IN BREVE |
·
Al via il Contributo a fondo
perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre ·
Super Green pass: tutte le
misure per contrastare la "quarta ondata" Covid ·
Fatturazione elettronica: novità
obbligatorie dal 2022 ·
Entro il 16 dicembre il
versamento della seconda rata IMU ·
Contributo a fondo perduto per
il sostegno delle attività economiche chiuse: domande entro il 21 dicembre ·
Contributi a sostegno degli
enti del Terzo settore: domande fino all’11 dicembre ·
Fatture di fine anno: la
detrazione IVA ·
Bonus edilizi e novità del
decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate ·
Asseverazione congruità delle
spese "bonus edilizi" ·
Bonus edilizi: aggiornati i
software per la comunicazione delle opzioni ·
Bonus Pubblicità 2021:
aggiornato l’elenco dei richiedenti ·
Operativa la piattaforma per la
composizione negoziata della crisi ·
Operativa la piattaforma
telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ·
Tassazione separata per oneri
detraibili successivamente rimborsati |
APPROFONDIMENTI |
·
La seconda rata IMU 2021 ·
Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine
anno |
IN BREVE |
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Al via il Contributo a fondo perduto
perequativo: istanze fino al 28 dicembre
D.M. 12 novembre 2021; Agenzia
delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336196; Guida “Il contributo a fondo perduto perequativo”
È stato
firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che
stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del
contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 ,
del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono
attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario,
titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del
risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per
calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: alla
differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di
imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al
2019 sono applicate le seguenti percentuali:
- 30% per i soggetti con
ricavi/compensi fino a 100mila euro;
- 20% con ricavi/compensi superiori a
100mila e fino a 400mila euro;
- 15% con ricavi/compensi superiori a
400mila e fino a 1 milione di euro;
- 10% con ricavi/compensi superiori a
1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 5% per i soggetti con
ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo
spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo
perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun
contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già
riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il
risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al
periodo d’imposta 2019.
Per
accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre
2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente
presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
Eventuali
dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30
settembre 2021, relativamente sia al 2019 che al 2020, non rilevano ai fini
della determinazione del contributo, qualora dai dati indicati derivi un
importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle
dichiarazioni trasmesse entro 30 settembre 2021.
Con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati
definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione
dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
La trasmissione
dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno
28 dicembre 2021.
L'Agenzia ha messo
altresì a disposizione la nuova Guida, che, anche con esempi specifici di
calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per
l’utilizzo del contributo “perequativo”.
IMPRESE, LAVORO
Super Green
pass: tutte le misure per contrastare la "quarta ondata" Covid
D.L. 26 novembre 2021, n. 172
Il Green-pass rafforzato o "Super Green
pass" è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24
novembre scorso. La certificazione verde rinforzata sarà rilasciata solo a chi
si è vaccinato o ai guariti dal Covid-19 e permetterà di partecipare a
spettacoli, eventi sportivi o accedere ai ristoranti al chiuso, a feste e
discoteche e a cerimonie pubbliche.
Con il D.L. n. 172/2021, in particolare, sono
state introdotte misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, attraverso
una serie di misure di contenimento della "quarta ondata" della
pandemia Sars-Cov2.
Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere
l'obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere
adibiti a mansioni diverse, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario.
Obbligo vaccinale per nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce
l'estensione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021, ossia:
·
personale amministrativo della
sanità;
·
docenti e personale
amministrativo della scuola;
·
militari;
·
forze di polizia (compresa la
polizia penitenziaria);
·
personale del soccorso pubblico;
·
polizia locale.
Green pass
La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.
L'obbligo di Green Pass viene esteso a
ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l'attività sportiva, anche
all’aperto; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
servizi di trasporto pubblico locale.
Green pass rafforzato
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene
introdotto il Green Pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o
vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività
che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti
ambiti:
·
spettacoli;
·
spettatori di eventi sportivi;
·
ristorazione al chiuso;
·
feste e discoteche;
·
cerimonie pubbliche.
A partire
dal 29 novembre 2021 nelle zone gialla e arancione la fruizione
dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o
sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti
in possesso di Green pass rafforzato, nel rispetto della disciplina della zona
bianca.
Dal
6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green
pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero
oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.
Altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli
da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per
l'effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall'entrata in vigore del
testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al
Ministero dell'interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione
in favore della vaccinazione.
Il Governo, inoltre, ha assunto e ha
intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
·
possibilità di effettuare la
terza dose di vaccino dopo 5 mesi dalla seconda;
·
apertura alla terza dose per gli
under 40;
·
se autorizzate, avvio delle
campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatturazione
elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022
A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio
l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura
elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate
con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento
XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali
termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive,
entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei
documenti.
Attualmente, i dati relativi alle
operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia
Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”.
Dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo
posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo
SDI - in formato XML - anche per le
operazioni effettuate con controparti non residenti.
Tale novità ha implicazioni
sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o
passiva.
Il soggetto passivo che riceverà una
fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento
elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura
in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
Tipo documento:
·
TD17 per l’integrazione o
l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
·
TD18 per l’integrazione in caso
di acquisto di beni intracomunitari;
·
TD19 per l’integrazione o
l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già
presenti in Italia (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Sarà altresì possibile, seppur non
obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per
l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse
charge interno.
Per quanto
riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i
dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali
documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha
emessi.
Con riferimento
alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le
esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo
SDI facoltativamente.
Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU
Il 16 dicembre scade il termine
per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.
La legge di Bilancio 2020 ha
stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio
conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.
Il presupposto dell’IMU è il
possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata
non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di
un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il versamento dell’IMU può
avvenire alternativamente, mediante:
- il modello F24;
- apposito bollettino di c/c postale;
- la piattaforma PagoPA.
Vedi l’Approfondimento
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Contributo a fondo perduto per il
sostegno delle attività economiche chiuse: domande entro il 21 dicembre
Agenzia delle Entrate,
Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336230
Con
il Provvedimento n. 336230 del 29 novembre 2021 sono stati stabiliti il
contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza
per l’erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 2 del D.L.
n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), destinato a ristorare le attività che anche nel
2021, a causa del Covid-19 e delle relative restrizioni, hanno subìto chiusure
prolungate (almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio
2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto
decreto.
Con il
decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i
soggetti beneficiari (tra cui discoteche, sale da ballo e simili e altre
attività, come cinema, teatri, palestre e piscine), l’ammontare dell’aiuto e le
modalità di erogazione.
Al
provvedimento sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del
contributo e le istruzioni di compilazione.
L’istanza telematica può essere presentata
tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con predisposizione mediante un
software conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e trasmissione
attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop
telematico).
TERZO SETTORE, INCENTIVI
Contributi a sostegno degli enti del
Terzo settore: domande fino all’11 dicembre
D.Dirett. 26 novembre 2021, n.
614
Con il Decreto n. 614
del 26 novembre 2021 il Ministero del lavoro ha indicato i termini e
le modalità per la presentazione delle istanze di contributo per il sostegno agli
enti del Terzo settore previsto dall'art.
13-quaterdecies del D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”).
Possono
presentare istanza per il contributo:
a.
le organizzazioni di
volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle Province
autonome
b.
le associazioni di
promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle
Province autonome
c.
le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell’Anagrafe tenuta
dall’Agenzia delle Entrate
che nel corso dell'anno 2020 abbiano cessato o ridotto
l'esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in
conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ricomprese nei codici Ateco specificamente
individuati nel decreto.
L'iscrizione
nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla
data di presentazione dell'istanza ed essere stata conseguita in data anteriore
al 25 dicembre 2020.
Le
domande devono essere presentate:
- esclusivamente
attraverso la piattaforma elettronica denominata “Ristori Enti Terzo
Settore”, disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del
Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali
SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente;
- a partire dal 29
novembre 2021 e fino a sabato 11 dicembre 2021.
IVA, ADEMPIMENTI
Fatture di fine anno: la detrazione IVA
Con
l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in
materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24
aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23
ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture
ricevute “a cavallo d’anno”.
Le
modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della
fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla
controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per regola generale, le fatture di acquisto relative
al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono
concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono
annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di
annotazione.
La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed
annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti
relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed
annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Vedi l’Approfondimento
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti
delle Entrate
D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle
Entrate, Faq 22 novembre 2021; Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E
L’Agenzia
delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2021 e alcune Faq pubblicate sul
proprio sito, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi relativi al
visto di conformità e all’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto
in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (cd.
decreto “Anti-frodi”), in materia di Superbonus e bonus edilizi diversi.
Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che l’obbligo del visto di conformità è stato
esteso anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in
dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione
del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.
La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi
pagamenti intervenuti a decorrere dal 12
novembre 2021, data di entrata in vigore di decreto “Anti-frodi”. Tale
criterio temporale vale sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti
e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa,
sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si
applica il criterio di competenza.
Pertanto, non è
richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate
nel modello 730/2021 o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l’11
novembre 2021, e neanche in caso di successiva presentazione di una
dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020
Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal
contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730), ovvero quando sussiste
il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto per altre
circostanze.
Con
riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce tra l’altro che l’obbligo di apposizione del visto di
conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima
del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.
n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da
parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per
la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non
è stata ancora inviata.
Con
riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati
alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al
Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova
attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’art. 1 del D.L.
n. 157/2021.
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Asseverazione congruità delle spese
"bonus edilizi"
D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle
Entrate, Faq 22 novembre 2021
L'Agenzia
delle Entrate, con le Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti
sul D.L. n. 157/2021 (decreto "Anti-frodi") che, come noto, ha esteso
l'obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative
ai bonus edilizi.
In
una delle risposta l'Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto
del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei
valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della
congruità delle spese, è possibile fare
riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 6 agosto 2020.
Inoltre,
precisa ancora l'Agenzia, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n.
34/2020 (decreto “Rilancio”), "nelle more dell'adozione dei predetti
decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai
listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli interventi".
IMMOBILI,
AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: aggiornati i software
per la comunicazione delle opzioni
Sono state aggiornate le procedure
telematiche di comunicazione all’Agenzia Entrate delle opzioni per lo sconto in
fattura e la cessione del credito, relative alle detrazioni per lavori
edilizi diverse dal Superbonus al fine di consentire l’invio delle
comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali
non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate
ha precisato che:
- in relazione ai bonus edilizi, l'art. 1
del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto "Anti-frodi")
impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione e l'asseverazione dei tecnici sulla congruità
delle spese sostenute;
- la nuova regola si applica anche alle
detrazioni diverse dal Superbonus;
- la nuova regola si applica alle
comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia Entrate a
decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n.
157/2021);
- non sussiste tuttavia l’obbligo di
apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e
dell’asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto
le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed
esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante
la relativa annotazione, entro l’11 novembre 2021, anche se non ha ancora
provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia Entrate;
- la nuova regola non si applica alle
comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative
alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia Entrate
abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non
sono obbligatorie l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione
della congruità delle spese;
- i relativi crediti possono essere
accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e
l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre
2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di
cui all’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bonus Pubblicità 2021: aggiornato l’elenco dei richiedenti
Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
Comunicato Stampa 24 novembre 2021
Il
dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha reso noto, con un comunicato
pubblicato sul proprio sito, l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno
presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta
sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2021.
Nell’elenco
è indicato l’importo teoricamente
fruibile da ciascuno dei soggetti richiedenti con la percentuale provvisoria di
riparto. L’elenco sostituisce quello pubblicato il 27 aprile 2021 e tiene
conto delle comunicazioni presentate sia nel periodo dal 1° al 31 marzo 2021
che nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.
Per
confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per
l’anno 2021, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 1° al 31 gennaio
2022, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle
“dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi
all’agevolazione.
CRISI D’IMPRESA
Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi
È
operativa, dal 15 novembre scorso, la piattaforma telematica nazionale delle
Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi,
l'Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in
crisi.
La
piattaforma è composta da un'area pubblica, di tipo informativo, e una
“riservata” alle istanze formali.
L’accesso
all'area pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo
sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere
tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento
stragiudiziale, mentre l'accesso all’area riservata, invece, permette all'impresa
di presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter
mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.
TERZO SETTORE
Operativa la piattaforma telematica del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
È
operativa dal 23 novembre 2021 la piattaforma telematica del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) su cui vengono iscritte tutte le
realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo
Settore.
Da
tale data non sarà più possibile richiedere l'iscrizione nei registri, oggi
esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni
di Promozione Sociale) o all'anagrafe delle Onlus. I registri restano "in
vita" solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22
novembre. Stessa cosa per le Onlus: l'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle
Entrate si "congela" alla data del 22 novembre 2021.
Via
libera, invece, dal 24 novembre, all'iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore
nel Registro Unico. L'iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il
portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile
dalla pagina www.lavoro.gov.it.
Per
i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente
dal Decreto, l'adempimento di trasmettere gli atti al Runts.
Un
altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al
Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo
notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts
sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.
In
pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l'iscrizione al Runts, possono
compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un'istanza telematica che
riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M n. 106/2020,
allegando i documenti necessari firmati digitalmente.
Tramite
il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di
accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da
inviare all'ufficio del Registro. Inoltre, l'Ente interessato potrà consultare,
in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di
ciascuna istanza inviata e interloquire con l'ufficio.
IRPEF
Tassazione separata per oneri
detraibili successivamente rimborsati
In
una risposta pubblicata sul suo sito internet FiscoOggi, l'Agenzia delle
Entrate ha affrontato il tema di spese mediche oggetto di detrazione 19% che,
dopo la presentazione del modello 730, siano state parzialmente rimborsate dal
Servizio sanitario nazionale.
L'Agenzia,
dopo aver ricordato che per esercitare il diritto alla detrazione delle spese
sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e
quindi rimaste a carico del contribuente, ha precisato che le somme conseguite
a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione
in periodi d’imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione
separata (art. 17, comma
1, lettera n-bis), del Tuir).
Pertanto,
il contribuente dovrà indicare il rimborso
ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 -
Quadro D - o Modello Redditi Persone fisiche - Quadro RM).
APPROFONDIMENTI |
TRIBUTI
LOCALI
La seconda rata IMU 2021
Il
16 dicembre 2021 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per
l’anno d’imposta 2021.
La
legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC)
fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa
sui servizi indivisibili.
Il
presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione
principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta,
salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
Il
16 giugno 2021 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta
2021.
Il
versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
- il modello F24;
- apposito
bollettino di c/c postale;
- la piattaforma
PagoPA.
Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a
spettacoli
A
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, già dallo
scorso anno, è intervenuto più volte per introdurre disposizioni, in materia di
IMU, a favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia.
In
particolare, il decreto “Agosto” (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) ha
stabilito che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili
rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che
i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L'esenzione biennale richiede quindi che:
- gli immobili rientrino nella categoria
catastale D/3;
- gli immobili siano destinati a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- i proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate.
Per
questi immobili, per i quali non stata versata la prima rata, non è dovuto
il versamento a saldo per il 2021.
Locatori in favore dei quali sia
stata emessa convalida di sfratto per morosità
Inoltre
il decreto “Sostegni-bis” (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) ha stabilito che:
- alle persone fisiche che possiedono un
immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in
proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro
il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è
riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa
all'immobile;
- alle persone fisiche titolari di un
immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in
proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità
successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al
30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta l'esenzione
per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile predetto.
Gli
stessi contribuenti hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU
relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.
Soggetti non residenti titolari
di pensione
Si
ricorda infine che la legge di Bilancio 2021 ha previsto che, a partire
dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o
data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto
da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari
di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia,
residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.
Ai
fini del riconoscimento dell'agevolazione, si fa esclusivo riferimento
ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere
al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE. In più, la medesima
disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti
siano:
- - titolari di
pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- - residenti in uno
Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
IVA,
ADEMPIMENTI
Le regole di detrazione IVA per le
fatture di fine anno
Con
l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in
materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24
aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23
ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture
ricevute “a cavallo d’anno”.
Le
modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della
fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla
controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si
ricorda, innanzitutto, che la fattura
immediata deve essere emessa entro
12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi
dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel
caso di fattura differita, invece,
emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del D.P.R. n.
633/1972, la trasmissione può avvenire entro
il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate
le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la
determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può
dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura
elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per
potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e
contabilizzata.
La
data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in
considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il
tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle
fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data
della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art.
1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale,
prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina
la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto
esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle
operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni
eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base
dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla
detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai
documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.
ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di
acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese
successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di
effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono
alla liquidazione del mese di annotazione. |
Nel
caso in cui una fattura, recapitata nel 2021, non venga, invece, registrata in
tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione
dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA,
ovvero entro il 30 aprile 2022 (che quest'anno cade di sabato, quindi il 2
maggio 2022), in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta
di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA
2022, riferimento 2021, e non essere invece considerata nella liquidazione
periodica del 2022, nella quale viene effettuata la registrazione.
La
regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il
giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del
mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima
parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce
un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i
documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più
per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale
per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se
ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio. |
ESEMPIO: Un
bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura
immediata, avente data 23 dicembre 2021, ma, avendo 12 giorni a disposizione
per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede
all’invio in data 2 gennaio 2022. La fattura viene consegnata dal SDI al
destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno
precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese
precedente (dicembre 2021), non vale la regola che consente la detrazione nel
medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta
a partire dal mese di gennaio 2022, ad avvenuta registrazione. |
Fattura emessa a dicembre 2021 |
Ricevuta
e registrata a dicembre 2021 |
Detrazione
in dicembre 2021 |
Ricevuta
nel 2021 ma registrata nel 2022 (entro aprile 2022) |
Detrazione
in Dichiarazione IVA del 2021 e registrazione tramite sezionale |
|
Ricevuta
nel 2021 ma registrata nel 2022 (dopo aprile 2022) |
Detrazione
non ammessa |
|
Ricevuta
e registrata a gennaio 2022 |
Detrazione
ammessa a gennaio 2022 |
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