IN BREVE |
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Certificazione Unica 2021:
entro il 16 marzo la consegna e la trasmissione alle Entrate ·
Nuovo modello per la cessione
dei crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo ·
Contributi artigiani e
commercianti 2021 ·
Nuove scadenze per la
trasmissione dei dati al sistema TS ·
Esterometro trimestrale: la
prima scadenza il 30 aprile ·
Compensazioni oltre la soglia
di 700.000 euro ·
Ravvedimento operoso del quadro
RW ·
Isa: le nuove cause di esclusione ·
L’esercizio dell’opzione per lo
“sconto in fattura” ·
Superbonus 110%: online la
guida aggiornata dell'Agenzia Entrate ·
Start up innovative:
certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori ·
Accertamento: acquisizione dei
dati dei conti bancari anche senza autorizzazione ·
Aliquota Iva ridotta per i
dispositivi ad uso odontoiatrico ·
Concordato preventivo e limiti
all'emissione delle note di variazione |
APPROFONDIMENTI |
·
Certificazione Unica 2021: novità del modello e termini
di trasmissione ·
Quadro RW: ravvedimento operoso e sanzioni |
IN BREVE |
ASSISTENZA
FISCALE
Certificazione Unica 2021: entro il 16
marzo la consegna e la trasmissione alle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di
compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2021, utili per
predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2020.
Il software di
compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica
relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo,
provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del
relativo file da inviare telematicamente.
Il software di
controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di
errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello
di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle
specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Per il periodo d’imposta 2020, è stata disposta la
cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le
certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica
all’Agenzia delle Entrate entro il 16
marzo 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la
trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente
redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata
può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro
il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1°novembre è
festivo).
Si ricorda che è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o
tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore
viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Vedi l’Approfondimento
LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI
Nuovo modello per la cessione dei
crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14
dicembre 2020, n. 378222
L’Agenzia
delle Entrate, con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222, ha approvato,
con le relative istruzioni, il nuovo modello di comunicazione per la cessione
dei crediti d'imposta riconosciuti per le locazioni di botteghe e negozi, di immobili
a uso non abitativo e per affitto di azienda, di cui all’art. 122, comma 2,
lettere a) e b),del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modifiche dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77).
L’intervento
normativo si è reso necessario per tener conto delle novità introdotte dalla
legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall’art. 1, comma 602)
che ha ulteriormente esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all’art. 28 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di
viaggio e i tour operator, fino al 30 aprile 2021.
Attraverso
il nuovo modello, quindi, è possibile effettuare la comunicazione della
cessione di detti crediti anche con
riferimento ai mesi fino ad aprile 2021.
Dal 15 febbraio 2021 non è più utilizzabile
il modello precedente, approvato con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222.
PREVIDENZA
Contributi
artigiani e commercianti 2021
Inps, Circolare 9 febbraio 2021, n. 17
Con
la Circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l’Inps ha indicato gli importi dei
contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla
Gestione Commercianti.
Le
aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono
fissate:
- per
gli artigiani,
al 24%, per i titolari e
collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni;
- per
i commercianti,
al 24,09 %, per i titolari e
collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,44% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Gli
artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati
presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione
del 50% dei contributi dovuti.
La
circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui
massimali di reddito.
I
contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa
circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI
Nuove scadenze per la trasmissione dei
dati al sistema TS
D.M. 29 gennaio 2021
Il
6 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto
ministeriale 29 gennaio 2021 che prevede la proroga dei termini di invio dei
dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020 e 2021.
Oltre
a formalizzare la precedente comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, che
posticipava al giorno 8 febbraio l'invio delle spese sanitarie sostenute per
l'anno 2020, il nuovo decreto prevede i seguenti termini di invio:
- entro
il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno
2021;
- entro il 31 gennaio 2022, per le spese
sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
- entro la fine del mese successivo alla
data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Per
la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si
fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.
IVA, ADEMPIMENTI
Esterometro trimestrale: la prima
scadenza il 30 aprile
Si
ricorda che per l'anno 2021 rimane in vigore l'obbligo della comunicazione
delle operazioni transfrontaliere contenente i dati delle operazioni attive e
passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti
esteri (UE o Extra UE), il cosiddetto “Esterometro”.
I dati del primo trimestre 2021 dovranno essere trasmessi
telematicamente entro il 30 aprile 2021.
La
legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito
l'eliminazione di questo adempimento a partire dal 2022 a fronte però di invio
di altri dati tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
IMPOSTE DIRETTE
Compensazioni oltre la soglia di
700.000 euro
Cassazione, Ord. 10 febbraio 2021 n. 3240
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato
(ordinanza n. 3240/2021) che l’eventuale compensazione oltre la soglia di
700.000 euro, con superamento del limite massimo previsto dall’art. 34, comma
1, della legge n. 388/2000, comporta per il contribuente la sanzione per omesso
versamento, con l’impossibilità di beneficiare della riduzione della sanzione a
1/3 prevista per gli avvisi bonari.
DICHIARAZIONI
Ravvedimento operoso del quadro RW
Agenzia delle Entrate,
Risoluzione 24 dicembre 2020, n. 82/E
L’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 ha fornito alcuni
chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro
RW.
Si
ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per
consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti
all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare
le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La
compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a
titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità
della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli
immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari
dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo
di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di
compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Vedi l’Approfondimento
ACCERTAMENTO
Isa: le nuove cause di esclusione
D.M. 2 febbraio 2021
Il
decreto 2 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, ha approvato le nuove
ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2020, al fine di tenere
conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei
mercati, conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
Covid-19.
Il
decreto prevede che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli
Isa non si applicano nei confronti
dei soggetti:
- che hanno subito
una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di
cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54,
comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al
periodo d’imposta precedente;
- che hanno aperto
la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- che esercitano, in
maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività
riportati in un apposito elenco allegato al decreto (vedi la tabella
riassuntiva dei codici attività esclusi).
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli Indici, in base
alle nuove ipotesi, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati al fine di
garantire continuità alla banca dati Isa.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
L’esercizio dell’opzione per lo “sconto
in fattura”
Il
decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, artt. 119 e 121) prevede che i soggetti
che sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia o per gli
interventi di riduzione del rischio sismico possano optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per
un contributo, sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di
credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari;
- per
la cessione di un credito d'imposta
di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’esercizio
dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia
per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicato
in via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello
denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il Provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020.
La
comunicazione deve essere
inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di opzione per le rate non fruite della
detrazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere
indicata la prima rata ceduta, non utilizzata in detrazione.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus 110%: online la guida
aggiornata dell'Agenzia Entrate
Agenzia
delle Entrate, Guida Superbonus 110% (ed. febbraio 2021)
È disponibile sul sito delle Entrate, nell’apposita
sezione “l’Agenzia informa”, la guida al “Superbonus 110%” con tutti gli
aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2021, che ha ampliato la
portata della misura nota come Superbonus.
Si tratta dell’aliquota di detrazione incrementata al
110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di
riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La
legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il
Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022
o al 30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che
regola l’agevolazione.
SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI
Start up innovative: certificazione dei
requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle
persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative
nell'anno 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di
investimento pari a 1.000.000 euro annui (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art.
29). In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19 maggio 2020 è
riconosciuta una detrazione IRPEF
del 50% della somma
investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro (D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, art. 29 bis).
Qualora
la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può
essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare.
La
cessione, anche parziale, dell'investimento prima dei tre anni prevede la
cancellazione del beneficio e l'obbligo di restituire l'importo oggetto di
detrazione, unitamente agli interessi legali.
In
caso di decadenza dall'agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede
di dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha effetto la decadenza,
l'ammontare dell'agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli
oneri legali.
Se
l'investitore è un soggetto IRES (persona giuridica) è invece prevista una deduzione sull'imponibile IRES pari al 30% per
un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.
Qualora
la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,
l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare.
L'agevolazione
è riconosciuta anche se l'investimento non è avvenuto direttamente ma tramite
OICR (ovvero fondi comuni di investimento oppure SICAV - società di
investimento a capitale variabile) per un importo di investimento complessivo
massimo pari a 15.000.000 di euro.
Le
agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del
capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle
start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative
ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in
azioni o quote di nuova emissione. Si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad
eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi
diverse da quelle previste dall'art. 27 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Per poter mantenere il beneficio
fiscale è necessario che nei 3 anni successivi a quello
dell'investimento:
- la quota di
capitale sociale derivante dall'investimento non venga ceduta a titolo
oneroso;
- il socio
investitore non receda o non venga escluso dalla società;
- la società non
perda i requisiti di startup innovativa.
Non si considerano cause di
decadenza dall'agevolazione:
- i trasferimenti a titolo
gratuito o a causa di morte del contribuente, nonchè i trasferimenti
conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del
titolo III del Tuir;
- la perdita dei requisiti
da parte della start-up innovativa dovuta:
- alla scadenza dei
cinque anni dalla data di costituzione,
- al superamento
della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
- alla quotazione
su un sistema multilaterale di negoziazione,
- all'acquisizione
dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1,
del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.
È previsto anche un onere
documentale. Gli investitori devono ricevere e conservare alcuni documenti
che devono essergli forniti dalla start up:
- la certificazione
del rispetto del limite dei 15 milioni di euro di investimenti ricevuti
nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo;
- la certificazione
dell'importo sul quale spetta la detrazione/deduzione, da rilasciarsi a
cura della start up entro 60 giorni dal conferimento ricevuto; oltre
all'importo è necessario specificare anche il titolo giuridico e contabile
di destinazione dell'investimento effettuato e se si tratta di versamenti
a titolo di capitale sociale e/o a titolo di fondo sovrapprezzo;
- la copia del piano
d'investimento della start up (business plan) contenente informazioni
dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima impresa,
sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle
vendite e dei profitti.
ACCERTAMENTO
Accertamento: acquisizione dei dati dei
conti bancari anche senza autorizzazione
Cassazione, Ord. 10 febbraio 2021
n. 3242
La
Corte di Cassazione (con Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 3242) ha confermato la
validità dell’accertamento fiscale fondato su movimenti finanziari, anche se i
dati dei conti bancari, così come di qualunque altro rapporto intrattenuto con
operatori finanziari, sono stati acquisiti senza alcuna autorizzazione.
IVA
Aliquota Iva ridotta per i dispositivi
ad uso odontoiatrico
Agenzia delle Entrate, Principio
di diritto 9 febbraio 2021, n. 2; Principio di diritto 9 febbraio 2021, n. 3
Con
i Principi di diritto n. 2 e n. 3 del 9 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito che, sulla base di quanto previsto dall’art. 124 del D.L. n.
34/2020 (Decreto "Rilancio"), possono beneficiare della riduzione
dell’aliquota Iva al 5% anche i tomografi computerizzati e gli aspiratori
ad uso odontoiatrico.
Il
chiarimento è motivato dalle conclusioni del tavolo tecnico di odontoiatria,
validate dal Comitato tecnico scientifico, concernenti indicazioni operative
per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid-19
dell'attività odontoiatrica.
PROCEDURE CONCORSUALI, IVA
Concordato preventivo e limiti
all'emissione delle note di variazione
Agenzia delle Entrate, Principio
di diritto 9 febbraio 2021, n. 4
Con
il Principio di diritto n. 4 del 9 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito che il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con
assuntore, con contestuale "liberazione" del debitore originario, può emettere la nota di variazione in
diminuzione ai fini Iva nei confronti del debitore originario, per la quota
percentuale del credito "falcidiato", dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del
concordato.
È
in tale momento, infatti, che secondo l'Agenzia si configura l'irrecuperabilità
della parte del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza
volta a decretare il fallimento del debitore originario nel caso in cui
l'assuntore non sia in grado di far fronte all'obbligazione concordataria.
In
tale evenienza, dunque, non si applicano i principi enunciati con la Circolare
del 17 aprile 2000 n. 77/E e con la Circolare del 7 aprile 2017, n. 8/E.
APPROFONDIMENTI |
ASSISTENZA
FISCALE
Certificazione Unica 2021: novità del
modello e termini di trasmissione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di
compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2021, utili per
predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2020.
Il software di
compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica
relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo,
provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del
relativo file da inviare telematicamente.
Il software di
controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di
errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello
di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle
specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Per il periodo d’imposta 2020, è stata disposta la
cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le
certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica
all’Agenzia delle Entrate entro il 16
marzo 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la
trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente
redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata
può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro
il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1°novembre è
festivo).
Si ricorda che è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o
tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se
l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le novità nel modello 2021 riguardano:
- Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF: il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto il
riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo rapportato
al periodo di lavoro e per le prestazioni dal 1° luglio 2020. Nei punti 13
e 14 devono essere indicati i giorni per cui spettano le detrazioni
ripartiti tra I e II semestre 2020, distinguendo quindi le erogazioni del
bonus IRPEF ex D.L. n. 66/2014 dalle erogazioni del Trattamento
integrativo che dal 1° luglio 2020 ha sostituito il precedente;
- Clausola di salvaguardia: il cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. n.
34/2020), all’art. 128, ha previsto che, nel caso in cui il bonus IPREF o
il trattamento integrativo non trovi applicazione per incapienza derivante
dagli ammortizzatori sociali Covid, intervenga una “clausola di
salvaguardia” che permette comunque l’attribuzione di tali importi;
- Premio Covid per marzo 2020: il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020),
all’art. 63, ha previsto un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo
2020, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, per i
lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno proseguito
l’attività di lavoro subordinato e il cui reddito da lavoro dipendente nel
2019 sia stato inferiore o uguale a 40.000 euro. L’importo del premio
dovrà essere indicato nel punto 476;
- Erogazioni in natura: il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), all’art.
112, ha stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2020, il valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti
che non concorre alla formazione del reddito passa da 258,23 euro a
516,46. Le somme sono indicate nel punto 476.
DICHIARAZIONI
Quadro RW: ravvedimento operoso e
sanzioni
L’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 ha fornito alcuni
chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro
RW.
Si
ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per
consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti
all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare
le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La
compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che
detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a
titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità
della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli
immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari
dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo
di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti
all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di
compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Le sanzioni legate
al quadro RW sono le seguenti:
- dal 3% al 15% di
quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a
regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n.
167/1990);
- dal 6% al 30% di
quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2,
secondo periodo, D.L. n. 167/1990).
È
prevista comunque la sanzione fissa,
pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90
giorni dal termine ordinario).
Alle
sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.
Pertanto,
le riduzioni sono le seguenti:
Tipologia di Stato estero |
Entro 90 giorni (1/9) |
Entro 1 anno (1/8) |
Entro 2 anni (1/7) |
Oltre 2 anni (1/6) |
Dopo PVC (1/5) |
NON a regime fiscale privilegiato |
0,334% |
0,375% |
0,428% |
0,5% |
0,6% |
A regime fiscale privilegiato |
0,667% |
0,75% |
0,857% |
1% |
1,2% |
L’Agenzia
delle Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del
quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati
nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa
presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione, ma anche oltre. Chiaramente cambiano le sanzioni
applicabili ai due diversi casi.
Se
la presentazione del modulo RW avviene entro
i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5,
comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle
eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000
per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n.
471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e
dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.
Se
la presentazione del modulo RW avviene oltre
i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta
dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3
ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti
all’estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o
dal 6% al 30%).
Entrambe
le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso
applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.
Il
contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla
compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di
presentazione della dichiarazione (quindi entro
il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.
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