IN BREVE |
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Proroga dei termini per CU
2021, precompilata e conservazione fatture elettroniche 2019 ·
Le nuove misure anti-Covid in
vigore dal 15 marzo al 6 aprile: Pasqua in rosso ·
Saldo IVA annuale: modalità di
versamento ·
La compensazione orizzontale
del credito IVA 2020 ·
Bonus pubblicità 2021: entro il
31 marzo l'invio delle istanze ·
La prova delle cessioni
intracomunitarie: ancora ammessa la dichiarazione del cessionario ·
Dal 12 aprile le domande di accesso
al credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale PMI ·
Il Superbonus per impianti
fotovoltaici installati "a terra" ·
Incentivi agli investimenti in
Startup e PMI innovative: modalità operative per l'accesso alla piattaforma
informatica ·
Antiriciclaggio: slitta la
comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese ·
Termini di presentazione del
modello EAS ·
5 per mille 2021, entro il 12
aprile le iscrizioni online per il volontariato e le ASD ·
Dogane: in una circolare il
corretto trattamento Iva per le importazioni beni anti-Covid ·
Cessione del credito non ancora
fatturato e fallimento del creditore cedente: momento impositivo IVA |
APPROFONDIMENTI |
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Il versamento del saldo IVA annuale ·
Presentazione del modello
EAS |
IN BREVE |
DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI
Proroga dei termini per CU 2021, precompilata e conservazione fatture
elettroniche 2019
Mef, Comunicato Stampa 13 marzo 2021
Il Mef,
con un comunicato pubblicato il 13 marzo 2021 sul proprio sito, ha anticipato
che il decreto “Sostegno” - contenente nuovi aiuti per imprese e partite Iva
danneggiate dalla crisi, in via di approvazione da parte del Governo - disporrà
anche la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche
relative al 2019, di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della
Certificazione Unica 2021, nonché per l’invio all’Amministrazione finanziaria
dei dati utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
In
particolare, i nuovi termini saranno i seguenti:
- rinvio dal 16 al 31 marzo 2021 della trasmissione
telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e della
consegna delle CU ai dipendenti;
- proroga dal 16 al 31 marzo 2021 delle comunicazioni
da parte degli enti obbligati (banche, assicurazioni, enti previdenziali,
amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei
dati sulle spese 2020 che danno diritto a detrazioni e oneri deducibili ai
fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Resta invariato
il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera
Sanitaria (già scaduto l’8 febbraio 2021);
- slittamento dal 30
aprile al 10 maggio 2021 della
data in cui verranno rese disponibili dall’Amministrazione finanziaria le
dichiarazioni precompilate 2021;
- rinvio di ulteriori 3 mesi per la
conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il
10 marzo scorso.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Le nuove misure anti-Covid in vigore dal 15 marzo al 6 aprile: Pasqua
in rosso
D.L. 13 marzo 2021, n. 30
È stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 13 marzo
2021, n. 30, contenente le nuove misure restrittive finalizzate a
rallentare la crescente diffusione dei contagi da Covid-19, che trovano
applicazione a partire dal 15 marzo fino al 6 aprile 2021. Il provvedimento
dispone l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste
per la zona rossa durante le festività
pasquali, dal 3 al 5 aprile 2021. Unica eccezione le Regioni i cui
territori si collocano in zona bianca.
Le nuove
regole sono in sintesi le seguenti:
·
3, 4 e 5 aprile 2021 (Sabato Santo,
Pasqua e Pasquetta):
applicazione delle misure previste per la zona rossa su tutto il territorio nazionale,
nei giorni festivi e prefestivi di Pasqua, con chiusura di esercizi
commerciali, bar e ristoranti, barbieri e parrucchieri. Nei medesimi giorni è
consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione
privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore
5.00 e le ore 22.00, nel limite di due persone, oltre ai minori di anni 14 e
alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tali disposizioni non
si applicano alle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca;
·
dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e 6 aprile
2021: applicazione
delle misure previste per la zona
arancione anche nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla.
Nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona
arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso
fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, oltre ai minori di
anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo
spostamento di cui sopra non è consentito nei territori nei quali si applicano
le misure stabilite per la zona rossa;
·
dal 15 marzo al 6 aprile 2021: applicazione delle misure previste per
la zona rossa anche nelle
Regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore
a 250 casi ogni 100.000 abitanti. I Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione
delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori misure più
restrittive: nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi
è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; nelle aree in cui la circolazione
di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce
malattia grave.
Si prevede inoltre che, nei casi di sospensione delle attività
scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, i genitori lavoratori
dipendenti possano usufruire di congedi
parzialmente retribuiti e, i lavoratori autonomi, le forze del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori
sanitari possano optare per un contributo
per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021. Il
bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente
alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei
beneficiari.
IVA, VERSAMENTI
Saldo IVA annuale: modalità di versamento
L’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020 deve
essere versata entro martedì 16 marzo 2021.
Vi
è la possibilità per i contribuenti di procedere, anche ratealmente, al
versamento del saldo IVA ad una data
differita rispetto alla scadenza originaria con una maggiorazione a titolo
d’interesse.
Vedi
l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
Bonus pubblicità 2021: entro il 31 marzo l'invio delle istanze
L’art.
57-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto un credito d’imposta per gli
investimenti pubblicitari su stampa, radio e Tv destinato alle imprese (di
qualunque natura giuridica, dimensione o regime contabile adottato), ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.
Si
applica alle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni
commerciali:
- su quotidiani e
periodici (anche on line) iscritti presso il competente Tribunale ovvero
presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso,
dotati della figura del direttore responsabile;
- sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali iscritte presso il
Registro degli operatori di comunicazione.
Per
il 2021 il credito d'imposta spetta nella
misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati su
giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
Per
gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, invece,
il credito d'imposta è pari al 75% del
valore incrementale (ossia la differenza rispetto all’anno precedente)
degli investimenti effettuati, purché l’incremento sia pari ad almeno l’1%
rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente.
Per
accedere all’agevolazione è necessario presentare telematicamente all’Agenzia
Entrate, entro il 31 marzo 2021, una dichiarazione (su apposito
modello disponibile sul sito dell'Agenzia Entrate) con la quale si indicano le
spese effettuate e previste per il 2021.
Un
successivo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria assegnerà
a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Sarà però un
provvedimento solo informativo, che non dà diritto ad utilizzare il credito
d’imposta ma solo una rappresentazione di quanto potrebbe essere tenuto conto
delle risorse disponibili.
Tra il 1° gennaio ed il 31
gennaio 2022 dovrà essere infine presentata una dichiarazione finale con la
quale si attesteranno le spese effettive del 2021, che non potranno essere
superiori a quelle indicate nella dichiarazione presentata entro il 31 marzo
2021. Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle
dichiarazioni inoltre dovrà attestare che le spese sono state sostenute, ai
sensi dell’art. 109 del TUIR.
Soltanto
successivamente al ricevimento di tutte le attestazioni di spesa effettiva, un
provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria definirà
l’ammontare effettivamente riconosciuto del credito d’imposta, che sarà
utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del provvedimento.
IVA
La compensazione orizzontale del
credito IVA 2020
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione
IVA 2021, o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2021,
hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro
maturati nel corso del periodo d'imposta 2020, a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro
annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione
speciale del Registro delle imprese.
Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo
del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del
credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2020 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un
livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli
di affidabilità 2018 e 2019).
Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali
di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello
dichiarativo).
Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale in un anno solare.
Tale limite non è però applicabile quando specifiche
disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta,
normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145 del
2013).
IVA
La prova delle cessioni intracomunitarie: ancora ammessa la
dichiarazione del cessionario
Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di
interpello 3 marzo 2021, n. 141
Dal 1°
gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a
dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad
essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche
recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Con la
Risposta n. 141 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha confermato la bontà della
"dichiarazione del cessionario" quale prova dell'uscita dei beni dal
territorio dello Stato. Rinnovando le pronunce di prassi precedenti,
l'Agenzia Entrate nella risposta richiama espressamente la risoluzione n. 19/E
del 2013, che aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle
cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (EXW), dell’utilizzo del CMR elettronico
unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime
informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente,
vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova
della cessione, devono essere “conservati congiuntamente alle fatture di
vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione
alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali
assunti e agli elenchi Intrastat”.
SOCIETÀ,
INCENTIVI
Dal 12 aprile le domande di accesso al
credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 11 marzo 2021, n. 67800/2021
Con
il Provvedimento direttoriale 11 marzo 2021, n. 67800/2021, l'Agenzia delle Entrate
ha dettato le norme attuative per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi
4 e 8 dell’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’art. 1,
comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Le
citate norme prevedono che per i
conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di
Spa, Sapa, Srl, società cooperative, che non operano nel settore bancario,
finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d'imposta pari al 20%. L'investimento massimo del
conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può
eccedere i 2 milioni di euro.
Per
poter beneficiare del credito la società beneficiaria del conferimento deve
essere in possesso di determinati requisiti , tra i quali (a titolo
esemplificativo):
- ricavi relativi al
periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;
- riduzione dei
ricavi a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore
al 33%;
- aver eseguito
entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all'entrata in vigore
del medesimo D.L. n. 34/2020 ) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Per la società beneficiaria del
conferimento è previsto un credito
d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto,
al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di
capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il 31
dicembre 2020. La predetta percentuale è aumentata
dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo
semestre del 2021. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito
d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro.
Gli
investitori che hanno effettuato conferimenti in società possono chiedere il
relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente, anche tramite
intermediario, l’apposito modello tramite il software dell’Agenzia
“CreditoRafforzamentoPatrimoniale” dal 12 aprile fino al 3 maggio 2021.
Per
gli aumenti di capitale, invece, l'istanza potrà essere trasmessa dal 1°
giugno e fino a 2 novembre 2021.
Il
credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi
relativa al 2020 e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, e
anche in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Il Superbonus per impianti fotovoltaici
installati "a terra"
Agenzia delle Entrate, Risposta a
istanza di interpello 10 marzo 2021 n. 171
L'Agenzia
delle Entrate con la Risposta n. 171 del 10 marzo 2021 ha fornito chiarimenti
ad un contribuente che intende realizzare interventi di riqualificazione
energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà, rientranti nell'ambito
di applicazione del Superbonus 110% e che, nell'ambito di tali lavori, vorrebbe
realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico a
servizio dell'abitazione, ma posizionato a terra su un "terreno
comunque all'interno della proprietà dell'edificio" e non sul tetto
dell'edificio oggetto degli interventi trainanti.
Il
contribuente chiede quindi se, in tale ipotesi, possa accedere alla misura
agevolativa.
Sulla
base della normativa e dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/E/2020
l'Agenzia ritiene che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni
normativamente previste, l'Istante possa accedere al Superbonus in relazione
alle spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di
pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione
energetica.
SOCIETÀ,
INCENTIVI
Incentivi agli investimenti in Startup
e PMI innovative: modalità operative per l'accesso alla piattaforma informatica
Mise, Circolare 25 febbraio 202,
n. 1
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via alla possibilità, per le
persone fisiche che investono nel capitale di rischio di Startup e PMI
innovative, di presentare la domanda per ottenere l'incentivo fiscale previsto
dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8) e concesso ai
sensi del Regolamento "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013).
L'agevolazione
è pari al 50% dell'investimento effettuato che, nelle startup innovative
è agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro per ciascun periodo di
imposta e, nelle PMI innovative, fino ad un massimo di 300 mila euro (oltre
tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun
periodo d'imposta).
La
presentazione della domanda (1° marzo - 30 aprile 2021), la registrazione e la
verifica dell'aiuto "de minimis" deve essere effettuata esclusivamente
tramite la piattaforma informatica appositamente predisposta dal Ministero
dello sviluppo Economico che, con la Circolare del 25 febbraio 2021, ne
ha definito le modalità operative per l'accesso ed il funzionamento.
L'istanza
deve essere trasmessa al Ministero prima dell'effettuazione
dell'investimento nell'impresa beneficiaria da parte del soggetto
investitore. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta
nell'apposita sezione speciale del Registro imprese al momento
dell'investimento; pertanto, ai fini dell'agevolazione, il possesso di tale
requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell'istanza.
ANTIRICICLAGGIO
Antiriciclaggio: slitta la
comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese
L’art.
21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:
- che le imprese dotate di personalità
giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel
Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino a quest’ultimo le
informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in
esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del
Registro delle Imprese;
- che le informazioni contenute nella
predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità
preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche
per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate
dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.
Il
comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la
comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il
Ministero dello Sviluppo Economico.
Il
termine per effettuare la comunicazione era stato inizialmente fissato dalla
bozza del decreto interministeriale (MEF – MiSE) al 15 marzo 2021.
Dopo
la fase di consultazione pubblica, finalizzata all’acquisizione di valutazioni,
osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, la bozza del
decreto interministeriale si trova però attualmente ancora all’esame del
Consiglio di Stato e, se riceverà parere favorevole, dovrà successivamente
essere sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti prima di essere
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente il Ministero dello
Sviluppo Economico dovrà approvare i tre decreti relativi alle specifiche
tecniche, ai contenuti della consultazione e al diritto di segreteria dovuto in
sede di comunicazione e in sede di interrogazione della sezione speciale.
È
quindi evidente che la scadenza del 15 marzo, inizialmente prevista, non potrà
essere rispettata. Si rimane in attesa
di un provvedimento di proroga (verosimilmente al 30 aprile).
DICHIARAZIONI
Termini di presentazione del modello
EAS
Le
quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano
in via telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini
fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Il
modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal
contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite
intermediari abilitati a Entratel, entro
60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere,
inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente
comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno
successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In
caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione
“Perdita dei requisiti”.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
5 per mille 2021, entro il 12 aprile le
iscrizioni online per il volontariato e le ASD
Per
il 2021, l’istanza di accreditamento al riparto del 5 per mille 2021 dovrà
essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (il 10 aprile
previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 cade di sabato), utilizzando i servizi
telematici dell’Agenzia Entrate, secondo le modalità di accesso indicate
nell’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle
Entrate” sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Sono tenuti alla presentazione
dell’istanza d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti
nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda
gli enti presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021,
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive
dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul
proprio sito istituzionale.
A
partire da quest’anno, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI, che ha
stipulato con l’Agenzia Entrate una convenzione per la gestione delle istanze
di iscrizione. Di conseguenza per il 2021, a differenza degli anni precedenti,
le associazioni sportive utilizzeranno modello e software distinti da quelli
degli enti del volontariato.
Gli
elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato
dall’Agenzia delle Entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal
CONI sui rispettivi siti istituzionali. In particolare, l’elenco provvisorio
degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di
eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30
aprile. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori
segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.
IVA
Dogane: in una circolare il corretto
trattamento Iva per le importazioni beni anti-Covid
Agenzia delle Dogane, Circolare 3
marzo 2021, n. 9
Con
Circolare n. 9/202 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni
chiarimenti circa il perimetro di applicazione delle disposizioni contenute nel
Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, art. 124, comma 1), che ha introdotto
una disciplina IVA agevolata per l'acquisto di determinati beni ritenuti
necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e per la cui cessione è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva al
5%.
Il
comma 2 del citato art. 124 ha disposto tuttavia che, per il contenimento
dell'emergenza, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sarebbero state esenti dall'IVA.
Nella
Circolare citata l'ADM, ai fini di una corretta applicazione del trattamento
IVA afferente ai beni in questione, ha precisato che:
- sono soggette all'aliquota IVA del 5%
le importazioni dei beni elencati nell'Allegato 1 alla Circolare,
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- per le operazioni
doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il
Cadd Q102 "Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni
necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella
Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte
II-bis, Tabella A del DPR 633/72)";
- sono esenti dall'IVA le importazioni
dei beni elencati nell'Allegato 2 alla Circolare, ai quali è stato
associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 "Esenzione
dall'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453
della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178".
Ai
beni compresi nell'Allegato 2.1, invece, si applica l'esenzione dall'IVA
per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e
fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda i beni elencati nell'Allegato
2.2, inseriti in TARIC a far data dal 1° gennaio 2021, l'esenzione dall'IVA
si applica per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 e fino al 31
dicembre 2022.
IVA
Cessione del credito non ancora
fatturato e fallimento del creditore cedente: momento impositivo IVA
Agenzia delle Entrate, Risposta ad
istanza di interpello 8 marzo 2021, n. 163
Con
la Risposta a interpello n. 163 dell'8 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito il momento impositivo IVA per credito ceduto e non ancora fatturato.
Nel
caso oggetto di risposta, un Curatore fallimentare ha sottoposto questo caso:
- una società in fallimento è stata ammessa
allo stato passivo di altra società, anch'essa in fallimento;
- l'ammissione è per un credito di 400.000
euro così ripartiti:
-
un certo importo da incassare per la vendita di un terreno esclusa
da IVA;
-
la restante parte per fattura da emettere a S.A.L. (stato
avanzamento lavori) per il contratto di appalto per realizzare un immobile di
lusso e demolizione di uffici (fattura da emettere al momento del pagamento del
corrispettivo).
La
società vorrebbe cedere il credito di 400.000 euro con corrispettivo esente da
IVA ai sensi dell'art. 10, n 1), D.P.R. n. 633/1972.
Il
Curatore riferisce anche che si prospetta un'estinzione anticipata del
fallimento della società cedente rispetto al riparto e al fallimento della
società ceduta e chiede pertanto chiarimenti in merito all'IVA sulle somme di
credito cedute.
L'Agenzia
ricorda preliminarmente che:
- l'art. 6, comma 3,
del Decreto IVA, stabilisce, in via generale, che «le prestazioni di
servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo»;
- l'art. 21, comma
4, del medesimo Decreto IVA prevede che «la fattura è emessa entro
dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'articolo 6 (…)»
e
che la cessione del credito non muta il momento impositivo delle prestazioni.
L'Agenzia
precisa inoltre che ai sensi dell'art. 1260 del codice civile, nella cessione
del credito si determina la successione del nuovo creditore rispetto al
precedente titolare, che viene da questo sostituito, mentre l'obbligazione
resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.
La
Circolare n 1/E del 2013 aveva già chiarito che "la cessione del
credito non realizza il presupposto per l'esigibilità dell'imposta.
Conseguentemente, "l'incasso del prezzo di cessione del credito non è
assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il
cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il
debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del
credito".
Nel
caso in esame, considerato che la società ceduta è in fallimento, il pagamento
del credito avverrà quando ci sarà il riparto dell'attivo patrimoniale della
ceduta. Solo in quel momento:
- l'operazione potrà
intendersi effettuata, con la conseguente nascita dell'obbligo di
emissione della fattura da parte del cedente (prestatore di servizi);
- sorgerà in capo al
cedente l'obbligo del versamento dell'imposta.
La
società debitrice dovrà quindi informare la società cedente del pagamento
effettuato alla società cessionaria per far sì che la cedente possa effettuare
gli adempimenti suddetti.
In
relazione all'ipotesi che il fallimento della cedente possa estinguersi
anticipatamente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta
(e quindi prima del momento impositivo della prestazione resa) l'Agenzia
chiarisce che successivamente alla chiusura del fallimento e alla cancellazione
della società dal registro delle imprese, possono comunque sorgere le necessità,
per il curatore, di adempiere a obblighi fiscali che presuppongono l'esistenza
del soggetto giuridico, capace di agire e munito di codice fiscale e di partita
IVA al fine di poter operare. La cancellazione della società dal registro
delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico al quale, tuttavia,
è necessario fare ancora riferimento ai fini fiscali.
Come
accade nella prassi, laddove il Tribunale decida, in via cautelativa, di non
disporre la cancellazione della Società dal registro delle imprese, l'istante
avrà la possibilità di assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole
ordinarie. Se invece il Tribunale dispone la cancellazione della Società, con
conseguente chiusura della partita IVA, l'Agenzia ritiene che, a seguito del
pagamento al cessionario delle somme dovute dalla ceduta, derivanti dal riparto
fallimentare della stessa, il Curatore dovrà procedere all'apertura di una
nuova partita IVA per la cedente, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi
del caso.
APPROFONDIMENTI |
IVA, VERSAMENTI
Il versamento del saldo IVA annuale
L’IVA
dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2020 deve
essere versata entro il 16 marzo 2021.
È
possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve
essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive
devono essere versate entro il
giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via)
ed in ogni caso l’ultima rata non
può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo
delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse
fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata
deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta
dell’0,99% e così via).
Il
versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento
delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione
di mese successivo al 16 marzo.
Ne
consegue che il versamento del saldo IVA 2020 potrà essere effettuato entro:
- il 16 marzo 2021,
senza maggiorazione;
- il 30 giugno 2021 maggiorando la
somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il 20 agosto 2021 (il 31 luglio cade
di sabato, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di pagamento),
maggiorando le somme da versare (al 1° luglio) dello 0,40%, a titolo di
interesse corrispettivo.
In
tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24,
esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.
DICHIARAZIONI
Presentazione del modello EAS
Le
quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i
corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per
usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano
in via telematica all'Agenzia Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini
fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla
comunicazione dei dati:
- gli enti
associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non
svolgono attività commerciale;
- le associazioni
pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in
quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi
inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e
imposte dirette);
- le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività
commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio
1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione
di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che
non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro
proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al
decreto legislativo n. 460 del 1997;
- gli enti
destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi
pensione).
Possono presentare il modello Eas
con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e
società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle
espressamente esonerate;
- le associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del
2000;
- le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991,
diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le
organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni
iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture,
dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le associazioni
religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come enti che svolgono
in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i
partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per
la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali
ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie
liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo;
- le associazioni
sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per
le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della
categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso
amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le
loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali
costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che
svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività
istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci, comprese
le articolazioni territoriali;
- le associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione
della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche
e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni
sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il
modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal
contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite
intermediari abilitati a Entratel, entro
60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere,
inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente
comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno
successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In
caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione
“Perdita dei requisiti”.
Il
D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali
opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un
altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che
la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
- abbia i requisiti
sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza
ordinaria del termine;
- effettui la
comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi
contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258
euro) esclusa la compensazione prevista.
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