IN BREVE |
·
Modelli
Redditi 2021 entro il 30 settembre per il contributo “perequativo” ·
Esonero
contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione
istanze ·
Entro il 30 settembre
il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020
al 31 agosto 2021 ·
Nuovo sostegno
per gli esercenti che hanno subìto lo stop di almeno 100 giorni nel periodo
tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 ·
Crisi
d'impresa: prorogata l’entrata in vigore del Codice e delle segnalazioni di
allerta ·
Credito
d’imposta beni strumentali: la "dicitura in fattura" nel caso del
leasing ·
Superbonus: per
il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le
pertinenze) ·
Nuovi contributi
a fondo perduto dal Ministero del Turismo ·
Entro il 16
settembre l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
IVA del II trimestre 2021 ·
Verifica on-line
dello stralcio debiti con la definizione agevolata ·
Proroga al 6
ottobre per la domanda di contributo ai locatori che riducono il canone
abitativo ·
Prenotazioni
aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021 ·
La donazione
di quote di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli
sull'importo della cd. “franchigia” |
APPROFONDIMENTI |
·
Esonero contributivo autonomi e
professionisti: requisiti e presentazione istanze ·
Crisi d'impresa: le principali novità del D.L. 24
agosto 2021, n. 118 |
IN BREVE |
Modelli Redditi 2021 entro il 30
settembre per il contributo “perequativo”
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre
2021 n. 227357/2021; Mef, Comunicato Stampa 6 settembre 2021, n. 172
Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre
2021, il Ministero dell’Economia e Finanze ha annunciato il D.P.C.M. di proroga al 30 settembre
2021 del termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono
trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cd.
“perequativo”.
Inoltre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate,
con Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021, ha stabilito i campi delle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati
economici d'esercizio per la verifica del requisito del calo reddituale e
quindi per l'eventuale calcolo del contributo a fondo perduto “reddituale” o
“perequativo”.
Non sono state ancora rese indicazioni in ordine
alla modalità di richiesta e calcolo del contributo stesso.
Si fornisce un elenco non esaustivo dei quadri di
riferimento:
·
Redditi
PF - Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa
analitico al lordo delle perdite;
·
Redditi
PF - Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito
d’impresa analitico al lordo delle perdite;
·
Redditi
PF - Lavoratore autonomo RE21, col. 3, ovvero reddito di lavoro autonomo
analitico al lordo delle perdite;
·
Redditi
PF - Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad
imposta sostitutiva LM8, col. 1 + LM36, col. 1, ovvero reddito d’impresa e di
lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite;
·
Redditi
SP - Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se,
rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri
RF e RJ), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
·
Redditi
SP - Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa
analitico al lordo delle perdite;
·
Redditi
SC - Redditi d'impresa RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa
analitico al lordo delle perdite.
LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA
Esonero
contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione
istanze
Inps, Circolare
6 agosto 2021, n. 124; Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909
La
legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero
parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse
previdenziali professionali autonome.
Con la
circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le
indicazioni per usufruire del beneficio.
Con il
messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione
della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021
ed entro il 30 settembre 2021.
RISCOSSIONE, VERSAMENTI
Entro il 30
settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8
marzo 2020 al 31 agosto 2021
Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 3 settembre 2021
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione
attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal mese di settembre riprendono le
notifiche di cartelle ed avvisi, nonché le ordinarie procedure di riscossione,
incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Nel documento si ricorda inoltre che:
1.
le rate, previste in piani di dilazione, in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio
per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, devono essere pagate entro il 30 settembre 2021 versando
almeno un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dagli stessi,
fissata in 10 rate anche non consecutive. Mantengono invece l’originaria data
di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021;
2.
per le rateizzazioni attive all’8 marzo
2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà con il mancato
pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente
previste);
3.
per le istanze di rateizzazione
presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale, ai
fini dell’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72
rate), è sufficiente una semplice domanda, senza la necessità di dover
presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
4.
entro
il 30 settembre 2021
scade il termine per il versamento delle rate
scadute il 31 luglio 2020 (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuovo sostegno per gli esercenti che hanno subìto lo stop di almeno
100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021
Mise, Comunicato Stampa 1 settembre 2021
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha
informato che è stato attivato il fondo dedicato alle attività economiche per
le quali è stata disposta la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Si
tratta del contributo di 140 milioni di euro stanziato per il 2021 dal decreto
“Sostegni-bis” (art. 2 del D.L. n. 73/2021) a favore degli esercenti rimasti chiusi almeno 100
giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
Il decreto interministeriale definisce
l'elenco delle attività che hanno diritto al contributo e i criteri e le
modalità per richiederlo. Tra le categorie dei beneficiari ci sono i gestori di
sale da ballo, palestre piscine, impianti di risalita in montagna (skilift,
seggiovie, funicolari), le aziende di catering, le attività museali e di
gestione dei monumenti e le sale gioco.
Con la conversione del decreto legge il
periodo necessario di chiusura 2021 per accedere a questo bonus è stato ridotto
da quattro mesi a 100 giorni complessivi, anche non continuativi.
Discoteche e
sale da ballo potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un
massimo di 25 mila euro per ciascun soggetto beneficiario, le altre attività
ammesse fino a 12 mila euro di contributi.
I contributi, in base ai ricavi 2019, saranno pari a:
- 3.000 euro per i soggetti con ricavi o
compensi inferiori a 400 mila euro annui;
- 7.500 euro per ricavi compensi tra i 400 mila
e un milione di euro;
- 12 mila euro a chi ha ricavi e compensi
superiori al milione di euro.
FALLIMENTO, PROCEDURE
CONCORSUALI
Crisi
d'impresa: prorogata l’entrata in vigore del Codice e delle segnalazioni di
allerta
D.L. 24 agosto 2021, n. 118
Il
D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale ha:
- prorogato l’entrata in vigore del
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal
1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
- rinviato al 31 dicembre 2023 (e
quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi
compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà
economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli
Organismi di composizione della crisi (OCRI).
Vedi
l’Approfondimento
IVA
Credito d’imposta
beni strumentali: la "dicitura in fattura" nel caso del leasing
Il credito d’imposta investimenti in beni
strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti
effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito
con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla
legge n. 160/2020 che la mancata
indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del
beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti
già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate
attività di controllo.
Poiché secondo la suddetta risposta la
predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve
essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la
predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle
fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing
all'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta.
Infine, poiché il comma 195, dell'art. 1
della legge n.160 del 2019, dispone che "Ai fini dei successivi
controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare
l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A
tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei
beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni
dei commi da 184 a 194 ..." si rende opportuno riportare la
dicitura anche sul contratto di leasing.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus: per il
limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)
Con
la Risposta n. 568/2021 l'Agenzia delle Entrate ha precisato/confermato che in
caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due
pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino,
l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la
detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone
l'edificio censite in Catasto prima dell'inizio dei lavori, incluse le
pertinenze. Non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata
un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente.
La
conclusione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la normativa e la prassi
in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi
antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite
di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere
valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla
fine dei lavori.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuovi contributi a fondo perduto dal
Ministero del Turismo
Ministero Turismo, D.M. 11 agosto 2021,
prot. n. SG/223
Il
Ministero del Turismo, con la firma del D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223,
ha sbloccato oltre 400 milioni di euro per le imprese del settore turistico, stanziati
sul fondo istituito dall’art. 182 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020,
n. 34). Le misure prevedono contributi a fondo perduto a favore delle imprese
turistico-ricettive (alberghi e similari), nuovi contributi a favore di agenzie
di viaggio e tour operator, nonché altre attività connesse al turismo: guide
turistiche e accompagnatori turistici, servizi di trasporto mediante autobus
scoperti e agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
Il
decreto ora firmato prevede il riparto delle summenzionate risorse come segue:
·
alle
agenzie di viaggio e ai tour operator
sono destinati euro 32.000.000 del 2021, più euro 128.710.774 del 2020, per un
totale di euro 160.710.774;
·
alle
guide turistiche e agli accompagnatori
turistici sono destinati euro 25.760.000 per il 2021, consentendo di
presentare istanza anche a chi non aveva partecipato al primo Avviso;
·
alle
imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti sono destinati 5 milioni di euro
per il 2020 e altri 2 milioni di euro per il 2021, per un totale di 7 milioni
di euro;
·
alle
imprese turistico-ricettive sono
destinati euro 200 milioni;
·
alle
agenzie di animazione per feste e
villaggi turistici sono destinati euro 10 milioni.
IVA
Entro il 16 settembre l’invio della
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2021
Scade
il 16 settembre 2021 il
termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
dell’imposta relativa al II trimestre 2021.
La
Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica,
direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.
Qualora
entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima
sostituisce le precedenti.
L'omessa,
incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è
punita con la sanzione amministrativa da 500
euro a 2.000 euro.
Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
RISCOSSIONE
Verifica
on line dello stralcio debiti con la definizione agevolata
L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito
un servizio “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata” che
consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e
del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di
“Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 (“Decreto
Sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, ossia del
cosiddetto “Condono cartelle”.
In particolare si può verificare se nelle cartelle e negli
avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e
stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal
1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila
euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto
l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021).
L'Agenzia
della Riscossione ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei
debiti riferiti a persone
fisiche è che, nel periodo
d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai
fini delle imposte fino a 30
mila euro mentre, per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito
imponibile ai fini delle imposte fino a 30
mila euro.
Se
dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi
potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta
2019, il contribuente avesse conseguito un reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi non
superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in autonomia i
moduli. Il contribuente in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà
utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al
netto delle somme relative ai suddetti carichi.
LOCAZIONI
Proroga al 6 ottobre
per la domanda di contributo ai locatori che riducono il canone abitativo
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre 2021, n. 227358
È stato prorogato al 6 ottobre 2021 il termine di presentazione della
richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del
canone di locazione: lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento direttoriale 4 settembre 2021, n. 227358. La proroga del termine
per la presentazione dell’istanza è finalizzata a consentire ad un maggior
numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, in considerazione del fatto
che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il
periodo estivo.
Si ricorda che, per il 2021, il locatore
che concede un immobile ad uso abitativo
ubicato in un Comune ad alta densità abitativa che costituisce abitazione principale, in caso di
riduzione del canone di locazione, ha diritto a un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone,
con un massimo di 1.200 euro per ciascun
locatore.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Prenotazioni aperte
dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021
Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, Comunicato Stampa
31 agosto 2021
Un comunicato del Dipartimento per la
comunicazione e l’editoria del 31 agosto 2021 informa che dal 1° al 31 ottobre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione
per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno
2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal
1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di
aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.
IMPOSTA SULLE
DONAZIONI
La donazione di quote
di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della
cd. “franchigia”
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 30 agosto
2021, n. 571
In risposta all'interpello di un
contribuente l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 571 del 30 agosto
2021, ha ribadito che la donazione da parte dei genitori di quote di società di
famiglia rientra tra gli atti previsti dall'art. 3, comma 4-ter, del Tus
(D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) e non determina effetti pregiudizievoli
sull'importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea
retta, riducendone l'ammontare.
Nel caso oggetto di interpello l’istante
non aveva versato l'imposta sulle donazioni, poiché aveva usufruito delle
agevolazioni previste dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990,
trattandosi di un trasferimento a favore di discendente, che acquisisce il
controllo di cui all'art. 2359 cc e si impegna a continuare l'attività per
almeno cinque anni. Ora il contribuente, che riceverà in donazione dalla
propria madre un immobile con relative pertinenze, potrà beneficiare per intero
della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta
(art. 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006).
Ricordiamo che l'art. 57 del Tus da un
lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario”
concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione
dell'attuale atto donativo, riducendo di fatto l'importo della franchigia, ma
dall'altro ne prevede specifiche deroghe; in particolare non erodono la
franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate
gratuitamente a norma dell'art. 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex art.
3 e le donazioni per cui l'imposta si applica nella misura fissa, ai sensi
dell'art. 59 dello stesso decreto.
La donazione dei genitori delle quote
della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall'art. 3, comma
4-ter, del Tus, non ha quindi effetti sull'importo della franchigia.
APPROFONDIMENTI |
LAVORO AUTONOMO,
PREVIDENZA
Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e
presentazione istanze
La legge di Bilancio 2021 (legge 30
dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi
professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali
professionali autonome.
Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n.
124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del
beneficio.
Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è
stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere
effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.
L’agevolazione spetta nel limite massimo
individuale di 3.000 euro
su base annua. Possono presentare la domanda di esonero
contributivo all’INPS i soggetti che risultino iscritti:
- alle
Gestioni speciali
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome
speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri;
- alla
Gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano
redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR);
- alla
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995,
come professionisti e altri operatori
sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in
pensione.
L'esonero spetta ai lavoratori che
abbiano percepito nel periodo di imposta
2019 un reddito
complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato
o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a
quelli dell'anno 2020.
Sono state precisate le modalità di
individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli
enti di previdenza e assistenza ex D.Lgs. n. 509/1994
e D.Lgs. n. 103/1996 il reddito è individuato
secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti
e i costi inerenti all’attività.
Invece, per i lavoratori autonomi e i
professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito
imponibile indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II).
Tali requisiti non trovano applicazione
per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di
iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno
2020.
Il beneficiario non deve inoltre essere
titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato
(escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né
di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro
emolumento avente le medesime finalità. È
inoltre necessario che il soggetto sia regolare a livello contributivo.
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una
sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda deve essere presentata
utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e
per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.
Le credenziali di accesso ai servizi descritti sono le seguenti:
- PIN
rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l'INPS
non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID
di livello 2 o superiore;
- Carta
di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta
nazionale dei servizi (CNS).
L’accesso alla misura è previsto anche a
favore degli iscritti alle Casse di previdenza, ma, in tale caso, la
domanda di esonero dovrà essere indirizzata alla Cassa di riferimento, secondo
le modalità dalla stessa definite, entro
il 31 ottobre 2021.
Si ricorda infine che in caso di
avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi
versati potrà essere domandata entro il
31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.
L'esonero contributivo non ha effetti
sulla prestazione pensionistica e quindi i contributi "esonerati"
verranno considerati correttamente versati; il riconoscimento è subordinato
all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non
oggetto di esonero.
FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI
Crisi d'impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118
Il D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi
d'impresa e di risanamento aziendale ha:
- prorogato l’entrata in vigore del
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal
1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
- rinviato al 31 dicembre 2023 (e
quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi
compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà
economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli
Organismi di composizione della crisi (OCRI).
ATTENZIONE: Le modifiche apportate dal D.Lgs. n.
14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza)
all'art 2086 c.c., secondo comma sono, già
in vigore fin dal 16 marzo 2019 e prevedono che: “L’imprenditore, che
operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.
L’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”. Riteniamo perciò che quanto previsto
dalle segnalazioni di allerta e dagli indici della crisi possa però
continuare ad essere utilizzato in quest'ottica, come best practices, soprattutto per le micro imprese organizzate in
forma societaria che non hanno modo di attivare sistemi di gestione più
complessi e articolati. |
Tra le altre novità segnaliamo:
Composizione negoziata per la soluzione
della crisi d'impresa
(art.2) - ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
Si prevede un nuovo sistema di
“composizione negoziata della crisi” su base volontaria ed a carattere
stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell’impresa in stato di crisi
temporaneo e reversibile. La composizione della crisi verrà in questi casi
demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le
trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti
interessati.
L’imprenditore dovrà richiedere la
nomina dell’esperto alla Camera di Commercio competente.
Accesso in qualità di esperto e
procedura di nomina
(art. 3) - ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
Potranno accedere all’attività di
esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso
la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione. Per l’iscrizione
nell’elenco occorrono le seguenti qualità:
·
requisiti
professionali
(alternativi tra loro):
-
iscrizione da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili;
-
iscrizione da almeno 5 anni all’albo degli Avvocati che documentano di aver
maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e
della crisi d’impresa;
-
iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei Consulenti del lavoro che documentano
di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di
ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani
attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità
aziendale omologati;
-
adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e
controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con
piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e
concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle
quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di
fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;
·
formazione
adeguata:
-
possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del D.L. n. 118/2021. Di fatto, le disposizioni relative all’iscrizione
nell’elenco degli esperti indipendenti diverranno quindi operative solo a
seguito dell’effettiva individuazione delle modalità di formazione stabilite
dal Ministero della Giustizia.
La
nomina dell’esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avverrà ad opera di una
Commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo della
regione.
La
notizia della nomina dell’esperto verrà data mediante pubblicazione nel sito
internet della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è
tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. Verrà omessa dalla
pubblicazione ogni riferimento all’imprenditore che richiede la “composizione negoziata
della crisi”.
Esito della “composizione negoziata” -
Conclusione delle trattative
(art. 11) - ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
In un’ottica di semplificazione, viene
previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà
adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:
- contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali
di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non
iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari),
a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un
periodo non inferiore a 2 anni;
- convenzione di moratoria;
- accordo sottoscritto
dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che
produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione
dall’azione revocatoria);
- omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e
182-novies del R.D. n. 267/1942).
In alternativa a tali soluzioni,
l’imprenditore potrà comunque:
- predisporre il piano attestato di
risanamento di cui l’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
(di cui all’art.18 del D.L. n. 118/2021);
- accedere ad una delle procedure
disciplinate dal R.D. n. 267/1942, dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 o dal D.L.
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39.
Piano di risanamento e test di
solvibilità (art.
3, commi1 e 2) - ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA
Verrà resa disponibile, su un’apposita
piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro
Imprese, una “lista di controllo particolareggiata”, con «indicazioni operative
per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica
della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte
dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati».
Le modalità attuative di tali
disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021
(entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).
Il test di autovalutazione potrà
rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed
economico-finanziario dell'impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso
alla “composizione negoziata della crisi”.
Segnalazione dell’organo di controllo (art.15) - ENTRATA IN VIGORE: 15
NOVEMBRE 2021
L’organo di controllo societario dovrà segnalare per iscritto all'organo
amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza
di accesso alla “composizione negoziata”. La segnalazione dovrà essere motivata
e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni,
entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative
intraprese.
La tempestiva segnalazione agli
amministratori della società e la vigilanza sull’andamento delle trattative
saranno valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità
prevista dall’art. 2407 del codice civile.
Regime premiale (art.14) - ENTRATA IN VIGORE: 15
NOVEMBRE 2021
L’accesso alla “composizione negoziata della crisi” sarà accompagnato da misure
premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte
non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli
interessi sui debiti tributari.
Modifiche alla legge fallimentare (art.20) - ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO
2021
Il D.L. n. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. n.
267/1942) ed anticipa alcune disposizioni già contenute nel Codice della crisi
d’impresa (per esempio gli “accordi ad efficacia estesa” e gli “accordi
agevolati”) con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso a tutti gli
strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione
aziendale.
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