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L'assegno unico e universale per i figli a carico

 La nuova misura di sostegno alle famiglie, che sostituirà le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità, sarà erogata per importi variabili in base all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare.

La domanda sarà presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1.01 di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo.

L’assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e l’erogazione avverrà mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato

Per figli a carico si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità. In assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda (art. 46 D.P.R. 445/2000) dal richiedente l’assegno

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:.

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
    • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, fatti salvi:

  • nel caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
  • nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda - e per tutta la durata del beneficio - il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile da un massimo di € 175 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 50 mensili (ISEE pari o superiore a € 40.000).

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo variabile da un massimo di € 85 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 25 (ISEE pari o superiore a € 40.000).

Per ciascun figlio successivo al 2° è prevista una maggiorazione variabile dell’importo da un massimo di € 85 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 15 mensili (ISEE pari o superiore a € 40.000).


(fonte: Circolare Speciale Ratio Centro Castelli) 

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