La nuova misura di sostegno alle famiglie, che sostituirà le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità, sarà erogata per importi variabili in base all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare.
La domanda sarà presentata in
modalità telematica all’Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a
decorrere dal 1.01 di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di
marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo.
L’assegno sarà riconosciuto a
decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e
l’erogazione avverrà mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico
domiciliato
Per figli a carico si
considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato
ai fini ISEE, in corso di validità. In assenza di ISEE, il nucleo di
riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda (art. 46
D.P.R. 445/2000) dal richiedente l’assegno
L’assegno è riconosciuto ai
nuclei familiari:.
- per ogni figlio
minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio
maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale
ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti
un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di
laurea;
- svolga
un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito
complessivo inferiore a € 8.000 annui;
- sia
registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi
pubblici per l’impiego;
- svolga
il servizio civile universale;
- per
ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
L’assegno spetta, nell’interesse
del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, fatti
salvi:
- nel caso di affidamento
esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario;
- nel caso di nomina di un
tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato
L’assegno è riconosciuto a
condizione che al momento della presentazione della domanda - e per tutta la
durata del beneficio - il richiedente sia in possesso congiuntamente dei
seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o
di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di
uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di
lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo
superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di
ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6
mesi;
- sia soggetto al
pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e
domiciliato in Italia;
- sia o sia stato
residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno semestrale
Per ciascun figlio minorenne è
previsto un importo variabile da un massimo di € 175 mensili (ISEE pari o
inferiore a € 15.000) a un minimo di € 50 mensili (ISEE pari o superiore a €
40.000).
Per ciascun figlio maggiorenne
fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo variabile da un
massimo di € 85 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 25
(ISEE pari o superiore a € 40.000).
Per ciascun figlio successivo al
2° è prevista una maggiorazione variabile dell’importo da un massimo di € 85
mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 15 mensili (ISEE
pari o superiore a € 40.000).
(fonte: Circolare Speciale Ratio Centro Castelli)
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