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IN BREVE |
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Stralcio delle cartelle fino a
5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico ·
Dal 4 ottobre il via alle
domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione ·
Entro il 2 novembre la
presentazione del modello 770/2021 ·
Accesso ai servizi online
dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021 ·
Imposta di bollo sulle fatture
elettroniche ·
Cessioni e acquisti da San
Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021 ·
I benefici fiscali per chi investe
in start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis” ·
ACE innovativa 2021: pronto il
modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta ·
Transfer pricing: in
consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia Entrate ·
Ristrutturazione di un
appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio
professionale ·
Contributi a fondo perduto nei
Comuni in cui si trovano santuari religiosi: domande entro l’8 novembre |
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APPROFONDIMENTI |
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Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila
euro ·
Il nuovo credito d’imposta sanificazione:
presentazione dell’istanza dal 4 ottobre |
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IN BREVE |
RISCOSSIONE
Stralcio delle cartelle fino a 5mila
euro: chiarimenti sull’annullamento automatico
Agenzia delle Entrate, Circolare 22
settembre 2021, n. 11/E
L'Agenzia
delle Entrate, con la Circolare 22
settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo
stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un
importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all'agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto
dall'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41,
convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
Oltre
ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che
possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l'Agenzia
si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro
riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall'ambito
applicativo dello stralcio.
Vedi
l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI
Dal 4
ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione
Il decreto “Sostegni-bis”
(D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e
disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e
l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al
fine contrastare l’epidemia.
Il credito d’imposta
sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi
di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla
percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un
massimo 60.000 euro per beneficiario.
Le istanze telematiche che
dovranno essere presentate in via telematica a partire dal 4 ottobre ed
entro il 4 novembre 2021.
Vedi l’Approfondimento
DICHIARAZIONI
Entro il 2
novembre la presentazione del modello 770/2021
La dichiarazione dei
sostituti d’imposta (Modello 770/2021, per anno d’imposta 2020), deve essere
presentata, entro il 2 novembre 2021
(il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo), esclusivamente per
via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le
ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed
assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale,
ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per
il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio
energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno della
CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento
presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di
somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti
espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni
coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
RAPPORTO
FISCO-CONTRIBUENTE
Accesso ai servizi online dell’Agenzia
Entrate dal 1° ottobre 2021
Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto
dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), le
credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più
utilizzate per l’accesso all’area riservata.
Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno
accedere all’area riservata utilizzando
esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o
CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche
amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più
attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti
- SPID - Sistema
Pubblico di Identità Digitale
- CIE - Carta
d’identità elettronica
- CNS - Carta
nazionale dei servizi.
Per
chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di
questi tre strumenti deve dotarsene.
I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali
Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che
vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a
richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà
stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice
dell’amministrazione digitale.
Anche
le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad
operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare
le credenziali dopo il 1° ottobre.
Ricordiamo
che utilizzando i servizi on line dell'Agenzia Entrate i cittadini possono
effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi
negli uffici:
Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:
- le dichiarazioni
presentate;
- i versamenti effettuati;
- gli atti
registrati;
- le comunicazioni e
i rimborsi ricevuti;
- le proprie
certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.
Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:
- accesso alla
dichiarazione dei redditi precompilata;
- pagamento di
imposte, tasse e contributi (F24 web);
- registrazione di
un contratto di locazione (RLI);
- CIVIS - assistenza
sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici
delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento,
sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo,
sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della
delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale.
Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare
prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali
alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon
fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di
mancato riscontro tramite CIVIS;
- presentazione
della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di
trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
- presentazione di
atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai
professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi,
geometri, periti edili).
IMPOSTA DI BOLLO
Imposta di bollo sulle fatture
elettroniche
Il 30 settembre 2021 è
scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data sono
stati chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo
trimestre solare dell’anno sono risultati debitori del tributo per un ammontare
non superiore all’importo di 250 euro e hanno deciso di rinviare il pagamento
alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.
Si ricorda che
il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni,
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento
dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2021, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche
emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Grazie a una apposita
funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale
“Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento,
indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare
l’imposta.
La procedura web
dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il
calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in
cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato
versamento rispetto alla scadenza prevista (Provv. Agenzia delle Entrate n.
34958/2021, § 4.3).
È comunque possibile pagare
l’imposta dovuta mediante modello F24, utilizzando per il primo, secondo terzo
e quarto trimestre, rispettivamente, i codici 2521, 2522, 2523 e 2524.
A decorrere dal prossimo 15
ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli
elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del
2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto
elenco B, contenente le fatture elettroniche che presentano i requisiti per
l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.
IVA
Cessioni e acquisti da San Marino con
fattura elettronica dal 1° ottobre 2021
A
decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà
possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi.
Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno
2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in
formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un
obbligo.
Successivamente,
dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente
fatture in formato elettronico.
L’Ufficio
tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori
italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti
sammarinesi il codice destinatario
2R4GTO8.
SOCIETÀ,
AGEVOLAZIONI
I benefici fiscali per chi investe in
start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis”
Il Decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio
2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 14 che non
siano soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a
seguito della cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up
innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo
compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno
tre anni. Si tratterebbe altrimenti di plusvalenze realizzate al di fuori
dell’esercizio d’impresa commerciale da tassare, in via ordinaria, nella misura
del 26%.
La stessa agevolazione è prevista in caso di:
- plusvalenze realizzate da persone fisiche a
seguito di cessione di partecipazione
al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante
sottoscrizione di capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed
il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
- plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito
di cessione di partecipazioni al
capitale nelle società previste dall’art. 5 del Tuir (escluse quelle
semplici e gli enti ad esse equiparati) ed in quelle previste dall’art. 73, comma 1, lettere a) e d), del
Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro
conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in
piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del
capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Per l’efficacia di queste nuove disposizioni sarà
necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del
Ministero dello Sviluppo Economico.
AGEVOLAZIONI,
IMPOSTE DIRETTE
ACE
innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del
credito d’imposta
Agenzia delle Entrate, Provvedimento
17 settembre 2021, n. 238235
Il
decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge
23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 19:
- un rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla
Crescita Economica); in particolare, nel 2021, per la variazione in
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del
periodo d’imposta precedente, il
coefficiente di remunerazione da applicare è del 15% (invece del coefficiente applicato in precedenza
dell’1,3%). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio
rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere
dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di
questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per
un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio;
- la proroga di un anno, fino al 31
dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente
di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le
imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace
legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di
debitori inadempienti.
Con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 238235 del 17 settembre
2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto
della comunicazione di trasformazione dell'Ace innovativa in credito di imposta
, nonché le modalità per poterne fruire e per l'eventuale cessione a terzi.
Le
istanze si potranno inviare a partire
dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022), quindi, per i soggetti
“solari”, entro il 30 novembre 2022.
IMPOSTE
DIRETTE
Transfer pricing: in consultazione lo
schema di circolare dell’Agenzia Entrate
Agenzia delle Entrate, Schema
Circolare Transfer pricing
Fino
al prossimo 12 ottobre 2021 sarà
aperta una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori
economici ed esperti sullo schema di circolare pubblicato dall'Agenzia delle
Entrate per fornire chiarimenti su specifici aspetti relativi alla disciplina
del Transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle
multinazionali nelle operazioni con imprese associate).
In
particolare, il documento di prassi, disponibile sul sito dell’Agenzia,
contiene indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al
principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle
transazioni infragruppo.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Ristrutturazione
di un appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio
professionale
Agenzia delle Entrate, Risposta a
istanza di interpello 17 settembre 2021, n. 611
Le
spese sostenute per la ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine
dei lavori, a diventare studio professionale, non fruiscono della
corrispondente detrazione fiscale, in quanto la stessa vale solo per gli
interventi effettuati su immobili residenziali. Diverso il discorso per le spese
di efficientamento energetico, applicabili a prescindere dalla tipologia degli
immobili.
Con
la Risposta n. 611 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che la norma di riferimento dell’agevolazione dedicata alle ristrutturazioni edilizie
(art. 16-bis del Tuir) che prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle
spese sostenute, fino a un ammontare massimo complessivo delle stesse pari a
48mila euro (elevata al 50%, su un limite di spesa pari a 96mila euro, per i
costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021), stabilisce che
gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di
edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.
Sono pertanto esclusi i lavori realizzati su edifici o su parti di edifici non
residenziali.
A
differenza di questa agevolazione, l’ecobonus (art. 14, comma 1, D.L. n.
63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non "residenziali".
Ciò
premesso, il cambio d’uso post operam dell’appartamento, che il
contribuente istante intende ristrutturare e riqualificare energeticamente,
porterà inevitabilmente alla perdita dei benefici fiscali disciplinati
dall’art. 16-bis del Tuir, mentre resterà in vita la detrazione fiscale
prevista, per gli interventi di efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. n.
63/2013.
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI
Contributi
a fondo perduto nei Comuni in cui si trovano santuari religiosi: domande entro
l’8 novembre
Il
contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto dall’art. 59
del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
in legge 13 ottobre 2020, n. 126) per le imprese e gli esercenti che svolgono
attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o
equipollenti) di Comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano
due caratteristiche:
- una popolazione superiore a 10.000
abitanti;
- e una presenza turistica di cittadini
residenti in Paesi esteri almeno
tre volte superiore al numero dei residenti in base all'ultima
rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.
Il
requisito del numero di abitanti (superiore a 10mila) non si applica ai Comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
L’ammontare
del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, una percentuale:
- del 15% per i soggetti con ricavi o
compensi non superiori a quattrocentomila euro;
- del 10% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- del 5% per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a un milione di euro.
nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del decreto.
In
ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
Il
contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa
stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze
accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.
L’Istanza
deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il
servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e
Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate, secondo le modalità
definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 8 settembre 2021, n.
230686.
Le
domande possono essere trasmesse dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021,
anche tramite intermediario.
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APPROFONDIMENTI |
RISCOSSIONE
Lo stralcio automatico delle cartelle
fino a 5mila euro
L'Agenzia
delle Entrate, con la Circolare 22
settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo
stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un
importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all'agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto
dall'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41,
convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
Oltre
ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che
possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l'Agenzia
si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro
riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall'ambito
applicativo dello stralcio.
Il
decreto “Sostegni” ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti
di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti
dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore (salvo i debiti
espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).
Il
rispetto del tetto va quindi calcolato tenendo conto del capitale, degli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano
esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di
procedura.
Se
il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i
5.000 euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento. Lo stralcio si
applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018),
nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e nella “Riapertura dei
termini” (prevista dal D.L. n. 34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia
Entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette
definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.
I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi
alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno
conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Per le
persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020, le
dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia
Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di
capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è
indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
L’Agenzia
delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei
contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il
superamento del requisito reddituale, ed entro
il 30 settembre darà il via libera all’annullamento.
L’agente
della riscossione provvederà in automatico allo stralcio; il contribuente potrà
verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione
debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I
debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI
Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione
dell’istanza dal 4 ottobre
Il decreto “Sostegni-bis”
(D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e
disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e
l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al
fine contrastare l’epidemia.
Il credito d’imposta
sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi
di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla
percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un
massimo 60.000 euro per beneficiario.
Il credito potrà essere utilizzato sia nel Modello
Redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa
agevolata, e pertanto nel Mod. Redditi 2022, che in compensazione tramite Mod.
F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del
Provvedimento con cui l’Agenzia Entrate renderà nota la percentuale
utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.
Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta
si ricorda che il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi
telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline). Con una prossima
risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo.
Da un punto di vista oggettivo risultano
agevolate le spese per:
- sanificazione
degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- acquisto
di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. acquisto di
prodotti detergenti e disinfettanti, mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza UE);
- somministrazione
dei tamponi per COVID-19;
- acquisto
di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto
di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,
quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di
installazione.
Da un punto di vista soggettivo, possono
beneficiare dell’agevolazione:
- esercenti
attività d’impresa;
- esercenti
arti e professioni;
- enti
non commerciali (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti);
- le
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale
munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate
mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività
ricettiva di bed and breakfast.
Sono escluse le persone fisiche che svolgono attività
commerciali/di lavoro autonomo in via non abituale (dunque prive di partita
IVA), ad esclusione dell'attività di ‘‘B&B’’.
Al fine di accedere al credito d’imposta, i
contribuenti devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute
nei mesi di riferimenti utilizzando il Modello di ‘‘Comunicazione delle spese per la sanificazione e
l’acquisto dei dispositivi di protezione’’
approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 19191 del 15 luglio 2021.
La Comunicazione potrà essere inviata dal
4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021. Il
sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o
l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei
controlli formali dei dati inviati.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova
Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa,
o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente
comunicato, barrando la casella ‘‘rinuncia’’.
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