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IN BREVE |
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Il Mef
conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” ·
Prorogato al
30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle
fatture elettroniche ·
Convertito in
legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e
cartelle esattoriali ·
Scadenza al 16
marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021) ·
Entro il 16
marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) ·
Al 16 marzo la
tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali ·
Il credito
d'imposta pubblicità 2021 ·
Credito
d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura
obbligatoria ·
Comunicazione
per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo ·
Dal 1°marzo
SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della P.A. ·
Gli importi
delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020 ·
Bando Digital
Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna |
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APPROFONDIMENTI |
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Decreto “Milleproroghe”: le
principali misure per contribuenti e imprese ·
La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali
Il Mef
conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” Mef, Comunicato
Stampa 27 febbraio 2021 Il Mef, nella giornata del 27 febbraio, ha reso noto che è in corso di
redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il
pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”. La proroga riguarderà
sia le rate del 2020 ancora non versate, sia la prima rata del 2021 della
rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021, ma i
pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati
tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che dovrà essere
disposto.
IVA, ADEMPIMENTI Prorogato
al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle
fatture elettroniche Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2021, n. 56618 Con Provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate ha
disposto l’ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021, per effettuare
l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il rinvio del termine si è resa necessaria perchè in attesa della
necessaria interlocuzione con l’Autorità Garante privacy per la definizione
delle misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
RISCOSSIONE,
AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI Convertito in legge il decreto
“Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle
esattoriali D.L. 31
dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2021,
n. 21 Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31
dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021. Tra le novità
introdotte dal provvedimento, si segnalano: ·
la
proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo del bonus vacanze; ·
il
blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e la
sospensione fino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive sulla prima casa; ·
la
possibilità per le società di applicare fino al 31
luglio 2021
le misure anti-Covid per lo svolgimento delle assemblee
a distanza
e la previsione di un maggior termine per la convocazione
dell'assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, che potrà
avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; ·
la
conferma del rinvio dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di
addebito ed accertamento, la sospensione dell'attività
di notifica
e dei pignoramenti presso terzi già previsti
dal D.L. 30
gennaio 2021, n. 7.
Vedi
l’Approfondimento
DICHIARAZIONI,
ADEMPIMENTI Scadenza
al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021) Entro martedì 16 marzo 2021, i sostituti
d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica
all’Agenzia Entrate le CU2021 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed
assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data
per la trasmissione e la consegna è stata unificata. È prevista una sanzione pari a 100 euro per
ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata
trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5
giorni successivi alla scadenza. Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle
Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata
entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST,
SV, SX, SY) e quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di
domenica e il 1° novembre è festivo).
DICHIARAZIONI,
ADEMPIMENTI Entro il
16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe) La Certificazione degli utili e dei proventi
equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2021, ai
soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti
dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
(Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente. La Cupe viene rilasciata da società ed enti
emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate
del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti
al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al
sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli
Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari
delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o
altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni
altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi
equiparati derivanti da azioni o titoli. La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata
per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle
azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili
in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per
contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con
partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza
impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza
apporto di lavoro o capitale). La certificazione non va rilasciata, invece,
in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva.
TASSA
VIDIMAZIONI Al 16
marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali Entro
il 16 marzo:
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali. La
misura della tassa, anche per il 2021, sarà di:
Vedi
l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI Il credito d'imposta pubblicità 2021 Anche
nell'esercizio 2021 è possibile usufruire del credito d'imposta pubblicità. A
tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo
2021 occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le
spese effettuate e previste per il 2021; si tratta di una prenotazione del
credito d’imposta. Le
spese ammesse sono solo quelle per l’acquisto di spazi pubblicitari e
inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali
o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale,
iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli
operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore
responsabile. Alla
prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta
“provvisorio”. Questo provvedimento è solo informativo, non concede il diritto
ad utilizzare il credito d’imposta. Successivamente,
tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022
occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese
effettive del 2021. Un
revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle
dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell’art.
109 del TUIR. Successivamente
verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria che assegna il credito d’imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal
quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso. I
modelli sono disponibili sul sito dell'Agenzia Entrate e devono essere
trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline. Si
ricorda che la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha
stabilito che il credito d’imposta è
riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti
pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non,
quindi, sui soli investimenti incrementali. Non
è però più ammissibile per il 2021 l’agevolazione
straordinaria del 2020, cioè il 50% delle spese totali, per pubblicità su TV e
radio; rimane però la possibilità di ottenerne il 75% solo sul valore
incrementale così come disposto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI Credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria Per
gran parte degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 e
nel 2021 è previsto un credito d’imposta. Per
tutti i beni agevolabili, a prescindere dalla misura del credito d'imposta
concesso, nella fattura relativa all’acquisto deve essere presente un
richiamo alla norma:
L’Agenzia
Entrate ha comunque chiarito, con le risposte ad interpello n. 438 e 439 del 5
ottobre 2020, che eventuali omissioni dell’annotazione in fattura elettronica
possono essere regolarizzate alternativamente mediante:
oppure
In
fase di redazione del bilancio e della dichiarazione è quindi importante, per
non perdere opportunità e per non rischiare di incorrere in sanzioni,
individuare tutti i beni strumentali nuovi per verificare se siano agevolabili
e trattarli di conseguenza (timbro compreso se mancasse la dicitura in
origine).
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Comunicazione per sconto in fattura o
cessione del credito entro il 31 marzo Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 22 febbraio 2021 n. 2021/51374 Il termine per la comunicazione della cessione o
dello sconto in fattura per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene
prorogato al 31 marzo 2021; la scadenza era originariamente prevista per il
16 marzo. Si
ricorda che i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per
la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del
110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 o degli ulteriori interventi
elencati dall’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 potranno optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione
dei redditi, per il cosiddetto. “sconto in fattura” o per la cessione del
credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020,
inviando telematicamente all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione entro il
31 marzo 2021. Le
detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni
sono:
SOCIETÀ,
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Startup e PMI innovative: pronta la
procedura per i nuovi incentivi sugli investimenti D.M. 28
dicembre 2020; Circ. 25 febbraio 2021 n. 1 È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo
economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le
modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche
che investono in startup e PMI innovative. L’agevolazione fiscale,
introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato
nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100
mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un
massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente
l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti
delle soglie fissate dal regime “de minimis”. L’investimento, che può essere
effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr),
deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La presentazione della
domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà
effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica resa disponibile
dal MiSE. Sono ammessi tutti gli
investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività
della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo
compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021. A regime gli investimenti dovranno
essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.
RAPPORTO FISCO
- CONTRIBUENTE Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per
accedere a tutti i siti della PA Agenzia delle Entrate, Comunicato
Stampa 16 febbraio 2021 Il
Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), ha stabilito
che dal 1° marzo 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica
Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS.
Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici
delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline,
fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale
scadenza (e comunque non oltre il 30
settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta,
di uno dei tre strumenti citati. I professionisti e le imprese potranno
richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate
dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e
fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. Tutte
le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. L'Agenzia
Entrate ha pubblicato una miniguida “Accesso ai servizi online dell’Agenzia”.
IRPEF,
DICHIARAZIONI Gli importi delle tasse universitarie
non statali da utilizzare per le detrazioni 2020 Il
D.M. 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito
gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali da
utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2020 (ex
art. 15, comma 1, lettera e), TUIR).
IMPRESE, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Bando
Digital Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna Ha
preso il via l’Edizione 2021 del Bando "Digital Export -
Anno 2021" che prevede la concessione di contributi alle imprese
emiliano-romagnole. Circa 1 milione di euro i fondi stanziati. Il bando sarà aperto dalle ore 8.00 del primo marzo 2021 fino
alle ore 14.00 del 22 marzo 2021. Contributi - Il
contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive
pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte
di spese complessive pari a 30 mila euro). Target - Il Bando
regionale si rivolgerà a
imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici, aventi
sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna con un fatturato
minimo di 500 mila euro, così come desunto dall'ultimo bilancio
disponibile. L'arco
temporale per la realizzazione delle iniziative che potranno beneficiare dei
contributi va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Attività - Le
imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 azioni,
finalizzato a supportarle sui mercati internazionali (senza vincolo sul numero
di Paesi target). Le
principali attività eleggibili saranno:
Modalità - Ogni
progetto dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica tramite
il sito http://webtelemaco.infocamere.it sezione "Servizi e-gov" alla
voce "Contributi alle Imprese". Per
approfondimenti
https://www.ucer.camcom.it/Internazionalizzazione/news/notizie-2021/bando-2021
RISCOSSIONE,
AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI Decreto “Milleproroghe”: le principali misure per contribuenti e
imprese Con l’approvazione in via
definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n.
183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021. Si riporta una sintesi
delle principali misure contenute nel Decreto dopo la conversione in legge. ·
Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente
previste per i bilanci e le assemblee 2020 relative ai bilanci 2019. Quindi in deroga agli
artt. 2364 (S.p.a.) e 2478-bis (S.r.l.), del codice civile o alle diverse
disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Inoltre sarà possibile, anche in deroga alle diverse
disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
L'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il
segretario o il notaio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute
entro il 31 luglio 2021. ·
Viene estesa fino al 30 giugno 2021 l'operatività delle
garanzie concesse dalla Sace sui titoli di debito emessi dalle imprese, ai sensi dell’art. 1,
comma 14-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Destinatari della garanzia Sace sono i
soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito,
emessi da Pmi a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating
una classe almeno pari a BB- o equivalente. ·
È
rinviato al 1° marzo 2021 il termine per le segnalazioni a carico degli
esercenti, che non accetteranno o non saranno pronti ad inserire il codice
lotteria nel documento commerciale rilasciato al consumatore ai sensi
dell'art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232. ·
È
prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre
2021 il termine per l’utilizzo del bonus vacanze. ·
È
prorogato il mercato tutelato per l’erogazione del gas e dell’energia elettrica
a famiglie e piccole imprese. L'avvio al mercato
libero slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023. ·
È
prorogato al 30 giugno 2021 l’aumento del limite al subappalto fino al 40%
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È
sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione della terna di
subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni
pubbliche. ·
È
disposto il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e
sono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima
casa. ·
È
stabilito che dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo
2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione,
irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d'imposta, liquidazione, rettifica
e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo
2020 e il 31 dicembre 2020. È stata altresì prorogata al 28 febbraio 2021 anche
la sospensione della notifica di comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e
36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comunicazioni di cui all'art.
54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inviti all'adempimento di cui
all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122, atti di accertamento dell'addizionale erariale
della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio
2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, atti
di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio
1953 n. 39 e all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con
modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni
Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge
27 dicembre 1997 n. 449; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento
della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari
di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. ·
Sono
prorogati di 14 mesi i termini di decadenza previsti per la notifica delle
cartelle di pagamento relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018,
per le somme che risultano dovute a seguito delle liquidazioni ex artt. 36-bis
del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai
sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir, alle dichiarazioni presentate negli anni
2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli formali
ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. ·
È
prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e
dagli avvisi esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti sospesi dovranno essere
effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021.
TASSA
VIDIMAZIONI La tassa
di vidimazione 2021 dei libri sociali Entro
il 16 marzo 2021:
devono
provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla
vidimazione dei libri sociali. Sono escluse dal
pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di
bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro
degli inventari):
La
tassa è determinata forfetariamente in base al capitale sociale e a prescindere
dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della
tassa anche per il 2021 sarà di:
Il
modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere
esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla
vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva
al termine di versamento del 16 marzo 2021. Le
società neocostituite devono versare
la tassa di concessione governativa con bollettino
postale. I
versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente
mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale
vidimazione libri sociali). L’omesso
versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa
medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
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