionalmente indipendente” l'immobile dotato di almeno
tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per
l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il
gas;
- impianti per
l’energia elettrica;
- impianto di
climatizzazione invernale.
Anche
per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e
2021 (art. 121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione del 110%, per:
- un contributo
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma
di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e
altri intermediari finanziari;
- la cessione di un
credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
ATTENZIONE: l’efficacia delle proroghe è al momento
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione
europea. |
La
legge di Bilancio 2021 ammette anche nuove fattispecie agevolabili:
- gli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà
da più persone fisiche. Può quindi fruire della detrazione del 110%
anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità
immobiliari;
- gli interventi per
la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli edifici
privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti
di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli
edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al
termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di
isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una
classe energetica in fascia A;
- i lavori
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (art.
16-bis, comma 1, lettera e), Tuir), anche qualora siano effettuati in
favore di persone ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono
ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più
di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, misure antisismiche;
- gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i Comuni
interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato
dichiarato lo stato d’emergenza. In tali ipotesi, i limiti delle spese
sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono
aumentati del 50% (prima, la maggiorazione era prevista per i soli comuni
del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell’Abruzzo colpiti
dal sisma del 2009). È inoltre specificato che, nei Comuni dei territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove
sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli
interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione;
- l’installazione
di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,
ad esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su
edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere
ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Per
gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici ("colonnine elettriche"), ammessi al
Superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono
stati stabiliti 3 differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi
gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici
unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici
plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici
plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici
plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La
detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella
spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in
quattro quote annuali di pari importo.
La
legge di Bilancio chiarisce altresì che l’obbligo assicurativo a carico dei
professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni necessarie alla
fruizione del Superbonus, si considera rispettato se quei soggetti hanno già
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività
professionale esercitata. A tal fine, è necessario che il contratto:
- non preveda
esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale
non inferiore a 500mila euro per il rischio di asseverazione;
- garantisca
un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e
una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di
asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
Il
professionista, in alternativa, può anche optare per una polizza specifica
dedicata alle attività connesse alla disciplina del Superbonus con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi che ne sono oggetto e, comunque, non inferiore a 500mila euro,
senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
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