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Entro il 30 aprile la
presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2021 ·
Secondo acconto imposte 2020:
scade il 30 aprile il termine per i versamenti sospesi ·
Al via i contributi a fondo
perduto decreto “Sostegni”: oltre 600mila le istanze già in pagamento ·
Contributo a fondo perduto: i
codici tributo per l’utilizzo in compensazione e la restituzione del
contributo non spettante ·
Bar e ristoranti: fino al 30
giugno l'esenzione al pagamento del canone unico ·
Bonus una tantum edicole:
pubblicato l'elenco dei beneficiari ·
Credito d'imposta per il
rafforzamento patrimoniale imprese: invio istanze ·
Cooperative: dal 23 aprile le
domande per il finanziamento agevolato ·
Nuovo Bando "Macchinari
innovativi": aperte le domande ·
Dal Mise incentivi per nuove
imprese di giovani e donne ·
Le retribuzioni convenzionali
per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per l’anno 2021 ·
False e-mail su comunicazioni e
rimborsi IVA |
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APPROFONDIMENTI |
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Presentazione del modello IVA TR per il credito
del primo trimestre 2021 ·
Versamento del secondo acconto imposte 2020
sospeso causa Covid
Entro il 30 aprile la
presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2021 Scade
il 30 aprile 2021
il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in
compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021. Il
modello TR infatti deve infatti essere presentato entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento. La
presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del
credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del
visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione dell’istanza; per questo chi deciderà di beneficiare della
proroga non potrà utilizzare il credito IVA del I trimestre 2021, se non dopo 10 giorni dalla presentazione
dell’istanza.
Vedi l’Approfondimento
VERSAMENTI Secondo
acconto imposte 2020: scade il 30 aprile il termine per i versamenti sospesi Il
decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in
legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di
versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e
dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) per i contribuenti che
esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli
stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Il
decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni
in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha poi eliminato il requisito del calo di
fatturato per alcune tipologie di soggetti che hanno subito restrizioni allo
svolgimento dell'attività a causa dei provvedimenti anti-Covid. Con il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020, confluito nel Decreto “Ristori”)
è stata inoltre prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA. Il 30 aprile 2021, se sussistono le
condizioni, occorrerà versare gli acconti sospesi.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Al via i contributi a fondo perduto decreto
“Sostegni”: oltre 600mila le istanze già in pagamento Agenzia delle Entrate,
Comunicato Stampa 8 aprile 2021 L'Agenzia delle Entrate,
nel comunicato stampa dell'8 aprile 2021, ha reso noto che sono partiti gli
ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla
piattaforma della stessa Agenzia, per un importo complessivo di 1.907.992.796
euro, a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la
domanda entro il 5 aprile 2021. Le somme saranno accreditate
direttamente sul conto corrente indicato dai contribuenti nella domanda
oppure l'importo riconosciuto potrà essere utilizzato in compensazione. In particolare sono
604.534 le istanze dei contributi a fondo perduto elaborate, per le quali è
stato già predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito
d'imposta. Quest'ultimo caso riguarda 10mila domande, nelle quali i
contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa
all'accredito su conto corrente.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Contributo a fondo perduto: i codici
tributo per l’utilizzo in compensazione e la restituzione del contributo non
spettante Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021,
l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da indicare nel modello
F24 per l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono
reddito agrario, previsto dal decreto Sostegni: - “6941” denominato “Contributo a fondo
perduto Decreto “Sostegni” – credito d’imposta da utilizzare in compensazione -
art. 1 DL n. 41 del 2021”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto
codice tributo andrà esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in
corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. L’ammontare del contributo utilizzabile in
compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”,
accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare
del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti
fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è
scartato. La medesima Risoluzione ha altresì stabilito i codici
tributo da utilizzare, con modello F24 ELIDE, per la restituzione
spontanea del contributo a fondo perduto eventualmente non spettante, in
toto o in parte, e per il versamento
degli interessi e delle sanzioni, in ordine alle quali è possibile giovarsi
delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Bar e ristoranti: fino al 30 giugno l'esenzione al pagamento
del canone unico D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 30 Con il decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n.
41), in vigore dal 23 marzo scorso , sono state approvate misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza
epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche,
l'art. 30, comma 1, lettera a), del Decreto prevede la proroga al 30 giugno
2021 (il precedente termine era fissato per il 31 marzo) dell'esenzione dal
pagamento del canone unico per gli esercizi di ristorazione e di
somministrazione di pasti e bevande. Stessa proroga al 30 giugno per il pagamento del canone
per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati a favore dei
venditori ambulanti.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Bonus una tantum edicole: pubblicato l'elenco
dei beneficiari Decreto 1° aprile 2021 Sul sito del Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri è
stato pubblicato il decreto 1° aprile 2021 che approva l’elenco dei soggetti ai
quali è riconosciuto il contributo una tantum fino a 1.000 euro a favore
delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste (cd. Bonus una tantum edicole), a titolo di sostegno
economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività
durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19. L'elenco pubblicato
riporta l'indicazione dell'importo spettante a ciascun beneficiario. Nelle
prossime settimane, viene specificato, sarà avviata la procedura per
l’erogazione dei contributi concessi, non appena saranno disponibili le risorse
finanziarie stanziate per l'agevolazione. Il contributo è erogato mediante
accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella
domanda. Non concorre alla formazione del reddito ed è revocabile in ogni
momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno o più dei
requisiti previsti ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni
rese. I soggetti beneficiari
sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio
richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello
stesso. Per maggiori informazioni
è possibile consultare il sito internet del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria.
SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Credito d'imposta per il rafforzamento
patrimoniale imprese: invio istanze L'art. 26 del decreto
“Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha previsto due crediti d'imposta finalizzati al
rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il credito
d'imposta per i conferimenti societari e il credito d'imposta per le
società che aumentano il capitale. È attiva dal 12 aprile
2021 la possibilità di trasmettere all'Agenzia Entrate le istanze per l'attribuzione
del credito d'imposta in favore degli investitori. Quelli che hanno
investito nel rafforzamento delle piccole e medie imprese e che, quindi,
possono fruire dello sconto d'imposta sull'investimento effettuato, potranno
richiedere il relativo credito d'imposta del 20% inviando telematicamente
l'apposito modello entro il 3 maggio 2021. Le richieste vanno
inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software
dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale". I crediti saranno riconosciuti
secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle
risorse di 2 miliardi di euro per il 2021. Per quelle società,
invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo
credito d'imposta (che varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere
inviata a dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.
COOPERATIVE, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Cooperative: dal 23 aprile le domande
per il finanziamento agevolato A partire dal 23 aprile
2021 potranno essere presentate le domande per richiedere finanziamenti
agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle
società cooperative di piccola e media dimensione. È stato, infatti,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo
economico che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande
per l’agevolazione. La misura, nota come
“Nuova Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro
attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale
attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10
anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono
coprire l’intero importo dei nuovi investimenti. Le agevolazioni, inoltre,
sono concesse per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di
euro. Per maggiori informazioni
è possibile consultare il sito internet del MISE.
SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Nuovo Bando "Macchinari
innovativi": aperte le domande D.Dirett. 26 marzo 2021 Dal 13 aprile 2021 è
possibile inviare le domande per gli incentivi legati al Nuovo bando Macchinari
innovativi, la misura finanziata dal Mise con 132,5 milioni di euro e
finalizzata a sostenere investimenti innovativi per la trasformazione
tecnologica e digitale, ovvero a favorire la transizione verso
l'economia circolare delle attività d'impresa presenti nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il Ministero dello
Sviluppo economico ha infatti pubblicato il decreto che definisce i termini di
apertura del secondo sportello del nuovo bando "Macchinari
innovativi": per richiedere le agevolazioni PMI, reti di imprese e
professionisti dovranno presentare le domande dalle ore 10.00 del 13 aprile
2021, mentre l'invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10.00 del
27 aprile 2021. I programmi di
investimento ammissibili, in particolare, devono:
Per maggiori informazioni
è possibile consultare il sito internet del MISE.
SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Dal Mise incentivi per nuove imprese di
giovani e donne Mise, Circolare 8 aprile 2021, n. 117378 Il Ministero dello
Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese
su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso
zero. È quanto prevede la
circolare n. 117378 del 8 aprile 2021 pubblicata dal Ministero dello Sviluppo
economico che stabilisce i termini per l’avvio della presentazione delle
domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021. Potranno fare richiesta per
l’incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi
alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine
societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i
18 ed i 35 anni ovvero da donne. L’agevolazione potrà, inoltre, essere
richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione. Sono ammissibili le
iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei
seguenti settori:
I programmi di
investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi
possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000;
nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a
copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di
impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi
necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di
terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento. Per le imprese
costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese
ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000. I programmi dovranno essere realizzati
entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Le retribuzioni convenzionali per i
lavoratori dipendenti operanti all’estero per l’anno 2021 D.M. 23 marzo 2021 Il decreto del 23 marzo
2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2021, ha definito
le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2021 da
utilizzare per il calcolo delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente prestato all’estero, nonché per il calcolo dei contributi dovuti
per i lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della legge n. 398/1987
(cioè nei Paesi extracomunitari). Il reddito di lavoro dipendente
prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un
periodo superiore a 183 giorni (pur mantenendo la residenza in Italia), è
infatti determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che
vengono definite annualmente con apposito decreto.
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE False e-mail su comunicazioni e
rimborsi IVA Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa
9 aprile 2021 Stanno circolando false email
inviate a nome dell'Agenzia Entrate relative a comunicazioni e rimborsi IVA.
Si tratta di email-truffa riguardanti presunte incoerenze emerse durante la
comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA inviata dal contribuente alle
Entrate, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip. L'Agenzia delle Entrate
ancora una volta invita a cestinare l’email, qualora fosse stata
ricevuta, senza aprire alcun allegato, e ricorda che è disponibile sul
proprio portale la sezione la sezione "Focus sul phishing", dove
periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in
circolazione. È inoltre possibile, in caso di ricezione di questo tipo di
email, contattare il call center al numero 800.909696.
IVA Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre
2021 Scade
il 30 aprile 2021
il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in
compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021. Il
modello TR infatti deve infatti essere presentato entro l’ultimo giorno del
mese successivo al trimestre di riferimento. La
presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del
credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del
visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione dell’istanza; per questo chi deciderà di beneficiare della
proroga non potrà utilizzare il credito IVA del I trimestre 2021, se non dopo 10 giorni dalla presentazione
dell’istanza. Ricordiamo che l’art.
38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o
di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in
ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a
2.582,28 euro e se:
Se il contribuente
rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o
comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo
al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica,
l’apposito modello IVA TR. Possono chiedere il
rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n.
633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello
Stato. Come già sottolineato,
per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi
cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario
l’apposizione del visto di conformità.
VERSAMENTI Versamento del secondo acconto imposte 2020 sospeso causa Covid Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha prorogato
al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata
dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti
“solari”) per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati
approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti
forfetari, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha poi eliminato
il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti:
Con il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020, confluito nel Decreto “Ristori”)
è stata inoltre prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque
localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in
corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo
semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 23/2020,
convertito con modificazioni in legge n. 40/2020, il cosiddetto decreto
“Liquidità”, ha previsto, esclusivamente per il 2020, la non sanzionabilità
per l'omesso o l'insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, se l'importo pagato dai contribuenti non
risulta comunque inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo
di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso. La soglia minima dell’80% potrà
essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato
mediante l’istituto del ravvedimento operoso. In sostanza ciò equivale ad una riduzione
secca dell'ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere
coordinata con tutte le altre disposizioni.
Tale versamento potrà essere ricalcolato
sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2020 e tenendo presente che,
per il 2020, se l'importo pagato in acconto non risulta comunque inferiore
all'80% della somma dovuta per il periodo d'imposta, vige la non sanzionabilità
per l'omesso o l'insufficiente versamento degli acconti.
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