IN BREVE |
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Decreto fiscale: al 30 novembre
le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio ·
Manovra 2022: proroga per
Superbonus e altri bonus edilizi ·
Bonus tessile, moda e
accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre ·
Pubblicati i modelli di
comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0 ·
Pubblicati gli elenchi 2022 per
lo Split Payment ·
“Sanatoria” in arrivo per il
credito d’imposta R&S ·
Al via le domande per il
credito d'imposta servizi digitali 2021 ·
Nuova Sabatini: la misura
rifinanziata con 300 milioni di euro ·
Terzo settore: RUNTS al via dal
23 novembre ·
Superbonus anche se gli
interventi trainanti sono eseguiti "solo" su pertinenze
dell'immobile ·
Bonus facciate 90%: lavori
terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021 ·
Bonus “terme”: tutto pronto per
stabilimenti e utenti ·
Attenzione: nuove email truffa
su pagamenti fiscali in sospeso
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APPROFONDIMENTI |
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Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di
cartelle, rateizzazioni e rate 2020 e 2021 ·
Comunicazione al Mise per i crediti imposta del
Piano Transizione 4.0 |
IN BREVE |
Decreto
fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
D.L.
21 ottobre 2021, n. 146, artt. 1,2, 3
Con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L.
n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Il
Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il
pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021
della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”). La norma prevede, in particolare, la
riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti
che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto
Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno
essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle
previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro
il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della
“Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31
maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio,
30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Per il pagamento entro questo
nuovo termine sono ammessi i cinque
giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del
2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Vedi l’Approfondimento
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Manovra 2022: proroga per Superbonus e
altri bonus edilizi
Governo, Comunicato
Stampa 29 ottobre 2021
Il
disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28
ottobre 2021, prevede tra le misure più attese la proroga del Superbonus al
110% e delle altre agevolazioni edilizie, seppur con scadenze differenziate e
nuovi limiti. Secondo quanto anticipato nel comunicato diramato dal Governo e
contenuto nella bozza del provvedimento, che dovrà essere confermato da Camera
e Senato durante l’iter parlamentare, le
detrazioni Irpef in ambito immobiliare vengono così riformulate:
- il Superbonus
110% è prorogato al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione a scalare della detrazione al 70% nel 2024 ed
al 65% nel 2025;
- per le abitazioni unifamiliari l’incentivo
al 110% è prorogato fino al 2022, ma solo se:
- gli interventi
sono eseguiti da persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021
avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, ovvero, per gli
interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
avevano già avviato le relative formalità amministrative per
l’acquisizione del titolo abilitativo;
- gli interventi
sono eseguiti da persone fisiche con un ISEE non superiore a 25.000
euro annui che eseguono interventi su unità immobiliari adibite ad
abitazione principale;
- prorogate fino al 2024 tutte le agevolazioni diverse
dal 110%: detrazione Irpef per le ristrutturazioni (dal 36 al 50%), sismabonus
(dal 50 all’85%), ecobonus (dal 50 al 70 e 75%), eco-sismabonus
(80 e 85%), bonus verde (36%) e bonus mobili (50%), quest’ultimo con riduzione del tetto massimo di
spesa a 5.000 euro per tutte le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e
2024;
- proroga di un anno per il bonus
facciate, ma con riduzione della detrazione spettante dal 90 al 60%.
Altra novità di rilievo
contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2022 è
la proroga sino al 2025 anche delle opzioni di cessione del credito e
sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma soltanto
nell’ambito del Superbonus al 110%, con esclusione di tutte le altre
misure agevolative a partire dal 1° gennaio 2022.
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze
fino al 22 novembre
Agenzia delle
Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293378
È stato
aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda,
calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle
rimanenze di magazzino previsto dall’art. 48-bis del decreto “Rilancio” (D.L.
n. 34/2020).
L’agevolazione,
introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in
periodo Covid, consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al
30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del
valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Possono
beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito
d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino
limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28
ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale comunicazione debba
essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con
Provvedimento n. n. 262282 dell’11 ottobre 2020, nei seguenti termini:
·
dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con
riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
·
dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con
riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il
Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito
dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della
Commissione Europea. Dopo il
via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro
e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
IMPRESE, SOCIETÀ
Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del
Piano Transizione 4.0
D.Dirett. 6 ottobre 2021
Con
tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha
stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle
comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta
appartenenti al Piano Transizione 4.0.
La
comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle
seguenti misure agevolative:
- credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi 4.0,
di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi
1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
- credito d’imposta R&S
e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e
203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- credito d’imposta
Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art.
1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano
pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali
nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e
B annessi alla legge n. 232/2016.
Vedi l’Approfondimento
IVA, ADEMPIMENTI
Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment
Sono disponibili sul
sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli elenchi validi
per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto "split payment", pubblicati ai
sensi del D.M. 9 gennaio 2018.
Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e
riguardano:
- le società
controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai
Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
- gli enti o le
società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- gli enti o le
società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- gli enti o le
società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- gli enti, le
fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del
capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- le società quotate
inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Non sono invece incluse
le Amministrazioni pubbliche comunque tenute all’applicazione del meccanismo
della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento
all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni.
Si ricorda che l'elenco
è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di
ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo; l’aggiornamento avviene
in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca
delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite
codice fiscale.
I soggetti interessati,
con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al
Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi
ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l'apposito modulo di
richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata. È
obbligatorio allegare la visura camerale.
“Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S
D.L. 21 ottobre
2021, n. 146, art. 5
Il
Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una “procedura di
riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per
investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015
al 2019 e indebitamente compensato.
La
sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona
fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento
delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:
- che
hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non
qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le
relative spese;
- che
hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a
partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della
norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 72, legge
n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
- che
hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di
individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di
inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.
La
sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte
fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per
operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata
documentazione.
Il
riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di
crediti d’imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita
istanza:
- in
unica soluzione entro il 16 dicembre 2022;
- in
tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022,
2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al
tasso legale.
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
Al via
le domande per il credito d'imposta servizi digitali 2021
Dipartimento
per l’Informazione e l’editoria, Comunicato Stampa 19 ottobre 2021
Si è
aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per
accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani
e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.
In
particolare, il credito d'imposta è pari al 30% della spesa effettiva
sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito
d'imposta, per i seguenti servizi digitali:
- acquisizione
dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate
edite in formato digitale;
- information
technology di gestione della connettività.
È
utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, a partire dal quinto
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti
beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario
indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919.
Le
istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa, esclusivamente per via telematica, entro la mezzanotte del 20
novembre 2021, utilizzando l'apposita procedura disponibile nell'area
riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link
"Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria" -> "Credito imposta servizi digitali" del menù
"Servizi on line", previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.
Maggiori
informazioni al sito https://www.informazioneeditoria.gov.it
IMPRESE,
INCENTIVI
Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro
Mise, Comunicato Stampa 18 ottobre 2021
È stata rifinanziata con
ulteriori 300 milioni di euro la misura del Ministero dello sviluppo
economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle
PMI per l’acquisto di beni strumentali, cd. “Nuova Sabatini”, di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modifiche dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
Ricordiamo che, con il
decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), erano stati stanziati 425 milioni di
euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per
la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi,
porta quindi l'ammontare complessivo di risorse a 725 milioni di euro.
Viene garantita quindi
la continuità operativa della misura agevolativa, che permetterà alle
piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di
beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature
nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).
Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI che, alla data di
presentazione della domanda:
- sono regolarmente
costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle
imprese di pesca;
- sono nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra
i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in
condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- sono residenti in
un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in
Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
ENTI NO
PROFIT
Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre
D.Dirett. 26 ottobre 2021, n. 561
Il 23 novembre 2021
partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di
avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto
direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.
Il 23 novembre 2021
avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla
data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato
(ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al
trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà
la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.
Per le ONLUS, l'Agenzia
Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei
dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data
del 22 novembre 2021.
Sempre dal 23 novembre
2021 non sarà più possibile richiedere l'iscrizione ai registri delle ODV e
delle APS o all'anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal
24 novembre 2021, potranno richiedere l'iscrizione al RUNTS in via telematica,
sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e
raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti
"solo" su pertinenze dell'immobile
La Circolare 22
dicembre 2020, n. 30/E dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che un
intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare
comunque del Superbonus 110%, indipendentemente dalla circostanza che
l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale,
purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti
stabiliti dall'art. 119 del cosiddetto decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
Inoltre, in caso di
interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai
possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o
cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene
entro il 31 dicembre 2021
Nel corso di un
Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata
fornita risposta ad un'interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di
usufruire della detrazione relativa al "Bonus facciate" al 90%, in scadenza, secondo la normativa
attualmente vigente, il 31 dicembre 2021. L'interrogazione in particolare
verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell'emissione
della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente
10% che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, entro il 31
dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
La risposta ha chiarito
che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre
2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello
sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi
opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione
anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.
Se i lavori non
dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della
detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al
fornitore che ha applicato lo sconto.
AGEVOLAZIONI
E INCENTIVI
Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti
Mise, Comunicato Stampa 28 ottobre 2021
È in partenza il bonus
“terme” introdotto dal D.M. 1° luglio 2021 del ministero dello Sviluppo
economico in attuazione dell’art. 29-bis del cd. decreto “Agosto” (D.L. n.
104/2020).
Sono previsti due step
temporali per dare il via definitivo all’erogazione del contributo:
- il primo riguarda
gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28
ottobre sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà aggiornata di
volta in volta con l’inserimento sia degli istituti termali aderenti sia
delle prestazioni erogate da ciascun centro;
- il secondo passaggio
consente ai cittadini interessati alla fruizione del
bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall’8
novembre 2021.
Il bonus “terme” è nato
per sostenere un settore particolarmente colpito dall’insorgenza della pandemia
da Covid-19 e consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei
servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto
in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti
termali accreditati. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse
superiore a 200 euro, l’importo in più sarà a carico del cittadino.
È rivolto a tutti i
cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione
del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee.
Ciascun beneficiario,
senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà
accesso a un solo bonus, per un solo
acquisto delle prestazioni fornite dall’istituto termale prescelto che
provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano
state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei
necessari controlli, provvederà ad emettere il buono.
Il bonus è nominale e
non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario
nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici
riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla
vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non
coperto dal buono. Il bonus non può essere
ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.
Le risorse messe a
disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi
verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto
Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta
di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti
dall’utente e il codice univoco di prenotazione.
Il codice fornito ha
una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non
venga utilizzato, decade automaticamente e l’importo rientra nella
disponibilità del fondo.
RAPPORTO
FISCO-CONTRIBUENTE
Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso
Agenzia delle Entrate, Comunicato
Stampa 19 ottobre 2021
È in
circolazione l’ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome
del direttore dell’Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario
ad aprire allegati malevoli comunicando non
precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un
indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall’Agenzia
Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso
“la banca o un ufficio fiscale” portando con sé la stampa di un file allegato.
Si tratta
di email non inviate dall’Amministrazione finanziaria e la raccomandazione
dell’Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare
l’email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.
In caso di
dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” disponibile sul
sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli
avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre
possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma
dell’effettivo invio da parte dell’Agenzia della e-mail ricevuta.
APPROFONDIMENTI |
RISCOSSIONE,
SANATORIE
Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di cartelle,
rateizzazioni e rate 2020 e 2021
Con
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato
in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti
in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili
Il
Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il
pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021
della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).
I
primi articoli, in particolare, si occupano di materia fiscale. Ne anticipiamo
una sintesi.
1. Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla
“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE” (art. 1)
La
norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per
tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti
dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del
2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre
insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte
integralmente:
- le rate della
“Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre
del 2021;
- le rate del “Saldo
e stralcio” scadute il 31 marzo,
31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
Per
il pagamento entro questo nuovo termine sono
ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del
DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
2. Estensione del termine di pagamento per le cartelle
notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)
Per
le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla
notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi
di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare
corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
3. Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere
all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)
Per
le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza,
sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” -
allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal 21
febbraio 2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della
riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate
che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per
le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza,
sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” -
allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la sospensione decorre dal 21
febbraio 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si
concretizza al mancato pagamento di 10
rate.
4. Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in
essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)
Per
i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (per i
soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della
cosiddetta “zona rossa” - allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la
sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il termine per il
pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31
agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento
sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal D.L. n.
146/2021 coincide con un giorno festivo).
In
merito l'Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato, in data 22 ottobre 2021,
FAQ e Vademecum dedicati.
Nel
decreto fiscale sono altresì contenute novità in tema di semplificazione per il
patent box, in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori, congedi Covid,
Ecobonus auto.
IMPRESE, SOCIETÀ
Comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
Con
tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha
stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle
comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta
appartenenti al Piano Transizione 4.0.
La
comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle
seguenti misure agevolative:
- credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi 4.0,
di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi
1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
- credito d’imposta R&S
e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e
203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- credito d’imposta Formazione
4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art.
1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.
Restano
pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali
nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e
B annessi alla legge n. 232/2016.
I
decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di
mancato invio del modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti
l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione,
non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria e i
dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio
dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
1. Per il credito d’imposta per
investimenti beni strumentali 4.0, il
modello di comunicazione richiede separata esposizione dei seguenti
investimenti:
- sezione A – investimenti
in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, legge n. 232/2016 - con puntuale classificazione
all’interno dei tre gruppi dell’allegato A alla legge n. 232/2016, con
indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di
altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese;
- sezione B – investimenti
in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, legge n. 232/2016 -
con puntuale classificazione all’interno dell’allegato B della legge n.
232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale
fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Nel
frontespizio sono richiesti i dati anagrafici, le informazioni
sull’appartenenza ad un gruppo, le indicazioni circa la fruizione in periodi
d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation
manager con fruizione del relativo voucher. Vengono poi richiesti dati sul
progetto d’investimento, se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento
di uno stabilimento esistente o entrambi, l'individuazione delle tecnologie
abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.
Il
modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
Il
termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:
- investimenti
ricadenti sotto la legge n. 160/2019 entro il 31 dicembre 2021;
- investimenti
ricadenti sotto la legge n. 178/2020 entro la data di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di
effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati
dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 entro il prossimo 30 novembre
2021.
2. Per il credito d’imposta
R&S e I&D, il modello di comunicazione richiede
l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata
indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:
- sezione A – investimenti
in attività di R&S, di cui al comma 200, art. 1, legge n. 160/2019;
- sezione B1 – investimenti
in attività di IT, di cui al comma 201, art. 1, legge n. 160/2019;
- sezione B2 – investimenti
in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, art. 1, legge n. 160/2019;
- sezione B3 – investimenti
in attività di IT green, di cui al comma 203, art. 1, legge n. 160/2019;
- sezione C – investimenti
in attività di Design e ideazione estetica di cui al comma 202, art. 1, legge
n. 160/2019.
In
ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito
scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli
investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione
ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività
sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo. Per
ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale
fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il
modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
ed inviato tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.
Il
termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di
sostenimento delle spese ammissibili:
- investimenti
effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31
dicembre 2021;
- investimenti
effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
3. Per il credito d’imposta
Formazione 4.0, il modello di comunicazione richiede
l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata
indicazione in due sezioni distinte dei seguenti investimenti:
- sezione A – investimenti
in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo d’imposta 2020;
- sezione B – investimenti
in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi d’imposta 2021-2022.
In
ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali
oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti,
numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati
o molto svantaggiati ex D.M. 17 ottobre 2017.
Sono
inoltre richiesti ulteriori informazioni e in particolare indicazione delle
tecnologie abilitanti 4.0 ex art. 3, D.M. 4 maggio 2018, ambiti aziendali di
declinazione di tali tecnologie di cui all’allegato A, legge n. 205/2017,
modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna, importo
complessivo delle spese ammissibili, eventuale fruizione di altre sovvenzioni
pubbliche sulle medesime spese.
Il
modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
ed inviato tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.
Il
termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di
sostenimento delle spese ammissibili:
- investimenti
effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019 (per la generalità dell’impresa 2020) entro il 31
dicembre 2021;
- investimenti
effettuati nei periodi d’imposta successivi entro la data di presentazione
della relativa dichiarazione dei redditi.
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